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Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/07/2024, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 875 / 2023 R.G., avente ad oggetto: appello, riservata in decisione all'udienza del 20.2.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del procuratore p.t., dott. , giusti poteri Parte_2
conferiti per notar Rep. n. 177893 del 28.04.2022 Racc. Persona_1
n. 11776, rappresentata e difesa, dall'avv. Danila de Santis (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._1
sito in Salerno alla via Gen. Adalgiso Amendola n. 36, giusto mandato agli atti
APPELLANTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato CP_1 C.F._2
in Castellammare di Stabia, al Viale Europa n. 184, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Senna (C.F. , che lo rappresenta C.F._3
1 e difende giusto mandato agli atti
APPELLATO
NONCHE'
in persona del sindaco pro tempore, Controparte_2
Dott. (C.F. ) con sede in alla Controparte_3 P.IVA_2 CP_2
Piazza Matteotti n. 25, elettivamente domiciliato in Napoli alla via D.
Fontana n. 194/D presso lo studio dell'avv. Antonello Marco Di Concetto
(C.F. ) che lo rappresenta e difende in virtù di C.F._4
determina n. 153 del 18.04.2023, numero generale 388, nonché di mandato depositato agli atti
APPELLATO
NONCHE' in persona del sindaco p.t., (C.F. Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE'
in persona del sindaco p.t., (C.F. ) Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATO CONTUMACE
NONCHE' in persona del prefetto p.t., (C.F. Controparte_6
) P.IVA_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 20.02.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno chiesto riservarsi la causa in decisione, con
2 concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza n. 33/2023 Parte_3
(relativa al procedimento n. 3874/2022 R.G.), resa dal Giudice di Pace di
Sorrento, depositata in cancelleria in data 09.01.2023, con la quale è stata accolta la domanda promossa da di annullamento, per CP_1
prescrizione, dell'intimazione di pagamento n. 0720229018570822000
relativa alle cartelle esattoriali n. 07120140035248405000, n.
07120140060650947000, n. 07120140427781686000,
n.07120170015998861000, n. 07120170037771272000.
In particolare, nel giudizio di primo grado, conveniva in CP_1
giudizio innanzi al Giudice di Pace di Sorrento l Parte_1
, il , ,
[...] Controparte_2 Controparte_5 CP_4
chiedendo di accertare e dichiarare l'inefficacia
[...] Controparte_6
interruttiva della prescrizione dell'intimazione di pagamento n.
0720229018570822000 per mancata notifica degli atti interruttivi, la carenza di legittimazione passiva per non essere proprietario e/o possessore dei veicoli cui si riferiscono i presunti ed impugnati verbali. Chiedeva di dichiarare e accertare il giudicato in ordine alla cartella di pagamento n.
07120170037771272000 formata dal ruolo emesso dal Controparte_4
Si costituiva in giudizio l' eccependo: Parte_1
l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione per violazione dell'art
7 D.L.vo n. 150/2011; il difetto di legittimazione passiva dell' in CP_7
3 punto di presunta omessa notifica dei verbali di contravvenzione;
l'incompetenza territoriale del Giudice adito;
l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica di atti interruttivi;
l'infondatezza dell'eccezione di decadenza.
Si costituivano il e il , Controparte_2 Controparte_5
limitatamente alle cartelle di loro competenza, che resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto con ogni conseguenza di legge, eccependo altresì
il difetto di legittimazione passiva.
Con la sentenza n. 33/2023 il Giudice di Pace, ritenuta sussistente la propria competenza per territorio, accoglieva la domanda di e per CP_1
l'effetto annullava l'intimazione di pagamento n. 0720229018570822000 relativamente alle cartelle esattoriali n. 07120140035248405000, n.
