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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/07/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3716/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3716/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. Chironi in sostituzione dell'Avv. ROSSI Parte_1
FABIO Per 'avv. Vanzini in sostituzione dell'Avv. CAMUSSI LORENZO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto delle note conclusive e precisano le conclusioni come da note stesse.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSSI FABIO elettivamente domiciliato in Vicolo San Gregorio n 47923 Rimini ITALIA presso il difensore avv. ROSSI FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMUSSI LORENZO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 48 29121 PIACENZA presso il difensore avv. CAMUSSI
LORENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato la società Parte_1
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...] Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, in via urgente e preliminare -SOSPENDERE, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 20.05.2003 a rogito del notaio dott.
(Rep. n.11889–Racc. n.17359)di originari euro 1.000.000,00 e dal contratto di Persona_1
mutuo fondiario del 14.10.2003 a rogito del notaio dott. ( Rep. n. 69267 –Racc. n. Persona_1
17706) di originari euro300.000,00,per le suindicate ragioni eccepite come in narrativa e da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Nel merito ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e quindi di titolarità del credito azionato in capo a Controparte_2
pagina 2 di 12 persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Conegliano(TV) alla Via PartitaIVA_3
Alfieri n.1e per essa, quale sua mandataria e procuratrice speciale, –C.F. CP_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te pro tempore PartitaIVA_4
Sig. , con sede legale in Verona(VR) alla Via dell'Agricoltura n.7, e per l'effetto Controparte_3 accertare e dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 21.11.2023alla
. Controparte_4
– nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti allo stesso, per le ragioni di cui P.IVA_1
in narrativa. Sempre nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che l'atto di precetto opposto, notificato in data 21.11.2023, è nullo ovvero inefficace per le causali di cui in premessa ovvero per indeterminatezza e genericità delle somme da esso portate, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimate con il medesimo. Ancora nel merito , in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità dei due contratti di mutuo, azionati quali titoli esecutivi ( stipulati a ministero del notaio dott. , rispettivamente il 20.05.2003 con Persona_1
Rep. 68633 e Racc. n. 17359ed il 14.10.2003con Rep. 69267 e Racc. 17706) con il precetto opposto, ovvero, in subordine, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e modalità di rimborso ( art.2) per le causali di cui in premessa, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto opposto e ulteriore declaratoria di non debenza delle somme intimate con il medesimo e condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate. In ogni caso -Vittoria di spese e compensi di lite”.
Più in dettaglio parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva con conseguente carenza della prova della titolarità dei crediti.
Deduceva anche l'inefficacia o nullità dell'atto di precetto per genericità ed indeterminatezza delle somme portate nel precetto stesso ed in particolare per la mancata indicazione delle modalità di calcolo adoperato dalla cessionaria per determinare l'ammontare del credito ingiunto, non risultando analiticamente indicata la sorte debitoria per quanto concerne il numero e l'ammontare delle rate scadute, per capitale, interessi corrispettivi ed interessi moratori.
Lamentava altresì la nullità dei due contratti di mutuo per difetto del piano di ammortamento o dei parametri utili alla sua determinazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando quanto Controparte_1 affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dato atto di quanto sopra: In via preliminare: Respingere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di per avere quest'ultima dato prova della successione nella Controparte_1
titolarità del credito;
Dichiarare carente di legittimazione passiva per eventuali Controparte_1
pagina 3 di 12 conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito;
In via principale nel merito: Respingere l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività dei titoli posti alla base del precetto opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
Respingere tutte le domande ex adverso formulate, siccome totalmente infondate in fatto e diritto;
In via subordinata: In caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, dire tenuta e condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
che ha dato mandato a della somma portata dall'atto di precetto opposto, pari a
[...] CP_1
€ 550.395,17, o della maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese di giudizio e competenze, con rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Eccepiva l'infondatezza dell'avversa contestazione in punto di difetto di legittimazione attiva.
Osservava inoltre la correttezza delle somme portate nell'atto di precetto e per ciò che concerneva i rilievi relativi alla presunta mancanza dell'indicazione di calcolo per la determinazione delle singole rate rilevava che entrambi i contratti di mutuo fondiario, contenenti clausole 'standard' nei finanziamenti garantiti da ipoteca, disciplinavano analiticamente il tasso di interesse e consentivano di ricavare il relativo piano di ammortamento.
