Sentenza 18 luglio 2023
Decreto collegiale 21 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 18/07/2023, n. 12118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12118 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/07/2023
N. 12118/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04719/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4719 del 2023, proposto da
Sinergica S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, 60;
contro
Poste NE S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Flavia Speranza, Gianluca Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, viale Liegi, 32;
nei confronti
D.B. Ingegneria dell'Immagine s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Carlo Malinconico, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI BA s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento, comunicato in data 8.2.2023, con cui la società Poste NE S.p.A. disposto l’aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un accordo quadro per la fornitura e l’allestimento di prodotti di grafica per gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale; di tutti i verbali di gara (e, segnatamente, dei verbali n. 1 del 29.11.2022, n. 2 dell’1.12.2022, n. 3 del 5.12.2022, n. 4 del 7.12.2022, n. 5 del 14.12.2022, n. 6 del 19.12.2022, n. 7 del 10.1.2023, n. 8 del 16.1.2023, n. 9 del 19.1.2023, n. 10 del 26.1.2023); degli atti di gara e, segnatamente, del bando di gara (in particolare, dei paragrafi III.1) e VI.3), del capitolato speciale d’oneri – Parte I modalità di partecipazione (in particolare, dei paragrafi 5 e 9), del capitolato tecnico (in particolare, del paragrafo 3), dei chiarimenti (nn. 1, 12, 19, 27, 39, 40, 41, 47), dell’allegato tecnico relativo alle modalità di partecipazione, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Poste NE S.p.A. e di D.B. Ingegneria dell'Immagine s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Sinergica s.r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento, comunicato in data 8.2.2023, con cui la società Poste NE S.p.A. disposto l’aggiudicazione della procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un accordo quadro per la fornitura e l’allestimento di prodotti di grafica per gli Uffici Postali su tutto il territorio nazionale; di tutti i verbali di gara (e, segnatamente, dei verbali n. 1 del 29.11.2022, n. 2 dell’1.12.2022, n. 3 del 5.12.2022, n. 4 del 7.12.2022, n. 5 del 14.12.2022, n. 6 del 19.12.2022, n. 7 del 10.1.2023, n. 8 del 16.1.2023, n. 9 del 19.1.2023, n. 10 del 26.1.2023); degli atti di gara e, segnatamente, del bando di gara (in particolare, dei paragrafi III.1) e VI.3), del capitolato speciale d’oneri – Parte I modalità di partecipazione (in particolare, dei paragrafi 5 e 9), del capitolato tecnico (in particolare, del paragrafo 3), dei chiarimenti (nn. 1, 12, 19, 27, 39, 40, 41, 47), dell’allegato tecnico relativo alle modalità di partecipazione, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale.
La ricorrente ha, inoltre, chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e il risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La procedura controversa, avente una base d’asta di €. 2.400.000,00 al netto degli oneri fiscali e degli oneri di sicurezza, è stata regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di una ripartizione di 100 punti tra offerta tecnica (massimo 70 punti, da assegnare sulla base di 5 criteri distinti in ulteriori subcriteri e subpunteggi nell’allegato tecnico) ed offerta economica (massimo 30 punti).
In esito alle operazioni di gara si è classificata al primo posto il RTI formato dalla società DB Ingegneria dell’Immagine s.r.l. (mandataria) e dalla società NI BA (mandante), il quale ha ottenuto 100 punti (70 punti per l’offerta tecnica + 30 punti per l’offerta economica di €. 1.078.000,00), mentre il RTI capeggiato dalla ricorrente con le mandanti STR Press s.r.l. ed Edigraf s.r.l. si è classificato al secondo posto con 82,632 punti (58 punti per l’offerta tecnica + 24,632 punti per l’offerta economica di €. 1.315.600,00).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1°) violazione degli artt. 38, 48, 80 e 83 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
Con tale motivo la ricorrente ha contestato che la società mandante NI BA s.r.l. “ ha un oggetto sociale e svolge attività di impresa incompatibili e non conferenti con l’oggetto dell’appalto; (…) non possiede e non ha dimostrato alcuna esperienza pregressa e, segnatamente, non possiede alcun fatturato specifico e non ha indicato alcun servizio analogo; (…) non possiede e non ha indicato la disponibilità di alcun macchinario minimo necessario, anzi indispensabile, per la produzione dei prodotti grafici oggetto della fornitura. Se si sommano le precedenti e autonome cause di esclusione appena citate si arriva ad un’ulteriore ipotesi escludente; (…) ha dichiarato falsamente che svolgerà il 20% della produzione di prodotti grafici oggetto della fornitura, quando al contrario – oltre a svolgere un’attività incompatibile e inconferente con quella dell’appalto per cui è causa, a non avere esperienza e a non possedere e non aver indicato parte del fatturato specifico richiesto dalla legge di gara – non ha indicato e non ha quindi neppure i macchinari necessari per detta presunta produzione, violando oltre alla legge di gara, anche le norme sui RTI ” (cfr. pag. 7).
2°) Sotto altro profilo, violazione degli artt. 48, 83 e 95 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha contestato che il RTI aggiudicatario “ dopo aver presentato l’allegato 2) debitamente e regolarmente sottoscritto sia dalla mandataria, che dalla mandante (…) ha poi illegittimamente presentato 2 diversi allegati 3) (…), uno per l’impresa mandataria e uno per l’impresa mandante. L’errore, però, che comporta l’esclusione del costituendo RTI controinteressato è che lo stesso – in palese violazione della normativa vigente e della stessa legge di gara – ha indicato il conto economico e, quindi, il costo della manodopera e i costi della sicurezza aziendali unicamente nell’allegato 3) della società mandataria, mentre nell’allegato 3) della mandante non è stato indicato nulla. In altri termini, solo ed esclusivamente la mandataria del costituendo RTI controinteressato ha indicato nel proprio allegato 3) i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza aziendali, che costituiscono “parte integrante dell’offerta economica”, da ciò conseguendo che tali costi non sono imputabili anche alla mandante che non li ha sottoscritti e quindi non se ne è assunta la paternità e la responsabilità ” (cfr. pag. 21).
3°) Sotto altro profilo, violazione degli artt. 30, 80, 83, 94 e 97 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
Con tale motivo la ricorrente ha lamentato, con richiamo alla censura di cui al primo motivo, che “ la legge di gara attiene alla produzione e stampa di prodotti grafici da allestire negli uffici postali, mentre la NI si occupa di imballaggi e utilizza il CCNL del settore Industria Cartotecnica (…), che si applica, giustamente, alle aziende esercenti l'industria della carta e cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra e alle aziende cartotecniche e trasformatrici della carta e del cartone ” (cfr. pag. 24).
4°) Sotto altro profilo, violazione degli artt. 30, 80, 83, 94 e 97 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha, inoltre, contestato che “ la NI ha giustificato esattamente fino all’ultimo centesimo la sua quota parte di manodopera (euro 69.043,20) con le voci retributive dell’errato e inutilizzabile CCNL Metalmeccanici PMI: non si è trattato quindi di un errore, ma di una scelta originaria di impostazione (le giustificazioni sono state depositate all’inizio con il resto dell’offerta) ” (cfr. pag. 26).
5°) Sotto altro profilo, violazione dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha contestato che la contraddittorietà delle dichiarazioni trasfuse nei DGUE della mandataria e della mandante avrebbe determinato la mancata indicazione della facoltà di ricorrere al subappalto effettivamente dichiarato, nel complesso della compagine, nella misura del 20%.
6°) Sotto altro profilo, violazione dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
Con tale motivo la ricorrente ha dedotto che “ dall’esame della garanzia provvisoria (…), il RTI aggiudicatario ha fleggato chiaramente e inspiegabilmente la risposta “NO” all’impegno a rilasciare la garanzia ex art 103 Codice Appalti Pubblici, senza null’altro aggiungere ” (cfr. pag. 29).
7°) Sotto altro profilo, violazione degli artt. 48 e 83 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
Altro fronte di contestazione è stato prospettato sull’assunto che “ dall’esame della documentazione presentata dal RTI aggiudicatario si evince chiaramente che lo stesso non ha presentato la dichiarazione di impegno a costituire un RTI e a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria, limitandosi unicamente ad indicare le parti e le quote del servizio che il RTI avrebbe svolto in ossequio a quanto richiesto dal diverso comma 4 dell’art. 48 ” (cfr. pag. 30).
8°) Sotto altro profilo, violazione degli artt. 30, 83 e 97 del d.lgs. 50/2016; del bando di gara, del capitolato speciale d’oneri, del capitolato tecnico; dei principi di autovincolo e di par condicio ; eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e difetto di proporzionalità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento di atti e fatti, sviamento, ingiustizia manifesta.
