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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/07/2025, n. 3869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3869 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7312/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 7312 del ruolo generale dell'anno 2025 su ricorso presentato da:
con l'avv. Mantovani, Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Tusset, Controparte_1 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e trattenuta in decisione sullo status all'udienza dd.
1.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da verbale dell'udienza dd. 1.7.2025: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
per la resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.3.2025 ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con in San ON di IA il 15.2.1995, trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile dello stesso Comune (parte II, serie A, n. 27).
Si è costituita in giudizio che nulla ha opposto alla cessazione degli effetti civili. Controparte_1
1 Il Pubblico Ministero è intervenuto ritualmente nel processo.
Con sentenza non definitiva n. 1273/2023 del 14.7.2023 è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
La sentenza è passata in giudicato, come si desume dal certificato rilasciato dalla cancelleria e prodotto dal ricorrente (doc. 1 allegato al fasc. ricorrente).
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con il ricorso
è procedibile.
È infatti trascorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2), lett. b), l. 898/1970 di dodici mesi dalla comparizione delle parti dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale (13.9.2021, come si ricava dalla lettura della sentenza non definitiva di separazione).
Inoltre, la sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi è passata in giudicato, come risulta dal certificato prodotto.
All'udienza del 1.7.2025 è stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione.
Pertanto, può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in San ON di IA il 15.2.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di San ON di IA (parte II, serie A, n. 27).; dispone la trasmissione di copia autentica della sentenza dopo il passaggio in giudicato della stessa a cura del cancelliere del tribunale all'ufficiale dello stato civile del per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto Parte_2
1238/1939;
2. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison giudice dott. Vincenzo Ciliberti giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 7312 del ruolo generale dell'anno 2025 su ricorso presentato da:
con l'avv. Mantovani, Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Tusset, Controparte_1 resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, intervenuto avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e trattenuta in decisione sullo status all'udienza dd.
1.7.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI per il ricorrente, come da verbale dell'udienza dd. 1.7.2025: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti;
per la resistente, come da comparsa di costituzione e risposta: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.3.2025 ha chiesto la cessazione degli effetti civili del Parte_1 matrimonio contratto con in San ON di IA il 15.2.1995, trascritto nei registri Controparte_1 dello stato civile dello stesso Comune (parte II, serie A, n. 27).
Si è costituita in giudizio che nulla ha opposto alla cessazione degli effetti civili. Controparte_1
1 Il Pubblico Ministero è intervenuto ritualmente nel processo.
Con sentenza non definitiva n. 1273/2023 del 14.7.2023 è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
La sentenza è passata in giudicato, come si desume dal certificato rilasciato dalla cancelleria e prodotto dal ricorrente (doc. 1 allegato al fasc. ricorrente).
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con il ricorso
è procedibile.
È infatti trascorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2), lett. b), l. 898/1970 di dodici mesi dalla comparizione delle parti dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale (13.9.2021, come si ricava dalla lettura della sentenza non definitiva di separazione).
Inoltre, la sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi è passata in giudicato, come risulta dal certificato prodotto.
All'udienza del 1.7.2025 è stato esperito inutilmente il tentativo di conciliazione.
Pertanto, può essere dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 in San ON di IA il 15.2.1995, trascritto nei registri dello stato civile del Controparte_1
Comune di San ON di IA (parte II, serie A, n. 27).; dispone la trasmissione di copia autentica della sentenza dopo il passaggio in giudicato della stessa a cura del cancelliere del tribunale all'ufficiale dello stato civile del per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto Parte_2
1238/1939;
2. dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 17 luglio 2025.
Il giudice estensore
Vincenzo Ciliberti La Presidente
Lisa Micochero
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