La causa veniva istruita documentalmente.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Quanto poi alla questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione attiva si osserva quanto segue.
Si reputa sufficiente in questa sede richiamare il contenuto dell'ordinanza già emessa in data 27.5.14 in quanto ancora attuale.
In ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla pagina 4 di 12 Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne pagina 5 di 12 faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere pagina 6 di 12 della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che parte opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
In primo luogo l'opposta ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dalla cedente RivieraCA con cui l'istituto di credito dante causa, ha esplicitamente dichiarato che in relazione ai rapporti di cui è causa identificati mediante indicazione del nome con espressa Parte_1
indicazione del numero della pratica a loro corrispondente. Peraltro, nella dichiarazione è contenuto il collegamento ipertestuale al sito internet della banca, nel quale alla pagina indicata è possibile inserire, quale parametro di ricerca, il codice indicato dallo stesso istituto (NDG: 230018) che consente di visualizzare l'elenco dettagliato dei rapporti oggetto della cessione in blocco pro soluto, tra i quali figura, appunto, quello derivante dai contratti di mutuo fondiario azionati nel presente giudizio.
Quanto al valore della predetta dichiarazione la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che trattasi di elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo. (Cass civ ordinanza n 102000 del
16.4.2021).
In secondo luogo la ha prodotto le lettere di risoluzione dei rapporti e di messa in Controparte_1
mora relative ai due contratti di mutuo, spedite ai soggetti obbligati e puntualmente ricevute e,
pagina 7 di 12 dall'altro, ha prodotto la pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco sulla
G.U. della Repubblica IAna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 5 dicembre 2019.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Privo di pregio risulta, altresì, il secondo motivo di doglianza a tenore del quale il precetto sarebbe nullo per indeterminatezza del suo contenuto dal momento che al punto 7 si afferma testualmente: “ alla data del 02.12.2019 l'esposizione del I° contratto di mutuo era di euro 419.718,41; alla medesima data l'esposizione del II contratto di mutuo era pari ad euro 130.401,00; pertanto il credito vantato dall'odierna istante nei confronti della “ ammonta a Parte_1 complessivi euro 550.119,41, comprensivo di interessi contrattuali; ed al successivo punto 8: “ nonostante i solleciti inviati, a tutt'oggi, la predetta società permane debitrice morosa” Al riguardo deve osservarsi che il precetto può anche riportare solamente la somma intimata. Infatti, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1
c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. 19/12/2023 n. 4008).
Si rammenta comunque che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di
Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ciò posto deve rilevarsi che in ogni caso l'eccezione svolta dall'opponente del tutto generica è rimasta priva di supporto probatorio alla luce dei calcoli esposti e documentati da parte resistente.
Infondato risulta anche il terzo motivo di doglianza. Afferma l'attrice opponente che i contratti di mutuo sarebbero privi dell'indicazione di calcolo per la determinazione delle singole rate.
Giova sin da subito rilevare che più volte è stato affermato che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere altresì tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti pagina 8 di 12 in discussione, dando così prevalenza all'uno o all'altro mezzo (v. ex aliis Cass. n. 20518-08; Cass. n.
22901-05; Cass. n. 15693-04).
Orbene, ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente/mutuatario (come nella fattispecie in esame v. doc. 5 e 6 fascicolo parte opposta),
è esclusa qualsivoglia indeterminatezza/indeterminabilità della prestazione, giacché in questo caso il cliente può evincere con chiarezza l'ammontare e la composizione delle singole rate - ossia l'esatta obbligazione restitutoria posta a suo carico – senza che sia necessaria l'esplicitazione della formula matematico-finanziaria in concreto applicata per l'elaborazione delle rate (in tema di validità del mutuo con ammortamento alla francese, cfr. Cass. Civ. n. 34677/2022, n. 16221/2022, etc.).
Del resto, la Corte di Cassazione ha precisato che "ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cod. civ. (rispetto al quale
l'art. 1284 cod. civ. contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem. In quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n.
2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317 /07, n. 17 679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico, il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione" (Cass. Civ. n.
25205/2014).
Il piano di ammortamento è infatti chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante, laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Il piano di ammortamento alla francese non è connotato da anatocismo intrinseco nemmeno nel contesto della c.d. rata composta.
