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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 26/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3845/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio LI, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3845/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avvocati ROSSELLA VIOLI e SABRINA FRIGNANI e presso l'Ufficio Servizi Affari Generali
e Legali in VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, N. 23, elettivamente Pt_1 domiciliata;
ATTRICE contro
GIA' rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_1 dagli Avvocati FABIO PULITI e MARILENA VICICONTE presso il cui studio in FIRENZE,
VIALE G. MAZZINI, N. 60, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025.
FATTO
Con atto di citazione, l' di ha proposto opposizione al Parte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1382/2024, emesso su ricorso di (già Controparte_1
, con cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento di euro 58.887,38 oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese di procedura, lamentando:
- che il Tribunale adito era incompetente per territorio, essendo competente quello di ove Pt_1
l' aveva la propria sede e dove venivano emessi gli ordini, gestiti i pagamenti e Parte_3 forniti i materiali di consumo per le attrezzature informatiche;
era anche il luogo ove Pt_1
pagina 2 di 8 aveva sede l'Ufficio di tesoreria dell'Azienda. Né d'altro canto era applicabile alla fattispecie in esame l'art. 18 della scrittura privata sottoscritta tra e Aven Area Controparte_1
ST LI RD (centrale di committenza per le Aziende associate dell'Area ST LI
RD, tra le quali vi era quella di , che in punto di foro competente prevedeva, per le Pt_1 controversie inerenti l'esecuzione del contratto, la competenza del Tribunale di Reggio LI, riferendosi tale articolo esclusivamente alle contestazioni aventi ad oggetto gli elementi/principi posti alla base del capitolato speciale d'appalto nell'ambito del rapporto tra Controparte_1 ed Aven;
[...]
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo non erano state indicate le fatture sulla base delle quali era stato richiesto il pagamento del capitale, né i singoli importi richiesti a titolo di interessi e le modalità di calcolo dei medesimi;
- che il credito azionato non era produttivo di interessi, non avendo l'Amministrazione emesso il relativo titolo di spesa, sicché il credito era inesigibile ed illiquido;
- che neppure erano dovuti gli interessi sugli interessi, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti dell'art. 1283 c.c..
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 637 e 18-19 cpc e, conseguentemente, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1382/2024 del 30/10/2024 rubricato al n. 3148/2024 RG in quanto emesso da Giudice incompetente;
Nel merito:
- dichiarare nullo e revocare il decreto n. 1382/2024 del 30/10/2024 rubricato al n. 3148/2024
RG emesso dal Tribunale di Reggio in data 30/10/2024;
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di di e che la domanda di Pt_4 Pt_1 controparte è del tutto infondata ed inammissibile per tutte le ragioni sopra esposte;
-rigettare, in ogni caso, l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1382/2024 del 30/10/2024 rubricato al n. 3148/2024 RG per palese insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 cpc, confermando la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste/difese dell' , anche alla luce della documentazione prodotta, si chiede di procedere ad una Pt_1
pagina 3 di 8 eventuale rivalutazione del conteggio complessivo degli interessi di mora ex adverso richiesti da controparte ed ingiunti dal giudice del procedimento sommario.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
si è costituita in giudizio, assumendo: Controparte_1 CP_1
- che a definizione della procedura di appalto indetta da Aven Area ST LI RD, era risultata vincitrice della selezione per la fornitura di materiale di consumo per CP_1 attrezzature informatiche da eseguirsi in favore delle aziende sanitarie associate. Nel capitolato speciale allegato al bando era previsto che le Aziende avrebbero provveduto singolarmente
“all'emissione, gestione, pagamenti degli ordinativi di fornitura nei quali saranno indicati quantità e tipologie dei prodotti”. Con atto n. 3 del 14.1.2008, Aven, preso atto dell'esito della gara, aveva aggiudicato la fornitura a stipulando il relativo contratto con scrittura CP_1 privata del 5.3.2008. Nel corso degli anni, l' di aveva commissionato a Parte_3 Pt_1 la fornitura di svariati materiali di consumo ricompresi nell'oggetto della fornitura. A CP_1 fronte di tali forniture, erano state emesse le relative fatture, i cui importi erano stati pagati dall' di con notevole ritardo rispetto alle scadenze pattuite e in assenza del Parte_3 Pt_1 pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002;
- che il Tribunale adito era competente per territorio ex art. 18 della succitata scrittura privata tra la medesima ed Aven;
- che il credito azionato era liquidabile sulla base dei criteri indicati nell'art. 13 del contratto ed esigibile, essendo la disciplina dei ritardi di pagamento introdotta dal D.lgs. n. 231/2002 cogente e, dunque, inderogabile, con la conseguenza che l'esigibilità del credito non poteva essere subordinata all'emissione di un titolo di spesa o mandato di pagamento;
- che avendo l' di corrisposto unicamente l'importo nominale delle fatture Parte_3 Pt_1 con considerevole ritardo, i pagamenti effettuati erano stati imputati ex art. 1194 c.c. agli interessi, restando così insoddisfatta la corrispondente quota capitale;
- che il debito in linea capitale era ulteriormente produttivo di ulteriori interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio LI adito:
- In via preliminare: accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1382/2024 emesso dal Tribunale di Reggio LI in data 30/10/2024.
