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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 862/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 862/2025
Oggi 9 ottobre 2025, alle ore 9:48, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 AVVO rza del CP_1
RD 1611/1933 Per l'avv. BERTI ENRICO e l'avv. RIGHI PAOLO Parte_2
( ) V.LE TRIPOLI 17 il primo anche in sostituzione del secondo;
C.F._1 Pt_1
La Dott.ssa si riporta agli atti ed insiste per la riforma della sentenza impugnata CP_1
L'Avv. Berti chiede il rigetto dell'appello
Entrambe le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Dopo la discussione il giudice pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c. che di seguito si riporta
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 6 N. R. G. 862/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 862/2025 tra
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_1 in persona del Prefetto pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
(C.F. – PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di PartitaIVA_2 Email_1 quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
, (C.F.: ), nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Corte Don Giuliano Botticelli n. 11 – int. 6, rappresentata e difesa, dall'Avv.
PA GH (C.F.: ) ed Avv. Enrico Berti (C.F. ) del Foro di C.F._1 C.F._3 giusta procura in atti;
Pt_1 appellata
OGGETTO: avverso la sentenza n. 181/2025 emessa dal Giudice di Pace di in data 04.03.2025 e Pt_1 pubblicata in pari data nella causa civile RG. n. 3322/2024.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
La di ha impugnato il provvedimento del Giudice di Pace di Rimini con il quale ha Parte_1 Pt_1 annullato il provvedimento prefettizio sull'assunto che non è stato adottato entro un ragionevole lasso di tempo “tale da consentire una giustificazione alla sua funzione afflittiva ed ostativa all'eventuale reiterazione del reato, concetti giuridici a cui la legittimità dell'adozione del provvedimento è collegata”.
Avverso la citata pronuncia parte appellante ha proposto un unico motivo di gravame facendo valere la violazione ed erronea applicazione dell'art. 224 comma 2 C.d.S. in relazione all'art. 2 L. 241/1990.
A riguardo la ha dedotto che l'art. 223 C.d.s. prevede che la Cancelleria del Tribunale dia Parte_1 comunicazione al Prefetto del provvedimento penale irrevocabile entro 15 giorni e l'art. 224 C.d.s. dispone che il Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna o del decreto irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca della patente comunicandolo all'interessato. A detta di parte appellante entrambi i termini citati non hanno natura perentoria e, in ogni caso, la ha Parte_1 pienamente rispettato il termine ex art. 224 C.d.s., avendo emesso la ordinanza di revoca della patente a distanza di soli 9 giorni dalla avvenuta comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale.
Ha proseguito la appellante evidenziando che la sentenza impugnata è errata in quanto il Dott. Per_1 ha fatto applicazione dei principi di cui alla legge 241/1990, sebbene la giurisprudenza maggioritaria “in tema di irrogazione di provvedimenti sanzionatori ai sensi del Codice della Strada, esclude l'applicabilità dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto del 1990 n. 241, ritenendo i sistemi normativi di cui alla L. n. 689 del 24 novembre 1981 e al C.d.S. del tutto completi, autonomi e autosufficienti quanto alla disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative”. Da ciò consegue che il termine di prescrizione è quello quinquennale e alcun rinvio può essere fatto alla disciplina in materia di procedimento amministrativo così come erroneamente fatto dal Giudice di Pace che ha annullato la ordinanza sull'assunto che sia stata adottata oltre i termini correlati alla ragionevole durata del procedimento amministrativo.
Si è regolarmente costituita in giudizio la appellata, la quale ha integralmente contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto la conferma della sentenza appellata. In particolare la appellata ha evidenziato che la comunicazione del provvedimento da parte della Corte di Appello di Bologna è stata effettuata alla con un ritardo di ben 5 mesi rispetto a quello di legge (“la sentenza n. 515/2023, emessa in data Parte_1
26.01.2023 dalla Corte di Appello di Bologna (con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado n. 785/2021, emessa dal Tribunale di Rimini in data 27.04.2021), è divenuta irrevocabile il 17.04.2024, ma è stata comunicata dalla
Cancelleria della Corte di Appello di Bologna alla di solo in data 09.09.2024”). La appellata ha Parte_1 Pt_1 evidenziato altresì che, sebbene il termine di cui all'art. 223 non costituisca un termine perentorio, in ogni caso ciò non esonera “l'Amministrazione dal rispetto del principio generale della “ragionevole durata” del procedimento, come stabilito dalla Legge n. 241/1990 e desumibile direttamente anche dai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e legalità”, così come confermato dalla giurisprudenza maggioritaria. pagina 3 di 6 Sulla base di quanto esposto parte appellata ha ribadito la correttezza e la non erroneità della sentenza impugnata, avendo il Giudice di Pace fatto corretta applicazione del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo con annullamento della ordinanza della . Parte_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 9 ottobre 2025 il Giudice, esclusa la necessità di adempimenti istruttori, ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni, incombenza che le parti costituite sono state invitate ad espletare mediante discussione orale della lite.
