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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3082/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3082/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BAIARDO STEFANO del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Controparte_1 CP_2
39100 Bolzano (BZ), Via Luigi Galvani 1/A, (C.F. , P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 20.3.2025)
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa:
-accertare e dichiarare che l'autoveicolo compravenduto da al ricorrente e così Controparte_1
l'autoveicolo VOLVO XC40 con targa GV539WR, non è conforme al contratto e così per difetto di conformità ai sensi dell'art. 129 D.lgs. 206/2005 e conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dd.22.05.2024 ai sensi dell'art. 135 bis D.lgs. 206/2005 e/o art.1453 c.c., ordinando alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione e Controparte_1 di pagare al consumatore Signor il prezzo pagato pari a € 44.000,00, oltre gli Parte_1 interessi legali a far tempo dal 23.07.2024 (data dell'immatricolazione doc.2) avente la risoluzione del contratto effetto retroattivo tra le parti in base all'art. 1458 c.c. e quelli ex art.1284, comma 4 c.c. previsti per i ritardi nei pagamenti a far tempo dal 30.10.2024 data dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, ponendo a disposizione di l' autoveicolo VOLVO XC40 con Controparte_1 pagina 1 di 6 targa GV539WR, attualmente non nella disponibilità del Signor in quanto ricoverato Parte_1 presso l'officina gestita da con sede in Bolzano, Via Enzo Ferrari Controparte_3 CP_4
8, P.IVA ; P.IVA_2
e per l'effetto ordinare al PRA competente ogni conseguente iscrizione/cancellazione;
-condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 del risarcimento danni per mancato utilizzo dell'autovettura fino al giorno della risoluzione del contratto, pari a € 120,00 per ogni giorno e così € 19.320,00 (per il periodo dal 10.09.2024 al
18.02.2025), oltre a quello per il disagio patito ut supra descritto e quantificato in € 1.000,00 da liquidarsi il tutto anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase stragiudiziale, oltre Iva, cpa e spese
generali come per legge.
In via istruttoria [omissis]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato il 30.10.2024, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bolzano chiedendo pronunciarsi la Controparte_1 condanna della società convenuta alla sostituzione dell'autoveicolo VOLVO XC40 Plus Dark B3
AUT, con targa GV539WR, compravenduto dalla all'attore per un importo pari a € Controparte_1
44.000,00 in base al contratto di compravendita dd. 22.5.2024, in quanto non conforme al contratto e pertanto in violazione dell'art. 129 del D.lgs. 206/2005.
La società non si costituiva nei termini e rimaneva contumace. Controparte_1
Alla prima udienza del 13.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e parte attrice modificava la domanda nei confronti della convenuta, chiedendo la risoluzione del predetto contratto e la restituzione del prezzo di compravendita, oltre al risarcimento del danno, e chiedeva anche al fine di meglio precisare la domanda e indicare i mezzi di prova la concessione dei termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c.
Il Giudice concedeva a parte attrice il primo termine per deposito di memoria ex art. 281duodecies co.
4 c.p.c., ordinava la notifica della domanda nuova a parte contumace e alla successiva udienza del
20.3.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2.1. Le allegazioni attoree risultano comprovate documentalmente e la domanda risolutoria è fondata nei termini seguenti.
E' agli atti il contratto di compravendita dell'autovettura in questione astretto fra le parti in data
22.5.2024, in cui le parti pattuiscono che il prezzo di compravendita di € 44.000,00 venga versato:
pagina 2 di 6 attraverso a) per € 1.000 alla firma del contratto a titolo di caparra confirmatoria;
b) per € 28.000 a seguito della messa a disposizione dell'autoveicolo a mezzo assegno circolare o bonifico bancario;
c) per € 15.000 a mezzo cessione veicolo usato in parziale permuta.
Risulta altresì che l'autoveicolo sia stato consegnato al più tardi in data 23.7.2024 (cfr. carta di circolazione dd. 23.7.2024 in possesso dell'attore, sub doc. 2 attore), per cui deve presumersi che a tale data l'attore avesse già corrisposto l'intero prezzo di compravendita come da pattuizioni contrattuali.