- In tesi: rigettare l'opposizione avversaria per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. pagina 4 di 8 - In ipotesi: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso, l' al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dell'importo di € 58.887,38 valorizzati al 15.10.2024 o di quel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre gli ulteriori interessi moratori ex art.
231/2002 fino al saldo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza in giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, essendo la causa di pronta soluzione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino al 15.7.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e, pertanto, va respinta.
L'art. 18 del contratto concluso tra e Area ST LI RD prevede, in punto di foro Controparte_1 competente, che “In caso di controversie inerenti la procedura di gara è territorialmente competente il
Tar LI Romagna sezione di Parma, mentre in caso di controversie inerenti l'esecuzione del contratto è competente il foro di Reggio LI” (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo l'attrice, tale norma non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, essendo volta a regolamentare il foro competente unicamente con riguardo a contestazioni aventi ad oggetto “gli elementi/principi posti alla base del capitolato e dell'assegnazione, nell'ambito dei rapporti tra
[...]
”. Quindi, secondo l'attrice, tale norma non si riferirebbe in alcun modo Parte_5
“alle contestazioni inerenti i singoli e autonomi ordini/consegne/pagamenti”, gestite dalle singole
Aziende.
Tanto premesso, si osserva che, in realtà, il contratto in esame produce effetti anche nei confronti dell' di In particolare, con tale contratto quadro Aven Area ST LI RD Parte_3 Pt_1
(centrale di committenza per le Aziende associate dell'Area ST LI RD, tra le quali è ricompresa l' di struttura pacificamente priva di personalità giuridica) ha inteso Parte_3 Pt_1 stabilire le condizioni di fornitura dei materiali informatici che le singole aziende sanitarie avrebbero direttamente ordinato e pagato a Il fatto, quindi, che l' di ordinasse CP_1 Parte_3 Pt_1 direttamente a i materiali e provvedesse al relativo pagamento rientra nelle modalità CP_1 applicative del predetto contratto che, all'art. 4, difatti prevede: “Le Aziende aderenti all'Aven pagina 5 di 8 provvederanno singolarmente agli adempimenti relativi all'attivazione e gestione degli ordinativi di fornitura nei quali saranno indicati i quantitativi relativi alla fornitura”, con l'ulteriore precisazione che sarebbe stata “cura dell'Aven procedere ad eventuali rinnovi, proroghe, risoluzioni, recesso fatti salvi gli adempimenti successivi da parte delle singole Aziende”. Dunque, l' di Parte_3 Pt_1 aderendo al contratto quadro, ha accettato, senza riserve, tutte le condizioni contrattuali ivi previste, inclusa la clausola sul foro competente.
La previsione di un foro convenzionale validamente pattuito assorbe ogni questione sui fori legali sussidiari, siano essi il foro del convenuto ex art. 19 c.p.c. o il foro dell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1182 c.c..
2.
Passando al merito, è incontestato che i pagamenti delle fatture, relative alle forniture richieste ed ottenute, siano avvenuti in ritardo rispetto al termine contrattualmente pattuito.
Ciò posto, l'attrice ha contestato che nel ricorso per ingiunzione non risulterebbero chiaramente indicati il capitale e gli interessi e neppure i criteri di calcolo dei medesimi.
