Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00281/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2022, proposto da
D.L. Pavimenti e Sottofondi di ON David, rappresentata e difesa dagli avvocati Caterina Soricetti, Claudia Borioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudia Borioni in Osimo, via di Jesi n. 14b;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
-della comunicazione di non amissione alle agevolazioni emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Divisione IX – Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese, in data 14 febbraio 2022, notificata in pari data ;
- della comunicazione dei motivi ostativi all'ammissibilità dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/190 e ss.mm.ii emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Divisione IX – Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese, in persona del Ministro pro-tempore, in data 26.11.2021, notificata in pari data;
- del preavviso di revoca dell'agevolazione concessa con decreto direttoriale 7 agosto 2019 emessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Divisione IX – Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese, in persona del Ministro pro-tempore, in data 26 novembre 2021, norificata in pari data;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, collegato e consequenziale, ancorché non conosciuto, antecedente o successivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il dott. IO IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è titolare della impresa individuale “D.L. Pavimenti e sottofondi di ON AV con sede legale a Cingoli (MC), la cui attività prevalente consiste in rivestimento di pavimenti e muri, a far data dal 13 settembre 2017.
In data 30 ottobre 2017 la Ditta faceva istanza per agevolazioni per le Zona Franca urbana del Sisma del Centro Italia ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
L’istanza veniva accolta con relativa concessione di un importo pari ad Euro 20.662,00.
In data 8 luglio 2019 la Ditta inoltrava una seconda istanza, che veniva accolta con l’assegnazione di Euro 30.862,43 (decreto direttoriale 7 agosto 2019).
In data 12 giugno 2021 la Ditta presentava una terza istanza per le agevolazioni di cui sopra.
Successivamente alla ricorrente veniva comunicato il preavviso di diniego relativo all’istanza del 12 giugno 2021 e il preavviso del procedimento di revoca per il contributo di € 36.802,43 già concesso con decreto direttoriale 7 agosto 2019.
Infine, con provvedimento prot. 0062937 del 14 febbraio 2022 veniva comunicata la non amissione alle agevolazioni relativamente all’istanza del 12 giugno 2021.
Con il ricorso in epigrafe sono impugnati il preavviso di revoca del 26 novembre 2021 e la comunicazione di non ammissione alle agevolazioni del 14 febbraio 2022 sopracitati emesse dal Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, Divisione IX – Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese.
I provvedimenti, unitamente agli altri atti indicati in epigrafe sono impugnati con un unico earticolato motivo di ricorso, ove si afferma l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 759 lett. a) e lett. c) della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione.
Parte ricorrente nota che il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, all’art. 46 ha istituto (ai sensi dell’art. 1, commi 340-343 della L. 296/2006) la cd. Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, costituita dalle regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpite dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. La citata norma prevedeva, nel previgente comma 3 dell’art. 46 (successivamente modificato dall’art. 1 comma 759 lett. a) della L. 145/2018) che le agevolazioni indicate ed illustrate nel testo normativo spettassero, senza distinzione alcuna, anche alle imprese che avviavano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
Il contestato articolo 1, comma 759 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), modificando l’articolo 46 del decreto-legge 50/2017, ha prorogato il periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2019 e 2020 ed esteso le agevolazioni alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2019, introducendo l’esclusione dei soggetti esercenti attività appartenenti alla
categoria “F” della codifica ATECO 2007 (come la ditta ricorrente) 7 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella citata zona franca urbana.
La normativa sopra illustrata si è tradotta, per l’odierno ricorrente, nella possibilità, stante la previgente formulazione del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 46, di presentare la domanda n. protocollo del 30 ottobre 2017 ed ottenere agevolazioni per € 20.662.
Sulla successiva domanda dell’8 luglio 2019, la quale ha ottenuto agevolazioni per € 36.802,43, pende il preavviso di revoca impugnato.
La normativa sopracitata ha comportato anche l’impugnato il diniego di ammissione al contributo relativo all’istanza del 3 giugno 2021, adottato dall’Amministrazione il 14 febbraio 2022.
La non amissione e il procedimento di revoca sono basati sull’applicazione del già citato art. 1 comma 759 lett. a) e lett. c) della legge 30 dicembre 2018 n. 145 che ha introdotto (lett. a) l’esclusione dalle agevolazioni per tutti coloro che rientrano nella categoria F del codice ATECO 2007 che, alla data del 24 agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nei comuni rientranti nella cd. zona franca urbana e, conseguentemente (lett. b) la restituzione dei contributi (per intervenuta legge) non dovuti e già versati ai soggetti beneficiari che, all’entrata in vigore della norma, avevano proposto domanda.