Difatti, nei mutui con ammortamento alla francese sussiste solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché ogni rata - di importo costante - è composta sia da una quota di capitale in misura mensilmente crescente che da una quota di interessi corrispettivi proporzionalmente decrescenti.
Un meccanismo restitutorio di questo tipo non comporta alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi, né alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato: in ciascuna rata gli interessi vengono infatti calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente e al netto dell'importo già pagato in linea capitale con la rata o le rate precedenti, senza capitalizzare in tutto o in parte gli pagina 9 di 12 interessi corrisposti con le rate precedenti (tra le altre, cfr. Tribunale di Monza, sent. 02.05.2023,
Tribunale Milano Sez. III, Sent., 04/01/2023; Tribunale di Roma Sez. XVII, Sent. 09/03/2022 e successive conformi). In tale prospettiva, l'applicazione di interessi composti non conduce perciò necessariamente alla violazione dell'art. 1283 c.c., che vieta soltanto la produzione di interessi su interessi scaduti e, dunque, una capitalizzazione di interessi non ravvisabile nel piano di ammortamento redatto con metodo francese;
né conduce ad un'indeterminatezza del tasso di interesse, risolvendosi semplicemente in una “diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.” (cfr. ex Tribunale di Monza 02.05.2023, Tribunale di Roma, Sez. XVII, Sentenza, 27/09/2019, n. 18382 ovvero Tribunale di Roma, Sentenza, 03/10/2019,
n.18861).
Il ragionamento contenuto nella perizia econometrica allegata all'atto introduttivo non pare corretto.
La funzione degli interessi moratori rispetto al superamento del tasso soglia è questione annosa e anche di recente valutata dalla giurisprudenza di legittimità. È certamente vero che il tasso soglia, inteso come il valore oltre al quale non può spingersi nemmeno l'autonomia negoziale, riguarda anche gli interessi moratori, poiché tale lettura è coerente con il dettato normativo di cui all'art. 1, comma 1, d.l.
394/2000, che fa riferimento agli interessi “a qualunque titolo convenuti”.
Tuttavia è altrettanto indubitabile il fatto che l'accertamento del superamento del tasso soglia debba essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non invece sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, e ciò perché essi hanno funzioni assolutamente diverse.
Gli interessi corrispettivi rappresentano i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro che l'istituto di credito consegna al mutuatario.
Gli interessi moratori, viceversa, intervengono solo ed esclusivamente in una fase eventuale e patologica del rapporto, ovvero in caso di ritardo nell'adempimento; hanno dunque una funzione sostanzialmente sanzionatoria. Su questa premessa la giurisprudenza maggiormente condivisibile ha affermato “l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un non- tasso od un tasso- creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario”,
(così, Tribunale Reggio Emilia, 6 ottobre 2015, Tribunale Torino 14 maggio 2015).
Sulla contestazione relativa alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, questo Giudice rileva come la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui l'ammortamento alla francese, proponendo rate costanti con quota di capitale crescente e quota d'interessi decrescente, determinerebbe un tasso pagina 10 di 12 effettivo superiore a quello dichiarato perché viziato da anatocismo, in quanto con l'applicazione del c.d. “interesse composto” (o capitalizzazione composta/esponenziale) si determinerebbe confusione tra capitale ed interessi, non è accettabile (oltre che assolutamente minoritaria in giurisprudenza).
L'orientamento nettamente prevalente, sostenuto dalle Corti di merito con assoluta costanza, è nel senso di ritenere che il c.d. ammortamento alla francese (che prevede il rimborso del capitale a rate costanti di capitale crescente) non comporta la violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. In questa prospettiva, avvenendo alla scadenza della rata l'immediato pagamento degli interessi, non può nemmeno configurarsi un interesse scaduto sul quale verrebbe calcolato l'interesse composto vietato dall'art. 1283 c.c., cosicchè il piano di ammortamento alla francese risulta non solo rispettoso della predetta norma, ma addirittura incompatibile con ogni possibile effetto anatocistico (solo per citare le pronunce più recenti, si veda Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188; App. Perugia 15.01.2021 n. 33; Trib. Roma
04.12.2020 n. 17383; Trib. Roma 06.11.2020 n. 15551; Trib. Ivrea, 26.09.2020 n. 723; Trib.