La ricorrente ha, ancora, contestato che “ dall’esame dei giustificativi presentati dal RTI aggiudicatario (…) è emersa un’ulteriore causa di esclusione: il raggruppamento controinteressato non può garantire la realizzabilità dell’appalto nei suoi quantitativi minimi richiesti dalla legge di gara e, segnatamente, il RTI guidato dalla DB, con il prezzo offerto e con gli importi che compongono tale offerta, non garantisce il quantitativo di kit indicati da Poste NE, così da rendere irrealizzabile dal punto di vista tecnico la commessa, con tutto ciò che ne consegue in ordine alla necessaria esclusione dalla gara ” (cfr. pag. 31); in altri termini, “ l’aggiudicatario, su richiesta di Poste che ha ravvisato la possibilità di offerta anomala, ha presentato giustificativi della propria offerta indicando come costo per le materie prime e per i prodotti finiti acquisiti presso terzi il 30% dell’importo offerto. Il costo conseguente di euro 323.640,00 risulta essere però non coerente con i prezzi dei materiali inseriti nella tabella fornita dalla stessa DB ” (cfr. pag. 32); ne deriverebbe che il RTI aggiudicatario “ dovrà necessariamente spendere l’importo di euro 534.551, 91 e non il diverso importo dichiarato dall’aggiudicatario, cioè a dire l’importo di euro 323.640,00 (30% dell’importo totale offerto) ” (cfr. pag. 33).
Si è costituita in giudizio la società Poste NE S.p.A. (15.3.20223) e la società DB Ingegneria dell’Immagine s.r.l. (16.3.2023).
Nella memoria depositata il 20.3.2023 la stazione appaltante ha eccepito, con riferimento alla posizione della mandante della compagine aggiudicataria, che “ l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. costituisce un requisito di idoneità professionale per la partecipazione alle gare pubbliche ed è funzionale alla selezione dei concorrenti forniti di adeguata professionalità rispetto alle prestazioni oggetto dell’affidamento ” (cfr. pag. 6); che “ i requisiti di capacità tecnica ed economica che costituiscono condizioni di partecipazione dei RTI alle gare di servizi e forniture – in mancanza di una specifica richiesta da parte della Stazione appaltante di soglie minime di requisiti in capo alle mandanti – vengono soddisfatti dal RTI “nel suo complesso”, fermo il possesso maggioritario degli stessi da parte della mandataria ” (cfr. pag. 8); che l’offerta economica è stata regolarmente sottoscritta sia dalla mandataria che dalla mandante; che il CCNL del settore Cartai e Cartotecnica indicato dalla mandante sarebbe, comunque, congruo all’oggetto della commessa; che la ricorrente non avrebbe provato che i costi della manodopera sarebbero abnormi; che, con riferimento alle giustificazioni, “ la quota del 20% di subappalto per la “parte delle attività di allestimento” è quindi perfettamente compatibile con l’offerta presentata dal RTI DB-NI, tenuto conto che la quota totale destinata ai costi del personale è pari al 32% ” (cfr. pag. 15); che in relazione alla dichiarazione di non prestare l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, sarebbe ammesso il soccorso istruttorio attesa la qualificazione di “ piccole e medie ” imprese attribuibile alle due società componenti il RTI primo graduato; che il tenore delle dichiarazioni presentate in gara deporrebbe per la volontà di costituire un raggruppamento; che le soluzioni tecniche proposte sarebbero state ritenute appropriate dalla commissione di gara.
