CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/02/2026, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 863/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6773/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 22 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9002267320 000 notificatogli ad iniziativa di AER e nell'interesse della regione Calabria in data 25 giugno 2024 ed avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica;
e deduceva :
in ordine alla regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle sottese alla impugnata intimazione,
intervenuta prescrizione delle somme reclamate;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituivano sia l'Agente per la riscossione che l'Ente impositore per resistere all' avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Alla fissata udienza il Collegio formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Parte resistente ha dimostrato di aver notificato in data 21 dicembre 2017 precedente atto di intimazione rimasto non opposto e successivo notificato in data 1^ marzo 2022 parimenti rimasto non opposto.
L'atto di intimazione nr. 034 2017 90102445244 000, notificato a mani della moglie Nominativo_1 in data 21 dicembre 2017 e successivo atto di intimazione nr. 034 2021 9004256561 000 notificato a mani di persona di famiglia al domicilio dichiarato Nominativo_2 in data 1^ marzo 2022 costituiscono valido atto interruttivo dei crediti indicati;
la circostanza è rimasta incontestata né parte ricorrente ha negato che all'interno dei plichi, recanti ciascuno il numero di riferimento dell'atto, l'atto non fosse contenuto . “ Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso.
Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che valesse la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. sul presupposto che il processo verbale di contestazione e l'avviso di rettifica costituissero non già atti distinti, bensì un unico atto, essendo l'uno parte integrante del secondo, sicché sarebbe spettato al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'avviso).” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del
26/11/2019 ). La mancata opposizione avverso tali intimazioni, per far valere eventi impeditivi modificativi ed estintivi del credito maturatisi precedentemente, ha consolidato la pretesa che quindi nel termine quinquennale, come prorogato per effetto della legislazione dell'emergenza, è stata azionata con l'intimazione quivi opposta. La mancata opposizione costituisce rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione personale.
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER in persona del l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 816,50 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
STASSANO MAURA, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6773/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249002267320000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Considerato che atto inviato in data 22 ottobre 2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 034 2024 9002267320 000 notificatogli ad iniziativa di AER e nell'interesse della regione Calabria in data 25 giugno 2024 ed avente ad oggetto il mancato pagamento della tassa automobilistica;
e deduceva :
in ordine alla regolarità del procedimento notificatorio delle cartelle sottese alla impugnata intimazione,
intervenuta prescrizione delle somme reclamate;
e concludeva
per l'annullamento dell'atto con ogni conseguenza.
Ritualmente notificato l'atto introduttivo, si costituivano sia l'Agente per la riscossione che l'Ente impositore per resistere all' avverso dedotto concludendo
per il rigetto del ricorso con ogni conseguenza.
Alla fissata udienza il Collegio formulava riserva di deposito di motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto.
Parte resistente ha dimostrato di aver notificato in data 21 dicembre 2017 precedente atto di intimazione rimasto non opposto e successivo notificato in data 1^ marzo 2022 parimenti rimasto non opposto.
L'atto di intimazione nr. 034 2017 90102445244 000, notificato a mani della moglie Nominativo_1 in data 21 dicembre 2017 e successivo atto di intimazione nr. 034 2021 9004256561 000 notificato a mani di persona di famiglia al domicilio dichiarato Nominativo_2 in data 1^ marzo 2022 costituiscono valido atto interruttivo dei crediti indicati;
la circostanza è rimasta incontestata né parte ricorrente ha negato che all'interno dei plichi, recanti ciascuno il numero di riferimento dell'atto, l'atto non fosse contenuto . “ Nel caso di contestazione dell'atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell'arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l'invio e la conoscenza dell'atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di "vicinanza della prova", l'onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l'avviso.
Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l'onere di provare l'intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che valesse la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335
c.c. sul presupposto che il processo verbale di contestazione e l'avviso di rettifica costituissero non già atti distinti, bensì un unico atto, essendo l'uno parte integrante del secondo, sicché sarebbe spettato al destinatario dimostrare che il plico non conteneva l'avviso).” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 30787 del
26/11/2019 ). La mancata opposizione avverso tali intimazioni, per far valere eventi impeditivi modificativi ed estintivi del credito maturatisi precedentemente, ha consolidato la pretesa che quindi nel termine quinquennale, come prorogato per effetto della legislazione dell'emergenza, è stata azionata con l'intimazione quivi opposta. La mancata opposizione costituisce rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione personale.
Il ricorso va quindi respinto;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Ricorrente_1 nei confronti di AdER in persona del l.r. p.t. , così provvede : Respinge il ricorso, Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della costitutita parte resistente delle spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 816,50 oltre IVA CP RF e spese vive come per legge.