Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00015/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00372/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 372 del 2021, proposto da
DE SC OL LU, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza - Comando Regionale Abruzzo - L’Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuela Capannolo, domiciliataria ex lege in L’Aquila, via dei Giardini 2;
I.N.P.S. Filiale di Roma Tuscolano, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
- della missiva pec (prov. INPS.7010.22/09/2021.0394798), notificata il 22 settembre 2021, con la quale l’INPS, Direzione Provinciale di Roma Tuscolano, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, nella medesima data, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990 affermando che “ Al personale militare, ai fini del trattamento di fine servizio, sono attribuiti in aggiunta a qualsiasi altro beneficio, sei scatti ai sensi dell'art.21, della legge 232/1990 (mod. art.6-bis del decreto legge 21.9.1987, n.387, convertito con modificazioni dalla legge 20.11.1987, n.472) sempreché tale personale cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o poiché deceduto. Viceversa, i citati benefici, non possono essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell'art.2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex INPDAP) con Informativa n.280 del 15.3.2001. ”;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., Direzione Provinciale di Roma Tuscolano, (Atto. n. 4572 del 7 marzo 2017) nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando Regionale Abruzzo - L'Aquila della Guardia di Finanza e di INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. AS DI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il signor DE SC OL LU, odierno ricorrente, è militare appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ad oggi in quiescenza, avendo prestato servizio con le mansioni di Luogotenente sino al pensionamento, intervenuto il 31 agosto 2016.
In particolare, il ricorrente è andato in quiescenza a domanda maturando il diritto alla pensione dal 1° settembre 2016 e, alla data del collocamento in quiescenza, aveva maturato ai fini pensionistici 38 anni di servizio utile e 56 anni di età.
Al signor DE SC veniva riconosciuto il Trattamento di Fine Servizio (d’ora in poi, TFS) senza, però, che nel calcolo dello stesso fossero riconosciuti, fra le voci computabili al fine della liquidazione, i sei scatti contributivi di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987, con il quale a tutto il personale della Polizia di Stato ed al personale delle Forze di Polizia con qualifiche equiparate sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile.
Preso atto di ciò il signor DE SC ha avanzato, in data 22 settembre 2021, alla competente Direzione Provinciale INPS apposita istanza di ricalcolo della propria indennità di buonuscita ai fini del computo dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. n. 387/1987; a tale istanza l’INPS ha risposto con pec del 22 settembre 2021, di cui in epigrafe, con cui ha affermato che il richiesto beneficio non può “ essere attribuiti ai collocati a riposo ai sensi dell' art. 2 della legge 232/1990 (cioè a coloro che conseguono il requisito dei 55 anni in presenza di un servizio utile di 35 anni), ciò in quanto detta condizione è equiparata ad un collocamento a riposo a domanda. Indicazioni in tal senso sono state impartite da questa Direzione Centrale (D.C. Previdenza Ex Inpdap) con Informativa n. 280 del 15.3.2001 ”.
Preso atto di tale risposta il signor DE SC ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 29 ottobre 2021, con cui ha chiesto che sia annullata la risposta negativa dell’INPS rispetto alla sua richiesta di computo e che sia, conseguentemente, accertato il suo diritto al riconoscimento dei sei scatti stipendiali fra le voci computabili al fine della liquidazione del trattamento di fine servizio, con conseguente rideterminazione da parte delle Amministrazioni resistenti dell’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti contemplati dall’art. 6-bis del DL n. 387/1987, deducendo il seguente motivo:
- Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 bis del DL n. 387/1987 come convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 - Violazione e falsa applicazione dall’articolo 21 della l. n. 232/1990 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti - Violazione dell’art. 36 della Costituzione.
Si è costituito in giudizio, in data 9 novembre 2021, il Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, con memoria di stile.
Si è costituito in giudizio, in data 12 gennaio 2022, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (d’ora in poi, INPS), chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
In data 17 gennaio 2023 la difesa erariale ha depositato in giudizio la relazione del Comando della Guardia di Finanza con cui la stessa ha chiesto l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva della stessa.
Infine all’udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Preliminarmente il Collegio deve dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza, in quanto, per consolidata giurisprudenza, l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1231/2019 e Sez. VI, sentenza n. 6465/2010 e n. 329/2006).
La circostanza che la Guardia di Finanza debba eventualmente partecipare al procedimento amministrativo prodromico alla definizione della buonuscita non incide sulla legittimazione a partecipare, dovendosi gestire all’interno del rapporto di diritto pubblico fra i due enti, connotato dal principio di leale collaborazione, atteso che solo l’INPS rappresenta il soggetto debitore, come peraltro già affermato nella sentenza di questo Tribunale n. 237/2024.
1. - Statuito quanto sopra con riferimento alla questione preliminare, il Collegio può passare all’esame del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è fondato nel merito e va accolto.
2.1. - Con l’unico, articolato motivo di ricorso parte ricorrente compie una ricostruzione storica del quadro normativo in materia e, poi, afferma che “ il quadro normativo di riferimento prevede espressamente il riconoscimento dei c.d. sei scatti stipendiali, non solo al personale della Polizia di Stato cessato dal servizio per «per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto» ma altresì ai dipendenti che, come il ricorrente, avessero chiesto di essere posti in quiescenza a domanda purché avessero maturato 35 anni di servizio utile ed almeno 55 di età. Inoltre, l’applicabilità delle norme richiamate al Corpo della Guardi di Finanza e, in generale ai Corpi militari, è resa evidente dal terzo comma dell’articolo 1911 del D.LGS. n. 66/2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare) che testualmente prevede «Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472». Già la piana lettura del quadro normativo di riferimento non fa residuare dubbi circa l’erroneità del diniego opposto dall’avversaria alla legittima richiesta di ricalcolo del TFS avanzata dal ricorrente che, si ribadisce, alla data del pensionamento aveva abbondantemente maturato i requisiti normativi per l’accesso al beneficio in parola (38 anni di servizio utile e 56 di età). ”.
2.2. - Il motivo è fondato.
Il Collegio osserva che risulta incontestata la circostanza che il ricorrente apparteneva alla Guardia di Finanza e che lo stesso è andato in pensione a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni utili di servizio e che, infine, la domanda azionata col presente ricorso riguarda unicamente la rideterminazione del TFS e non anche della pensione degli stessi.
Ciò premesso, il Collegio osserva che la disposizione di cui all’art. 6-bis del DL n. 387/1987 si applica anche al caso de quo , ossia al ricorrente in quanto appartenente alla Guardia di Finanza, e, pertanto, nei confronti dello stesso il trattamento di fine servizio deve essere calcolato applicando anche la predetta norma.
2.2.1. - Al riguardo, difatti, il Collegio osserva che non sono condivisibili le conclusioni svolte dall’INPS secondo cui “ la norma di cui all’invocato art. 6 bis del DL 387/87 non è applicabile né all’Esercito Italiano, né alla Guardia di Finanza, né ai Carabinieri, ma soltanto al “personale della Polizia di Stato” ed “ agli altri Corpi di polizia”, avendo il suddetto DL 387 ad oggetto soltanto il “personale della Polizia di Stato” e “gli altri Corpi di polizia”… Ai dipendenti appartenenti all’Esercito, alla Guardia di Finanza ed ai Carabinieri, invece, si applica la diversa normativa rappresentata dal DL 379/1987, recante “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato”. Il suddetto DL 379 – all’art. 1, comma 15 bis, riconosce i cd. 6 scatti esclusivamente ai militari cessati dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso e non anche - come preteso da parte ricorrente - ai militari che abbiano compiuto i 55 anni di età e 35 di contribuzione, essendo tale beneficio stato previsto dalla legge per la sola Polizia...é inequivocabile, quindi, che il comma 15 bis dell’art. 1 del D.L. 379 riconosce ai militari delle Forze Armate, della GdF e dei Carabinieri i cd. 6 scatti unicamente se cessati dal servizio 1) per limiti di età oppure 2) per inabilità o 3) per decesso, ma non anche - come preteso ex adverso - a chi, come parte ricorrente, è cessato a domanda, sia pure dopo aver compiuto 55 anni di età ed avendo maturato 35 anni di contribuzione. Nel D.L. 379 non vi è una norma di tenore analogo a quella contenuta nel secondo comma del D.L. 387, che ha esteso il beneficio dei “sei scatti” anche ai pensionati a domanda, prevedendo tale secondo comma la norma che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” Ne consegue che il DL 379, pur essendo coevo del DL 387 (essendo i due DL stati emessi a soli 6 giorni l’uno dall’altro, precisamente il DL 379 il 16 settembre 1987 e il DL 387 il 21 settembre 1987) ha disciplinato diversamente la situazione dei militari rispetto agli appartenenti ai Corpi di Polizia, ciò che rientra nella piena discrezionalità del legislatore e che neanche può far ipotizzare una dimenticanza del legislatore. ”.
Sul punto relativo alle categorie cui si applica l’art. 6-bis del DL n. 387/1987, il Collegio condivide quanto espresso da autorevole giurisprudenza secondo cui “ Quanto all’ambito di applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, delineata dall’art. 1 nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti del d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150, di attuazione dell'accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987, così potendosi utilizzare al fine di stabilire il portato della nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. DE resto il d.P.R. n. 150/1987 (di cui appunto è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. Sicché l’ambito di applicazione soggettivo della disposizione di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende gli appartenenti alle forze di polizia aventi qualifiche equiparate a quelle citate in detto articolo, senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare. ” (Consiglio di Giustizia Amministrativa, sentenza n. 770/2022).
Tale conclusione, peraltro, era stata già condivisa da questo Tribunale con la sentenza n. 237 del 9 maggio 2024, che richiamava puntualmente la sopra menzionata sentenza n. 770/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per un caso sempre concernente un soggetto già appartenente alla Guardia di Finanza.
2.2.2. - Parimenti infondate risultano, poi, le argomentazioni di parte resistente secondo cui “ anche a ritenere applicabile al ricorrente l’art. 6 bis del DL 387 cit. - esiste un altro, decisivo argomento normativo, che vale a sgombrare definitivamente il campo da ogni pretesa attorea di riliquidazione del TFS, rappresentato dall’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, che ha previsto espressamente l’esclusione SIA dei militari, CHE degli appartenenti alle Forze di Polizia, collocati in pensione a domanda dalla platea dei beneficiari dei sei scatti stipendiali citati a meno che i suddetti (militari ed appartenenti alla Polizia) non abbiano previamente pagato i restanti contributi. ”.
Nello specifico l’INPS ricorda dapprima il contenuto dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 e poi, dopo aver citato la sentenza del TAR Trento n. 114/2021, afferma che “ in base al primo comma dell’art. 4 dlgsvo 165/97, i sei scatti stipendiali sono valutabili sul TFS unicamente per i militari collocati a riposo per raggiungimento del limite di età ordinamentale, oppure per invalidità o per decesso, mentre NON possono essere riconosciuti anche al personale militare, che sia stato collocato a riposo a domanda. L’unica possibilità per accedere a detti benefici è prevista dal secondo comma del citato art. 4, che ha previsto che il personale che cessa dal servizio a domanda può avere diritto ai sei scatti stipendiali a condizione del previo pagamento della restante contribuzione “calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito”. Ne consegue che il ricorrente, che è cessato dal servizio non per raggiungimento dell’età, né per invalidità, bensì “a domanda” (come espressamente da lui dedotto a pagina 2 del ricorso), non può usufruire del chiesto beneficio dei sei scatti stipendiali, sia perché – essendo militare (cioè non appartenente né alla Polizia di Stato, né alla Polizia penitenziaria) – è destinatario del DL 379, sia in forza del primo comma dell’art. 4 dlgsvo 165 cit., che ha escluso espressamente i militari dai citati benefici (se collocati in pensione a domanda). Né, d’altra parte, parte ricorrente ha dimostrato di aver previamente pagato la restante contribuzione (come previsto dal secondo comma del medesimo art. 4). ”.
Con riferimento all’applicazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 al caso de quo , il Collegio rileva che la disciplina introdotta dal predetto articolo, relativa ai sei scatti stipendiali, si applica esclusivamente ai fini pensionistici e non già al trattamento di fine servizio, che deve essere ricalcolato includendovi i sei scatti ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. n. 387 del 1987.
Ne deriva, dunque, che l’obbligo di versamento della contribuzione previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 per l’applicazione dei benefici dei sei scatti si riferisce esclusivamente alla base pensionabile e non all'indennità di buonuscita, che ha natura di retribuzione differita. Di conseguenza, il beneficio per il trattamento di fine servizio non richiede ulteriore contribuzione da parte del dipendente.
La sopra menzionata conclusione risulta conforme a quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza (TAR Bologna, Sez. I, sentenza n. 882/2024, TAR Perugia, Sez. I, sentenza n. 837/2024), fra cui va richiamata, ancora una volta, la già citata sentenza n. 770/2022 del Consiglio di Giustizia Amministrativa secondo cui “ L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, che riguarda l’importo della pensione: al comma 1 con riferimento ai casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e al comma 2 con riferimento al personale che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione di applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della disposizione (“sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile […]”) e al riferimento all'articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che riguarda l’importo della pensione. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non modifica pertanto il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione, per quanto rileva nella presente controversia, all’attribuzione dei sei scatti contributi di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. ”.
3. - Per tutto quanto sopra illustrato, dunque, il ricorso è fondato nel merito e va accolto, condannando l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere al ricorrente l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del DL n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
4. - Le spese di lite possono essere compensate considerata la particolarità delle questioni affrontate e l’esistenza di alcuni precedenti giurisprudenziali, citati dall’INPS, in senso opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza e, per l’effetto, ne dispone l’estromissione dal giudizio;
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale a corrispondere al ricorrente l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo anche i sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA NI, Presidente
Rosanna Perilli, Primo Referendario
AS DI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS DI | MA NI |
IL SEGRETARIO