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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/11/2025, n. 2399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2399 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2747 dell'anno 2025
OGGETTO
Pagamento TFR
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'avv. Michele
Nuzzo, C.F.: , presso il cui studio elettivamente domicilia. C.F._2 ricorrente
E
, Controparte_1 [...]
, p. i. , in persona del Dott. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
C.F. Soggetto Liquidatore p.t., giusta allegato
[...] C.F._3 decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f.
, dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. , C.F._4 C.F._5 dall'Avv. Francesco Goglia C.F. con gli stessi elettivamente C.F._6 domiciliato presso la sede legale del . CP_1 resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_4 P.IVA_2
NG ) C.F._7 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-04-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
delle Province di e dal 26/04/2005 al 20/03/2013, con
[...] CP_1 CP_1 inquadramento livello 2 B, CCNL Federambiente, mansione operatore ecologico;
che il rapporto di lavoro cessava in data 20/03/2013 e di non aver percepito, a tutt'oggi, il
TFR/TFS maturato dalla data di assunzione al 20/03/2013 pari ad € 4.990,20, somma cristallizzata nel Decreto Ingiuntivo n.1823/13 emesso da questo Tribunale – Sezione
Lavoro, recante R.G. N. 9592/2013; che detto decreto, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, al Consorzio Unico di Bacino Na Ce n data 20/11/2013; che detto decreto non veniva opposto;
che in data 13/02/2015 veniva notificato atto di precetto;
che in data 22/01/2025 veniva notificato successivo atto di precetto;
di aver inoltrato, in data 04-03-2022 domanda di insinuazione al passivo al province di e di;
che con pec del Controparte_1 CP_1 CP_1
31/07/2023, rinnovava al CUB la richiesta di pagamento delle somme a titolo di TFR
Il ricorrente affermava l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni anche con riguardo ai contributi utili al calcolo del TFS;
che in subordine, si configurava la responsabilità del Consorzio di bacino per il risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 c.c. CP_ Tanto premesso, l'istante chiedeva la condanna dell' al pagamento del TFS nell'importo indicato in ricorso;
in subordine, chiedeva la condanna dell' al CP_5 pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno ex art.2116 c.c. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio il , evidenziando la propria natura di ente CP_1 pubblico non economico;
richiamava l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali in forza del quale esse spettavano al lavoratore anche in caso di omesso versamento dei contributi;
che con riguardo alla paventata intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art 3 comma 10 bis L 335/1995 per i contributi dovuti dagli enti della Pubblica Amministrazione di cui al D. Igs. 165/2001, relativi a periodi fino al 31.12.2017, vigeva la non applicazione dei termini di prescrizione fino al 31.12.2023; che in ogni caso, il deducente aveva provveduto ad interrompere i CP_ termini di prescrizione nei confronti dell' avendo denunciato all'Ente i dati assicurativi e contributivi del ricorrente.
Concludeva quindi il resistente perché fosse dichiarato il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, con la consequenziale estromissione dal giudizio e del
2 relativo regime delle spese di lite. CP_
Si costituiva altresì l' eccependo l'intervenuta prescrizione del credito,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo inopponibile all' , la carenza di prova, e prima CP_5 ancora assertiva, dell'intercorrenza del rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze del Consorzio. CP_ Concludeva quindi la difesa dell' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice decideva la causa, provvedendo al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Questo Giudice, conformemente all'orientamento della S.C., ritiene di applicare il principio secondo cui la controversia deve essere decisa sulla scorta della ragione più liquida, principio questo desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 11458/2018; Ordinanza n. 363/2019).
In specie, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_4 tempestivamente costituitosi in giudizio.
Preme precisare che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di crediti di natura retributiva, nella specie TFR.
Emerge dagli atti di causa che il ricorrente è cessato dal servizio in data 20.03.2013 ed il TFS all' è stato richiesto, per la prima volta, con pec del 07-06-2024 e, CP_4 successivamente, con notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Entrambi gli atti sono stati posti in essere allorquando era già inutilmente decorso il termine di prescrizione.
Il diritto, conseguentemente, si è estinto per intervenuta prescrizione, id est per inerzia del suo titolare che non ha posto in essere gli atti di esercizio necessari ad evitare che ciò accadesse.