Anche la società aggiudicataria, nella memoria depositata il 20.3.2023, ha eccepito che “ la mandante NI Impianti S.r.l. svolge l’attività (prevalente) di fabbricazione di carta e cartone, cartone ondulato e imballaggi di carta e cartone, identificata dal codice Atecori 17.21, che rientra nella classificazione C-Attività manifatturiere ed è coerente con l’oggetto della gara ” (cfr. pag. 4); che la stazione appaltante “ non si è avvalsa della facoltà di definire una misura minima in cui i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale dovrebbero essere posseduti dal singolo componente del RTI, prevedendo, al contrario, che i requisiti medesimi potessero essere soddisfatti dal raggruppamento nel suo complesso (Punto VI.3., pag. 6, del bando) ” (cfr. pag. 6); che “ i giustificativi sottoscritti dalla mandataria specificavano sia l’indicazione dell’importo complessivo del costo della manodopera per l’intero RTI (€ 345.216,00), all’interno del “prospetto conto economico” compilato per l’intero raggruppamento (…), che il costo relativo al personale alle proprie dipendenze (per € 276.172,80); mentre il modello compilato dalla mandante si limitava a dare atto dell’esposizione dei costi della manodopera da quest’ultima sostenuti per la propria parte di servizio (€ 69.043,20) ” (cfr. pag. 9); che l’imballaggio, ricompreso tra le prestazioni oggetto dell’appalto, è ascrivibile “ all’ambito di applicazione del CCNL del settore Industria Cartotecnica ” (cfr. pag. 11); che lo scostamento rispetto al CCNL dei metalmeccanici “ determinerebbe comunque una differenza irrisoria (non superiore a € 6.000,00 in tutto) sul costo della manodopera ” (cfr. pag. 12); che “ la dichiarazione di subappalto è stata correttamente resa dalla sola mandataria, che è l’unica a rappresentare l’RTI e che, nella suddivisione dei servizi, ha assunto l’esecuzione della parte di servizio relativa all’“allestimento dei prodotti di grafica” (dei quali intende subappaltare il 20%), mentre la mandante svolgerà una quota parte della “produzione dei prodotti di grafica”, non oggetto di subappalto ” (cfr. pag. 13); che “ rientrando a pieno titolo nella categoria delle MPMI, le imprese in RTI non erano tenute a presentare l’impegno del fideiussore al rilascio della definitiva, che ad ogni modo è stata già rilasciata ” (cfr. pag. 14); che “ per una serie di prodotti (ad esempio, la pellicola per sopraluce o la pellicola vetrine; v. Codici 31P1-31P2-31P3-31P4 e 31L1- 31L2- 31L3- 31L4), Poste ha previsto formati alternativi, avendo cura di specificare che, in fase d’esecuzione, sarebbe stato prescelto un solo formato per ogni ufficio. È dunque evidente che, nella formulazione dell’offerta, il concorrente avrebbe dovuto calcolare i costi sul formato maggiormente utilizzato (conosciuto per esperienza o verificato, ad esempio, in esito a sopralluogo), o del formato più grande proposto da Poste, in modo da poter operare una stima cautelativa ” (cfr. pag. 17).
In vista della discussione del ricorso nel merito, fissata per il 12 luglio 2023, le parti hanno depositato le rispettive memorie e repliche.
In particolare: nella memoria depositata il 26.6.2023 la ricorrente ha ribadito le proprie censure, evidenziando, quanto ai rilievi sul possesso dei requisiti in capo alla mandante, che “ la NI ha confessato e confermato di non avere la “disponibilità” dei macchinari con i requisiti tecnici minimi richiesti dalla lex specialis, macchinari necessari per lo svolgimento dell’appalto e per la realizzazione del suo 20% del servizio. Inoltre, rispetto a questo macchinario che ha all’incirca 16 anni e che, quindi, è inidoneo all’uso richiesto da Poste NE, la NI non ha neppure prodotto né la scheda tecnica obbligatoria, tantomeno la dichiarazione del produttore attestante la capacità produttiva (attestazione essenziale sia ai fini partecipativi, che premiali) per il semplice motivo che detta vetusta macchina è chiaramente inabile al lavoro richiesto, posto che installa inchiostri compatibili solo per il cartone e, di certo, non resistenti alle condizioni di stress tipiche dei materiali esposti in ambiente esterno ” (cfr. pag. 9); ha, pure, stigmatizzato la rilevanza dello scostamento correlato all’applicazione di un diverso CCNL quale parametro del costo della manodopera. La stazione appaltante e la società controinteressata hanno, parimenti, ribadito le proprie argomentazioni difensive.
Nessuna, sostanziale, novità è stata prospettata nelle memorie di replica e, all’udienza pubblica del 12 luglio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Non coglie nel segno il primo motivo, articolato su plurime censure afferenti alla mandante NI.