In realtà, nel prospetto di calcolo depositato in sede monitoria risultano analiticamente illustrati il numero delle fatture, la data della loro emissione, l'importo, il termine di scadenza per il pagamento, la data in cui il pagamento è stato eseguito, la misura degli interessi maturati sino al momento del pagamento delle singole fatture e sino alla data del 15.10.2024 (doc. 10 del monitorio).
E' incontestato, altresì, che l'attrice ha corrisposto unicamente l'importo nominale delle fatture, senza nulla versare a titolo di interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e ciò in quanto, in tesi attorea, gli interessi moratori sarebbero illiquidi ed inesigibili.
Al riguardo, valga osservare, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che secondo la Corte di
Cassazione il credito pecuniario vantato verso la Pubblica Amministrazione non è né liquido né esigibile, e quindi risulta improduttivo di interessi convenzionali, sino a che la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa. Infatti, secondo la disciplina sulla contabilità generale dello Stato
(art. 270 R.D. 827/1924), i crediti sono inesigibili e illiquidi prima dell'emissione del mandato di pagamento (Cass. 13859/2002, Cass. 17909/2004, Cass. 6203/2009, Cass. 118/2023). Questo principio si applica non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici, ove i pagamenti debbano seguire la procedura contabile disciplinata dal Regio Decreto n. 827 del 1924. E si estende (in base al Decreto
Legislativo n. 502 del 1992) pure alle aziende sanitarie.
La disciplina differente prevista a seconda che il debitore sia pubblico o privato trova la propria ratio nel fatto che il primo persegue interessi generali anche nell'esecuzione dei rapporti obbligatori.
pagina 6 di 8 Il debitore pubblico rispetto a quello privato, poi, è onerato di complesse procedure di verifica della inerenza e della effettiva corrispondenza della prestazione alle previsioni di spesa alle quali è funzionale il procedimento amministrativo di liquidazione.
Ora, come osservato dalla Corte di Cassazione, è invero assolutamente ovvio che questa regola riguardi unicamente gli interessi corrispettivi. Infatti, nel caso di ritardo colpevole nell'espletamento della procedura di liquidazione, la Pubblica Amministrazione deve corrispondere gli interessi moratori a prescindere dal fatto che sia stato emesso o meno il mandato di pagamento (Cass. S.U. 2065/1980,
Cass. S.U. 359/1985). Infatti, la circostanza che i crediti verso lo Stato siano esigibili tramite l'emissione del mandato di pagamento, non esclude che l'amministrazione debitrice sia tenuta agli interessi moratori qualora colposamente ritardi l'attivazione di detti procedimenti.
Da quanto sopra consegue che, emesse le fatture oggetto di causa, la di era nella Parte_3 Pt_1 condizione di poter immediatamente avviare le verifiche relative all'effettiva esecuzione delle forniture;
dunque, compiuto il termine di 90 giorni dal ricevimento di tali fatture senza emissione del mandato di pagamento (l'art. 13 del contratto stabilisce: “Il pagamento verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 231/02, mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, con dilazione a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento fattura da parte dell' , …”), in Pt_1 difetto della prova, da parte della , del ritardo determinato dall'impossibilità della Parte_3 prestazione derivante da causa alla medesima non imputabile, deve ritenersi scattata la mora automatica regolata dal D.lgs n. 231/2002.
Correttamente, quindi, il pagamento effettuato dall' è stato imputato ex art. 1194 c.c. agli Parte_3 interessi e non al capitale, con la conseguenza che è rimasta parzialmente insoddisfatta la corrispondente quota capitale. Residua, dunque, un debito in linea capitale, ulteriormente produttivo di ulteriori interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia e introduttiva e quelli minimi delle fasi istruttoria e decisionale, in ragione della ridotta attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio LI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 7 di 8 - respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2 [...] delle spese di lite che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio LI, 26.9.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio LI, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3845/2024 r.g. promossa da:
, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avvocati ROSSELLA VIOLI e SABRINA FRIGNANI e presso l'Ufficio Servizi Affari Generali
e Legali in VIA SAN GIOVANNI DEL CANTONE, N. 23, elettivamente Pt_1 domiciliata;
ATTRICE contro
GIA' rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_1 dagli Avvocati FABIO PULITI e MARILENA VICICONTE presso il cui studio in FIRENZE,
VIALE G. MAZZINI, N. 60, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25.9.2025.