Inoltre, a distanza di poco più di un mese dalla consegna, l'autoveicolo veniva ricoverato presso l'officina gestita dalla società per “verifica perdita olio”, come Controparte_5 Controparte_4 attestato dalla stessa officina in data 10.9.2024 (cfr. lettera doc. 3 attore).
Ebbene, al caso di specie trova applicazione la disciplina consumeristica contenuta nel Codice del
Consumo (d.lgs. 206/2005), risultando l'attore, persona fisica, rivestire la qualifica di consumatore
(dal contratto di compravendita non si evince che abbia acquistato l'autoveicolo per scopi professionali o quale titolare di azienda individuale).
L'art. 129 Codice del Consumo, contenuto nel Titolo III relativo alla garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, prevede che il venditore sia obbligato, tra l'altro, a fornire al consumatore un bene che corrisponda “alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali” e che possieda “la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita”.
Inoltre, in base all'art 135 co. 1 Codice del Consumo, “Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato
consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura e con il difetto di conformità. […]”, il che comporta un'inversione dell'onere della prova in merito alla sussistenza del difetto al momento della consegna, spettando al venditore dare prova dell'assenza del difetto al momento della consegna.
Poiché non si è costituita in giudizio, e dunque nulla ha provato ai fini del Controparte_1 superamento della presunzione posta dall'art. 135 cit., sorge in suo capo la responsabilità di cui all'art. 133 co. 1 Codice del Consumo, secondo cui: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento.”
Sussistono dunque i presupposti che fanno sorgere in capo al consumatore il “diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi”, come stabilito dall'art. 135-bis Codice del
Consumo.
pagina 3 di 6 Uno dei rimedi primari previsto dall'art. 135bis cit., ovvero la sostituzione dell'autoveicolo con uno conforme al contratto, è stato richiesta dall'attore per la prima volta con PEC dd. 18.9.2024 e successivamente con ulteriore PEC dd. 8.10.2024, quando l'autoveicolo si trovava ricoverato presso l'officina da circa un mese (cfr. doc.ti 4 e 5 attore), e poi con il ricorso introduttivo Controparte_5 depositato il 30.10.2024 e notificato alla controparte il 7.11.2024.
Introdotto il giudizio, all'udienza del 13.2.2025 l'attore ha chiesto la risoluzione del contratto, in luogo della sostituzione dell'autoveicolo viziato con uno conforme al contratto, come inizialmente richiesto in ricorso.
Tale modifica è senz'altro ammissibile, atteso che “In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma
non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la
riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” (Cass. civ. ord. n. 25417/2022).
Giova evidenziare che, a mente dell'art. 135-bis, comma 4, lett. a) Codice del Consumo, il consumatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene, che in ogni caso deve essere effettuata, senza spese e notevoli inconvenienti per il consumatore ed entro un congruo periodo di tempo, come stabilito dal successivo art. 135-ter.
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ritiene che la convenuta non abbia adempiuto all'obbligo di provvedere alla riparazione o sostituzione del bene entro un congruo periodo di tempo, dato che dalla prima richiesta di sostituzione da parte del consumatore (settembre 2024) ad oggi sono passati ormai quasi sei mesi senza alcun riscontro da parte della convenuta né senza esecuzione di alcun intervento sull'autovettura.
Ricorrono pertanto le ipotesi previste dalla lett. a) del comma 4, art. 135-bis cit. (mancata esecuzione della riparazione o della sostituzione) e anche della lett. d) della stessa disposizione, che prevede il diritto del consumatore di ottenere la risoluzione del contratto di vendita, tra l'altro, nel caso in cui risulti chiaramente dalle circostanze, che il venditore “non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore”. Infatti, non avendo la convenuta dimostrato di avere eseguito alcuna riparazione sull'autovettura né di avere esposto all'attore la natura del difetto e l'entità dei costi per la riparazione, risulta da tali circostanze che il venditore non procederà al ripristino della conformità del bene entro un congruo periodo.
Infine, nel caso di specie non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 135bis comma 5 Codice del Consumo,
pagina 4 di 6 secondo cui non spetta al consumatore il diritto alla risoluzione se il vizio è di solo lieve entità, in quanto l'onere della prova circa la sussistenza della sola lieve entità è posto a carico del venditore:” 5.
Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità.
L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.”.
Poiché non ha provato né offerto di provare che il difetto possa essere di lieve entità, Controparte_1
ella non ha fornito la prova richiesta dall'art. 135bis co. 5 cit.
Il vizio occorso deve dunque considerarsi di grave entità ed il contratto di compravendita dd. dd.
22.5.2024 va dichiarato risolto a mente dell'art. 135bis co. 4 Codice Consumo.
Ai sensi dell'art. 135 comma 4 Codice del Consumo, va inoltre condannata alla Controparte_1 restituzione all'attore della somma pagata a titolo di prezzo di compravendita, pari a € 44.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. a far data dalla domanda (30.10.2024) sino al saldo.
Il bene oggetto di causa non è nella disponibilità del sig. trovandosi attualmente Parte_1 depositato presso l'auto-officina del gruppo CP_1
2.2. L'attore ha poi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo del mezzo (pari a € 120,00 per ogni giorno a partire dal 10.9.2024 fino al giorno della risoluzione), oltre a quello per il disagio patito quantificato in € 1.000,00, in quanto vivendo a Selva di
Val Gardena, proprio durante i mesi di autunno/inverno avrebbe avuto bisogno di una macchina adatta alle circostanze di neve/maltempo.
L'attore, tuttavia, non ha offerto alcuna prova dei pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'indisponibilità dell'autovettura, non avendo fornito alcuna indicazione in ordine alle perdite o ai costi sopportati, né alcun riscontro probatorio degli stessi (quali la necessità di prendere a noleggio un'altra autovettura con ulteriori costi, o la necessità di servirsi dei mezzi pubblici con relativi ticket e pagamenti). E' noto infatti che elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è
solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dall'attore.
Né una simile carenza di prova potrebbe essere sopperita mediante ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., che, come noto, consente di supplire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può certo assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, del danno nella sua esistenza. Invero, la liquidazione in via equitativa postula, a monte, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito gli ha sottratto la disponibilità di una cosa determinata (cfr. ex multis,
pagina 5 di 6 Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n. 8941/2022).
Da tutto quanto esposto deriva che, in assenza di qualunque elemento probatorio idoneo ad attestare l'esistenza dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
3. Le spese di lite vanno a carico della convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
La liquidazione dei compensi avviene in base al d.m. n. 55/2014 (tab. 2 – valore di lite da € 26.000,01
a € 52.000,00), come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo state assunte prove costituende ed avendo la decisione trovato luogo ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara risolto il contratto dd. 22.5.2024 astretto fra le parti in causa per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto ordina al PRA competente ogni conseguente iscrizione/cancellazione;
2. Condanna la convenuta alla restituzione all'attore Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 44.000,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (30.10.2024) al saldo;
3. Condanna la convenuta alla corresponsione all'attore delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per onorari e € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Bolzano, 21 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Silvia OS
(firma digitale)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Silvia OS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3082/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BAIARDO STEFANO del foro di Bolzano, presso il quale ha eletto domicilio;
ATTORE
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Controparte_1 CP_2
39100 Bolzano (BZ), Via Luigi Galvani 1/A, (C.F. , P.IVA_1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
(precisate all'udienza del 20.3.2025)
Di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni in fatto e in diritto illustrate in narrativa:
-accertare e dichiarare che l'autoveicolo compravenduto da al ricorrente e così Controparte_1
l'autoveicolo VOLVO XC40 con targa GV539WR, non è conforme al contratto e così per difetto di conformità ai sensi dell'art. 129 D.lgs. 206/2005 e conseguentemente, dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita dd.22.05.2024 ai sensi dell'art. 135 bis D.lgs. 206/2005 e/o art.1453 c.c., ordinando alla in persona del legale rappresentante pro tempore, la restituzione e Controparte_1 di pagare al consumatore Signor il prezzo pagato pari a € 44.000,00, oltre gli Parte_1 interessi legali a far tempo dal 23.07.2024 (data dell'immatricolazione doc.2) avente la risoluzione del contratto effetto retroattivo tra le parti in base all'art. 1458 c.c. e quelli ex art.1284, comma 4 c.c. previsti per i ritardi nei pagamenti a far tempo dal 30.10.2024 data dell'iscrizione a ruolo del presente procedimento, ponendo a disposizione di l' autoveicolo VOLVO XC40 con Controparte_1 pagina 1 di 6 targa GV539WR, attualmente non nella disponibilità del Signor in quanto ricoverato Parte_1 presso l'officina gestita da con sede in Bolzano, Via Enzo Ferrari Controparte_3 CP_4
8, P.IVA ; P.IVA_2
e per l'effetto ordinare al PRA competente ogni conseguente iscrizione/cancellazione;
-condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_1 del risarcimento danni per mancato utilizzo dell'autovettura fino al giorno della risoluzione del contratto, pari a € 120,00 per ogni giorno e così € 19.320,00 (per il periodo dal 10.09.2024 al
18.02.2025), oltre a quello per il disagio patito ut supra descritto e quantificato in € 1.000,00 da liquidarsi il tutto anche in via equitativa.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio e della fase stragiudiziale, oltre Iva, cpa e spese
generali come per legge.