Come evidenziato dalla difesa dell' convenuto, il ricorrente non ha provveduto CP_5 ad interrompere la prescrizione nei confronti del soggetto legalmente tenuto ad erogare la prestazione, essendo esclusa qualsiasi responsabilità solidale in capo al datore di
3 lavoro, con evidente esclusione dell'applicazione dell'art. 1310 c.c. al caso di specie.
Nemmeno sono ravvisabili situazioni rilevanti ai fini dell'art. 2935 cc, impeditive cioè della decorrenza del termine prescrizionale (comunque mai dedotte dall'istante), che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sono solo quelle che derivano da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (ex multis Cass.20642/2019).
Il ricorrente, in altre parole, avrebbe potuto e dovuto presentare la domanda di pagamento del TFS all' in epoca antecedente e tale domanda avrebbe avuto CP_4
l'effetto di interrompere il decorso del termine prescrizionale, costituendo un tipico atto di esercizio del diritto del quale si discute.
A ciò si aggiunga che, comunque, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, ma nei confronti del datore di lavoro, il CUB.
È noto che secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex plurimis
Cass. n. 13207/2015) quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente
“inter partes”, e sulla misura delle somme pretese, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione.
Pertanto, il decreto ingiuntivo non opposto fa stato esclusivamente nei confronti del CP_ CUB ma è inopponibile all' anche con riguardo al profilo dell'interruzione del termine prescrizionale.
Ma la domanda va respinta anche nei confronti del . CP_1
In merito alla natura giuridica del Controparte_1 [...]
, osserva il giudicante che esso è stato costituito ai sensi del D.L. Controparte_1
90/2008, convertito L. 123/2008, che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle
Province di e , istituiti con L. n. 4/1993. La sua CP_1 CP_1 Controparte_6 disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità Controparte_1 giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
Locali. La disciplina è compatibile con la natura del in questione, ente CP_1 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
In base anche ad altre fonti normative il D.L. 361/1995 convertito L. 437/1995, ed in
4 particolare l'art. 5, comma 11 bis), utilizzando le parole della Corte di Legittimità, si ritiene che la mera carenza di una esplicita distinzione tra le diverse categorie di consorzi nel dettato normativo ci cui al D.Lgs. 165/2001, art. 1 non sia idonea a prevalere sul senso complessivo e sulla ratio della disposizione che esclude comunque dalla tutela apprestata dal compendio normativo gli enti pubblici economici, al cui ambito non possono reputarsi estranei gli enti consortili, la cui struttura è suscettibile di diversamente atteggiarsi, a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi dell'ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria (Cass. n. 4062/11).
Sul punto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa
(Cass., SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione senz'altro significativa e sintomatica della natura non economica dell'ente in questione.
È il caso di premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al possono partecipare altri enti CP_1 pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. (...)
In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”.
Quindi, per come già accennato in precedenza, il Controparte_1
, attualmente in liquidazione, nasce dall'accorpamento di
[...] ex consorzi obbligatori: NA1; NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4.
L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituire l'ente convenuto, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della
5 regione 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della CP_6 regione 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di e CP_6 CP_1
, istituiti con legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti CP_1 CP_6
e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”.
Già nelle disposizioni appena esaminate appare un elemento determinante ai fini della decisione, ossia, l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di CP_1 esclusività, e non di libera concorrenza con altri soggetti privati.
Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare Controparte_1 la natura di ente pubblico non economico dello stesso.
Si legge all'art. 1 comma 3 che “il Controparte_1
(...) è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.
In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel
T.U. L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il è dotato di un CP_1 patrimonio costituito:
a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al , in seguito alla Controparte_1 definizione dei rapporti di dare ed avere con gli enti locali, già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il . La proprietà dei Controparte_1 citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie quote di partecipazione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla
6 popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
CP_1
h. dalle proprietà e capitali del . CP_1
Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, CP_1 locazione o comodato gratuito”.
Si tratta, dunque, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr.
Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06).
Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il
informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel CP_1 rispetto del vincolo dell'economicità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost.
