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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/11/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1146/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1146/2025 avente ad oggetto: RICORSO EX ART . 9
COMMA 3 L . PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' promossa P.IVA_1 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIURIATO LINDA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIURIATO LINDA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bolognesi Fabrizio e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PIERLUIGI GALELLA ( ) elettivamente domiciliata presso il difensore C.F._3 avv. Bolognesi Fabrizio
C.F. ) , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli (C.F.
), in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, C.F._4 Persona_1 rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 - elettivamente domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura Prov.le dell' , pec mail t -, CP_2 Email_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Come da verbale del 23.10.2025: I procuratori della e la signora dichiarano di CP_1 Pt_1 CP_ accettare la proposta conciliativa e concludono in conformità. L'avv. Lupoli [ per – Direzione
Generale ] prende atto e conclude: Piaccia al Tribunale: previa determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, accertare il diritto della medesima a percepire detta quota dall' CP_2 con decorrenza dal momento del decesso dell'ex coniuge. I procuratori dichiarano di rinunciare ai termini per conclusionali e repliche e chiedono che la causa sia trattenuta immediatamente in decisione.
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 9.04.1969 la ricorrente contraeva matrimonio con nato a [...] il Parte_1 Parte_2
06.07.1946; i coniugi si separarono nel 1984 e divorziarono con sentenza del 20.01.1990, depositata in data
1.02.1990, del Tribunale di Roma che, fra l'altro, disponeva la corresponsione in favore della da Pt_1 parte del Compagna della somma mensile di Lire 1.450.000,00= a titolo di assegno divorzile;
tale disposizione era confermata con decreto RG 454/1992 della Corte di Appello di Roma;
il Compagna in data
26.05.1990 convolava a nuove nozze con la resistente;
si verificava il decesso del Sig. Controparte_1 in data 23.11.2024; in data 1.11.2010 il Compagna era stato collocato a riposo ed allo Parte_2 stesso era stata riconosciuta la corresponsione del trattamento pensionistico a carico inizialmente dell'INPGI
e poi dell' , con un reddito lordo da pensione nell'ultimo anno di imposta 2023 di € 91.734,26; CP_2 introdotto dalla il presente giudizio ex art. 9 comma 3 l . 898/1970 per l'attribuzione di una quota Pt_1 della pensione di reversibilità, si costituiva la;
con ordinanza del 28.9.2025 il Giudice CP_1 proponeva ex art. 185 bis c.p.c. quanto segue: attribuzione del 40% della pensione di reversibilità del de cuius alla attrice e del 60% alla convenuta con decorrenza dal mese di dicembre 2024, respinte tutte le altre istanze ed eccezioni, con compensazione delle spese fra tutte le parti;
all'udienza del 23.10.2025 le parti e accettavano la proposta e concludevano in conformità, chiedendo che la causa Pt_1 CP_1
CP_ fosse trattenuta immediatamente in decisione. prendeva atto, riportandosi alle conclusioni già formulate. Le condizioni, peraltro fatte proprie da e , vanno recepite col presente Pt_1 CP_1 provvedimento, in quanto conformi a legge e frutto di accordo tra le parti che avevano proposto originariamente domande discordanti. Ci si limita ad osservare che tali condizioni tengono conto delle diverse durate dei due matrimoni del de cuius (21 anni con la ricorrente e 34 anni quello con la resistente).
Le spese legali vanno compensate fra tutte le parti, essendosi limitato l' , contraddittore necessario, a CP_2 chiedere al Tribunale di stabilire le quote di pensione di reversibilità rispettivamente spettanti alla Pt_1
e alla , senza nemmeno chiedere il favore delle spese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1-attribuisce a la quota del 40% della pensione di reversibilità di e a Parte_1 Parte_2
la restante quota del 60%, con decorrenza dal mese di dicembre 2024; Controparte_1
2-compensa integralmente le spese fra tutte le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Mariangela Gentile Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1146/2025 avente ad oggetto: RICORSO EX ART . 9
COMMA 3 L . PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA' promossa P.IVA_1 da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIURIATO LINDA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIURIATO LINDA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Bolognesi Fabrizio e Controparte_1 C.F._2 dell'avv. PIERLUIGI GALELLA ( ) elettivamente domiciliata presso il difensore C.F._3 avv. Bolognesi Fabrizio
C.F. ) , in persona del Controparte_2 P.IVA_2 Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Lupoli (C.F.