FATTO
Con atto di citazione, l' di ha proposto opposizione al Parte_2 Pt_1 decreto ingiuntivo n. 1382/2024, emesso su ricorso di (già Controparte_1
, con cui è stato ingiunto alla medesima il pagamento di euro 58.887,38 oltre Controparte_1 interessi come da domanda e spese di procedura, lamentando:
- che il Tribunale adito era incompetente per territorio, essendo competente quello di ove Pt_1
l' aveva la propria sede e dove venivano emessi gli ordini, gestiti i pagamenti e Parte_3 forniti i materiali di consumo per le attrezzature informatiche;
era anche il luogo ove Pt_1
pagina 2 di 8 aveva sede l'Ufficio di tesoreria dell'Azienda. Né d'altro canto era applicabile alla fattispecie in esame l'art. 18 della scrittura privata sottoscritta tra e Aven Area Controparte_1
ST LI RD (centrale di committenza per le Aziende associate dell'Area ST LI
RD, tra le quali vi era quella di , che in punto di foro competente prevedeva, per le Pt_1 controversie inerenti l'esecuzione del contratto, la competenza del Tribunale di Reggio LI, riferendosi tale articolo esclusivamente alle contestazioni aventi ad oggetto gli elementi/principi posti alla base del capitolato speciale d'appalto nell'ambito del rapporto tra Controparte_1 ed Aven;
[...]
- che nel ricorso per decreto ingiuntivo non erano state indicate le fatture sulla base delle quali era stato richiesto il pagamento del capitale, né i singoli importi richiesti a titolo di interessi e le modalità di calcolo dei medesimi;
- che il credito azionato non era produttivo di interessi, non avendo l'Amministrazione emesso il relativo titolo di spesa, sicché il credito era inesigibile ed illiquido;
- che neppure erano dovuti gli interessi sugli interessi, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti dell'art. 1283 c.c..
Sulla base di tali premesse, l'attrice ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia, l'Ill.mo tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 637 e 18-19 cpc e, conseguentemente, dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo n. 1382/2024 del 30/10/2024 rubricato al n. 3148/2024 RG in quanto emesso da Giudice incompetente;
Nel merito:
- dichiarare nullo e revocare il decreto n. 1382/2024 del 30/10/2024 rubricato al n. 3148/2024
RG emesso dal Tribunale di Reggio in data 30/10/2024;
-accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di di e che la domanda di Pt_4 Pt_1 controparte è del tutto infondata ed inammissibile per tutte le ragioni sopra esposte;
-rigettare, in ogni caso, l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1382/2024 del 30/10/2024 rubricato al n. 3148/2024 RG per palese insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 cpc, confermando la sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto;
-in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste/difese dell' , anche alla luce della documentazione prodotta, si chiede di procedere ad una Pt_1
pagina 3 di 8 eventuale rivalutazione del conteggio complessivo degli interessi di mora ex adverso richiesti da controparte ed ingiunti dal giudice del procedimento sommario.
Con vittoria di spese e onorari di causa”.
si è costituita in giudizio, assumendo: Controparte_1 CP_1
- che a definizione della procedura di appalto indetta da Aven Area ST LI RD, era risultata vincitrice della selezione per la fornitura di materiale di consumo per CP_1 attrezzature informatiche da eseguirsi in favore delle aziende sanitarie associate. Nel capitolato speciale allegato al bando era previsto che le Aziende avrebbero provveduto singolarmente
“all'emissione, gestione, pagamenti degli ordinativi di fornitura nei quali saranno indicati quantità e tipologie dei prodotti”. Con atto n. 3 del 14.1.2008, Aven, preso atto dell'esito della gara, aveva aggiudicato la fornitura a stipulando il relativo contratto con scrittura CP_1 privata del 5.3.2008. Nel corso degli anni, l' di aveva commissionato a Parte_3 Pt_1 la fornitura di svariati materiali di consumo ricompresi nell'oggetto della fornitura. A CP_1 fronte di tali forniture, erano state emesse le relative fatture, i cui importi erano stati pagati dall' di con notevole ritardo rispetto alle scadenze pattuite e in assenza del Parte_3 Pt_1 pagamento degli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002;
- che il Tribunale adito era competente per territorio ex art. 18 della succitata scrittura privata tra la medesima ed Aven;
- che il credito azionato era liquidabile sulla base dei criteri indicati nell'art. 13 del contratto ed esigibile, essendo la disciplina dei ritardi di pagamento introdotta dal D.lgs. n. 231/2002 cogente e, dunque, inderogabile, con la conseguenza che l'esigibilità del credito non poteva essere subordinata all'emissione di un titolo di spesa o mandato di pagamento;
- che avendo l' di corrisposto unicamente l'importo nominale delle fatture Parte_3 Pt_1 con considerevole ritardo, i pagamenti effettuati erano stati imputati ex art. 1194 c.c. agli interessi, restando così insoddisfatta la corrispondente quota capitale;
- che il debito in linea capitale era ulteriormente produttivo di ulteriori interessi moratori ex
D.lgs. n. 231/2002.