In via istruttoria [omissis]
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE (ART. 132 C.P.C.)
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato il 30.10.2024, il sig. ha Parte_1 convenuto in giudizio dinnanzi al Tribunale di Bolzano chiedendo pronunciarsi la Controparte_1 condanna della società convenuta alla sostituzione dell'autoveicolo VOLVO XC40 Plus Dark B3
AUT, con targa GV539WR, compravenduto dalla all'attore per un importo pari a € Controparte_1
44.000,00 in base al contratto di compravendita dd. 22.5.2024, in quanto non conforme al contratto e pertanto in violazione dell'art. 129 del D.lgs. 206/2005.
La società non si costituiva nei termini e rimaneva contumace. Controparte_1
Alla prima udienza del 13.2.2025, il Giudice dichiarava la contumacia di parte convenuta e parte attrice modificava la domanda nei confronti della convenuta, chiedendo la risoluzione del predetto contratto e la restituzione del prezzo di compravendita, oltre al risarcimento del danno, e chiedeva anche al fine di meglio precisare la domanda e indicare i mezzi di prova la concessione dei termini ex art. 281duodecies co. 4 c.p.c.
Il Giudice concedeva a parte attrice il primo termine per deposito di memoria ex art. 281duodecies co.
4 c.p.c., ordinava la notifica della domanda nuova a parte contumace e alla successiva udienza del
20.3.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
2.1. Le allegazioni attoree risultano comprovate documentalmente e la domanda risolutoria è fondata nei termini seguenti.
E' agli atti il contratto di compravendita dell'autovettura in questione astretto fra le parti in data
22.5.2024, in cui le parti pattuiscono che il prezzo di compravendita di € 44.000,00 venga versato:
pagina 2 di 6 attraverso a) per € 1.000 alla firma del contratto a titolo di caparra confirmatoria;
b) per € 28.000 a seguito della messa a disposizione dell'autoveicolo a mezzo assegno circolare o bonifico bancario;
c) per € 15.000 a mezzo cessione veicolo usato in parziale permuta.
Risulta altresì che l'autoveicolo sia stato consegnato al più tardi in data 23.7.2024 (cfr. carta di circolazione dd. 23.7.2024 in possesso dell'attore, sub doc. 2 attore), per cui deve presumersi che a tale data l'attore avesse già corrisposto l'intero prezzo di compravendita come da pattuizioni contrattuali.
Inoltre, a distanza di poco più di un mese dalla consegna, l'autoveicolo veniva ricoverato presso l'officina gestita dalla società per “verifica perdita olio”, come Controparte_5 Controparte_4 attestato dalla stessa officina in data 10.9.2024 (cfr. lettera doc. 3 attore).
Ebbene, al caso di specie trova applicazione la disciplina consumeristica contenuta nel Codice del
Consumo (d.lgs. 206/2005), risultando l'attore, persona fisica, rivestire la qualifica di consumatore
(dal contratto di compravendita non si evince che abbia acquistato l'autoveicolo per scopi professionali o quale titolare di azienda individuale).
