CASS
Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/03/2024, n. 11091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11091 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione DO NI che ha chiesto il rigetto del ricorso di NC Miele, nonché l'avvocato SALVATORE PETRONIO che, nell'interesse di GI NT, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11091 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Venezia, all'esito del gravame interposto da UI VE, ha confermato la pronuncia in data 12 gennaio 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Treviso, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica (per avere sottratto le scritture contabili della fallita C.M.R. s.r.I.) e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, con revoca ospensione condizionale della pena a lui precedentemente concessa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'omessa assunzione di una prova decisiva, in relazione all'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della fallita C.M.R. s.r.I., richiesta con i motivi aggiunti di appello, presentati nel termine di rito (segnatamente, si tratta di documentazione, che non risulterebbe acquisita e, comunque, non è stata esaminata, rilasciata da NE NC il 16 novembre 2016, atta a dimostrare che non sarebbe veridica la denuncia del socio unico e amministratore formale dell'ente, TI, della falsità del verbale di assemblea del 18 febbraio 2011; e che dimostrerebbe che il VE dal 28 febbraio 2011 non era risultato «legale rappresentante e titolare» dell'ente ma delegato ad operare sul conto corrente ad esso intestato); inoltre, si è assunto che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare su quanto dedotto con i motivi aggiunti che avevano allegato la falsità, la strumentalità e l'illogicità della prospettazione del TI, teste interessato, posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità del VE (non essendo stata accertata la falsità del detto verbale di assemblea e traendosi invece dalle deposizione dei testi De Marchi e TT - del quale ultimo il Giudice di appello avrebbe negato l'attendibilità - la fondatezza della tesi difensiva). 2.2. Con il secondo motivo, richiamando quanto esposto nel primo, è stato assunto il vizio di motivazione. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto in imputazione, segnatamente per l'omesso apprezzamento degli elementi di prova indicati nell'atto di appello relativi in particolare al mancato rinvenimento della contabilità: i Giudici di merito avrebbero privilegiato le dichiarazioni rese dal TI (che non ha mai deposto nel procedimento) al curatore, quantunque esse fossero interessate, inverosimili, contraddittorie e smentite dalle testimonianze del commercialista CC (il cui narrato deporrebbe per la regolare tenuta della contabilità da parte dello stesso CC, quando l'imputato era amministratore formale della società), De Marchi e TT, ed erroneamente attribuite rilievo a quanto rassegnato dal teste BA (relativamente al periodo anteriore all'avvicendamento tra VE e TI) essendo illogico attribuire all'imputato il prescritt dolo specifico. 2 2.4. Con il quarto motivo è stato addotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice, rappresentando che con il gravame si era denunciato il difetto di prova della sottrazione o distruzione della contabilità, del dolo specifico (tenuto conto della mancanza solo parziale della contabilità e del periodo limitato e non significativo per cui essa difetterebbe) e dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita, potendosi al più attribuire al VE una condotta negligente. Ancora, si è dedotto che erroneamente la Corte di appello avrebbe finito con l'affermare la responsabilità del VE a titolo di dolo generico quantunque per il fatto in imputazione sia prescritto il dolo specifico;
e che la prova del dolo non possa derivare in modo automatico dalla sussistenza del fatto. 2.5. Con il quinto motivo è stata addotta l'omessa motivazione: - sulla chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- e sulla denunciata erroneità della revoca della sospensione condizionale (quanto alla sentenza del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2009, poiché essa era divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010 ossia più di cinque anni prima della commissione del reato per cui si procede, ragion per cui il primo reato era già estinto;
quanto alla sentenza del Tribunale di Palermo del 30 ottobre 2012, irrevocabile il 22 luglio 2013, poiché essa non aveva disposto alcuna sospensione condizionale). CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo e il secondo motivo sono inammissibili;
è parimenti inammissibile il terzo motivo, salvo nella parte in cui solleva censure relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, da ritenersi assorbite in ragione dell'accoglimento del quarto motivo, che è fondato nei termini che si esporranno;
è, infine, assorbito il quinto motivo. 1. Il primo, il secondo e il terzo motivo (salvo quanto si dirà oltre a proposito dell'elemento soggettivo) possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, deve osservarsi che la prospettazione difensiva è manifestamente infondata allorché assume la mancata assunzione di una prova decisiva. L'imputato è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato. E nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); e la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo 3 del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01). Tanto premesso, le censure in esame, anzitutto, non si confrontano compiutamente con l'iter argomentativo congruo e logico in forza del quale la Corte di merito ha attribuito all'imputato sia il ruolo di amministratore dell'ente anche dopo la cessazione dalla carica sia la commissione del fatto in imputazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). La sentenza impugnata non ha valorizzato solo quanto rassegnato dal TI ma ha anche richiamato la deposizione del curatore, la documentazione acquisita, le dichiarazioni dei testi (il dipendente della fallita Checchin, il commercialista CC, il teste Montalbano, il quale in particolare ha disconosciuto la propria firma - quale segretario - in calce al verbale di assemblea di cui il TI ha denunciato la falsità), così attribuendo al VE la gestione dell'ente e ritenendo provato il ricevimento da parte sua (perché consegnatagli dal CC) della documentazione contabile nonché la mancanza della successiva consegna di essa al TI (divenuto amministratore di diritto). Ancora, la Corte di merito ha chiarito i dati in ragione dei quali ha ritenuto inidonei a pervenire a una statuizione liberatore le deposizioni a discarico (in particolare, quella del TT, di cui ha rimarcato i profili di confusione, e comunque l'assenza in essa, così come nelle dichiarazioni del BA, di elementi favorevoli al VE). Ne deriva che la struttura argomentativa della pronuncia ha chiaramente disatteso in parte qua il gravame, ivi compresi i motivi nuovi (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 - dep. 2023, Lakrafy ,Ry. 284096 - 01). E nel resto la prospettazione finisce col perorare una alternativa ricostruzione del fatto, senza denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), se non riguardo alla consegna delle scritture contabili al VE da parte del CC, circostanza che - come esposto - la Corte di merito ha ritenuto si sia verificata. 2. É, invece, fondato il quarto motivo, con parziale assorbimento del terzo motivo, segnatamente nella parte in cui quest'ultimo contiene censure relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo. A fronte delle censure prospettate con il gravame sul punto, la Corte di merito - che ha ritenuto la sussistenza della contestata bancarotta fraudolenta documentale specifica - ha individuato correttamente l'elemento soggettivo nel dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). Tuttavia, ne ha affermato la sussistenza limitandosi a descrivere il fatto attribuito all'imputato, pur menzionando - ma solo come conseguenza di esso - il pregiudizio patito dai creditori (ossia osservando che egli, amministratore formale dell'ente e in possesso della documentazione contabile, «non l'ha trasmessa all'asserito nuovo amministratore così contribuendo[...] all'occultamento in danno dei creditori»), senza invece indicare compiutamente alcun indice di fraudolenza (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 - dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01). 4 Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'elemento soggettivo del reato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, rimanendo assorbito - come anticipato - il quinto motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibili i motivi di ricorso sull'elemento materiale. Così deciso il 28/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione DO NI che ha chiesto il rigetto del ricorso di NC Miele, nonché l'avvocato SALVATORE PETRONIO che, nell'interesse di GI NT, ha insistito nell'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11091 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 febbraio 2023 la Corte di appello di Venezia, all'esito del gravame interposto da UI VE, ha confermato la pronuncia in data 12 gennaio 2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Treviso, all'esito di giudizio abbreviato, ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica (per avere sottratto le scritture contabili della fallita C.M.R. s.r.I.) e - concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alle pene ritenute di giustizia, con revoca ospensione condizionale della pena a lui precedentemente concessa. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata l'omessa assunzione di una prova decisiva, in relazione all'attribuzione al ricorrente della qualità di amministratore di fatto della fallita C.M.R. s.r.I., richiesta con i motivi aggiunti di appello, presentati nel termine di rito (segnatamente, si tratta di documentazione, che non risulterebbe acquisita e, comunque, non è stata esaminata, rilasciata da NE NC il 16 novembre 2016, atta a dimostrare che non sarebbe veridica la denuncia del socio unico e amministratore formale dell'ente, TI, della falsità del verbale di assemblea del 18 febbraio 2011; e che dimostrerebbe che il VE dal 28 febbraio 2011 non era risultato «legale rappresentante e titolare» dell'ente ma delegato ad operare sul conto corrente ad esso intestato); inoltre, si è assunto che la Corte di merito avrebbe omesso di motivare su quanto dedotto con i motivi aggiunti che avevano allegato la falsità, la strumentalità e l'illogicità della prospettazione del TI, teste interessato, posta a sostegno dell'affermazione di responsabilità del VE (non essendo stata accertata la falsità del detto verbale di assemblea e traendosi invece dalle deposizione dei testi De Marchi e TT - del quale ultimo il Giudice di appello avrebbe negato l'attendibilità - la fondatezza della tesi difensiva). 2.2. Con il secondo motivo, richiamando quanto esposto nel primo, è stato assunto il vizio di motivazione. 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del delitto in imputazione, segnatamente per l'omesso apprezzamento degli elementi di prova indicati nell'atto di appello relativi in particolare al mancato rinvenimento della contabilità: i Giudici di merito avrebbero privilegiato le dichiarazioni rese dal TI (che non ha mai deposto nel procedimento) al curatore, quantunque esse fossero interessate, inverosimili, contraddittorie e smentite dalle testimonianze del commercialista CC (il cui narrato deporrebbe per la regolare tenuta della contabilità da parte dello stesso CC, quando l'imputato era amministratore formale della società), De Marchi e TT, ed erroneamente attribuite rilievo a quanto rassegnato dal teste BA (relativamente al periodo anteriore all'avvicendamento tra VE e TI) essendo illogico attribuire all'imputato il prescritt dolo specifico. 2 2.4. Con il quarto motivo è stato addotto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata qualificazione del fatto come bancarotta semplice, rappresentando che con il gravame si era denunciato il difetto di prova della sottrazione o distruzione della contabilità, del dolo specifico (tenuto conto della mancanza solo parziale della contabilità e del periodo limitato e non significativo per cui essa difetterebbe) e dell'impossibilità di ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari della fallita, potendosi al più attribuire al VE una condotta negligente. Ancora, si è dedotto che erroneamente la Corte di appello avrebbe finito con l'affermare la responsabilità del VE a titolo di dolo generico quantunque per il fatto in imputazione sia prescritto il dolo specifico;
e che la prova del dolo non possa derivare in modo automatico dalla sussistenza del fatto. 2.5. Con il quinto motivo è stata addotta l'omessa motivazione: - sulla chiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche;
- e sulla denunciata erroneità della revoca della sospensione condizionale (quanto alla sentenza del Tribunale di Palermo del 2 luglio 2009, poiché essa era divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010 ossia più di cinque anni prima della commissione del reato per cui si procede, ragion per cui il primo reato era già estinto;
quanto alla sentenza del Tribunale di Palermo del 30 ottobre 2012, irrevocabile il 22 luglio 2013, poiché essa non aveva disposto alcuna sospensione condizionale). CONSIDERATO IN DIRITTO Il primo e il secondo motivo sono inammissibili;
è parimenti inammissibile il terzo motivo, salvo nella parte in cui solleva censure relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, da ritenersi assorbite in ragione dell'accoglimento del quarto motivo, che è fondato nei termini che si esporranno;
è, infine, assorbito il quinto motivo. 1. Il primo, il secondo e il terzo motivo (salvo quanto si dirà oltre a proposito dell'elemento soggettivo) possono essere trattati congiuntamente. Anzitutto, deve osservarsi che la prospettazione difensiva è manifestamente infondata allorché assume la mancata assunzione di una prova decisiva. L'imputato è stato giudicato nelle forme del rito abbreviato. E nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. - la cui valutazione è rimessa allo stesso Organo giudicante -, atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 - dep. 2022, Granato, Rv. 282585 - 01; Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 - 01; Sez. 2, n. 17103 del 24/03/2017, A., Rv. 270069 - 01); e la valutazione del Giudice «può essere sindacata, in sede di legittimità, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., soltanto qualora sussistano, nell'apparato motivazionale posto a base della conclusiva decisione impugnata, lacune, manifeste illogicità o contraddizioni, ricavabili dal testo 3 del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza» (Sez. 2, n. 40855 del 19/04/2017, Giampà, Rv. 271163 - 01). Tanto premesso, le censure in esame, anzitutto, non si confrontano compiutamente con l'iter argomentativo congruo e logico in forza del quale la Corte di merito ha attribuito all'imputato sia il ruolo di amministratore dell'ente anche dopo la cessazione dalla carica sia la commissione del fatto in imputazione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). La sentenza impugnata non ha valorizzato solo quanto rassegnato dal TI ma ha anche richiamato la deposizione del curatore, la documentazione acquisita, le dichiarazioni dei testi (il dipendente della fallita Checchin, il commercialista CC, il teste Montalbano, il quale in particolare ha disconosciuto la propria firma - quale segretario - in calce al verbale di assemblea di cui il TI ha denunciato la falsità), così attribuendo al VE la gestione dell'ente e ritenendo provato il ricevimento da parte sua (perché consegnatagli dal CC) della documentazione contabile nonché la mancanza della successiva consegna di essa al TI (divenuto amministratore di diritto). Ancora, la Corte di merito ha chiarito i dati in ragione dei quali ha ritenuto inidonei a pervenire a una statuizione liberatore le deposizioni a discarico (in particolare, quella del TT, di cui ha rimarcato i profili di confusione, e comunque l'assenza in essa, così come nelle dichiarazioni del BA, di elementi favorevoli al VE). Ne deriva che la struttura argomentativa della pronuncia ha chiaramente disatteso in parte qua il gravame, ivi compresi i motivi nuovi (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 - dep. 2023, Lakrafy ,Ry. 284096 - 01). E nel resto la prospettazione finisce col perorare una alternativa ricostruzione del fatto, senza denunciare il travisamento della prova (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), se non riguardo alla consegna delle scritture contabili al VE da parte del CC, circostanza che - come esposto - la Corte di merito ha ritenuto si sia verificata. 2. É, invece, fondato il quarto motivo, con parziale assorbimento del terzo motivo, segnatamente nella parte in cui quest'ultimo contiene censure relative alla sussistenza dell'elemento soggettivo. A fronte delle censure prospettate con il gravame sul punto, la Corte di merito - che ha ritenuto la sussistenza della contestata bancarotta fraudolenta documentale specifica - ha individuato correttamente l'elemento soggettivo nel dolo specifico (cfr. Sez. 5, n. 11390 del 09/12/2020 - dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729 - 01; Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 - 01). Tuttavia, ne ha affermato la sussistenza limitandosi a descrivere il fatto attribuito all'imputato, pur menzionando - ma solo come conseguenza di esso - il pregiudizio patito dai creditori (ossia osservando che egli, amministratore formale dell'ente e in possesso della documentazione contabile, «non l'ha trasmessa all'asserito nuovo amministratore così contribuendo[...] all'occultamento in danno dei creditori»), senza invece indicare compiutamente alcun indice di fraudolenza (cfr. Sez. 5, n. 2228 del 04/11/2022 - dep. 2023, Occhiuzzi, Rv. 283983 - 01). 4 Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente all'elemento soggettivo del reato, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia, rimanendo assorbito - come anticipato - il quinto motivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'elemento soggettivo del reato con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Dichiara inammissibili i motivi di ricorso sull'elemento materiale. Così deciso il 28/11/2023.