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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/10/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. US UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
556/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
SA UE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIACOMO GAZZARA in sostituzione degli avv.ti CATERINA TOMASELLO, MICHELE CORDOPATRI e CARMELA
PUGLISI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US UG, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) residente in [...] in proprio e quale C.F._1 amministratore Unico e legale rappresentante della
[...]
(c.f. ) con sede in Randazzo, via Controparte_1 P.IVA_1
Ungaretti nr. 5, elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando nr. 56 presso lo studio dell'avv. Salvatore Emmanuele che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, dott. rappresentata e difesa anche CP_3 disgiuntamente come da procura in atti, dagli avv.ti Caterina Tomasello, Carmela
UG e LE CO ed elettivamente domiciliata presso la sede di CP_2 via La Farina n. 263 N.
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con ricorso del 12 maggio 2025 , in proprio e n.q. di Parte_1 legale rappresentante della Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 59 del 9 aprile 2025 con
[...] cui l' (nel prosieguo, semplicemente, Controparte_2 CP_4 gli aveva ingiunto il pagamento – in solido con la società cooperativa – di € 3.098,00 per la violazione dell'art. 9 ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2015, nonché dell'art. 1, comma 8, e 6, comma 2, del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 6 novembre 2013 sul presupposto di avere movimentato cinque capi di bovini senza il preventivo nullaosta sanitario per la transumanza.
Nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 25 settembre 2025, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni delle parti e previa discussione orale.
2. – Con il primo motivo l'opponente lamenta il difetto di motivazione dei provvedimenti.
La censura non persuade.
Con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza della
Suprema Corte (v., per tutte, Cass. n. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento. È inoltre costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando – come nella specie – dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Ne consegue l'ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., ex aliis, Cass., n. 7186/2000).
3 Il Supremo Collegio ha altresì precisato che non occorre illustrare anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo esso risultare esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass., n. 5425/1997) e che, in ogni caso, pur ammettendo la carenza dell'ingiunzione sotto il profilo motivazionale, un deficit siffatto non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis
a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. della Legge n. 689/1981 giacché con l'opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione. Pertanto, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa (v., per tutte, Cass., n. 3488/2005, Cass., n.
3489/2005, Cass., n. 519/2005).
Nella specie il ricorrente era ben a conoscenza della contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'ordinanza-ingiunzione, avendo lo stesso ricevuto a mani proprie il 26 ottobre 2020 la notifica del verbale di contestazione ed avendo pure presentato
contro
-deduzioni e così dimostrando di essere stato messo nella condizione di tutelare adeguatamente i suoi diritti in ragione dell'addebito mossogli.
Con il secondo motivo l'opponente contesta la sussistenza del presupposto applicativo della sanzione, ritenendo che non si sia verificata una transumanza, bensì uno sconfinamento autonomo dei bovini che non abbisognerebbe di alcun nullaosta.
Neppure tale doglianza è fondata.
L'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06/11/2013 prevede che “[g]li animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”.
Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n.
1116/2022; sentenza n. 96/2021; sentenza n. 674/2024) la disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non
4 autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 è espressione”.
Ciò posto, per «transumanza» si intende il fenomeno delle migrazioni stagionali su largo raggio territoriale e con accentuato dislivello verticale, con cui animali di grossa e media taglia si spostano, spontaneamente o condottivi dall'uomo, dalle regioni di pianura alle regioni montuose e viceversa.
Appare, allora, sussistere il fatto naturalistico previsto dalla fattispecie di cui al citato art. 1 comma 8, giacché il 15 ottobre 2020 alle ore 9:35 i verbalizzanti riscontravano nella località Zoppo del Comune di Floresta la presenza di cinque bovini (con marchio auricolare IT087990112445, IT 087990082484, IT 087990129454, IT087990129412,
IT087990129449) di proprietà di Controparte_1 rappresentata da , esercente attività di allevatore in Parte_1
Randazzo, via Ungaretti 5 (codice aziendale IT038CT025 del 5 maggio 2009 rilasciata da , in difetto della necessaria autorizzazione. CP_5
Vi è, infatti, transumanza idonea a pregiudicare gli interessi protetti dalla norma a prescindere dal ridotto numero di bovini (la cui presenza, si noti, è in grado di integrare il pericolo che la disciplina dell'autorizzazione mira ad evitare) e per il semplice fatto del loro spostamento sia che quest'ultimo avvenga sotto l'impulso e la direzione dell'allevatore, sia che esso avvenga – come sostenuto dall'odierno ricorrente – d'istinto da parte degli animali che nel corso tempo avrebbero memorizzato i percorsi naturali.