Nella dichiarazione sostitutiva di certificato camerale, depositata da quest’ultima, si è fatto riferimento ad “ attività di produzione di imballaggi speciali, nonché di produzione ed esecuzione di imballaggi in cartone ondulato e prodotti similari ”; nel capitolato tecnico si è previsto che “ la fornitura include: il sopralluogo preventivo, l’imballaggio, il trasporto, la consegna e l’allestimento del materiale con l’eventuale sostituzione delle grafiche esistenti, se richiesta – debitamente sdoganato – presso gli uffici postali o altri siti dislocati su tutto il territorio nazionale isole comprese che Poste successivamente indicherà, comprese le operazioni di carico e scarico con personale proprio, il contemporaneo ritiro di tutto il materiale di risulta (imballaggio e vario) e al termine delle attività di allestimento la pulizia del luogo di posa, oppure la sola spedizione del materiale ” (art. 2): il tutto con espliciti riflessi in tema di responsabilità esecutiva (“ l’imballaggio è a cura della Società, pertanto tutti i danni causati ai prodotti per difetto o inadeguatezza d'imballaggio saranno a carico della Società, che si impegna, a sua cura e spese, a ritirare la merce danneggiata e a sostituirla, con prodotti integri, entro 5 (cinque) giorni naturali consecutivi ”, cfr. art. 5.2).
Si può, dunque, affermare che l’attività di imballaggio costituisce parte integrante dell’oggetto dell’appalto, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente.
Infondato è, anche il rilievo sulla mancata prova, in capo alla mandante, di “ alcuna esperienza pregressa e, segnatamente, non possiede alcun fatturato specifico e non ha indicato alcuna fornitura analoga ” (cfr. pag. 12).
Sul punto, il bando ha posto due, precise ed inequivocabili, previsioni:
a) “ i requisiti di cui ai punti III.1.2, lett. a) e b) dovranno essere posseduti dal RTI nel suo complesso ”;
b) “ in caso di partecipazione di RTI, ogni componente dovrà attestare in dichiarazione il possesso dei requisiti di cui ai punti III.1.1 lett. a) e b) e di cui al punto III.1.3 lett. a) ”.
Dunque, le predette previsioni in tema di delimitazione dei requisiti di capacità economica e tecnica in capo al costituendo RTI ovvero, in alternativa, ad “ ogni componente ” del medesimo sostanziano una letterale smentita dell’interpretazione sostenuta dalla ricorrente, ossia che “ tutti i membri del raggruppamento, chiamati a svolgere le medesime prestazioni, avrebbero dovuto concorrere a dimostrare, anche in minima parte, il possesso dei requisiti partecipativi richiesti, nessuno escluso ” (cfr. pag. 13).
È, del resto, consolidato “ il principio generale, pacifico in giurisprudenza, secondo cui i bandi di gara possono prevedere requisiti di capacità particolarmente rigorosi, purché non siano discriminanti e abnormi rispetto alle regole proprie del settore, giacché rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione aggiudicatrice di fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara anche molto rigorosi e superiori a quelli previsti dalla legge. Il che in punto di adeguatezza corrisponde a un corretto uso del principio di proporzionalità nell’azione amministrativa: le credenziali e le qualificazioni pregresse debbono infatti – ai fini dell’efficiente risultato del contratto e dunque dell’interesse alla buona amministrazione mediante una tale esternalizzazione – essere attentamente congrue rispetto all’oggetto del contratto. Sicché tanto più questo è particolare, tanto più il livello dei requisiti da richiedere in concreto deve essere particolare. Errerebbe l’amministrazione pubblica che, non facendosi carico di un tale criterio di corrispondenza, aprisse incautamente la via dell’aggiudicazione a chi non dimostri inerenti particolari esperienze e capacità ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 4 gennaio 2017, n. 9).
Non è, pertanto, persuasiva la prospettata assimilazione tra la disciplina dei requisiti di capacità economica e tecnica e la disciplina, ben distinta dalla prima, della qualificazione degli operatori riuniti, sagacemente ma infondatamente sospinta dalla ricorrente con richiamo alle statuizioni dell’adunanza plenaria 27 marzo 2019, n. 6 (secondo cui “ in applicazione dell’art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori ”).
E, in aggiunta, l’orientamento sopra citato della giurisprudenza sull’ampia discrezionalità delle stazioni appaltanti in materia di pianificazione delle regole di gara preclude di poter positivamente delibare la censura, proposta in via subordinata, di illegittimità della previsioni del bando di gara.
In altri termini, l’iscrizione camerale autodichiarata dalla società NI è finalizzata a filtrare l'ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 gennaio 2021, n. 508; V, 10 aprile 2018, n. 2176); e la corrispondenza contenutistica non va intesa come perfetta e assoluta sovrapponibilità tra tutte le componenti dei due termini di riferimento, ma la stessa va appurata secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, e quindi in virtù di una considerazione non già atomistica e frazionata, bensì globale e complessiva delle prestazioni dedotte in contratto (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1074; id., sez. V, 17 gennaio 2018, n. 261; id., sez. III, 8 novembre 2017, n. 5170).
