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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/02/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8195/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8195/2023 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Pt_1 P.IVA_1
Bosone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SUGARI CESARE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, convenuta
Conclusioni
Parte convenuta ha concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 20.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini
1 dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Svolgimento del processo.
In data 18.05.2023 veniva notificato a il decreto ingiuntivo Pt_1 provvisoriamente esecutivo n. 2008/2023 con il quale il Tribunale di Brescia le intimava il pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1
25.359,68, oltre interessi e spese per interventi e servizi di supervisione tecnica e di streaming eseguiti dalla come da fatture elettroniche emesse, Controparte_1 dal mese di luglio 2020 fino al mese di febbraio del corrente anno.
Con atto di citazione del 27.06.2023, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto titolo monitorio, chiedendo preliminarmente la sospensione della a provvisoria efficacia esecutiva, nel merito la revoca.
Si costituiva opponendosi alle predette domande e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, con nota del
6.11.2024, il procuratore dell'opponente comunicava la rinuncia al mandato.
Non seguiva la costituzione per parte attrice di un nuovo procuratore.
Respinte altresì le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa era rinviata all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 20.02.2025 allorché, sulle conclusioni della sola parte convenuta, era assunta in decisione.
§ 3. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'infondatezza dell'opposizione.
E' provato il rapporto contrattuale dal quale origina la pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria.
2 L'opponente, infatti, non ha contestato che abbia avuto esecuzione un contratto per la somministrazione di servizi di streaming ad opera della società opposta, ma ha eccepito di non essere tenuta al pagamento degli importi portati dalle fatture fondanti il ricorso monitorio poiché, in ragione del rapporto di amicizia che la legava alla società erogatrice di detti servizi, questa si sarebbe impegnata verbalmente a ridurne il costo.
In particolare, rilevando come, all'epoca il medesimo servizio streaming nel mercato fosse offerto a costi molto inferiori, ha allegato che, assegnato il servizio alla convenuta senza neppure chiederle un preventivo e senza firmare alcun contratto di somministrazione di servizi in quanto legata ad essa da un rapporto di amicizia con il sig. ripetutamente aveva lamentato a quest'ultimo i Per_1 costi sproporzionati emessi fin dalla prima fattura.
Il sebbene impegnatosi verbale a rettificare le fatture, tuttavia, non Per_1 aveva tenuto fede a tale promessa, continuando a fornire il servizio al prezzo ivi riportato.
La società convenuta ha contestato le superiori allegazioni eccependo come nel corso del contratto non siano mai state espresse doglianze né verbali né scritte da parte dell'opponente e neanche intercorsi accordi verbali per la riduzione prezzo del servizio.
L'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Non è emersa la prova dell'impegno in tesi assunto verbalmente da Persona_2 di praticare la riduzione del prezzo del servizio somministrato alla
[...] opponente.
Parte attrice sul punto ha chiesto esclusivamente ammettersi prova per testimoni, prova invero non ammessa in ragione dell'estrema genericità delle circostanze capitolate al fine di provare un patto verbale modificativo dell'iniziate impegno contrattuale.
Di contro, la documentazione prodotta dalla convenuta comprova le allegazioni di quest'ultima.
La volontà di confermare le condizioni contrattuali anche in relazione al prezzo del
3 servizio, si riscontra nella corrispondenza e-mail prodotta dalla convenuta (doc.1).
Nella mail del 8 novembre 2019 (proveniente da Westgarda TVSrl ed inviata a
[...]
avente per oggetto Conferma lavori, si legge: “Ciao ho bisogno, per CP_2 Pt_2 proseguire i lavori, della conferma per: sito internet basic pagina per steaming + pagina dati azienda linkata Euro 300,00 + Iva, servizio streaming contratto annuale
a canone mensile di € 350,00 + Iva, servizio di supervisione tecnica con supporto da remoto contratto annuale canone mensile € 350,00 + Iva. Attendo tua conferma ….”
In data12 novembre 2019 con propria mail rispondeva: “Confermo CP_2
l'ordine e le condizioni di pagamento”.