Pertanto, la qualificazione della movimentazione come «sconfinamento» non è idonea a infirmare la fondatezza dell'addebito: il termine impiegato dall'opponente presuppone infatti un requisito (i.e. il superamento del confine, rappresentato dalla
5 base aziendale, nella specie il Comune di Randazzo, c.da ), che non è Per_1 contemplato dalla norma, rivolta a prevenire e punire la “variazione di luogo del bestiame” non autorizzata e, dunque, a imporre agli allevatori un obbligo di vigilanza.
Invero, l'argomentazione dell'opponente non persuade neppure se esaminata sotto il profilo di un eventuale difetto di colpevolezza ex art. 3 Legge n. 689/1981, alla cui stregua “[n]elle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001,
14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018,
4114/2016).
In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995,
10893/1996, n. 6018/2019).
Una prova siffatta non è stata fornita dall'opponente che non ha invero allegato circostanze riconducibili né al caso fortuito (i.e. un accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico) né alla forza maggiore (i.e. quell'assoluta ed invincibile forza della natura che fa venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta e “sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause
6 indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento”, Cass. Pen., Sez. V,
n. 23026/2017).
D'altra parte, la lettura dei verbali redatti (anche in sede di
contro
-deduzioni) dai
Carabinieri della Stazione di Floresta permette di comprendere che:
a) il 15 ottobre 2020 in località Lo Zoppo vi erano numerosi bovini e che diciannove di essi erano identificati come appartenenti ad (n. 5 bovini), Controparte_1 all'azienda (n. 5 bovini) e a Parte_1 Controparte_6
(n. 9 bovini), tutte raggruppate nell'azienda zootecnica
[...]
IT038CT025;
b) che i bovini identificati non erano muniti del nullaosta;
Cont c) che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, i controlli dell' venivano disposti (cfr. verbale di accertamento), ma differiti per motivi organizzativi in data 3 novembre 2020 (e non già nelle 48 ore successive);
d) che in sede di controlli – svolti all'interno di un appezzamento di terreno recintato nella disponibilità dell'azienda zootecnica IT038CT025 – venivano verificati solo 11 bovini, non risultando più in loco quelli di Controparte_1
Tali circostanze – vuoi perché gli accertamenti dei pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso, vuoi perché le valutazioni ivi contenute non sono state contrastate dall'opponente con richieste istruttorie – da un lato sconfessano la tesi (si
è già detto, infondata) dello sconfinamento (peraltro di ben 11 km da Randazzo a
Floresta) e dall'altro lasciano ritenere sussistente l'elemento soggettivo della violazione, poiché i bovini di non essendo stati rinvenuti, non Controparte_1 sono stati sottoposti ai controlli sanitari volti a verificare l'esistenza o meno delle patologie animali oggetto di prevenzione.
Con il terzo motivo l'opponente eccepisce la duplicazione di accertamenti e sanzioni, sostenendo che gli animali fanno parte di un'unica azienda zootecnica (codice
IT038CT025), a sua volta articolata in tre allevamenti Controparte_7
e
[...] Controparte_8 Controparte_9
.
[...]
7 Ora, premesso che in difetto di specifica impugnazione da parte di
[...]
n.q. di legale rappresentante di Controparte_9 Controparte_10
non è possibile in ogni caso annullare la relativa ordinanza-ingiunzione ed
[...] evidenziato che ha espressamente dichiarato di impugnare Parte_1
l'ordinanza n. 59 [cfr. ricorso introduttivo ove si legge: “...proporre per come propone
FORMALE OPPOSIZIONE avverso l'Ordinanza–Ingiunzione n. 59 notificata in data
11.04.20255 (doc.1)], la censura non convince.