Civitavecchia 25.09.2020 n. 818; App. Torino 17.09.2020 n. 901; Trib. Bergamo 26.06.2020 n. 837).
Quanto invece alla ritenuta indeterminatezza degli interessi applicati, la censura appare infondata sol se si guardi alla analitica indicazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione prodotta in atti.
Inoltre, per quanto riguarda invece l'ulteriore doglianza relativa all'originaria pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori in termini superiori al tasso soglia usura previsto e, stante l'inquadramento giuridico della questione sollevata, sono necessarie diverse precisazioni, anche con riferimento alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, che portano a non poter condividere la ricostruzione giuridica formulata dalla difesa di parte attrice opponente.
Si richiama al proposito primo tra tutti, in particolare, il principio giurisprudenziale sostanzialmente pacifico in materia di verifica dell'usurarietà dei tassi d'interesse per cui, ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso soglia usura, certamente rilevano anche gli interessi moratori, non essendo però ammissibile il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, anche se il tasso d'interesse di mora è individuato contrattualmente come il tasso di interesse corrispettivo più una certa percentuale (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 19597 del 18.09.2020).
Inoltre, si rende necessario ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che le Istruzioni della CA d'IA abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi.
pagina 11 di 12 Deve infatti ritenersi condivisibile l'orientamento che, in linea con le rilevazioni della CA d'IA
(organo costituzionalmente deputato al controllo in materia), debbano individuarsi i parametri oltre ai quali il tasso moratorio diviene usurario, non essendo condivisibile l'assunto in base al quale il solo fatto che il tasso moratorio superi il tasso soglia comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c.
A questo fine si aderisce all'indirizzo per il quale il tasso soglia deve essere calcolato con “i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggioranza pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa
CA d'IA e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013” (Trib. Milano 3/12/2014 ed ordinanza Trib. Bologna 17/5/2015).
Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nelle giurisprudenza di merito va infatti escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto in violazione dell'art. 1284 c.c. Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostitutiva e integrativa di cui all'art. 1284, III comma c.c. (Tribunale di
Modena, 11 novembre 2014, in www.ilcaso.it.; Tribunale di Mantova, 11 marzo 2014 in www.expartecreditoris.it).
Ne discende che gli interessi convenuti nei contratti per cui è causa debbano ritenersi legittimi.
In conclusione tutte le domande proposte dall'opponente vanno respinte.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3716/2023 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTI
Oggi 4 luglio 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per 'avv. Chironi in sostituzione dell'Avv. ROSSI Parte_1
FABIO Per 'avv. Vanzini in sostituzione dell'Avv. CAMUSSI LORENZO Controparte_1
I procuratori delle parti si riportano al contenuto delle note conclusive e precisano le conclusioni come da note stesse.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Elena Amadei
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROSSI FABIO elettivamente domiciliato in Vicolo San Gregorio n 47923 Rimini ITALIA presso il difensore avv. ROSSI FABIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAMUSSI LORENZO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA ROMA 48 29121 PIACENZA presso il difensore avv. CAMUSSI
LORENZO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato la società Parte_1
conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la
[...] Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, contrariis reiectis, in via urgente e preliminare -SOSPENDERE, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 20.05.2003 a rogito del notaio dott.
(Rep. n.11889–Racc. n.17359)di originari euro 1.000.000,00 e dal contratto di Persona_1
mutuo fondiario del 14.10.2003 a rogito del notaio dott. ( Rep. n. 69267 –Racc. n. Persona_1
17706) di originari euro300.000,00,per le suindicate ragioni eccepite come in narrativa e da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
Nel merito ogni contraria istanza disattesa e rigettata, in accoglimento della presente opposizione, in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e quindi di titolarità del credito azionato in capo a Controparte_2
pagina 2 di 12 persona del legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Conegliano(TV) alla Via PartitaIVA_3
Alfieri n.1e per essa, quale sua mandataria e procuratrice speciale, –C.F. CP_1
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rapp.te pro tempore PartitaIVA_4
Sig. , con sede legale in Verona(VR) alla Via dell'Agricoltura n.7, e per l'effetto Controparte_3 accertare e dichiarare nullo, inefficace ed illegittimo l'atto di precetto notificato il 21.11.2023alla
. Controparte_4
– nonché gli eventuali ulteriori atti esecutivi conseguenti allo stesso, per le ragioni di cui P.IVA_1
in narrativa. Sempre nel merito, in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare che l'atto di precetto opposto, notificato in data 21.11.2023, è nullo ovvero inefficace per le causali di cui in premessa ovvero per indeterminatezza e genericità delle somme da esso portate, e per l'effetto dichiarare non dovute le somme intimate con il medesimo. Ancora nel merito , in accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare la nullità dei due contratti di mutuo, azionati quali titoli esecutivi ( stipulati a ministero del notaio dott. , rispettivamente il 20.05.2003 con Persona_1
Rep. 68633 e Racc. n. 17359ed il 14.10.2003con Rep. 69267 e Racc. 17706) con il precetto opposto, ovvero, in subordine, la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse e modalità di rimborso ( art.2) per le causali di cui in premessa, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del precetto opposto e ulteriore declaratoria di non debenza delle somme intimate con il medesimo e condanna alla restituzione delle somme indebitamente versate. In ogni caso -Vittoria di spese e compensi di lite”.
Più in dettaglio parte opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva con conseguente carenza della prova della titolarità dei crediti.
Deduceva anche l'inefficacia o nullità dell'atto di precetto per genericità ed indeterminatezza delle somme portate nel precetto stesso ed in particolare per la mancata indicazione delle modalità di calcolo adoperato dalla cessionaria per determinare l'ammontare del credito ingiunto, non risultando analiticamente indicata la sorte debitoria per quanto concerne il numero e l'ammontare delle rate scadute, per capitale, interessi corrispettivi ed interessi moratori.
Lamentava altresì la nullità dei due contratti di mutuo per difetto del piano di ammortamento o dei parametri utili alla sua determinazione.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando quanto Controparte_1 affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, dato atto di quanto sopra: In via preliminare: Respingere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di per avere quest'ultima dato prova della successione nella Controparte_1
titolarità del credito;
Dichiarare carente di legittimazione passiva per eventuali Controparte_1
pagina 3 di 12 conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito;
In via principale nel merito: Respingere l'istanza avversaria di sospensione della provvisoria esecutività dei titoli posti alla base del precetto opposto, per le ragioni esposte in narrativa;
Respingere tutte le domande ex adverso formulate, siccome totalmente infondate in fatto e diritto;
In via subordinata: In caso di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, dire tenuta e condannare al pagamento a favore di Parte_1 CP_1
che ha dato mandato a della somma portata dall'atto di precetto opposto, pari a
[...] CP_1
€ 550.395,17, o della maggiore o minore che risulterà in corso di causa. Con vittoria di spese di giudizio e competenze, con rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Eccepiva l'infondatezza dell'avversa contestazione in punto di difetto di legittimazione attiva.
Osservava inoltre la correttezza delle somme portate nell'atto di precetto e per ciò che concerneva i rilievi relativi alla presunta mancanza dell'indicazione di calcolo per la determinazione delle singole rate rilevava che entrambi i contratti di mutuo fondiario, contenenti clausole 'standard' nei finanziamenti garantiti da ipoteca, disciplinavano analiticamente il tasso di interesse e consentivano di ricavare il relativo piano di ammortamento.
La causa veniva istruita documentalmente.
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n.
17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Quanto poi alla questione relativa alla eccepita carenza di legittimazione attiva si osserva quanto segue.
Si reputa sufficiente in questa sede richiamare il contenuto dell'ordinanza già emessa in data 27.5.14 in quanto ancora attuale.
In ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla pagina 4 di 12 Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne pagina 5 di 12 faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,
salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere pagina 6 di 12 della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi comunque che parte opposta abbia fornito elementi tranquillizzanti sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
In primo luogo l'opposta ha prodotto la dichiarazione sottoscritta dalla cedente RivieraCA con cui l'istituto di credito dante causa, ha esplicitamente dichiarato che in relazione ai rapporti di cui è causa identificati mediante indicazione del nome con espressa Parte_1
indicazione del numero della pratica a loro corrispondente. Peraltro, nella dichiarazione è contenuto il collegamento ipertestuale al sito internet della banca, nel quale alla pagina indicata è possibile inserire, quale parametro di ricerca, il codice indicato dallo stesso istituto (NDG: 230018) che consente di visualizzare l'elenco dettagliato dei rapporti oggetto della cessione in blocco pro soluto, tra i quali figura, appunto, quello derivante dai contratti di mutuo fondiario azionati nel presente giudizio.