L'art. 129 Codice del Consumo, contenuto nel Titolo III relativo alla garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo, prevede che il venditore sia obbligato, tra l'altro, a fornire al consumatore un bene che corrisponda “alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali” e che possieda “la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita”.
Inoltre, in base all'art 135 co. 1 Codice del Consumo, “Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità che si manifesta entro un anno dal momento in cui il bene è stato
consegnato esistesse già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura e con il difetto di conformità. […]”, il che comporta un'inversione dell'onere della prova in merito alla sussistenza del difetto al momento della consegna, spettando al venditore dare prova dell'assenza del difetto al momento della consegna.
Poiché non si è costituita in giudizio, e dunque nulla ha provato ai fini del Controparte_1 superamento della presunzione posta dall'art. 135 cit., sorge in suo capo la responsabilità di cui all'art. 133 co. 1 Codice del Consumo, secondo cui: “Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene eseguita ai sensi dell'articolo 61 e che si manifesta entro due anni da tale momento.”
Sussistono dunque i presupposti che fanno sorgere in capo al consumatore il “diritto al ripristino della conformità, o a ricevere una riduzione proporzionale del prezzo, o alla risoluzione del contratto sulla base delle condizioni stabilite nei seguenti commi”, come stabilito dall'art. 135-bis Codice del
Consumo.
pagina 3 di 6 Uno dei rimedi primari previsto dall'art. 135bis cit., ovvero la sostituzione dell'autoveicolo con uno conforme al contratto, è stato richiesta dall'attore per la prima volta con PEC dd. 18.9.2024 e successivamente con ulteriore PEC dd. 8.10.2024, quando l'autoveicolo si trovava ricoverato presso l'officina da circa un mese (cfr. doc.ti 4 e 5 attore), e poi con il ricorso introduttivo Controparte_5 depositato il 30.10.2024 e notificato alla controparte il 7.11.2024.
Introdotto il giudizio, all'udienza del 13.2.2025 l'attore ha chiesto la risoluzione del contratto, in luogo della sostituzione dell'autoveicolo viziato con uno conforme al contratto, come inizialmente richiesto in ricorso.
Tale modifica è senz'altro ammissibile, atteso che “In tema di vendita di beni di consumo, in caso di difetto di conformità del bene la legge riconosce al consumatore due classi di rimedi subordinate ma
non alternative, con la conseguenza che il consumatore che abbia dapprima richiesto al venditore la
riparazione o sostituzione del bene può successivamente richiedere la riduzione del prezzo o la
risoluzione del contratto, ove il tentativo di riparazione compiuto non si sia rivelato idoneo a porre rimedio al difetto” (Cass. civ. ord. n. 25417/2022).
Giova evidenziare che, a mente dell'art. 135-bis, comma 4, lett. a) Codice del Consumo, il consumatore ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto, se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene, che in ogni caso deve essere effettuata, senza spese e notevoli inconvenienti per il consumatore ed entro un congruo periodo di tempo, come stabilito dal successivo art. 135-ter.
Ebbene, nel caso di specie il Tribunale ritiene che la convenuta non abbia adempiuto all'obbligo di provvedere alla riparazione o sostituzione del bene entro un congruo periodo di tempo, dato che dalla prima richiesta di sostituzione da parte del consumatore (settembre 2024) ad oggi sono passati ormai quasi sei mesi senza alcun riscontro da parte della convenuta né senza esecuzione di alcun intervento sull'autovettura.
Ricorrono pertanto le ipotesi previste dalla lett. a) del comma 4, art. 135-bis cit. (mancata esecuzione della riparazione o della sostituzione) e anche della lett. d) della stessa disposizione, che prevede il diritto del consumatore di ottenere la risoluzione del contratto di vendita, tra l'altro, nel caso in cui risulti chiaramente dalle circostanze, che il venditore “non procederà al ripristino della conformità del bene entro un periodo ragionevole o senza notevoli inconvenienti per il consumatore”. Infatti, non avendo la convenuta dimostrato di avere eseguito alcuna riparazione sull'autovettura né di avere esposto all'attore la natura del difetto e l'entità dei costi per la riparazione, risulta da tali circostanze che il venditore non procederà al ripristino della conformità del bene entro un congruo periodo.