Essa trascura che azienda zootecnia e allevamento sono realtà complementari, ma giuridicamente distinte: la prima è una macro-entità organizzata sotto il profilo economico e strumentale, mentre il secondo è l'unità-mezzo che la compone munito di rilevanza giuridica esterna e proprietario formale dei capi di bestiame.
Emerge per tabulas che i bovini privi del nullaosta appartengono ad allevamenti diversi e che diversi sono anche i rispettivi rappresentanti legali, a nulla rilevando che
[...]
gestisca due allevamenti, di cui uno in forma individuale e l'altro Parte_1 in forma associata.
Quando, come nella specie, lo – per usare il termine impiegato dall'opponente –
“sconfinamento” sia stato accertato con riferimento a bovini appartenenti a distinti allevamenti – ancorché raggruppati in un'unica azienda zootecnica – la sanzione è correttamente inflitta a ciascuno degli allevamenti, a cui vanno addebitate le singole violazioni delle previsioni di legge (nonché, in solido, ai rispettivi rappresentanti legali).
L'opposizione va dunque integralmente respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 5.200 con inclusione della fase di trattazione (v. Cass., n. 8561/2023), quest'ultima secondo i parametri minimi, essendo state depositate note di trattazione per l'udienza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 556/2025 R.G., ogni contraria difesa istanza ed eccezione respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 59 del 9 aprile 2025;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in €
2.127,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 ottobre 2025
Il Giudice
US UG
9
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 23 del mese di ottobre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. US UG, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
556/2025 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. GABRIELLA DONZÌ in sostituzione dell'avv.
SA UE, il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. GIACOMO GAZZARA in sostituzione degli avv.ti CATERINA TOMASELLO, MICHELE CORDOPATRI e CARMELA
PUGLISI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. US UG, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 556/2025 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) residente in [...] in proprio e quale C.F._1 amministratore Unico e legale rappresentante della
[...]
(c.f. ) con sede in Randazzo, via Controparte_1 P.IVA_1
Ungaretti nr. 5, elettivamente domiciliato in Catania, via V.E. Orlando nr. 56 presso lo studio dell'avv. Salvatore Emmanuele che lo rappresenta e difende come da procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
(p.i. ), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del Direttore Generale, dott. rappresentata e difesa anche CP_3 disgiuntamente come da procura in atti, dagli avv.ti Caterina Tomasello, Carmela
UG e LE CO ed elettivamente domiciliata presso la sede di CP_2 via La Farina n. 263 N.
OPPOSTA avente per OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1. – Con ricorso del 12 maggio 2025 , in proprio e n.q. di Parte_1 legale rappresentante della Controparte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza n. 59 del 9 aprile 2025 con
[...] cui l' (nel prosieguo, semplicemente, Controparte_2 CP_4 gli aveva ingiunto il pagamento – in solido con la società cooperativa – di € 3.098,00 per la violazione dell'art. 9 ordinanza del Ministro della Salute del 28 maggio 2015, nonché dell'art. 1, comma 8, e 6, comma 2, del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 6 novembre 2013 sul presupposto di avere movimentato cinque capi di bovini senza il preventivo nullaosta sanitario per la transumanza.
Nella resistenza della convenuta, costituitasi con comparsa del 25 settembre 2025, la causa viene oggi decisa sulle conclusioni delle parti e previa discussione orale.
2. – Con il primo motivo l'opponente lamenta il difetto di motivazione dei provvedimenti.
La censura non persuade.
Con riferimento alla motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, la giurisprudenza della
Suprema Corte (v., per tutte, Cass. n. 24127/2010) ha sostenuto la legittimità della rappresentazione dei motivi anche per relationem, ovvero con richiamo ad altri atti del procedimento già regolarmente portati a conoscenza degli interessati, dai quali si possa ricavare, in modo sufficiente, l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento. È inoltre costantemente affermato che il contenuto dell'obbligo, specificamente imposto dalla L. n. 689 del 1981, art. 18, comma 2, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti, obbligo che deve considerarsi soddisfatto quando – come nella specie – dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo giurisdizionale.
Ne consegue l'ammissibilità della motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione e che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato (v., ex aliis, Cass., n. 7186/2000).