In ragione di quanto precede, la convenuta ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio LI adito:
- In via preliminare: accogliere l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1382/2024 emesso dal Tribunale di Reggio LI in data 30/10/2024.
- In tesi: rigettare l'opposizione avversaria per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto. pagina 4 di 8 - In ipotesi: nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannare in ogni caso, l' al Parte_1 pagamento, in favore di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, dell'importo di € 58.887,38 valorizzati al 15.10.2024 o di quel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, oltre gli ulteriori interessi moratori ex art.
231/2002 fino al saldo.
- In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di assistenza in giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, essendo la causa di pronta soluzione, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con termine sino al 15.7.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
L'eccezione di incompetenza per territorio è infondata e, pertanto, va respinta.
L'art. 18 del contratto concluso tra e Area ST LI RD prevede, in punto di foro Controparte_1 competente, che “In caso di controversie inerenti la procedura di gara è territorialmente competente il
Tar LI Romagna sezione di Parma, mentre in caso di controversie inerenti l'esecuzione del contratto è competente il foro di Reggio LI” (doc. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
Secondo l'attrice, tale norma non sarebbe applicabile alla fattispecie in esame, essendo volta a regolamentare il foro competente unicamente con riguardo a contestazioni aventi ad oggetto “gli elementi/principi posti alla base del capitolato e dell'assegnazione, nell'ambito dei rapporti tra
[...]
”. Quindi, secondo l'attrice, tale norma non si riferirebbe in alcun modo Parte_5
“alle contestazioni inerenti i singoli e autonomi ordini/consegne/pagamenti”, gestite dalle singole
Aziende.
Tanto premesso, si osserva che, in realtà, il contratto in esame produce effetti anche nei confronti dell' di In particolare, con tale contratto quadro Aven Area ST LI RD Parte_3 Pt_1
(centrale di committenza per le Aziende associate dell'Area ST LI RD, tra le quali è ricompresa l' di struttura pacificamente priva di personalità giuridica) ha inteso Parte_3 Pt_1 stabilire le condizioni di fornitura dei materiali informatici che le singole aziende sanitarie avrebbero direttamente ordinato e pagato a Il fatto, quindi, che l' di ordinasse CP_1 Parte_3 Pt_1 direttamente a i materiali e provvedesse al relativo pagamento rientra nelle modalità CP_1 applicative del predetto contratto che, all'art. 4, difatti prevede: “Le Aziende aderenti all'Aven pagina 5 di 8 provvederanno singolarmente agli adempimenti relativi all'attivazione e gestione degli ordinativi di fornitura nei quali saranno indicati i quantitativi relativi alla fornitura”, con l'ulteriore precisazione che sarebbe stata “cura dell'Aven procedere ad eventuali rinnovi, proroghe, risoluzioni, recesso fatti salvi gli adempimenti successivi da parte delle singole Aziende”. Dunque, l' di Parte_3 Pt_1 aderendo al contratto quadro, ha accettato, senza riserve, tutte le condizioni contrattuali ivi previste, inclusa la clausola sul foro competente.
La previsione di un foro convenzionale validamente pattuito assorbe ogni questione sui fori legali sussidiari, siano essi il foro del convenuto ex art. 19 c.p.c. o il foro dell'adempimento dell'obbligazione ex art. 1182 c.c..
2.
Passando al merito, è incontestato che i pagamenti delle fatture, relative alle forniture richieste ed ottenute, siano avvenuti in ritardo rispetto al termine contrattualmente pattuito.
Ciò posto, l'attrice ha contestato che nel ricorso per ingiunzione non risulterebbero chiaramente indicati il capitale e gli interessi e neppure i criteri di calcolo dei medesimi.