Tale norma sarebbe in palese violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione. La norma impedirebbe l’eguaglianza sostanziale tra cittadini limitandone, di fatto, la libertà, pregiudicando l’effettiva partecipazione delle imprese/titolari di reddito da lavoro autonomo all’organizzazione lavorativa e sociale nella cd. zona franca urbana. La disuguaglianza si determinerebbe sotto più profili: ad esempio con le imprese/titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono attività appartenenti alla categoria F del codice ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 avevano già stabilito la sede legale/operativa nei comuni della cd. zona franca urbana e con coloro che, pur svolgendo la stessa attività e pur avendo anch’essi stabilito la sede legale/operativa nei ridetti comuni entro la “scadenza” del 31 dicembre 2016 (come del resto prevedeva la previgente normativa). Inoltre, a parità di condizioni, vi sarebbe disuguaglianza tra le imprese titolari di diverso codice ATECO.
La disuguaglianza sarebbe particolarmente grave nel caso in specie, ove i benefici e le agevolazioni fiscali per le ditte che si sono appositamente costituite nella cd. zona franca urbana, sono deputate ad incentivare la ricostruzione, anche economica, di città duramente colpite, sotto diversi profili, dal sisma. La ratio sottesa all’intervenuta esclusione sopra richiamata cioè quella di evitare e/o limitare il rischio che imprese costituite nella cd. zona franca urbana investano gli incentivi ricevuti in altre zone del territorio, tramite appalti e/o commesse, di fatto svuotando l’obiettivo ultimo della riqualificazione sotto più profili delle zone terremotate, non viene perseguito efficacemente dalla legge e potrebbe essere più efficacemente recepita con altri mezzi. Non vi sarebbe infatti alcuna garanzia che gli incentivi vengano reinvestiti nella zona interessata data la totale libertà in materia data alle imprese che hanno la propria sede nella zona franca prima del 24 agosto 2016.
Si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico, resistendo al ricorso.
Alla pubblica udienza del 25 settembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
1 Il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse e per il resto infondato.
1.1 In primo luogo l’impugnazione avverso il preavviso di revoca del 26 novembre 2021, è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, come eccepito dall’Amministrazione. Per costante giurisprudenza è inammissibile il ricorso proposto avverso la comunicazione di avvio del procedimento il quale, in quanto atto endoprocedimentale, non contiene prescrizioni lesive per il privato che viene, invece, stimolato a partecipare al predetto procedimento con l'invio di osservazioni e memorie di cui, in seguito, l'Amministrazione dovrà tenere conto nell'emanazione del provvedimento finale (Tar Lazio Roma 28 ottobre 2024, n. 18759). Nel caso in esame, la non contestata emanazione del provvedimento finale di revoca del contributo n. 2293 del 20 luglio 2022, depositato in atti dall’Amministrazione, e la sua mancata impugnazione (non rilevando la contestazione presso la Commissione Tributaria).
2 In ogni caso permane l’interesse della ricorrente all’impugnazione del provvedimento di diniego di contributo del 14 febbraio 2022, e ciò presuppone in ogni caso la trattazione dell’unico motivo di ricorso.
2.1 Il ricorso è infondato, dovendo essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 759 lett. a) e lett. c) della legge 30 dicembre 2018 n. 145 affermata dalla ricorrente.
2.2 Con la previsione contestata, che esclude dalla sovvenzione le aziende che operano nel campo dei lavori, si vuole evitare che le imprese di costruzioni beneficino due volte degli aiuti pubblici, sia come operatori economici impegnati nelle opere di ricostruzione pagate dallo Stato, sia quali imprese operanti nelle zone svantaggiate. Il requisito della sede ha invece carattere più generale ed ha lo scopo di evitare che imprese non colpite dalla calamità possano opportunisticamente stabilire la propria sede nell’Area Franca Urbana al solo scopo di beneficiare della sovvenzione (Tar Lazio Roma 30 maggio 2025 n. 15676).
2.3 La necessità di contemperare queste due esigenze ha portato all’esclusione dalle agevolazioni relative alla Zona Franca per le imprese con codici ATECO relativi alle costruzioni che hanno ivi costituito la propria sede dopo il sisma (24 agosto 2016), mentre alle altre imprese è stata data possibilità di insediarsi fino al 31 dicembre 2016,
2.4 Per costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili; nel qual caso è insindacabile la discrezionalità del legislatore, sempre entro il limite generale dei principii di proporzionalità e ragionevolezza (Corte Cost. 8 luglio 2022, n. 171). Nel caso in esame la distinzione fatta dal legislatore è del tutto discrezionale e tesa a conciliare l’oggettiva rilevanza della ricostruzione (e quindi dell’attività edile) all’interno delle zone colpire dal sisma e allo stesso tempo ad evitare eccessivi vantaggi competitivi per le imprese edilizie che si spostino in tale tali zone, con i conseguenti squilibri.
2.5 È manifestamente infondata anche l’affermata violazione dell’articolo 4 della costituzione, dato che l’assenza di contributi per il trasferimento di una ditta non riguarda in alcun modo il diritto al lavoro e la possibilità di concorrere al progresso materiale e spirituale della società.
3 Per quanto sopra, il ricorso è in parte improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse con riguardo all’impugnazione del preavviso di revoca contributo del 26 novembre 2021 e per il resto infondato.
3.1 La specificità della normativa relativa al sisma 2016 consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza interesse e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM NI, Presidente
IO IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO IU | Renata MM NI |
IL SEGRETARIO