07120140060650947000, n. 07120140427781686000,
n.07120170015998861000, n. 07120170037771272000 condannando l al pagamento delle spese processuali. Controparte_8
proponeva appello eccependo: CP_7
- erronea qualificazione della domanda;
violazione dei principi di competenza territoriale;
incompetenza dell'adito ufficio per essere competente l'ufficio del giudice di pace di Salerno e di Napoli con specifico riferimento ai differenti ruoli esattoriali impugnati in funzione recuperatoria;
erroneità della statuizione attesa la tardività e l'irritualità della proposta opposizione. L'opposizione andava proposta nelle forme e nel rispetto dei termini di cui all'art. 7 D.Lgsl. n. 150/2011 dinanzi al Giudice
territorialmente competente con ricorso nei 30 giorni dalla notifica delle singole cartelle;
4 -infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
nullità della sentenza per violazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla valutazione della prova non adeguata alle risultanze oggettive;
correttezza della notifica della cartella;
valida esibizione documentale ai fini istruttori. Dalla documentazione esibita fin dal giudizio di prime cure, è evidente che ciascuna cartella di pagamento e ciascun atto successivo è stato idoneo ad interrompere compiutamente i termini prescrizionali e, precisamente: intimazione di pagamento n.
07120169024446108000 notificata correttamente ai sensi dell'art. 140
c.p.c,; preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400052006000
notificato in data 03.07.2014 con consegna nelle mani della parte oggi appellata;
preavviso di fermo amministrativo n. 07180201400086053000
notificato in data 17.11.2015 con consegna nelle mani della parte oggi appellata;
-inoltre le cartelle n. 07120140035248405000, n. 07120140060650947000 e n. 07120140427781686000 rientrano nella previsione delle disposizioni normative quali oggetto di stralcio. Il primo Giudice doveva procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso per essere cessata la materia del contendere. La cartella n. 07120170015998861000 è stata notificata a mezzo
PEC in data 16.02.2017, e all'atto della ricezione dell'intimazione di pagamento n. 0720229018570822000 con pec del 21.09.2022, non erano ancora maturati i termini della prescrizione neppure quinquennale, attesi gli effetti della sospensione della riscossione come prevista dal Legislatore in ragione dell'emergenza pandemica COVID-19. Invece la statuizione in
5 ordine alla cartella n. 07120170037771272000 non è oggetto di gravame per intervenuto giudicato;
-erronea condanna dell' alle spese del giudizio;
restituzione di Pt_1
quanto eventualmente pagato da in forza della sentenza di prime CP_7
cure.
Concludeva quindi chiedendo: l'accoglimento dell'appello proposto e per l'effetto, in riforma della sentenza n 33/2023 resa dal Giudice di Pace di
Sorrento, l'inammissibilità della domanda attesa la tardività della proposta opposizione in funzione recuperatoria ai sensi dell'art. 7 D.Lgsl. n.
150/2011; in subordine, dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli e di Salerno relativamente ai ruoli esattoriali resi rispettivamente esecutivi dal dalla Controparte_4
e dal;
nel merito, dichiarare la Controparte_6 Controparte_5
validità della pretesa esattoriale stante la rituale notifica di ciascuna cartella, la validità dei successivi atti interruttivi, rilevando in ogni caso che all'atto della proposizione della domanda non erano ancora maturati neppure i termini prescrizionali brevi quinquennali e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle nn.
07120140035248405000, n. 07120140060650947000 e n.
07120140427781686000, in quanto i relativi ruoli sono stati oggetto di stralcio ed al contempo dichiarare la piena validità ed efficacia della cartella n. 07120170015998861000; in ogni caso, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione nonché l'ulteriore condanna alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto da in forza della sentenza di prime cure. CP_7
6 In data 24.05.2023 si costituiva l'appellato il quale insisteva CP_1
per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
-carenza ius postulandi. Invalidità della procura rilasciata al difensore dell'appellante dal dott. , responsabile degli atti Parte_2
introduttivi del Giudizio per la regione Campania, per carenza dei poteri al momento del conferimento dell'incarico;
-inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.;
- nelle more del giudizio, la legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad dal 1 gennaio 2000 Controparte_8
al 31 dicembre 2015, pertanto, le cartelle n. 071201400352484050/000,
07120140060650947/000, 07120140427781686/000 sono state “stralciate” dall'ente. Per quanto riguarda, la cartella n. 07120170037771272/000,
l'appellato provvedeva ad impugnarla innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli e con sentenza n. 18071/2018 RG 33936/2017 del 05.03.2018
veniva dichiarata illegittima. Pertanto, il gravame è circoscritto, come confermato dalla controparte, alla sola cartella di pagamento n.