In realtà, nel prospetto di calcolo depositato in sede monitoria risultano analiticamente illustrati il numero delle fatture, la data della loro emissione, l'importo, il termine di scadenza per il pagamento, la data in cui il pagamento è stato eseguito, la misura degli interessi maturati sino al momento del pagamento delle singole fatture e sino alla data del 15.10.2024 (doc. 10 del monitorio).
E' incontestato, altresì, che l'attrice ha corrisposto unicamente l'importo nominale delle fatture, senza nulla versare a titolo di interessi di mora ex D.lgs. n. 231/2002 e ciò in quanto, in tesi attorea, gli interessi moratori sarebbero illiquidi ed inesigibili.
Al riguardo, valga osservare, in via del tutto dirimente ai fini del decidere, che secondo la Corte di
Cassazione il credito pecuniario vantato verso la Pubblica Amministrazione non è né liquido né esigibile, e quindi risulta improduttivo di interessi convenzionali, sino a che la stessa amministrazione non abbia emesso il titolo di spesa. Infatti, secondo la disciplina sulla contabilità generale dello Stato
(art. 270 R.D. 827/1924), i crediti sono inesigibili e illiquidi prima dell'emissione del mandato di pagamento (Cass. 13859/2002, Cass. 17909/2004, Cass. 6203/2009, Cass. 118/2023). Questo principio si applica non solo allo Stato, ma anche agli enti pubblici, ove i pagamenti debbano seguire la procedura contabile disciplinata dal Regio Decreto n. 827 del 1924. E si estende (in base al Decreto
Legislativo n. 502 del 1992) pure alle aziende sanitarie.
La disciplina differente prevista a seconda che il debitore sia pubblico o privato trova la propria ratio nel fatto che il primo persegue interessi generali anche nell'esecuzione dei rapporti obbligatori.
pagina 6 di 8 Il debitore pubblico rispetto a quello privato, poi, è onerato di complesse procedure di verifica della inerenza e della effettiva corrispondenza della prestazione alle previsioni di spesa alle quali è funzionale il procedimento amministrativo di liquidazione.
Ora, come osservato dalla Corte di Cassazione, è invero assolutamente ovvio che questa regola riguardi unicamente gli interessi corrispettivi. Infatti, nel caso di ritardo colpevole nell'espletamento della procedura di liquidazione, la Pubblica Amministrazione deve corrispondere gli interessi moratori a prescindere dal fatto che sia stato emesso o meno il mandato di pagamento (Cass. S.U. 2065/1980,
Cass. S.U. 359/1985). Infatti, la circostanza che i crediti verso lo Stato siano esigibili tramite l'emissione del mandato di pagamento, non esclude che l'amministrazione debitrice sia tenuta agli interessi moratori qualora colposamente ritardi l'attivazione di detti procedimenti.
Da quanto sopra consegue che, emesse le fatture oggetto di causa, la di era nella Parte_3 Pt_1 condizione di poter immediatamente avviare le verifiche relative all'effettiva esecuzione delle forniture;
dunque, compiuto il termine di 90 giorni dal ricevimento di tali fatture senza emissione del mandato di pagamento (l'art. 13 del contratto stabilisce: “Il pagamento verrà effettuato ai sensi del D.Lgs. 231/02, mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, con dilazione a 90 giorni a decorrere dalla data di ricevimento fattura da parte dell' , …”), in Pt_1 difetto della prova, da parte della , del ritardo determinato dall'impossibilità della Parte_3 prestazione derivante da causa alla medesima non imputabile, deve ritenersi scattata la mora automatica regolata dal D.lgs n. 231/2002.
Correttamente, quindi, il pagamento effettuato dall' è stato imputato ex art. 1194 c.c. agli Parte_3 interessi e non al capitale, con la conseguenza che è rimasta parzialmente insoddisfatta la corrispondente quota capitale. Residua, dunque, un debito in linea capitale, ulteriormente produttivo di ulteriori interessi moratori ex D.lgs. 231/2002.
Pertanto, e concludendo, l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c..
3.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano, nell'ammontare indicato nel dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia e introduttiva e quelli minimi delle fasi istruttoria e decisionale, in ragione della ridotta attività in concreto svolta, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Reggio LI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 7 di 8 - respinge l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- condanna l' al pagamento in favore di Controparte_2 [...] delle spese di lite che liquida in euro 3.387,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a..
Reggio LI, 26.9.2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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