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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 9532/2020, avente ad oggetto: appello
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Responsabile Atti Introduttivi del e legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Giulia Rocco del Foro di Latina, presso il cui studio, sito in Latina alla Via Priverno, n. 51, elettivamente domicilia;
- PARTE APPELLANTE
E
Controparte_2
- PARTE APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note depositate telematicamente dalle parti per l'udienza del 10/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art.127 ter, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato l' Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza n. 570/2020 del
[...]
Giudice di Pace di Roccadaspide, depositata il 30/7/2020 e mai notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta dall'odierno appellato Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 10080201900016693000 di cui all'art. 86 D.P.R. n. 602/1973 e, per l'effetto, dichiarata nulla ed inefficace la cartella esattoriale n. 10020150010521428000, in esso contenuta, avente ad oggetto l'omesso pagamento della tassa automobilistica riferita all'anno 2010, con conseguente sua condanna al pagamento, in favore dell'Avv. COSIMO MANCINO, dichiaratosi anticipatario, delle spese di lite, deducendo: quale primo motivo di appello che, come già eccepito in primo grado, il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità della domanda avanzata dal sig.
innanzi a sé, atteso il proprio difetto di giurisdizione Controparte_2
nella fattispecie dedotta in giudizio, attesa l'attribuzione operata dall'art. 2
D.lgs. n. 546/1992 alla giurisdizione al Giudice Tributario di tutti i casi in cui si controverta di tributi di ogni genere e specie, qual è il caso in esame, afferendo la cartella esattoriale contestata al mancato pagamento di una tassa automobilistica, né potrebbero ritenersi integrate le ipotesi previste dalla norma in relazione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973; in via denegata, ferma l'assorbenza della precedente eccezione e quale secondo motivo di appello, che il Giudice di
Pace avrebbe, comunque, operato un'erronea valutazione delle circostanze probatorie, nella misura in cui un'attenta disamina della documentazione prodotta in atti avrebbe consentito di rilevare la regolare notifica della cartella esattoriale n. 10020150010521428000, avvenuta “direttamente” a mezzo posta il 29/4/2015 a norma dell'art. 26, co. 1, D.P.R. n. 602/1972, e dei relativi atti interruttivi – perfezionatesi, rispettivamente, l'11/5/2017, il
19/1/2019 ed il 5/3/2020 – la cui mancata impugnazione nei termini di legge di cui all'art. 21 D.lgs. n. 546/1992 avrebbe determinato la definitività del credito e l'inammissibilità di ogni eccezione relativa alla regolarità formale e sostanziale dell'iscrizione a ruolo;
quale terzo motivo di
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza opposizione, che dalla inammissibilità e dalla infondatezza della pretesa avanzata in primo grado dall'appellato deriverebbe l'erroneità della sentenza gravata anche in ordine alla statuizione sulle spese di lite, poste a suo carico.
In virtù di quanto innanzi esposto l' Parte_1
ha formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'appello e,
[...]
per l'effetto, in riforma della sentenza n. 570/2020 del Giudice di Pace di
Roccadaspide, dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Tributario;
in subordine, accertata la regolarità della notifica della cartella n. 10020150010521428000 e dei relativi atti interruttivi, rigettare l'opposizione proposta dal sig. e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarare la validità, l'efficacia e l'esigibilità della cartella esattoriale e di tutti gli atti alla stessa prodromici e successivi;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge del doppio grado di giudizio e conseguente declaratoria del suo diritto alla restituzione delle somme eventualmente versate in favore dell'Avvocato antistatario in virtù della statuizione sulle spese operata nella sentenza gravata.
Il sig. , pur avendo ricevuto regolare notificazione Controparte_2
dell'atto di citazione in appello, avvenuta a mezzo PEC il 17/12/2020 presso il domicilio digitale del procuratore costituito in primo grado, non si
è costituito e non è comparso e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10/4/2025, tenuta con la modalità di trattazione “scritta” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il sottoscritto assegnava la causa in decisione, con concessione del solo termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale, stante la natura contumaciale del giudizio.
SULLA FONDATEZZA DELL'APPELLO
1 - In via del tutto preliminare, va rilevato che l'appello è stato proposto entro il termine “lungo” di impugnazione di cui all'art. 327 c.p.c., non essendo stata la sentenza gravata notificata e, come tale, è tempestivo ed
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza ammissibile.
2 - Venendo al merito del gravame, il primo motivo di doglianza, afferente al difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in ordine al credito portato dalla cartella esattoriale contenuta nel preavviso di fermo amministrativo opposto, già eccepito in primo grado, si palesa fondato, di talché l'appello va accolto nei termini che seguono, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di appello.
Al riguardo, preme evidenziare in premessa che il dato normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 D.lgs. n. 546/1992, il quale prevede che
“appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50, d.P.R. 20 settembre 1973, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Sulla scorta di tale disposizione normativa, è invalso in giurisprudenza il consolidato convincimento per cui, al fine di individuare il Giudice munito del potere decisionale, sia necessario operare innanzitutto una verifica della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento impugnato, di talché, là dove si controverta di crediti di natura tributaria, la giurisdizione andrà attribuita al relativo Giudice secondo i canoni ordinari di riparto di giurisdizione (cfr., “ex multis”, Cass. Civ., SS.UU., ord. nn. 11293/2021;
19529/2022).
Orbene, non vi è dubbio che, avendo ad oggetto il mancato pagamento di una tassa automobilistica, la pretesa portata dalla cartella richiamata nel
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza preavviso di fermo amministrativo opposto in primo grado concerna un credito di natura tributaria. Si rammenta, difatti, che, con decorrenza dall'1/1/1993, l'art. 23, co. 1, D.lgs. n. 504/1992 ha attribuito alle Regioni
a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo
Unico approvato con D.P.R. n. 39/1953 e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi, "tributo proprio derivato della Regione" (cfr. Corte Cost., n. 288/2012).
Occorre, tuttavia, accertare se, considerata la domanda avanzata in primo grado dall'opponente-appellato, l'esame della controversia spetti al Giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al Giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio, alla luce del discrimine tracciato delle posizioni avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità.
Prima di procedere in tal senso, deve, però, preliminarmente accertarsi se l'istituto del preavviso di fermo amministrativo di cui all'art. 86, co. 2,
D.P.R. n. 602/1973, opposto dall'appellato ai sensi dell'art. 615 c.p.c. al fine di ottenere l'annullamento della cartella esattoriale in esso contenuta per l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria sottesa, integri il requisito di atto “della esecuzione forzata” previsto dalla norma di cui all'art. 2, D.lgs n. 546/1992.
Si segnala, al riguardo che, se in un primo momento si riteneva che la competenza ad impugnare un provvedimento di fermo amministrativo – o anche un semplice preavviso del medesimo in relazione a crediti di natura non tributaria – fosse inderogabilmente del Tribunale, “in virtù della natura esecutiva del provvedimento in discussione” (cfr. Cass. Civ. SS.UU., n.
20931/2011), i successivi arresti della giurisprudenza di legittimità hanno conservato dell'anzidetto orientamento la sola assimilazione tra il provvedimento di fermo ed il suo preavviso, sottraendoli progressivamente
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza dal novero degli atti esecutivi dell'espropriazione forzata e qualificando l'opposizione ad essi relativa come azione di accertamento negativo della pretesa creditoria.
Invero, da un lato, si è affermato che “il preavviso di fermo amministrativo, così come il fermo stesso, dei beni mobili registrati è atto funzionale a portare
a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata;
pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo ex art. 50, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.” (cfr. Cass. Civ., sez. VI, n.26052/2011), dall'altro lato, negando definitivamente la natura esecutiva del provvedimento in oggetto, si è ulteriormente precisato che “allorché la questione della natura giuridica del fermo è stata affrontata in vista della definizione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, le Sezioni Unite, dopo averla risolta in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno di quei crediti […] hanno ritenuto di dover ripensare, alla luce della modifica del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, ad opera del D.L. n. 248 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, convertito nella L. n. 296 del 2006, l'esegesi (cfr. Cass.
S.U. ord. nn. 2053 e 14701 del 2006), formatasi nel precedente assetto normativo, secondo cui il fermo sarebbe atto "preordinato all'espropriazione forzata". In particolare, dal rilievo che l'art. 2, di tale fonte espressamente esclude dalla giurisdizione tributaria "le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 50", hanno tratto ulteriori elementi a suffragio della tesi, già da
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza taluni sostenuta, secondo cui l'adozione della misura in questione si riferisce, in realtà, ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria, la quale nel D.P.R. n. 602 del 1973, trova la propria tipizzante disciplina nel
Capo 2 del Titolo 2, ad essa intitolato, laddove la regolamentazione del fermo
è collocata, come detto innanzi, all'interno del Capo III (cfr. Cass. civ. sez. un.
5 giugno 2008, n. 14831).
Difatti, chiarendo che “la configurazione dell'istituto in termini di atto esecutivo o prodromico all'esecuzione risulta difficilmente compatibile con il dettato dell'art. 491 c.p.c., a tenor del quale l'espropriazione forzata si inizia con il pignoramento, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, che abilita il concessionario a procedere ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Peraltro la ricaduta in rito di tale esegesi è l'esperibilità dell'impugnativa della misura nelle forme e nei termini di cui agli artt. 615 e/o 617 c.p.c., con il limite, già innanzi evidenziato, che essa giammai potrà svolgersi secondo il meccanismo bifasico delle opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi, spia inequivocabile, questa, di una difficoltà strutturale del provvedimento a essere calato nell'ambito del processo esecutivo. A ciò aggiungasi che la tesi della alternatività del fermo, come dell'iscrizione ipotecaria, rispetto all'espropriazione, consente di attribuire senza imbarazzo la giurisdizione sull'impugnativa di tali atti, allorchè siano afferenti a crediti di natura tributaria, al giudice tributario, laddove il contrario orientamento esigerebbe una verifica della compatibilità di siffatta disciplina con il precetto costituzionale che vieta l'istituzione di giudici speciali (cfr. Cass. civ. sez. un.
n. 19667 del 2014), gli hanno concluso nel senso che “trattasi di Parte_2
misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., n. 15354/2015).
Pertanto, esclusa la qualificazione del fermo – così come del suo preavviso – quale atto esecutivo e riconosciutane la natura di misura afflittiva estranea al processo esecutivo, non ancora iniziato, con la sola funzione di indurre il debitore ad adempiere, deve conseguentemente escludersi che lo strumento a disposizione del contribuente, al quale sia stato notificato un provvedimento di fermo di veicoli, possa essere individuato nell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., dovendo piuttosto ritenersi che l'opposizione al fermo amministrativo – o al preavviso di fermo – introduca un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito azionato, con conseguenti riflessi in tema di riparto di giurisdizione tra Giudice ordinario e Giudice tributario (cfr. in questi termini, da ultimo, Cass. Civ. n. 28509/2022).
Queste stesse argomentazioni hanno peraltro condotto a ritenere, con specifico riguardo all'impugnativa del provvedimento che ci occupa che, ferma la sua inclusione tra le controversie devolute alla giurisdizione delle
Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. e-ter, D.lgs. n.
546/1992, tale disposizione di legge debba essere letta in combinato disposto con quella di cui all'art. 2, co. 1, che a sua volta àncora la giurisdizione tributaria alla natura tributaria dei crediti oggetto dell'impugnazione.
Orbene, dall'applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame deve ritenersi che, come opportunamente contestato dall'appellante, il Giudice di prime cure ha errato nel decidere la causa nel merito anziché dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza Giudice tributario competente, in ordine al duplice profilo della natura tributaria del credito oggetto della cartella esattoriale opposta in uno al preavviso di fermo amministrativo e della natura di quest'ultimo che, non godendo della natura di atto esecutivo propria del pignoramento, è come tale sottratto alla giurisdizione del Giudice ordinario, di talché non avrebbe potuto trovare nell'opposizione esperita dall'opponente-appellato nelle forme dell'art. 615 c.p.c. la sede naturale per la sua impugnativa.
Ciò posto, come anticipato poc'anzi, le Sezioni Unite della Suprema Corte sono intervenute a più riprese, con arresti non sempre univoci (cfr., “ex multis”, SS.UU. nn. 14648/2017; 34447/2019; 7822/2020; 12642/2021;
1394/2022) sull'esegesi dell'art. 2, co. 1, D.lgs. n. 546/1992 che, con riguardo ai crediti di natura tributaria, sancisce il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario (in specie, dell'esecuzione) e ne individua la linea di demarcazione nella notifica della cartella di pagamento e nell'eventuale successivo avviso recante intimazione ad adempiere di cui all'art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
Dirimente, in tal senso, è l'ordinanza delle Sezioni Unite Civili n.
16986/2022 che, proprio in tema di tasse automobilistiche ed in relazione alla pretesa mancanza di valida notifica delle cartelle esattoriali ed alla prescrizione dei relativi crediti, non solo ha fornito una chiara ed esaustiva disamina dei precedenti arresti, ma ha consentito di superare definitivamente, in ordine al riparto di giurisdizione, il criterio di demarcazione fondato sulla notifica della cartella esattoriale in favore di quello dell'inizio dell'esecuzione forzata tributaria, nei termini che seguono: “Esaurita la disamina del panorama interpretativo consolidatosi innanzi a queste Sezioni Unite con riguardo al tema della giurisdizione del giudice tributario relativamente alla questione della eccepita prescrizione del debito d'imposta anteriormente alla cartella e passando all'ipotesi, qui in esame, in cui il contribuente assume che la prescrizione si sarebbe verificata
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della notifica o dalla sua inesistenza
o nullità queste Sezioni Unite hanno già ritenuto che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione […] Ed invero, nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua «Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale -Cass. S.U., n.28709/2020, Cass. S.U., n.20693/2021 e, da ultimo,
Cass. S.U., n.21642/2021 e Cass. S.U., n.1394/2022- e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario”.
Dall'applicazione delle coordinate ermeneutiche tracciate dalla Suprema
Corte alla fattispecie concreta deriva, allora, il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario anche in ordine alla cognizione dell'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, così come avanzata in primo grado dall'opponente-appellato.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che l'appello è fondato e va accolto, con assorbimento di ogni ulteriore profilo di doglianza e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 570/2020 del Giudice di Pace di Roccadaspide, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, innanzi alla quale vanno rimesse le parti.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
3 - La riforma della sentenza di primo grado in conseguenza dell'accoglimento dell'appello comporta, stante anche la specifica impugnazione sul punto, la riforma anche del capo sulle spese di lite, laddove il Giudice di prime cure, avendo accolto l'opposizione proposta dal sig. sulla base della erroneamente ritenuta sussistente la propria CP_2
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza giurisdizione quale G.O., ha poi condannato l'odierna appellante alla refusione delle stesse.
Tuttavia alla luce dell'oscillazione dei richiamati orientamenti ermeneutici della giurisprudenza di legittimità su profili decisivi per la controversia, sussistono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui all'articolo
92, co. 2, c.p.c. come risultante all'esito della sentenza n. 77/2018 della
Corte Costituzionale, per compensare integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
570/2020 del Giudice di Pace di Roccadaspide, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria territorialmente competente;
3) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
570/2020 del Giudice di Pace di Roccadaspide, compensa integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Salerno il 07/7/2025
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 9532/2020 – Sentenza