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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 27/02/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
nella persona del Dott. Massimo Lisi, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'udienza del 26.02.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 382, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Francesco Mei ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Frosinone, via
Adige n. 41, come da delega in atti
ricorrente contro
Controparte_1
in persona del Dirigente generale p.t. della ,
[...] Controparte_2 elett.te dom.to in Frosinone, Via Marconi n. 31, rappresentato e difeso dall'Avv. Luciano
Giuseppe Caputo, giusta procura generale in atti
resistente
OGGETTO DEL GIUDIZIO: aumento della rendita per malattia professionale
CONCLUSIONI: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31/01/2024, ha convenuto innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale l' deducendo che: 1) era risultato affetto da una sindrome CP_1
algo-disfunzionale del rachide L/S con contestuale sofferenza neurogena di origine professionale;
2) aveva così espletato la procedura amministrativa presso l' CP_1
conclusasi con il riconoscimento dell'eziologia professionale della malattia denunciata e di un danno biologico nella misura del 10% che, unificata a lesioni preesistenti per altre patologie accertate dall'Istituto (sindrome algo-disfunzionale delle ginocchia con modesto riverbero funzionale, sindrome algo-disfunzionale dei cingoli s.o. più marcata a dx e sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilateralmente), aveva determinato un danno biologico complessivo pari al 17%; 3) era invece portatore di un danno biologico in misura maggiore, pari al 13-14%, con riferimento alla patologia del rachide, con conseguente unificazione dei postumi.
Tanto esposto, e ritenuto di aver diritto alla rideterminazione della prestazione in godimento, tenuto conto della maggiore percentuale da riconoscere, nella complessiva misura del 21%, l'attore ha chiesto al Tribunale di Frosinone di condannare l' in CP_1
persona del Direttore p.t. della sede di Frosinone, a corrispondere quanto dovuto, con vittoria di spese da distrarsi.
Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l' ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata C.T.U. medico-legale, all'esito della discussione svolta mediante il deposito telematico di note scritte, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano essenzialmente le risultanze della perizia del C.T.U. medico-legale Dott. non avendo l'Istituto contestato la natura Persona_1
professionale della patologia denunciata.
Dalla stessa emerge, dunque, in maniera chiara ed assolutamente convincente la conclusione, sorretta da adeguata motivazione, la conclusione che l'attore è affetto da una
“sindrome algo-disfunzionale del rachide L/S con contestuale sofferenza neurogena”, con postumi che incidono in termini di danno biologico nella misura del 12%, tenuto conto delle Tabelle del Decreto n.38 del 12 luglio 2000 e del D.M. 12.7.2000 (codice 193), con decorrenza dalla data di inizio delle operazioni peritali (30.9.2024).
Il perito ha anche operato la valutazione sincretica del danno complessivo a carico dell'attore, tenendo conto anche di altre tre malattie professionali, la sindrome algo- disfunzionale delle ginocchia con modesto riverbero funzionale, la sindrome algo- disfunzionale dei cingoli s.o. più marcata a dx e la sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilateralmente, già riconosciute dall' con una percentuale, CP_1
rispettivamente del 4%, del 2% e del 4%, quantificandolo complessivamente in misura del
19%.
Pertanto, nell'assoluta mancanza di fatti e circostanze comunque concludenti in senso diverso - non forniti dalle parti - l' va condannato a elevare la percentuale della CP_1
rendita già riconosciuta all'attore, alla misura del 19%, dal 30.9.2024, oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti nei limiti di 1/3, mentre per la residua parte va posta a carico di parte convenuta ed è liquidata nella misura precisata in dispositivo.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato CP_1
decreto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che - a causa della malattia professionale della sindrome algo- disfunzionale del rachide L/S con contestuale sofferenza neurogena - il ricorrente presenta un danno biologico in misura pari al 12%; Parte_1
2) previa unificazione dei postumi indicati al capo 1) con quelli del 10%, già riconosciuti dall' per le altre malattie professionali della sindrome algo-disfunzionale delle CP_1
ginocchia con modesto riverbero funzionale, della sindrome algo-disfunzionale dei cingoli s.o. più marcata a dx e della sindrome algo-disfunzionale del distretto mano-polso bilateralmente, condanna l' , ad elevare alla misura del 19%, con decorrenza dal CP_1
30.9.2024, la percentuale della rendita già riconosciuta all'attore e a pagare le differenze sui ratei arretrati, oltre interessi legali, dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
3) compensa tra le parti, nei limiti di 1/3, le spese di lite, condannando l' a CP_1 rifondere all'attrice la residua parte, liquidata in €.1.200,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali del 15%, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Frosinone, 26/02/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi