Decreto cautelare 13 ottobre 2022
Decreto cautelare 25 novembre 2022
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00838/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 838 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IA LI, rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Fatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AGENZIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE ATS DI BRESCIA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
(a) con il ricorso introduttivo:
- del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, n. 39/2022, comunicato a mezzo pec in data 11.10.2022, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo,
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito;
(b) con i motivi aggiunti depositati il 24/11/2022:
- del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 42/2022 di data 24.10.2022, conosciuto a seguito del deposito in giudizio da parte dell'Avvocatura dello Stato, avente ad oggetto la “cessazione degli effetti” del decreto presidenziale n. 39/2022 di data 11.10.2022 e l’accertamento di un sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione Staccata di Brescia ai sensi dell'art. 6 della L. 27 aprile 1982 n. 186;
- del decreto del Presidente della Sezione Seconda della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 46/2022 di data 17.11.2022, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Sezione Staccata di Brescia;
Vista la memoria del 3 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ST LI, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che
- con ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 39/2022, comunicato a mezzo pec in data 11 ottobre 2022, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell’istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo;
- con successivo ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha agito altresì per l’annullamento del decreto del Presidente della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 42/2022 di data 24 ottobre 2022, avente ad oggetto la “ cessazione degli effetti ” del decreto presidenziale n. 39/2022 e l’accertamento di un sopraggiunto impedimento del Presidente della Sezione Staccata di Brescia ai sensi dell’art. 6 della L. 27 aprile 1982 n. 186;
- nel ricorso per motivi aggiunti è stato impugnato anche il decreto del Presidente della Sezione Seconda della Sezione Staccata di Brescia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 46/2022 di data 17.11.2022, comunicato a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto la costituzione del collegio per la decisione dell'istanza di ricusazione proposta dalla ricorrente nel ricorso n. 722/2020, pendente davanti al TAR medesimo.
Rilevato che con memoria del 3 novembre 2025 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al presente ricorso come integrato dai motivi aggiunti;
Ritenuto che, pertanto, vada dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR RO, Presidente
ST LI, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST LI | UR RO |
IL SEGRETARIO