Quanto al valore della predetta dichiarazione la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che trattasi di elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo. (Cass civ ordinanza n 102000 del
16.4.2021).
In secondo luogo la ha prodotto le lettere di risoluzione dei rapporti e di messa in Controparte_1
mora relative ai due contratti di mutuo, spedite ai soggetti obbligati e puntualmente ricevute e,
pagina 7 di 12 dall'altro, ha prodotto la pubblicazione dell'operazione di cartolarizzazione e cessione in blocco sulla
G.U. della Repubblica IAna, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 5 dicembre 2019.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Privo di pregio risulta, altresì, il secondo motivo di doglianza a tenore del quale il precetto sarebbe nullo per indeterminatezza del suo contenuto dal momento che al punto 7 si afferma testualmente: “ alla data del 02.12.2019 l'esposizione del I° contratto di mutuo era di euro 419.718,41; alla medesima data l'esposizione del II contratto di mutuo era pari ad euro 130.401,00; pertanto il credito vantato dall'odierna istante nei confronti della “ ammonta a Parte_1 complessivi euro 550.119,41, comprensivo di interessi contrattuali; ed al successivo punto 8: “ nonostante i solleciti inviati, a tutt'oggi, la predetta società permane debitrice morosa” Al riguardo deve osservarsi che il precetto può anche riportare solamente la somma intimata. Infatti, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1
c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (cfr. Cass. 19/12/2023 n. 4008).
Si rammenta comunque che con l'ordinanza n. 27032 del 19 dicembre 2014 la Corte Suprema di
Cassazione ha confermato un suo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ad es. Cass. n.
5515/2008 e Cass. n. 2938/1992), ribadendo ancora una volta il principio di diritto, secondo cui il precetto che intimi il pagamento di una somma superiore a quella effettivamente dovuta non è sanzionabile con la nullità totale dell'atto, bensì con la nullità (o inefficacia) parziale per la somma eccedente.
Con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (cfr., ex multis, Cass. 12-3-2013 n. 6111; Cass. 30-1-
2013 n. 2160; Cass. 29-2-2008 n. 5515).
Ciò posto deve rilevarsi che in ogni caso l'eccezione svolta dall'opponente del tutto generica è rimasta priva di supporto probatorio alla luce dei calcoli esposti e documentati da parte resistente.
Infondato risulta anche il terzo motivo di doglianza. Afferma l'attrice opponente che i contratti di mutuo sarebbero privi dell'indicazione di calcolo per la determinazione delle singole rate.
Giova sin da subito rilevare che più volte è stato affermato che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere altresì tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti pagina 8 di 12 in discussione, dando così prevalenza all'uno o all'altro mezzo (v. ex aliis Cass. n. 20518-08; Cass. n.
22901-05; Cass. n. 15693-04).
Orbene, ogni qual volta il piano di ammortamento risulti essere stato allegato al contratto di mutuo e consegnato al cliente/mutuatario (come nella fattispecie in esame v. doc. 5 e 6 fascicolo parte opposta),
è esclusa qualsivoglia indeterminatezza/indeterminabilità della prestazione, giacché in questo caso il cliente può evincere con chiarezza l'ammontare e la composizione delle singole rate - ossia l'esatta obbligazione restitutoria posta a suo carico – senza che sia necessaria l'esplicitazione della formula matematico-finanziaria in concreto applicata per l'elaborazione delle rate (in tema di validità del mutuo con ammortamento alla francese, cfr. Cass. Civ. n. 34677/2022, n. 16221/2022, etc.).
Del resto, la Corte di Cassazione ha precisato che "ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1346 cod. civ. (rispetto al quale
l'art. 1284 cod. civ. contiene l'ulteriore previsione dell'onere di forma per la convenzione di interessi superiori alla misura legale) è che il tasso d'interesse sia desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, anche quando individuato per relationem. In quest'ultimo caso, mediante rinvio a dati che siano conoscibili a priori (cfr. già Cass. n.
2765/92 e n. 7547/92 cit. in ricorso, nonché Cass. n. 22898/05, n. 2317 /07, n. 17 679/09, tra le più recenti) e siano dettati per eseguire un calcolo matematico, il cui criterio risulti con esattezza dallo stesso contratto. I dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale, mentre non rilevano la difficoltà del calcolo che va fatto per pervenire al risultato finale né la perizia richiesta per la sua esecuzione" (Cass. Civ. n.