Infine, nel caso di specie non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 135bis comma 5 Codice del Consumo,
pagina 4 di 6 secondo cui non spetta al consumatore il diritto alla risoluzione se il vizio è di solo lieve entità, in quanto l'onere della prova circa la sussistenza della sola lieve entità è posto a carico del venditore:” 5.
Il consumatore non ha il diritto di risolvere il contratto se il difetto di conformità è solo di lieve entità.
L'onere della prova della lieve entità del difetto è a carico del venditore.”.
Poiché non ha provato né offerto di provare che il difetto possa essere di lieve entità, Controparte_1
ella non ha fornito la prova richiesta dall'art. 135bis co. 5 cit.
Il vizio occorso deve dunque considerarsi di grave entità ed il contratto di compravendita dd. dd.
22.5.2024 va dichiarato risolto a mente dell'art. 135bis co. 4 Codice Consumo.
Ai sensi dell'art. 135 comma 4 Codice del Consumo, va inoltre condannata alla Controparte_1 restituzione all'attore della somma pagata a titolo di prezzo di compravendita, pari a € 44.000,00, oltre agli interessi legali ex art. 1284 co. 4 c.c. a far data dalla domanda (30.10.2024) sino al saldo.
Il bene oggetto di causa non è nella disponibilità del sig. trovandosi attualmente Parte_1 depositato presso l'auto-officina del gruppo CP_1
2.2. L'attore ha poi chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno patito per il mancato utilizzo del mezzo (pari a € 120,00 per ogni giorno a partire dal 10.9.2024 fino al giorno della risoluzione), oltre a quello per il disagio patito quantificato in € 1.000,00, in quanto vivendo a Selva di
Val Gardena, proprio durante i mesi di autunno/inverno avrebbe avuto bisogno di una macchina adatta alle circostanze di neve/maltempo.
L'attore, tuttavia, non ha offerto alcuna prova dei pregiudizi patrimoniali asseritamente subiti in conseguenza dell'indisponibilità dell'autovettura, non avendo fornito alcuna indicazione in ordine alle perdite o ai costi sopportati, né alcun riscontro probatorio degli stessi (quali la necessità di prendere a noleggio un'altra autovettura con ulteriori costi, o la necessità di servirsi dei mezzi pubblici con relativi ticket e pagamenti). E' noto infatti che elemento costitutivo della domanda risarcitoria non è
solo il danno-evento, ma anche la sussistenza del danno-conseguenza, ossia le conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'evento lesivo, le quali, pertanto, devono essere allegate e provate dall'attore.
Né una simile carenza di prova potrebbe essere sopperita mediante ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c., che, come noto, consente di supplire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può certo assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, del danno nella sua esistenza. Invero, la liquidazione in via equitativa postula, a monte, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito gli ha sottratto la disponibilità di una cosa determinata (cfr. ex multis,
pagina 5 di 6 Cass. civ. n. 9744/2023; n. 13515/2022; n. 8941/2022).
Da tutto quanto esposto deriva che, in assenza di qualunque elemento probatorio idoneo ad attestare l'esistenza dei pregiudizi patrimoniali lamentati, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
3. Le spese di lite vanno a carico della convenuta soccombente ex art. 91 c.p.c.
La liquidazione dei compensi avviene in base al d.m. n. 55/2014 (tab. 2 – valore di lite da € 26.000,01
a € 52.000,00), come modificato dal d.m. 147/2022, in applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le fasi istruttoria e decisionale, non essendo state assunte prove costituende ed avendo la decisione trovato luogo ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
Ai compensi così liquidati si aggiungono le spese vive e gli accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. Dichiara risolto il contratto dd. 22.5.2024 astretto fra le parti in causa per le ragioni di cui in narrativa, e per l'effetto ordina al PRA competente ogni conseguente iscrizione/cancellazione;
2. Condanna la convenuta alla restituzione all'attore Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 44.000,00, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda (30.10.2024) al saldo;
3. Condanna la convenuta alla corresponsione all'attore delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in € 5.261,00 per onorari e € 545,00 per anticipazioni, oltre al 15% per rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Bolzano, 21 marzo 2025
La Giudice
dott.ssa Silvia OS
(firma digitale)
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