07120170015998861. Con riferimento a quest'ultima cartella, l'
[...]
, per la prima volta in appello, eccepisce la Controparte_9
prescrizione;
- carenza di legittimazione passiva. L'appellato non è proprietario e/o possessore e/o detentore a qualsivoglia titolo del veicolo cui si riferiscono i presunti ed impugnati verbali.
7 Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello: in via preliminare dichiarare l'invalidità della procura rilasciata dal sig. - responsabile Parte_2
degli atti introduttivi del Giudizio per la regione Campania – per l'effetto dichiararlo inammissibile;
sempre in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342
c.p.c.; ancora in via preliminare, dichiararlo improcedibile per carenza di interesse;
nell'ipotesi di ammissibilità dell'appello, rigettarlo poiché infondato. Il tutto con vittoria di spese e competenze, con attribuzione.
In data 07.06.2023 si costituiva il , relativamente Controparte_2
alle cartelle n. 071 2014 0035248405000 e la n. 071 2014 0427781686000
eccependo:
-illegittimità della sentenza gravata. Omessa valutazione della documentazione allegata dall'Ente creditore. Il giudice di primo grado ha completamente omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per essere stati validamente notificati gli atti prodromici alle cartelle di pagamento n. 07120140035248405000 e la n.
07120140427781686000 sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Precisamente, riguardo alle predette cartelle, il verbale presupposto n.
41981/380 del 17.02.10 risulta essere stato regolarmente notificato in data
17.05.2010 ed il verbale n. 13184/137 del 09.02.2011 risulta essere stato regolarmente notificato in data 06.04.2011 come da verbali allegati in copia conforme all' originale prodotti nel giudizio di primo grado. Pertanto avrebbe dovuto proporre tempestiva impugnazione avverso i CP_1
predetti verbali, regolarmente notificati e poichè gli stessi non risultavano né pagati, né opposti nei termini di legge, il , Controparte_2
8 legittimamente provvedeva alla iscrizione a ruolo dei conseguenti crediti;
-difetto di legittimazione passiva dell'ente creditore per questioni attinenti la riscossione dei ruoli.
Concludeva chiedendo di dichiarare ammissibile l'appello proposto da e sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, stante la CP_7
sussistenza dei presupposti di legge;
accertare e dichiarare la validità della pretesa creditoria avanzata dalla relativamente alla cartella n. CP_7
07120170015998861000 stante la rituale notifica delle cartelle di pagamento, degli atti prodromici e la validità delle notifiche dei successivi atti interruttivi;
dichiarare cessata la materia del contendere relativamente alle cartelle n. 0712014 0035248405000 e n. 07120140427781686000 in quanto i relativi ruoli sono stati oggetto di stralcio, con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza del 20.02.2024 le parti hanno rassegnato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno chiesto riservarsi la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Giudice ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va dichiarata la contumacia del , del e Controparte_5 Controparte_4
della che sebbene regolarmente citati, come attesta la Controparte_6
relata di notifica, a mezzo pec del 11.02.2023 ore19:18, non si sono costituiti.
Preliminarmente si rileva che ha eccepito l'incompetenza territoriale CP_7
del giudice di pace di Sorrento per le cartelle le cui contravvenzioni sono
9 state sollevate a Napoli e Salerno, atteso che la controversia è devoluta funzionalmente al giudice del luogo in cui è stata commessa l'infrazione
(cfr. ex multis Casso Civ. Sez. I, sentenza 20/04/05, n. 8294).