25205/2014).
Il piano di ammortamento è infatti chiaro nello sviluppo delle modalità di restituzione ed il contraente lucra una rata costante, laddove la banca consegue dal canto sua una più rapida restituzione degli interessi.
Il piano di ammortamento alla francese non è connotato da anatocismo intrinseco nemmeno nel contesto della c.d. rata composta.
Difatti, nei mutui con ammortamento alla francese sussiste solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, poiché ogni rata - di importo costante - è composta sia da una quota di capitale in misura mensilmente crescente che da una quota di interessi corrispettivi proporzionalmente decrescenti.
Un meccanismo restitutorio di questo tipo non comporta alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi, né alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato: in ciascuna rata gli interessi vengono infatti calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente e al netto dell'importo già pagato in linea capitale con la rata o le rate precedenti, senza capitalizzare in tutto o in parte gli pagina 9 di 12 interessi corrisposti con le rate precedenti (tra le altre, cfr. Tribunale di Monza, sent. 02.05.2023,
Tribunale Milano Sez. III, Sent., 04/01/2023; Tribunale di Roma Sez. XVII, Sent. 09/03/2022 e successive conformi). In tale prospettiva, l'applicazione di interessi composti non conduce perciò necessariamente alla violazione dell'art. 1283 c.c., che vieta soltanto la produzione di interessi su interessi scaduti e, dunque, una capitalizzazione di interessi non ravvisabile nel piano di ammortamento redatto con metodo francese;
né conduce ad un'indeterminatezza del tasso di interesse, risolvendosi semplicemente in una “diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.” (cfr. ex Tribunale di Monza 02.05.2023, Tribunale di Roma, Sez. XVII, Sentenza, 27/09/2019, n. 18382 ovvero Tribunale di Roma, Sentenza, 03/10/2019,
n.18861).
Il ragionamento contenuto nella perizia econometrica allegata all'atto introduttivo non pare corretto.
La funzione degli interessi moratori rispetto al superamento del tasso soglia è questione annosa e anche di recente valutata dalla giurisprudenza di legittimità. È certamente vero che il tasso soglia, inteso come il valore oltre al quale non può spingersi nemmeno l'autonomia negoziale, riguarda anche gli interessi moratori, poiché tale lettura è coerente con il dettato normativo di cui all'art. 1, comma 1, d.l.
394/2000, che fa riferimento agli interessi “a qualunque titolo convenuti”.
Tuttavia è altrettanto indubitabile il fatto che l'accertamento del superamento del tasso soglia debba essere svolto valutando ciascuna tipologia di interessi separatamente, non invece sommando gli interessi corrispettivi a quelli moratori, e ciò perché essi hanno funzioni assolutamente diverse.
Gli interessi corrispettivi rappresentano i frutti civili derivanti dal costo fisiologico del prestito del denaro che l'istituto di credito consegna al mutuatario.
Gli interessi moratori, viceversa, intervengono solo ed esclusivamente in una fase eventuale e patologica del rapporto, ovvero in caso di ritardo nell'adempimento; hanno dunque una funzione sostanzialmente sanzionatoria. Su questa premessa la giurisprudenza maggiormente condivisibile ha affermato “l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, e la sommatoria rappresenta un non- tasso od un tasso- creativo, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario”,
(così, Tribunale Reggio Emilia, 6 ottobre 2015, Tribunale Torino 14 maggio 2015).
Sulla contestazione relativa alla pretesa applicazione di interessi anatocistici, questo Giudice rileva come la tesi sostenuta dall'opponente, secondo cui l'ammortamento alla francese, proponendo rate costanti con quota di capitale crescente e quota d'interessi decrescente, determinerebbe un tasso pagina 10 di 12 effettivo superiore a quello dichiarato perché viziato da anatocismo, in quanto con l'applicazione del c.d. “interesse composto” (o capitalizzazione composta/esponenziale) si determinerebbe confusione tra capitale ed interessi, non è accettabile (oltre che assolutamente minoritaria in giurisprudenza).