Le considerazioni appena formulate vanno, identicamente, estese al contestato requisito di cui al punto III.1.3, lett. b) del bando (“ elenco dei macchinari a comprova del possesso dei requisiti tecnici minimi secondo quanto stabilità nel CSO Parte I – modalità di partecipazione ”); ne deriva che la dotazione dichiarata dalla capogruppo DB Ingegneria dell’Immagine (4 Macchinari per Stampa digitale grande formato in bobina; 2 Macchinari per Stampa digitale grande formato “in piano”; 4 Macchinari per Stampa “serigrafica”; 6 Macchinari da taglio a “controllo numerico”; 3 Macchinari per Stampa di piccolo formato digitale (offset digitale)) deve ritenersi pienamente dimostrativa del possesso del requisito di capacità tecnica.
Vanno, pertanto, disattese le restanti censure secondo cui “ la società mandante NI BA s.r.l. non possiede e non ha indicato la disponibilità di alcun macchinario minimo necessario ”; che essa avrebbe “ dichiarato falsamente che svolgerà il 20% della produzione di prodotti grafici oggetto della fornitura ” in quanto non disporrebbe “ neppure i macchinari necessari per detta presunta produzione ” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Negativa delibazione va, pure, riservata al secondo motivo, riguardante la dichiarazione relativa al costo della manodopera ed agli oneri aziendali.
In prima battuta, occorre rilevare che l’offerta economica da parte del RTI aggiudicatario è stata sottoscritta sia dalla mandataria che dalla mandante; e risulta, altresì, provata l’indicazione dell’importo del costo della manodopera (€ 345.216,00), che altro non è che la sommatoria dei costi imputati a ciascun partecipante al RTI (€. 276.172,80 per la mandataria + €. 69.043,20 per la mandante).
Tale offerta, pertanto, risulta conforme allo “ schema d’offerta ” predisposto dalla stazione appaltante (cfr. art. 7 del capitolato d’oneri); tale offerta non è ambigua, non ha comportato alcuna rivalutazione o interpretazione da parte della commissione di gara; non ha determinato incertezze in relazione alla ripartita assunzione di oneri da parte delle due società componenti la compagine aggiudicataria.
Sono, inoltre, infondati il terzo e quarto motivo, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
In linea generale va premesso che l’art. 97 del d.lgs. 50/2016 prevede che “ la stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: (…) a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 ”, vale a dire “ gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali ”; nonché nel caso in cui “ il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 ”, cioè “ il costo del lavoro (…) determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali ”.
Dunque, il punto nodale della valutazione che può condurre all’esclusione dell’offerta non è il contenuto della dichiarazione in sé considerata, quanto, piuttosto, la verifica circa l’eventuale violazione degli obblighi retributivi minimi, indipendentemente dalla congruità dell'offerta valutata nel suo complesso.
Assume pertanto rilievo decisivo ai fini del decidere la circostanza se i costi indicati risultino congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori o dei servizi, per la cui valutazione si utilizzano i valori riportati nelle tabelle ministeriali.
Sotto tale profilo, la ricorrente ha stigmatizzato la differenza (circa €. 6.000,00) data dallo scostamento che si determinerebbe tra l’applicazione del CCNL dei metalmeccanici (per la giustificazione dei costi della manodopera) e quello (cartotecnica) indicato dalla società NI BA s.r.l.: una differenza che, rapportata al costo della manodopera indicato nell’offerta (€. 69.043,20) rappresenterebbe circa il 10% (cfr. pag. 18 della memoria conclusiva).
Ma non ha, però, dimostrato che l’importo pacificamente dichiarato dalla mandante, anche a seguito della profilata riduzione, sarebbe incongruo perché inferiore ai minimi salariali; ed avrebbe, soprattutto, dovuto confutare il contenuto dell’offerta del RTI, essendo noto che il procedimento di verifica dell'anomalia ha per oggetto non già la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 4 aprile 2022, n. 2442), ma debba mirare a verificare se in concreto e nel suo complesso l'offerta sia attendibile e affidabile per la corretta esecuzione del contratto: il che comporta che la valutazione sulla congruità dev'essere globale e sintetica, senza concentrarsi, cioè, in modo esclusivo o parcellizzato sulle singole voci di prezzo, su eventuali inesattezze e su come queste ultime possano ritenersi irrilevanti se la stazione appaltante accerti, comunque, l'attendibilità dell'offerta stessa.