Il motivo è infondato.
L' intimazione di pagamento assolve, nell'ambito dell'esecuzione esattoriale, alla stessa funzione del precetto.
Nel primo grado ha inteso proporre atto di “opposizione ex CP_1
art 615 cpc” pertanto la competenza per territorio è del giudice ove va effettuata l'esecuzione; l'appellato risiede a Piano di Sorrento, e la circoscrizione territoriale è del Giudice di pace di Sorrento.
È, preliminarmente, da rigettare il rilievo della carenza di legittimazione passiva del convenuto in favore della sola Controparte_2 CP_7
Invero, con sentenza n. 36656 del 25.11.2021, la Terza Sezione della Corte
di Cassazione ha trattato la questione relativa alla individuazione dei legittimati passivi nei giudizi di opposizione alle cartelle esattoriali,
precisando come, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale,
l'interessato possa agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione (come già asserito in Cass. Civ., ord. n.
10528/2017).
Se, pertanto, l'opposizione sia proposta contro entrambi gli enti – come avvenuto nel giudizio di primo grado – gli stessi sono da intendersi titolari d'una legittimazione processuale concorrente, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis, ord. n. 8186/2017).
L'eccezione è, pertanto, infondata.
Ancora si rigetta l'eccezione di invalidità della procura sollevata da parte
10 appellata avverso i poteri procuratori del Funzionario di Persona_2
. Il mandato conferito all'Avv. Danila De Santis è valido ed
[...]
efficace in ragione del principio tempus regit actum, atteso che i poteri conferiti al funzionario in forza di atto pubblico, erano rebus sic stantibus assolutamente validi ed efficaci. Inoltre l'eccezione così come formulata da parte appellata risulta del tutto generica e poco circostanziata e non documentata.
In ordine all'ulteriore eccezione preliminare sollevata da , va CP_1
osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342
c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, infatti, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum
iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario
11 che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne consegue che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel merito in ordine alle cartelle 071201400352484050/000,
07120140060650947/000, 07120140427781686/000 in virtù della legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) che ha previsto l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, Controparte_8
si dichiara la cessata materia del contendere, così come richiesta da tutte la parti costituite in appello.
La cessazione della materia del contendere è un istituto di carattere generale
12 che trova applicazione anche d'ufficio ogni qualvolta, nel corso del processo, sopravvengano fatti o eventi che, modificando dal punto di vista oggettivo o soggettivo la situazione sostanziale controversa, determinino il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale non risponderebbe più ad alcuno scopo pratico. Presupposto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere è che il fatto sopravvenuto sia incontestato tra le parti ed idoneo ad esaurire senza residui la controversia dedotta in giudizio.
In ordine alla cartella n. 07120170037771272/000, peraltro non oggetto di gravame, è calato il giudicato atteso che l'appellato provvedeva già ad impugnarla innanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli e con sentenza n.
18071/2018 RG 33936/2017 del 05.03.2018 veniva dichiarata illegittima.
Pertanto, il gravame è circoscritto, alla sola cartella di pagamento n.
07120170015998861.
Nel merito l'appello relativamente alla cartella n. 07120170015998861
(emessa per un presunto mancato pagamento di una contravvenzione al codice della strada – ente impositore , va accolto per i Controparte_6
motivi che seguono.
L'eccezione di prescrizione sollevata da , in primo grado, non CP_1
è fondata.
In caso di contravvenzioni stradali, il termine di prescrizione è di 5 anni, ai sensi dell'articolo 209 del codice della strada, a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione, e gli atti notificati successivamente, quali verbale e cartella esattoriale, fanno ogni volta decorrere un ulteriore termine di cinque anni. La Cassazione si è pronunciata in favore della applicabilità
13 del termine quinquennale di prescrizione del diritto di riscossione, stabilendo che il diritto di riscossione dell'amministrazione per crediti derivanti da violazioni al codice della strada si prescrive nel termine di cinque anni previsto dall'articolo 209 C.d.s. e dall'art.28 L.689/1981 (Cass.