L'orientamento nettamente prevalente, sostenuto dalle Corti di merito con assoluta costanza, è nel senso di ritenere che il c.d. ammortamento alla francese (che prevede il rimborso del capitale a rate costanti di capitale crescente) non comporta la violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso. In questa prospettiva, avvenendo alla scadenza della rata l'immediato pagamento degli interessi, non può nemmeno configurarsi un interesse scaduto sul quale verrebbe calcolato l'interesse composto vietato dall'art. 1283 c.c., cosicchè il piano di ammortamento alla francese risulta non solo rispettoso della predetta norma, ma addirittura incompatibile con ogni possibile effetto anatocistico (solo per citare le pronunce più recenti, si veda Trib. Roma 08.02.2021 n. 2188; App. Perugia 15.01.2021 n. 33; Trib. Roma
04.12.2020 n. 17383; Trib. Roma 06.11.2020 n. 15551; Trib. Ivrea, 26.09.2020 n. 723; Trib.
Civitavecchia 25.09.2020 n. 818; App. Torino 17.09.2020 n. 901; Trib. Bergamo 26.06.2020 n. 837).
Quanto invece alla ritenuta indeterminatezza degli interessi applicati, la censura appare infondata sol se si guardi alla analitica indicazione delle condizioni contrattuali contenute nella documentazione prodotta in atti.
Inoltre, per quanto riguarda invece l'ulteriore doglianza relativa all'originaria pattuizione degli interessi corrispettivi e moratori in termini superiori al tasso soglia usura previsto e, stante l'inquadramento giuridico della questione sollevata, sono necessarie diverse precisazioni, anche con riferimento alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità anche a Sezioni Unite, che portano a non poter condividere la ricostruzione giuridica formulata dalla difesa di parte attrice opponente.
Si richiama al proposito primo tra tutti, in particolare, il principio giurisprudenziale sostanzialmente pacifico in materia di verifica dell'usurarietà dei tassi d'interesse per cui, ai fini della verifica in ordine al superamento del tasso soglia usura, certamente rilevano anche gli interessi moratori, non essendo però ammissibile il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, anche se il tasso d'interesse di mora è individuato contrattualmente come il tasso di interesse corrispettivo più una certa percentuale (cfr. da ultimo Cass. S.U. n. 19597 del 18.09.2020).
Inoltre, si rende necessario ricordare che la prevalente giurisprudenza di merito, al cui orientamento questo giudice aderisce, ritiene che le Istruzioni della CA d'IA abbiano valore vincolante e che non possano adottarsi formule di calcolo differenti da queste ultime per la verifica relativa all'usurarietà dei tassi.
pagina 11 di 12 Deve infatti ritenersi condivisibile l'orientamento che, in linea con le rilevazioni della CA d'IA
(organo costituzionalmente deputato al controllo in materia), debbano individuarsi i parametri oltre ai quali il tasso moratorio diviene usurario, non essendo condivisibile l'assunto in base al quale il solo fatto che il tasso moratorio superi il tasso soglia comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1815, comma 2, c.c.
A questo fine si aderisce all'indirizzo per il quale il tasso soglia deve essere calcolato con “i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggioranza pari a 2,1 punti percentuali, secondo la stessa
CA d'IA e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013” (Trib. Milano 3/12/2014 ed ordinanza Trib. Bologna 17/5/2015).
Secondo l'orientamento ormai consolidatosi nelle giurisprudenza di merito va infatti escluso che l'adozione di un piano di ammortamento cd. alla francese possa comportare, di per sé, un'assoluta incertezza sull'entità del tasso ultra legale stabilito nel contratto in violazione dell'art. 1284 c.c. Tale ipotesi si può verificare solo se le parti nel contratto non abbiano chiaramente precisato (anche con rinvio a fonti extracontrattuali specifiche e oggettive) le modalità per determinare, in caso di tasso variabile, in modo certo e univoco l'entità del tasso da applicare per ciascuna rata in scadenza. Nel caso in cui ciò avvenga, non potrà aversi alcuna indeterminatezza e, conseguentemente, non potrà trovare applicazione la norma sostitutiva e integrativa di cui all'art. 1284, III comma c.c. (Tribunale di
Modena, 11 novembre 2014, in www.ilcaso.it.; Tribunale di Mantova, 11 marzo 2014 in www.expartecreditoris.it).
Ne discende che gli interessi convenuti nei contratti per cui è causa debbano ritenersi legittimi.
In conclusione tutte le domande proposte dall'opponente vanno respinte.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: respinge l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 4 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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