), in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio di Roma, C.F._4 Persona_1 rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024 - elettivamente domiciliato in Bologna alla via Milazzo 4/2, presso la sede dell'Avvocatura Prov.le dell' , pec mail t -, CP_2 Email_1
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Come da verbale del 23.10.2025: I procuratori della e la signora dichiarano di CP_1 Pt_1 CP_ accettare la proposta conciliativa e concludono in conformità. L'avv. Lupoli [ per – Direzione
Generale ] prende atto e conclude: Piaccia al Tribunale: previa determinazione della quota di pensione di reversibilità spettante alla ricorrente, accertare il diritto della medesima a percepire detta quota dall' CP_2 con decorrenza dal momento del decesso dell'ex coniuge. I procuratori dichiarano di rinunciare ai termini per conclusionali e repliche e chiedono che la causa sia trattenuta immediatamente in decisione.
pagina 2 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 9.04.1969 la ricorrente contraeva matrimonio con nato a [...] il Parte_1 Parte_2
06.07.1946; i coniugi si separarono nel 1984 e divorziarono con sentenza del 20.01.1990, depositata in data
1.02.1990, del Tribunale di Roma che, fra l'altro, disponeva la corresponsione in favore della da Pt_1 parte del Compagna della somma mensile di Lire 1.450.000,00= a titolo di assegno divorzile;
tale disposizione era confermata con decreto RG 454/1992 della Corte di Appello di Roma;
il Compagna in data
26.05.1990 convolava a nuove nozze con la resistente;
si verificava il decesso del Sig. Controparte_1 in data 23.11.2024; in data 1.11.2010 il Compagna era stato collocato a riposo ed allo Parte_2 stesso era stata riconosciuta la corresponsione del trattamento pensionistico a carico inizialmente dell'INPGI
e poi dell' , con un reddito lordo da pensione nell'ultimo anno di imposta 2023 di € 91.734,26; CP_2 introdotto dalla il presente giudizio ex art. 9 comma 3 l . 898/1970 per l'attribuzione di una quota Pt_1 della pensione di reversibilità, si costituiva la;
con ordinanza del 28.9.2025 il Giudice CP_1 proponeva ex art. 185 bis c.p.c. quanto segue: attribuzione del 40% della pensione di reversibilità del de cuius alla attrice e del 60% alla convenuta con decorrenza dal mese di dicembre 2024, respinte tutte le altre istanze ed eccezioni, con compensazione delle spese fra tutte le parti;
all'udienza del 23.10.2025 le parti e accettavano la proposta e concludevano in conformità, chiedendo che la causa Pt_1 CP_1
CP_ fosse trattenuta immediatamente in decisione. prendeva atto, riportandosi alle conclusioni già formulate. Le condizioni, peraltro fatte proprie da e , vanno recepite col presente Pt_1 CP_1 provvedimento, in quanto conformi a legge e frutto di accordo tra le parti che avevano proposto originariamente domande discordanti. Ci si limita ad osservare che tali condizioni tengono conto delle diverse durate dei due matrimoni del de cuius (21 anni con la ricorrente e 34 anni quello con la resistente).
Le spese legali vanno compensate fra tutte le parti, essendosi limitato l' , contraddittore necessario, a CP_2 chiedere al Tribunale di stabilire le quote di pensione di reversibilità rispettivamente spettanti alla Pt_1
e alla , senza nemmeno chiedere il favore delle spese. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1-attribuisce a la quota del 40% della pensione di reversibilità di e a Parte_1 Parte_2
la restante quota del 60%, con decorrenza dal mese di dicembre 2024; Controparte_1
2-compensa integralmente le spese fra tutte le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio dell'11.11.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti pagina 3 di 3