Civ. sez. II, 28 gennaio – 8 marzo 2010 n. 5570, ord.n.20213 del 8.10.15).
Pertanto, essendo la cartella di pagamento n. 07120170015998861 notificata a mezzo pec in data 16.02.2017 alcuna prescrizione era maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n.
0720229018570822000 avvenuta in data 21.09.2022 considerati i termini di sospensione previsti dalla normativa emergenziale dettata per far fronte all'emergenza COVID.
Con il D.L. n. 18/2020, il D.L. n. 34/2020, il D.L. n. 104/2020 e il D.L. n.
129/2020, emanati per fronteggiare i disagi economici e sociali connessi alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono stati sospesi gli atti di riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2020 e, ex art. 12 D.Lgs. n. 159/2015, i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione a favore degli agenti della riscossione, termine prorogato con D.L. n. 7 del 2021 al 28
febbraio 2021, con D.L. n. 41/2021 al 30.4.2021, con D.L. sostegni bis al
30.6.2021 e con D.L. n. 99/2021 al 31.8.2021; di conseguenza, i termini di prescrizione e decadenza in materia di riscossione sono sospesi dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021.
L'omessa impugnazione del provvedimento presupposto ed autonomamente lesivo, divenuto inoppugnabile, è inammissibile. Infatti, il ricorso avverso l'atto presupponente è ammissibile solo nella misura in cui si facciano valere vizi propri ed autonomi di tale atto, mentre è inammissibile ove si
14 intenda far valere con esso vizi dell'atto presupposto immediatamente lesivo e non impugnato. Le doglianze di andavano proposte avverso CP_1
il primo atto regolarmente notificato.
La notifica della cartella a mezzo pec è avvenuta e si è perfezionata in piena aderenza al disposto di cui all'art. 26 DPR 602/1973 che rinvia, sul punto,
al DPR 11.2.2005 n. 68 il cui art. 3 stabilisce che l'atto trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella del destinatario messa a disposizione dal gestore.
L'art. 6 del DPR citato precisa che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è
effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente,
contenente i dati dì certificazione.
La ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica è
rilasciata contestualmente alla consegna di posta elettronica messa a disposizione del destinatario dal gestore, indipendentemente dall'avvenuta lettura da parte del soggetto destinatario.
Inoltre non può ritenersi valido il generico disconoscimento della produzione in copia effettuato da controparte, atteso che “l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da
15 essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass. N. 28096 del 30.12.2009). Ed ancora: “la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive,
ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato,
attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”
(Cass. N. 27633 del 30.10.2018; Cass. n. 21003 dell'8.9.2017).
L'espresso disconoscimento è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Nel caso di specie, non si rinviene la prova di un disconoscimento specifico e circostanziato.
In ogni caso, ove pure il disconoscimento avesse tali requisiti è fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche tramite altri elementi di prova.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata autenticata, perché mentre quest'ultimo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, è preclusa l'utilizzazione della scrittura, nel primo caso il giudice può accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di
16 un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Dunque, l'appello va accolto.
L'evoluzione giurisprudenziale ancora in atto nella trattata materia, consente di operare l'integrale compensazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona del giudice monocratico dott.ssa Anna Maria Diana - definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
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[...] Controparte_2 Controparte_5 Controparte_4
avverso la sentenza n. 33/2023, emessa dal Giudice di Controparte_6
Pace di Sorrento nel procedimento civile R.G. 3874/2022, depositata in data
09.01.2023, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- dichiara la cessata materia del contendere in ordine alle cartelle n.
071201400352484050/000, 07120140060650947/000,
07120140427781686/000 sottese all'intimazione di pagamento n.
0720229018570822000 impugnata;
- accoglie l'appello in ordine alla cartella di pagamento n.
07120170015998861 sottesa all'intimazione di pagamento n.
0720229018570822000 impugnata;
17 - compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 19/07/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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