Sulla scorta di tali numerosi e significativi elementi è, dunque, possibile affermare e ribadire la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_1
Tanto chiarito in ordine alla natura giuridica del datore di lavoro, bisogna, quindi, affermare che unico legittimato passivo in ordine al pagamento del TFR risulta essere l' , unico ente legittimato alla corresponsione del TFS ai pubblici dipendenti. CP_4
Con l'ulteriore conseguenza che il deve essere estromesso Controparte_1 dal giudizio siccome privo di legittimazione passiva sostanziale.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in considerazione delle peculiarità della vicenda e del carattere interpretativo delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
• Dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e, per l'effetto, ne ordina Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
CP_
• Rigetta la domanda nei confronti dell'
• Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 12-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA AR CA ER
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro Dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 12-11-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 2747 dell'anno 2025
OGGETTO
Pagamento TFR
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico, dall'avv. Michele
Nuzzo, C.F.: , presso il cui studio elettivamente domicilia. C.F._2 ricorrente
E
, Controparte_1 [...]
, p. i. , in persona del Dott. Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
C.F. Soggetto Liquidatore p.t., giusta allegato
[...] C.F._3 decreto di nomina n. 315/2015, rapp.to e difeso dall'Avv. Veronica Perrone c.f.
, dall'Avv. Pasquale Galassi C.F. , C.F._4 C.F._5 dall'Avv. Francesco Goglia C.F. con gli stessi elettivamente C.F._6 domiciliato presso la sede legale del . CP_1 resistente
E
( ) in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Ida CP_4 P.IVA_2
NG ) C.F._7 resistente
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per le parti resistenti: come da rispettiva memoria di costituzione e risposta.
FATTO E DIRITTO 1 Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 07-04-2025, il ricorrente in epigrafe indicato esponeva di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_1
delle Province di e dal 26/04/2005 al 20/03/2013, con
[...] CP_1 CP_1 inquadramento livello 2 B, CCNL Federambiente, mansione operatore ecologico;
che il rapporto di lavoro cessava in data 20/03/2013 e di non aver percepito, a tutt'oggi, il
TFR/TFS maturato dalla data di assunzione al 20/03/2013 pari ad € 4.990,20, somma cristallizzata nel Decreto Ingiuntivo n.1823/13 emesso da questo Tribunale – Sezione
Lavoro, recante R.G. N. 9592/2013; che detto decreto, provvisoriamente esecutivo, veniva notificato, unitamente all'atto di precetto, al Consorzio Unico di Bacino Na Ce n data 20/11/2013; che detto decreto non veniva opposto;
che in data 13/02/2015 veniva notificato atto di precetto;
che in data 22/01/2025 veniva notificato successivo atto di precetto;
di aver inoltrato, in data 04-03-2022 domanda di insinuazione al passivo al province di e di;
che con pec del Controparte_1 CP_1 CP_1
31/07/2023, rinnovava al CUB la richiesta di pagamento delle somme a titolo di TFR
Il ricorrente affermava l'applicazione del principio di automaticità delle prestazioni anche con riguardo ai contributi utili al calcolo del TFS;
che in subordine, si configurava la responsabilità del Consorzio di bacino per il risarcimento del danno ai sensi dell'art.2116 c.c. CP_ Tanto premesso, l'istante chiedeva la condanna dell' al pagamento del TFS nell'importo indicato in ricorso;
in subordine, chiedeva la condanna dell' al CP_5 pagamento della somma a titolo di risarcimento del danno ex art.2116 c.c. Con vittoria di spese processuali ed attribuzione.
Si costituiva in giudizio il , evidenziando la propria natura di ente CP_1 pubblico non economico;
richiamava l'applicazione del principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali in forza del quale esse spettavano al lavoratore anche in caso di omesso versamento dei contributi;
che con riguardo alla paventata intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali, ai sensi dell'art 3 comma 10 bis L 335/1995 per i contributi dovuti dagli enti della Pubblica Amministrazione di cui al D. Igs. 165/2001, relativi a periodi fino al 31.12.2017, vigeva la non applicazione dei termini di prescrizione fino al 31.12.2023; che in ogni caso, il deducente aveva provveduto ad interrompere i CP_ termini di prescrizione nei confronti dell' avendo denunciato all'Ente i dati assicurativi e contributivi del ricorrente.
Concludeva quindi il resistente perché fosse dichiarato il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva, con la consequenziale estromissione dal giudizio e del
2 relativo regime delle spese di lite. CP_
Si costituiva altresì l' eccependo l'intervenuta prescrizione del credito,
l'inefficacia del decreto ingiuntivo inopponibile all' , la carenza di prova, e prima CP_5 ancora assertiva, dell'intercorrenza del rapporto lavorativo del ricorrente alle dipendenze del Consorzio. CP_ Concludeva quindi la difesa dell' per il rigetto della domanda.
