Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 863
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Annullamento dell'atto per prescrizione delle somme reclamate

    Il resistente ha dimostrato la notifica di precedenti atti di intimazione rimasti non opposti, che costituiscono valido atto interruttivo dei crediti. La mancata opposizione a tali atti consolida la pretesa dell'agente della riscossione. La prescrizione non è maturata in quanto il termine quinquennale è stato prorogato dalla legislazione dell'emergenza e il credito è stato azionato nei termini.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 863
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 863
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo