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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 3908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3908 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3097/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA LI OC Presidente dott.SA Silvia Barison Giudice dott.SA Maria Vittoria Valentino Giudice Relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3097/2023 promoSA da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Treporti, via Fausta, n.127/A, int. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cristina Belloni del Foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia, San Polo, n. Email_1
3085/A - è elettivamente domiciliato;
- ricorrente- contro
, nata in [...], il [...], (C.F. residente a [...]CP_1 C.F._2
Treporti (VE), via Fausta, n. 127/a int. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alvise Tommaseo Ponzetta del
Foro di Treviso (pec: presso il cui studio – sito Email_2 in Ponte di Piave, via Postumia, n. 5/1 – è elettivamente domiciliato,
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
Oggetto: Divorzio- Scioglimento del matrimonio.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza del
24.02.2025 e 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 27.02.2023, – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 18.08.2012 in Cavallino-Treporti, matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Cavallino-Treporti dell'anno 2012, parte I, atto n. 6, e che dall'unione era nato il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del Per_1 matrimonio alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo.
Con comparsa del 20.06.2023, si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda CP_1 di pronuncia sullo status, ma formulava proprie e distinte conclusioni in punto di provvedimenti accessori.
Tanto premesso – dopo la prima udienza di comparizione delle parti del 26.03.2024, in cui il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. disponendo l'espletamento di una
CTU psicologica a cura del dott. volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti oltre Persona_2 al miglior regime di affidamento del minore con il genitore non collocatario, analizzando in particolare Per_ anche “se vi fossero i presupposti per una ripresa dei rapporti tra ed il padre, specificando gli interventi a sostegno del minore ritenuti più opportuni” – in data 6.06.2024 il giudizio veniva interrotto in ragione del decesso del procuratore di parte ricorrente;
la causa veniva poi ritualmente riassunta dalla parte ricorrente con ricorso recante la data del 6.08.2024.
Alla successiva udienza del 10.10.2024 veniva assegnato termine alle parti e al curatore speciale per il deposito di memorie integrative e dopo un breve rinvio dell'udienza del 3.12.2024 su istanza congiunta dei difensori delle parti, alla successiva udienza del 19.12.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127- ter c.p.c., il ricorrente chiedeva il paSAggio della causa in decisione sullo status con conseguente rimessione della steSA in istruttoria per la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza del 18.01.2025 veniva fiSAta
l'udienza del 25.02.2025 per consentire a parte resistente di precisare le conclusioni al fine della pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio. Con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 21.02.2025 il procuratore di parte convenuta nulla ha opposto alla richiesta di sentenza parziale sullo status.
Il Giudice, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione sullo status riservandosi di riferire in camera di consiglio al Collegio.
* * *
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Peraltro, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non poSA essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, atteso il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti ex lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. La causa deve proseguire, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori istanze avanzate dalla ricorrente.
Spese alla definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in matrimonio Parte_1 CP_1 in Cavallino-Treporti in data 18.08.2012, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cavallino-Treporti dell'anno 2012, parte 1, atto n. 6;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo paSAggio in giudicato;
- provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo, riservando la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore dott.SA Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.SA LI OC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.SA LI OC Presidente dott.SA Silvia Barison Giudice dott.SA Maria Vittoria Valentino Giudice Relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3097/2023 promoSA da:
, nato a [...], il [...], (C.F. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Treporti, via Fausta, n.127/A, int. 1, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Cristina Belloni del Foro di
Venezia (pec: presso il cui studio – sito in Venezia, San Polo, n. Email_1
3085/A - è elettivamente domiciliato;
- ricorrente- contro
, nata in [...], il [...], (C.F. residente a [...]CP_1 C.F._2
Treporti (VE), via Fausta, n. 127/a int. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Alvise Tommaseo Ponzetta del
Foro di Treviso (pec: presso il cui studio – sito Email_2 in Ponte di Piave, via Postumia, n. 5/1 – è elettivamente domiciliato,
- resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
Oggetto: Divorzio- Scioglimento del matrimonio.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza del
24.02.2025 e 21.02.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato il 27.02.2023, – premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in data 18.08.2012 in Cavallino-Treporti, matrimonio trascritto nel registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Cavallino-Treporti dell'anno 2012, parte I, atto n. 6, e che dall'unione era nato il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva venisse dichiarato lo scioglimento del Per_1 matrimonio alle condizioni di cui al proprio atto introduttivo.
Con comparsa del 20.06.2023, si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda CP_1 di pronuncia sullo status, ma formulava proprie e distinte conclusioni in punto di provvedimenti accessori.
Tanto premesso – dopo la prima udienza di comparizione delle parti del 26.03.2024, in cui il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. disponendo l'espletamento di una
CTU psicologica a cura del dott. volta ad accertare la capacità genitoriale delle parti oltre Persona_2 al miglior regime di affidamento del minore con il genitore non collocatario, analizzando in particolare Per_ anche “se vi fossero i presupposti per una ripresa dei rapporti tra ed il padre, specificando gli interventi a sostegno del minore ritenuti più opportuni” – in data 6.06.2024 il giudizio veniva interrotto in ragione del decesso del procuratore di parte ricorrente;
la causa veniva poi ritualmente riassunta dalla parte ricorrente con ricorso recante la data del 6.08.2024.
Alla successiva udienza del 10.10.2024 veniva assegnato termine alle parti e al curatore speciale per il deposito di memorie integrative e dopo un breve rinvio dell'udienza del 3.12.2024 su istanza congiunta dei difensori delle parti, alla successiva udienza del 19.12.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127- ter c.p.c., il ricorrente chiedeva il paSAggio della causa in decisione sullo status con conseguente rimessione della steSA in istruttoria per la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza del 18.01.2025 veniva fiSAta
l'udienza del 25.02.2025 per consentire a parte resistente di precisare le conclusioni al fine della pronuncia di sentenza non definitiva di scioglimento del matrimonio. Con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza depositate in data 21.02.2025 il procuratore di parte convenuta nulla ha opposto alla richiesta di sentenza parziale sullo status.
Il Giudice, preso atto, ha trattenuto la causa in decisione sullo status riservandosi di riferire in camera di consiglio al Collegio.
* * *
Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio sia fondata e meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015, essendo trascorso il prescritto termine dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente di questo Tribunale nella procedura di separazione personale senza che esse abbiano ripreso il consortium vitae idoneo a determinare l'interruzione della separazione.
Peraltro, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non poSA essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, atteso il tempo trascorso dalla separazione e considerato il contegno processuale delle parti.
Sussistendo, perciò, tutti i presupposti richiesti ex lege, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. La causa deve proseguire, provvedendosi a ciò con separata ordinanza, al fine di pervenire a decisione sulle ulteriori istanze avanzate dalla ricorrente.
Spese alla definizione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in matrimonio Parte_1 CP_1 in Cavallino-Treporti in data 18.08.2012, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Cavallino-Treporti dell'anno 2012, parte 1, atto n. 6;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo paSAggio in giudicato;
- provvede con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del processo, riservando la decisione sulle spese alla sentenza definitiva.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 17.07.2025.
Il Giudice estensore dott.SA Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
dott.SA LI OC