SULL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
Ebbene, costituisce circostanza incontestata che la comunicazione da parte della cancelleria della Corte di Appello di Bologna del provvedimento a carico della odierna appellata sia stata effettuata oltre il termine di cui all'art. 223 C.d.s., ossia oltre quindici giorni, e che la adozione del provvedimento da parte del
Prefetto sia avvenuta nel rispetto dei termini ex art. 224 C.d.s.
Pertanto, il solo profilo che residua da esaminare è quello relativo alla correttezza o meno del provvedimento reso dal Dott. con il quale ha annullato l'ordinanza prefettizia, ritenendo Per_1 irragionevole il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la pronuncia di condanna è divenuta irrevocabile e il momento in cui è stata applicata la sanzione accessoria.
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 223, comma 3, C.d.s. individua in giorni
15 il lasso temporale entro il quale la cancelleria del Giudice deve comunicare al Prefetto copia della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili, mentre l'art. 224 stabilisce in giorni 15 il termine entro il quale il Prefetto deve adottare l'atto con il quale viene applicata la sanzione amministrativa. I citati termini, vista la assenza di una esplicita statuizione normativa, non hanno natura perentoria e, di conseguenza, la loro violazione non determina la invalidità del provvedimento adottato oltre il termine di legge (circostanza quest'ultima che è stata riconosciuta anche dalla odierna appellata la quale ha escluso la perentorietà del termine).
In ordine ai rapporti intercorrenti tra la disciplina contenuta nel codice della strada e quella di cui alla legge 241/1990, la giurisprudenza di Cassazione ha escluso che la disposizione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, sia incompatibile con i procedimenti regolati dal codice della strada, che costituiscono un sistema di norme organico e compiuto e delineano un procedimento di carattere contenzioso per le violazioni in materia di circolazione stradale scandito in fasi i cui tempi sono ivi compiutamente regolati;
d'altronde, i termini di cui alla legge 241/1990 sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione
(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27.04.2006, n. 9591). La ragione dell'autonomia dei due sistemi risiede anche nella peculiarità della situazione giuridica che viene in rilievo nell'ambito del procedimento amministrativo, pagina 4 di 6 ossia l'interesse legittimo, ove per tale si intende l'interesse del privato a conseguire o conservare un dato bene della vita, la cui attribuzione è subordinata all'esercizio del potere discrezionale o vincolato della pubblica amministrazione. Ove a venire in rilievo sia siffatta situazione giuridica, la previsione di stringenti termini entro i quali il provvedimento deve essere adottato è conforme alle esigenze di celerità dell'attività amministrativa e di tutela del privato;
i citati principi, tuttavia, non possono essere estesi al sistema degli illeciti amministrativi, vista la diversità di situazioni giuridiche che vengono in rilievo e la autonomia del sistema di cui alla legge 689/1981 rispetto a quello di cui alla legge 241/1990.
Stante la inoperatività dei termini ai quali ha fatto riferimento il Giudice di Pace, ritiene l'adito
Tribunale che vada fatto rinvio a quello che è l'ordinario termine di prescrizione previsto in materia di revoca della patente (5 anni) e che nel caso in esame risulta rispettato. La previsione di un termine differente, infatti, determinerebbe la creazione di una causa di estinzione della pena extralegislativa.
Pertanto, la sentenza del Dott. è errata nella parte in cui ha annullato il provvedimento di revoca Per_1 della patente sull'assunto che trattasi di atto illegittimo poiché adottato oltre il termine di cui alla legge n.