A riprova dell'assenza di richieste di modifica del costo del servizio di streaming si osservi come, in data 16.03.23, durante le trattative per concordare il piano di rientro (mai onorato), con propria pec il legale rappresentante della società attrice dichiarava al procuratore della convenuta: “ … Grazie veramente di cuore, il suo cliente ci ha reso un gran servigio e l'assicuro che faremo di tutto per onorare puntualmente le scadenze”(doc.2).
A ciò si aggiunga che non era investito di poteri Persona_2 rappresentativi ovvero decisori in senso alla società come Controparte_1 evincibile dalla visura camerale della (doc.3), di talchè non Controparte_1 avrebbe potuto assumere impegni contrattuali in nome e per conto della società.
Alla stregua delle superiori considerazioni, può senz'altro affermarsi la fondatezza della pretesa creditoria per cui è causa.
Consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di definitiva esecutorietà.
§ 4. Il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Alla luce delle risultanze apprezzate, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per aver questa evidentemente agito nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda.
La stessa, pertanto, va condannata a corrispondere alla convenuta un importo risarcitorio eguale alle spese di lite di seguito liquidate.
4 § 5. Le spese di lite.
Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
2008/2023 emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di Controparte_1 dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna l'attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite nella misura di euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento in favore della convenuta stessa di eguale importo a titolo di danno ex art. 96 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 28.02.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA sezione prima civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Giovanna Faraone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 8195/2023 promossa da
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Maria Grazia Pt_1 P.IVA_1
Bosone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata attrice contro
(c.f./p. i.v.a. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
SUGARI CESARE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, convenuta
Conclusioni
Parte convenuta ha concluso come da note depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 20.02.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. Richiamati gli atti e i verbali di causa, si esporrà di seguito una concisa motivazione in fatto e in diritto alla luce dei principi secondo cui “ai fini
1 dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ.,
è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. Civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. Civ., Sez. II,
12.4.2011, ord. n. 8294).
§ 2. Svolgimento del processo.
In data 18.05.2023 veniva notificato a il decreto ingiuntivo Pt_1 provvisoriamente esecutivo n. 2008/2023 con il quale il Tribunale di Brescia le intimava il pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1
25.359,68, oltre interessi e spese per interventi e servizi di supervisione tecnica e di streaming eseguiti dalla come da fatture elettroniche emesse, Controparte_1 dal mese di luglio 2020 fino al mese di febbraio del corrente anno.
Con atto di citazione del 27.06.2023, l'ingiunta proponeva opposizione avverso il predetto titolo monitorio, chiedendo preliminarmente la sospensione della a provvisoria efficacia esecutiva, nel merito la revoca.
Si costituiva opponendosi alle predette domande e Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà, con nota del
6.11.2024, il procuratore dell'opponente comunicava la rinuncia al mandato.
Non seguiva la costituzione per parte attrice di un nuovo procuratore.
Respinte altresì le istanze istruttorie avanzate dalle parti, la causa era rinviata all'udienza ex art. 189 c.p.c. del 20.02.2025 allorché, sulle conclusioni della sola parte convenuta, era assunta in decisione.
§ 3. Il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e l'infondatezza dell'opposizione.
E' provato il rapporto contrattuale dal quale origina la pretesa creditoria azionata dall'opposta in sede monitoria.
2 L'opponente, infatti, non ha contestato che abbia avuto esecuzione un contratto per la somministrazione di servizi di streaming ad opera della società opposta, ma ha eccepito di non essere tenuta al pagamento degli importi portati dalle fatture fondanti il ricorso monitorio poiché, in ragione del rapporto di amicizia che la legava alla società erogatrice di detti servizi, questa si sarebbe impegnata verbalmente a ridurne il costo.
In particolare, rilevando come, all'epoca il medesimo servizio streaming nel mercato fosse offerto a costi molto inferiori, ha allegato che, assegnato il servizio alla convenuta senza neppure chiederle un preventivo e senza firmare alcun contratto di somministrazione di servizi in quanto legata ad essa da un rapporto di amicizia con il sig. ripetutamente aveva lamentato a quest'ultimo i Per_1 costi sproporzionati emessi fin dalla prima fattura.
Il sebbene impegnatosi verbale a rettificare le fatture, tuttavia, non Per_1 aveva tenuto fede a tale promessa, continuando a fornire il servizio al prezzo ivi riportato.
La società convenuta ha contestato le superiori allegazioni eccependo come nel corso del contratto non siano mai state espresse doglianze né verbali né scritte da parte dell'opponente e neanche intercorsi accordi verbali per la riduzione prezzo del servizio.
L'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Non è emersa la prova dell'impegno in tesi assunto verbalmente da Persona_2 di praticare la riduzione del prezzo del servizio somministrato alla
[...] opponente.
Parte attrice sul punto ha chiesto esclusivamente ammettersi prova per testimoni, prova invero non ammessa in ragione dell'estrema genericità delle circostanze capitolate al fine di provare un patto verbale modificativo dell'iniziate impegno contrattuale.
Di contro, la documentazione prodotta dalla convenuta comprova le allegazioni di quest'ultima.
La volontà di confermare le condizioni contrattuali anche in relazione al prezzo del
3 servizio, si riscontra nella corrispondenza e-mail prodotta dalla convenuta (doc.1).
Nella mail del 8 novembre 2019 (proveniente da Westgarda TVSrl ed inviata a
[...]
avente per oggetto Conferma lavori, si legge: “Ciao ho bisogno, per CP_2 Pt_2 proseguire i lavori, della conferma per: sito internet basic pagina per steaming + pagina dati azienda linkata Euro 300,00 + Iva, servizio streaming contratto annuale
a canone mensile di € 350,00 + Iva, servizio di supervisione tecnica con supporto da remoto contratto annuale canone mensile € 350,00 + Iva. Attendo tua conferma ….”
In data12 novembre 2019 con propria mail rispondeva: “Confermo CP_2
l'ordine e le condizioni di pagamento”.
A riprova dell'assenza di richieste di modifica del costo del servizio di streaming si osservi come, in data 16.03.23, durante le trattative per concordare il piano di rientro (mai onorato), con propria pec il legale rappresentante della società attrice dichiarava al procuratore della convenuta: “ … Grazie veramente di cuore, il suo cliente ci ha reso un gran servigio e l'assicuro che faremo di tutto per onorare puntualmente le scadenze”(doc.2).
A ciò si aggiunga che non era investito di poteri Persona_2 rappresentativi ovvero decisori in senso alla società come Controparte_1 evincibile dalla visura camerale della (doc.3), di talchè non Controparte_1 avrebbe potuto assumere impegni contrattuali in nome e per conto della società.
Alla stregua delle superiori considerazioni, può senz'altro affermarsi la fondatezza della pretesa creditoria per cui è causa.
Consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di definitiva esecutorietà.
§ 4. Il risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Alla luce delle risultanze apprezzate, ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda avanzata dalla convenuta di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per aver questa evidentemente agito nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda.
La stessa, pertanto, va condannata a corrispondere alla convenuta un importo risarcitorio eguale alle spese di lite di seguito liquidate.
4 § 5. Le spese di lite.
Seguendo la soccombenza, le spese di lite si pongono a carico dell'attrice nella misura, calcolata - applicando i parametri vigenti attestati sui valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.201 a euro 26.000), in ragione della mancanza di questioni di rilievo- in euro 919,00 per fase studio, euro 777,00 per fase introduttiva, euro 1680,00 per fase di trattazione, euro 1701,00 per fase decisionale, così complessivamente in euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti, così decide: rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1
2008/2023 emesso dal Tribunale di Brescia su ricorso di Controparte_1 dichiara il predetto decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo;
condanna l'attrice a rifondere alla società convenuta le spese di lite nella misura di euro 5.077,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché al pagamento in favore della convenuta stessa di eguale importo a titolo di danno ex art. 96 c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Brescia, così deciso il 28.02.2025
Il Giudice
Giovanna Faraone
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