All'odierna udienza, all'esito della discussione, questo Giudice decideva la causa, provvedendo al deposito della motivazione nel fascicolo telematico.
La domanda è infondata e va respinta.
Questo Giudice, conformemente all'orientamento della S.C., ritiene di applicare il principio secondo cui la controversia deve essere decisa sulla scorta della ragione più liquida, principio questo desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. n. 11458/2018; Ordinanza n. 363/2019).
In specie, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall' CP_4 tempestivamente costituitosi in giudizio.
Preme precisare che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale, ex art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di crediti di natura retributiva, nella specie TFR.
Emerge dagli atti di causa che il ricorrente è cessato dal servizio in data 20.03.2013 ed il TFS all' è stato richiesto, per la prima volta, con pec del 07-06-2024 e, CP_4 successivamente, con notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Entrambi gli atti sono stati posti in essere allorquando era già inutilmente decorso il termine di prescrizione.
Il diritto, conseguentemente, si è estinto per intervenuta prescrizione, id est per inerzia del suo titolare che non ha posto in essere gli atti di esercizio necessari ad evitare che ciò accadesse.
Come evidenziato dalla difesa dell' convenuto, il ricorrente non ha provveduto CP_5 ad interrompere la prescrizione nei confronti del soggetto legalmente tenuto ad erogare la prestazione, essendo esclusa qualsiasi responsabilità solidale in capo al datore di
3 lavoro, con evidente esclusione dell'applicazione dell'art. 1310 c.c. al caso di specie.
Nemmeno sono ravvisabili situazioni rilevanti ai fini dell'art. 2935 cc, impeditive cioè della decorrenza del termine prescrizionale (comunque mai dedotte dall'istante), che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale sono solo quelle che derivano da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (ex multis Cass.20642/2019).
Il ricorrente, in altre parole, avrebbe potuto e dovuto presentare la domanda di pagamento del TFS all' in epoca antecedente e tale domanda avrebbe avuto CP_4
l'effetto di interrompere il decorso del termine prescrizionale, costituendo un tipico atto di esercizio del diritto del quale si discute.
A ciò si aggiunga che, comunque, nel caso di specie il ricorrente ha ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto, ma nei confronti del datore di lavoro, il CUB.
È noto che secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (ex plurimis
Cass. n. 13207/2015) quando il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente
“inter partes”, e sulla misura delle somme pretese, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione.
Pertanto, il decreto ingiuntivo non opposto fa stato esclusivamente nei confronti del CP_ CUB ma è inopponibile all' anche con riguardo al profilo dell'interruzione del termine prescrizionale.
Ma la domanda va respinta anche nei confronti del . CP_1
In merito alla natura giuridica del Controparte_1 [...]
, osserva il giudicante che esso è stato costituito ai sensi del D.L. Controparte_1
90/2008, convertito L. 123/2008, che riunisce i disciolti consorzi di bacino delle
Province di e , istituiti con L. n. 4/1993. La sua CP_1 CP_1 Controparte_6 disciplina generale è contenuta in alcune ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08.
Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il è dotato di personalità Controparte_1 giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
Locali. La disciplina è compatibile con la natura del in questione, ente CP_1 strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
In base anche ad altre fonti normative il D.L. 361/1995 convertito L. 437/1995, ed in
4 particolare l'art. 5, comma 11 bis), utilizzando le parole della Corte di Legittimità, si ritiene che la mera carenza di una esplicita distinzione tra le diverse categorie di consorzi nel dettato normativo ci cui al D.Lgs. 165/2001, art. 1 non sia idonea a prevalere sul senso complessivo e sulla ratio della disposizione che esclude comunque dalla tutela apprestata dal compendio normativo gli enti pubblici economici, al cui ambito non possono reputarsi estranei gli enti consortili, la cui struttura è suscettibile di diversamente atteggiarsi, a seconda dell'attività espletata con riferimento agli scopi dell'ente medesimo quale evincibile dalla disciplina statutaria (Cass. n. 4062/11).
Sul punto, in più occasioni la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo, non rilevando, a tal fine, l'oggetto dell'attività stessa
(Cass., SS.UU. n. 15661/06); in particolare, ha osservato che, poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura ad enti che svolgano attività trascendenti quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione senz'altro significativa e sintomatica della natura non economica dell'ente in questione.
È il caso di premettere che, a norma dell'art. 31 del T.U.E.L. (d. lgs. 267/2000), “gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al possono partecipare altri enti CP_1 pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti. (...)
In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali”.
Quindi, per come già accennato in precedenza, il Controparte_1
, attualmente in liquidazione, nasce dall'accorpamento di
[...] ex consorzi obbligatori: NA1; NA2; NA3; NA4; CE1; CE2; CE3; CE4.
L'art. 11, comma 8, D.L. 90/08, nell'istituire l'ente convenuto, ha previsto che “nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della
5 regione 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della CP_6 regione 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di e CP_6 CP_1
, istituiti con legge della regione 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti CP_1 CP_6
e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato”.
Già nelle disposizioni appena esaminate appare un elemento determinante ai fini della decisione, ossia, l'essere stato il costituito al fine di operare in regime di CP_1 esclusività, e non di libera concorrenza con altri soggetti privati.
Lo Statuto del offre, poi, ulteriori decisivi elementi atti a corroborare Controparte_1 la natura di ente pubblico non economico dello stesso.
Si legge all'art. 1 comma 3 che “il Controparte_1
(...) è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.
In esso, dunque, vi è un esplicito richiamo alla disciplina degli enti locali contenuta nel
T.U. L'art. 2 del T.U.E.L. prevede, invero, che “ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali”.
Il successivo art. 6 dello Statuto stabilisce, poi, che “il è dotato di un CP_1 patrimonio costituito:
a. da un fondo di dotazione sottoscritto da ciascun ente consorziato in proporzione alle quote di partecipazione di euro uno per singolo abitante;
b. da beni in natura imputabili alla quota di partecipazione al fondo di dotazione valutati al valore attuale;
c. dai beni dei disciolti consorzi rimasti in capo al , in seguito alla Controparte_1 definizione dei rapporti di dare ed avere con gli enti locali, già consorziati dei disciolti consorzi di bacino e non costituenti il . La proprietà dei Controparte_1 citati beni dei disciolti consorzi rimane ripartita secondo le originarie quote di partecipazione. d. da acquisti, permute, donazioni, lasciti;
e. da contribuzioni annuali dei comuni consorziati determinate in base alla
6 popolazione residente;
f. da contribuzioni straordinarie conferite dai comuni consorziati o da terzi;
g. da ogni diritto che venga devoluto al o acquisito dallo stesso;
CP_1
h. dalle proprietà e capitali del . CP_1
Potranno altresì essere assegnati al dai comuni consorziati beni in uso, CP_1 locazione o comodato gratuito”.
Si tratta, dunque, di un patrimonio composto pressoché interamente da beni e mezzi finanziari provenienti dai soggetti consorziati, e non già dai proventi dell'attività imprenditoriale, sicché i costi dell'attività risultano prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica: tale elemento è considerato espressamente dalla S.C. significativo della natura non economica di un consorzio (cfr.
Cass., SS.UU. n. 15661/06 e Cass., SS.UU. n. 6573/06).
Inoltre, l'art. 23 dello Statuto, rubricato “Criteri di gestione”, prevede che “il
informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza e trasparenza, nel CP_1 rispetto del vincolo dell'economicità”: criteri, dunque, che ricalcano quelli posti a fondamento dell'attività procedimentale della P.A. ex art. 97 Cost.
Sulla scorta di tali numerosi e significativi elementi è, dunque, possibile affermare e ribadire la natura di ente pubblico non economico del resistente. CP_1
Tanto chiarito in ordine alla natura giuridica del datore di lavoro, bisogna, quindi, affermare che unico legittimato passivo in ordine al pagamento del TFR risulta essere l' , unico ente legittimato alla corresponsione del TFS ai pubblici dipendenti. CP_4
Con l'ulteriore conseguenza che il deve essere estromesso Controparte_1 dal giudizio siccome privo di legittimazione passiva sostanziale.
Le spese processuali sono interamente compensate tra le parti in considerazione delle peculiarità della vicenda e del carattere interpretativo delle questioni oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
• Dichiara il difetto di legittimazione passiva del
[...]
e, per l'effetto, ne ordina Controparte_1
l'estromissione dal giudizio;
CP_
• Rigetta la domanda nei confronti dell'
• Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 12-11-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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