241/1990 e, in ogni caso, oltre il termine imposto dalla regola della ragionevole durata del processo amministrativo (“Anche nel caso de quo si ritiene debba, dunque, applicarsi l'art. 2 della Legge n. 241/ 1990
(relativamente alla conclusione del procedimento), norma in cui viene stabilito che ogni tipo di procedimento amministrativo debba concludersi entro un termine determinato, definito per legge o per regolamento e che le P A debbano adottare termini specifici per ogni proprio procedimento;
di massimo 90 giorni, con estensione a 180 giorni nei casi di particolare complessità
(deroga che non dovrebbe comunque riguarderebbe il caso in esame”). I termini di cui alla legge sul procedimento amministrativo, infatti, non fungono né da cause di estinzione dell'illecito né da cause di estinzione della pena e i soli termini applicabili sono quelli di cui alla legge 289/1981.
Da quanto esposto consegue la riforma della sentenza impugnata e la conferma del provvedimento con cui è stata disposta la revoca della patente di guida della odierna appellata, essendo tale atto esente da vizi.
SULLE SPESE DI LITE
Con riferimento alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Con riferimento al capo relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio non avendo le parti proposto impugnazione lo stesso deve essere confermato con conseguente compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma l'ordinanza prot.
n. M_IT PR_RNSPC 00068933 del 18 settembre 2024; pagina 5 di 6 ➢ Condanna parte appellata al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 777,00 per spese e euro 2.906,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) per compensi professionali.
Rimini, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 862/2025
Oggi 9 ottobre 2025, alle ore 9:48, innanzi al dott. Antonio Miele, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 AVVO rza del CP_1
RD 1611/1933 Per l'avv. BERTI ENRICO e l'avv. RIGHI PAOLO Parte_2
( ) V.LE TRIPOLI 17 il primo anche in sostituzione del secondo;
C.F._1 Pt_1
La Dott.ssa si riporta agli atti ed insiste per la riforma della sentenza impugnata CP_1
L'Avv. Berti chiede il rigetto dell'appello
Entrambe le parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza
Dopo la discussione il giudice pronuncia sentenza ex art 429 c.p.c. che di seguito si riporta
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 1 di 6 N. R. G. 862/2025
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Rimini, Dott. Antonio Miele, in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni precisate all'udienza odierna, come nel verbale che precede, ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 862/2025 tra
(C.F. ), Parte_3 P.IVA_1 in persona del Prefetto pro tempore, con la difesa e rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato
(C.F. – PEC: , con domicilio legale presso gli uffici di PartitaIVA_2 Email_1 quest'ultima in Bologna, alla via Testoni n. 6, giusta procura in atti;
appellante
CONTRO
, (C.F.: ), nata in [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente in [...], Corte Don Giuliano Botticelli n. 11 – int. 6, rappresentata e difesa, dall'Avv.
PA GH (C.F.: ) ed Avv. Enrico Berti (C.F. ) del Foro di C.F._1 C.F._3 giusta procura in atti;
Pt_1 appellata
OGGETTO: avverso la sentenza n. 181/2025 emessa dal Giudice di Pace di in data 04.03.2025 e Pt_1 pubblicata in pari data nella causa civile RG. n. 3322/2024.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 9 ottobre 2025, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 I FATTI OGGETTI DEL PROCESSO E LE DEDUZIONI DELLE PARTI.
La di ha impugnato il provvedimento del Giudice di Pace di Rimini con il quale ha Parte_1 Pt_1 annullato il provvedimento prefettizio sull'assunto che non è stato adottato entro un ragionevole lasso di tempo “tale da consentire una giustificazione alla sua funzione afflittiva ed ostativa all'eventuale reiterazione del reato, concetti giuridici a cui la legittimità dell'adozione del provvedimento è collegata”.
Avverso la citata pronuncia parte appellante ha proposto un unico motivo di gravame facendo valere la violazione ed erronea applicazione dell'art. 224 comma 2 C.d.S. in relazione all'art. 2 L. 241/1990.
A riguardo la ha dedotto che l'art. 223 C.d.s. prevede che la Cancelleria del Tribunale dia Parte_1 comunicazione al Prefetto del provvedimento penale irrevocabile entro 15 giorni e l'art. 224 C.d.s. dispone che il Prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna o del decreto irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca della patente comunicandolo all'interessato. A detta di parte appellante entrambi i termini citati non hanno natura perentoria e, in ogni caso, la ha Parte_1 pienamente rispettato il termine ex art. 224 C.d.s., avendo emesso la ordinanza di revoca della patente a distanza di soli 9 giorni dalla avvenuta comunicazione del provvedimento da parte del Tribunale.
Ha proseguito la appellante evidenziando che la sentenza impugnata è errata in quanto il Dott. Per_1 ha fatto applicazione dei principi di cui alla legge 241/1990, sebbene la giurisprudenza maggioritaria “in tema di irrogazione di provvedimenti sanzionatori ai sensi del Codice della Strada, esclude l'applicabilità dei termini di conclusione del procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto del 1990 n. 241, ritenendo i sistemi normativi di cui alla L. n. 689 del 24 novembre 1981 e al C.d.S. del tutto completi, autonomi e autosufficienti quanto alla disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative”. Da ciò consegue che il termine di prescrizione è quello quinquennale e alcun rinvio può essere fatto alla disciplina in materia di procedimento amministrativo così come erroneamente fatto dal Giudice di Pace che ha annullato la ordinanza sull'assunto che sia stata adottata oltre i termini correlati alla ragionevole durata del procedimento amministrativo.
Si è regolarmente costituita in giudizio la appellata, la quale ha integralmente contestato quanto ex adverso dedotto e ha chiesto la conferma della sentenza appellata. In particolare la appellata ha evidenziato che la comunicazione del provvedimento da parte della Corte di Appello di Bologna è stata effettuata alla con un ritardo di ben 5 mesi rispetto a quello di legge (“la sentenza n. 515/2023, emessa in data Parte_1
26.01.2023 dalla Corte di Appello di Bologna (con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado n. 785/2021, emessa dal Tribunale di Rimini in data 27.04.2021), è divenuta irrevocabile il 17.04.2024, ma è stata comunicata dalla
Cancelleria della Corte di Appello di Bologna alla di solo in data 09.09.2024”). La appellata ha Parte_1 Pt_1 evidenziato altresì che, sebbene il termine di cui all'art. 223 non costituisca un termine perentorio, in ogni caso ciò non esonera “l'Amministrazione dal rispetto del principio generale della “ragionevole durata” del procedimento, come stabilito dalla Legge n. 241/1990 e desumibile direttamente anche dai principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e legalità”, così come confermato dalla giurisprudenza maggioritaria. pagina 3 di 6 Sulla base di quanto esposto parte appellata ha ribadito la correttezza e la non erroneità della sentenza impugnata, avendo il Giudice di Pace fatto corretta applicazione del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo con annullamento della ordinanza della . Parte_1
Sotto il profilo della dinamica processuale all'udienza del 9 ottobre 2025 il Giudice, esclusa la necessità di adempimenti istruttori, ha invitato le parti a precisare le loro conclusioni, incombenza che le parti costituite sono state invitate ad espletare mediante discussione orale della lite.
SULL'ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
Ebbene, costituisce circostanza incontestata che la comunicazione da parte della cancelleria della Corte di Appello di Bologna del provvedimento a carico della odierna appellata sia stata effettuata oltre il termine di cui all'art. 223 C.d.s., ossia oltre quindici giorni, e che la adozione del provvedimento da parte del
Prefetto sia avvenuta nel rispetto dei termini ex art. 224 C.d.s.
Pertanto, il solo profilo che residua da esaminare è quello relativo alla correttezza o meno del provvedimento reso dal Dott. con il quale ha annullato l'ordinanza prefettizia, ritenendo Per_1 irragionevole il lasso di tempo intercorso tra il momento in cui la pronuncia di condanna è divenuta irrevocabile e il momento in cui è stata applicata la sanzione accessoria.
In punto di diritto giova preliminarmente evidenziare che l'art. 223, comma 3, C.d.s. individua in giorni
15 il lasso temporale entro il quale la cancelleria del Giudice deve comunicare al Prefetto copia della sentenza o del decreto divenuti irrevocabili, mentre l'art. 224 stabilisce in giorni 15 il termine entro il quale il Prefetto deve adottare l'atto con il quale viene applicata la sanzione amministrativa. I citati termini, vista la assenza di una esplicita statuizione normativa, non hanno natura perentoria e, di conseguenza, la loro violazione non determina la invalidità del provvedimento adottato oltre il termine di legge (circostanza quest'ultima che è stata riconosciuta anche dalla odierna appellata la quale ha escluso la perentorietà del termine).
In ordine ai rapporti intercorrenti tra la disciplina contenuta nel codice della strada e quella di cui alla legge 241/1990, la giurisprudenza di Cassazione ha escluso che la disposizione di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, sia incompatibile con i procedimenti regolati dal codice della strada, che costituiscono un sistema di norme organico e compiuto e delineano un procedimento di carattere contenzioso per le violazioni in materia di circolazione stradale scandito in fasi i cui tempi sono ivi compiutamente regolati;
d'altronde, i termini di cui alla legge 241/1990 sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di termini tanto brevi da parte dell'amministrazione
(Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 27.04.2006, n. 9591). La ragione dell'autonomia dei due sistemi risiede anche nella peculiarità della situazione giuridica che viene in rilievo nell'ambito del procedimento amministrativo, pagina 4 di 6 ossia l'interesse legittimo, ove per tale si intende l'interesse del privato a conseguire o conservare un dato bene della vita, la cui attribuzione è subordinata all'esercizio del potere discrezionale o vincolato della pubblica amministrazione. Ove a venire in rilievo sia siffatta situazione giuridica, la previsione di stringenti termini entro i quali il provvedimento deve essere adottato è conforme alle esigenze di celerità dell'attività amministrativa e di tutela del privato;
i citati principi, tuttavia, non possono essere estesi al sistema degli illeciti amministrativi, vista la diversità di situazioni giuridiche che vengono in rilievo e la autonomia del sistema di cui alla legge 689/1981 rispetto a quello di cui alla legge 241/1990.
Stante la inoperatività dei termini ai quali ha fatto riferimento il Giudice di Pace, ritiene l'adito
Tribunale che vada fatto rinvio a quello che è l'ordinario termine di prescrizione previsto in materia di revoca della patente (5 anni) e che nel caso in esame risulta rispettato. La previsione di un termine differente, infatti, determinerebbe la creazione di una causa di estinzione della pena extralegislativa.
Pertanto, la sentenza del Dott. è errata nella parte in cui ha annullato il provvedimento di revoca Per_1 della patente sull'assunto che trattasi di atto illegittimo poiché adottato oltre il termine di cui alla legge n.
241/1990 e, in ogni caso, oltre il termine imposto dalla regola della ragionevole durata del processo amministrativo (“Anche nel caso de quo si ritiene debba, dunque, applicarsi l'art. 2 della Legge n. 241/ 1990
(relativamente alla conclusione del procedimento), norma in cui viene stabilito che ogni tipo di procedimento amministrativo debba concludersi entro un termine determinato, definito per legge o per regolamento e che le P A debbano adottare termini specifici per ogni proprio procedimento;
di massimo 90 giorni, con estensione a 180 giorni nei casi di particolare complessità
(deroga che non dovrebbe comunque riguarderebbe il caso in esame”). I termini di cui alla legge sul procedimento amministrativo, infatti, non fungono né da cause di estinzione dell'illecito né da cause di estinzione della pena e i soli termini applicabili sono quelli di cui alla legge 289/1981.
Da quanto esposto consegue la riforma della sentenza impugnata e la conferma del provvedimento con cui è stata disposta la revoca della patente di guida della odierna appellata, essendo tale atto esente da vizi.
SULLE SPESE DI LITE
Con riferimento alle spese di lite le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo precisandosi che dal calcolo è esclusa la fase istruttoria e verrà fatta applicazione dei minimi tabellarmente previsti stante la non particolare complessità delle questioni trattate.
Con riferimento al capo relativo alle spese di lite del primo grado di giudizio non avendo le parti proposto impugnazione lo stesso deve essere confermato con conseguente compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
➢ Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata conferma l'ordinanza prot.
n. M_IT PR_RNSPC 00068933 del 18 settembre 2024; pagina 5 di 6 ➢ Condanna parte appellata al pagamento in favore della appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 777,00 per spese e euro 2.906,00 oltre accessori fiscali e previdenziali e rimborso forfetario (15%) per compensi professionali.
Rimini, 9 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Antonio Miele
pagina 6 di 6