Il quinto motivo è, parimenti, da respingere, risultando provato che la mandataria ha barrato la casella relativa all’intendimento di ricorrere al subappalto per il 20%, relativa alle prestazioni consistenti nell’allestimento dei prodotti di grafica, restando, l’ulteriore parte dell’attività della mandante, attestata sulla produzione dei prodotti di grafica.
Considerazioni analoghe riguardano il sesto motivo, tenuto conto che il paragrafo 5.2 del capitolato speciale (“ documentazione e garanzie richieste ai fini della partecipazione ”) ha previsto che “ la garanzia provvisoria deve contenere (…) l'espressa rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, di cui all’art. 1944 c.c.; la rinuncia al termine di cui all’art. 1957, comma 2, del c.c.; l'operatività della garanzia entro 15 giorni a prima richiesta scritta della Stazione appaltante ”, mentre non è stato espressamente previsto l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva, impregiudicato che la previsione, contenuta nell’art. 93, comma 8 del d.lgs. 50/2016, riguardante l’esclusione dalla gara in caso di mancata produzione della dichiarazione di impegno del fideiussore, “ non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ”.
Il settimo motivo va, poi, respinto perché risulta documentalmente dimostrato che nella domanda di partecipazione della capogruppo mandataria e della mandante è stata espressamente indicata l’intenzione di procedere alla costituzione di un RTI.
Con l’ottavo ed ultimo motivo si è, infine, dedotto che il raggruppamento controinteressato non garantirebbe l’esecuzione della commessa “ nei suoi quantitativi minimi ”, con espresso richiamo al “ quantitativo di kit indicati da Poste NE ”, nel senso che il RTI controinteressato ha presentato una offerta con ribasso unico del 55,05% (ciò significando che il prezzo complessivamente offerto sarebbe di €. 1.078.800,00), giustificando tale ribasso con applicazione di un costo, riferito alle materie prime ed ai prodotti finiti acquisiti presso terzi, del 30% dell’importo offerto (€. 323.640,00).
La ricorrente ha, però, avversato tale prospettazione, lamentando che “ il costo conseguente di euro 323.640,00 risulta essere però non coerente con i prezzi dei materiali inseriti nella tabella fornita dalla stessa DB che riporta i costi al metro quadro per le materie prime più rilevanti presenti in gara ” (cfr. pag. 32), ma che sarebbe assai superiore, e ciò in esito ad una riformulata stima dell’offerta dell’aggiudicataria, operata appunto dalla ricorrente, ad avviso della quale si perverrebbe ad un costo complessivo €. 384.825,36 “ per i soli materiali con maggiore incidenza ”, poi riveduto al rialzo ad €. 439.492,09 o, addirittura, ad €. 534.551,91 ove si aggiungessero “ altri euro 59.888,63 relativi alle altre materie prime necessarie per la realizzazione degli elementi principali e alle materie prime meno rilevanti ”: il tutto prendendo in esame alcuni kit (3997; 3999; 3999P).
La società DB Ingegneria dell’Immagine ha contestato tali assunti, opponendo che sarebbero stati calcolati, “ per ciascun kit, i costi di tutti i formati alternativamente indicati nella tabella, alterando consistentemente l’esito dei calcoli, che risultano indebitamente moltiplicati ”, laddove, al contrario, la stazione appaltante avrebbe consentito di optare per un formato tra varie alternative.
Ritiene il Collegio che a fronte del giustificato costo di €. 323.640,00 si debba, comunque, tenere conto dell’utile aziendale di €. 129,456,00; e che, quindi, sia nel caso di teorica lievitazione dei costi ad €. 384.825,36 o ad €. 439.492,09 il predetto utile determinerebbe un residuo che ampiamente prova la sostenibilità dell’offerta (€. 384.825,36 – 323.640,00 = 61.185,36; €. 439.492,09 - €. 323.640,00 = 115.852,09).
Il rialzo ad €. 534.551,91, invece, è rimasto privo di concreta esplicitazione.
In conclusione, il ricorso va respinto, dovendosi estendere tale pronuncia alla domanda risarcitoria.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO