Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00176/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2024, proposto da LE NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Filiale di Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- della missiva raccomandata INPS.0600.16/11/2023.0176770 notificata in data 16 novembre 2023, con la quale l'I.N.P.S., Direzione provinciale di Ascoli Piceno, ha respinto la richiesta avanzata dal ricorrente, in data 14 novembre 2023, di ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990 adducendo che “Ad oggi, alla luce della normativa vigente, per i soggetti della categoria interessata (almeno 35 anni di servizio utile e 55 anni di età) non può essere riconosciuto il beneficio dei 6 scatti stipendiali di cui all'art. 38 del d.P.R. nr. 1032/1973 in sede di liquidazione TFS a meno che tale diritto non sia riconosciuto a seguito di sentenza (…)”;
- ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Ascoli Piceno, Atto n. 35420 del 25 agosto 2022, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l'accertamento
-del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria notificata il 19 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IO LF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente ha gravato gli atti in epigrafe.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
Con memoria notificata e depositata il 19 novembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2026, la causa è passata in decisione.
Ai sensi dell’art. 35 c. 2 lett. c) cpa, il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia.
Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
IO LF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO LF | TA Anastasi |
IL SEGRETARIO