3 Il Supremo Collegio ha altresì precisato che non occorre illustrare anche l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo esso risultare esposto in sede di giudizio di opposizione (Cass., n. 5425/1997) e che, in ogni caso, pur ammettendo la carenza dell'ingiunzione sotto il profilo motivazionale, un deficit siffatto non costituirebbe motivo per l'annullamento ope iudicis
a seguito di opposizione ex artt. 22 ss. della Legge n. 689/1981 giacché con l'opposizione si apre un giudizio di cognizione pieno, teso a verificare la validità sostanziale del provvedimento, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione. Pertanto, non hanno rilievo i vizi di motivazione dell'ordinanza ingiunzione connessi al fatto che l'autorità ingiungente non abbia, o non abbia adeguatamente valutato le deduzioni difensive dell'incolpato, formulate in sede amministrativa (v., per tutte, Cass., n. 3488/2005, Cass., n.
3489/2005, Cass., n. 519/2005).
Nella specie il ricorrente era ben a conoscenza della contestazione dell'illecito amministrativo di cui all'ordinanza-ingiunzione, avendo lo stesso ricevuto a mani proprie il 26 ottobre 2020 la notifica del verbale di contestazione ed avendo pure presentato
contro
-deduzioni e così dimostrando di essere stato messo nella condizione di tutelare adeguatamente i suoi diritti in ragione dell'addebito mossogli.
Con il secondo motivo l'opponente contesta la sussistenza del presupposto applicativo della sanzione, ritenendo che non si sia verificata una transumanza, bensì uno sconfinamento autonomo dei bovini che non abbisognerebbe di alcun nullaosta.
Neppure tale doglianza è fondata.
L'art. 1 comma 8 del D.A. Regione Sicilia n. 2090 del 06/11/2013 prevede che “[g]li animali che si spostano per transumanza devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico, nei trenta giorni precedenti lo spostamento, con esito favorevole, nei confronti della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina e brucellosi ovi – caprina e leucosi, se provenienti da provincie non ufficialmente indenni da leucosi”.
Come ripetutamente affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n.
1116/2022; sentenza n. 96/2021; sentenza n. 674/2024) la disciplina detta “una tutela anticipata del bene giuridico della salute animale non richiedendo che la movimentazione non
4 autorizzata abbia provocato il contagio del capo di bestiame (tubercolosi, brucellosi e leucosi enzootica) ma assumendo che la stessa movimentazione non autorizzata costituisca una fonte di pericolo da evitare, così sanzionandola e ripristinando l'interesse leso prima e indipendentemente dalla circostanza che gli animali risultino negativi ai controlli veterinari. [...] La necessità di controllo sulla movimentazione del bestiame si incardina nell'ambito delle più generali misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di eradicazione della brucellosi bovina, bufalina e ovi-caprina, della tubercolosi bovina e bufalina e della leucosi enzootica bovina, di cui l'ordinanza 28 maggio 2015 è espressione”.
Ciò posto, per «transumanza» si intende il fenomeno delle migrazioni stagionali su largo raggio territoriale e con accentuato dislivello verticale, con cui animali di grossa e media taglia si spostano, spontaneamente o condottivi dall'uomo, dalle regioni di pianura alle regioni montuose e viceversa.
Appare, allora, sussistere il fatto naturalistico previsto dalla fattispecie di cui al citato art. 1 comma 8, giacché il 15 ottobre 2020 alle ore 9:35 i verbalizzanti riscontravano nella località Zoppo del Comune di Floresta la presenza di cinque bovini (con marchio auricolare IT087990112445, IT 087990082484, IT 087990129454, IT087990129412,
IT087990129449) di proprietà di Controparte_1 rappresentata da , esercente attività di allevatore in Parte_1
Randazzo, via Ungaretti 5 (codice aziendale IT038CT025 del 5 maggio 2009 rilasciata da , in difetto della necessaria autorizzazione. CP_5
Vi è, infatti, transumanza idonea a pregiudicare gli interessi protetti dalla norma a prescindere dal ridotto numero di bovini (la cui presenza, si noti, è in grado di integrare il pericolo che la disciplina dell'autorizzazione mira ad evitare) e per il semplice fatto del loro spostamento sia che quest'ultimo avvenga sotto l'impulso e la direzione dell'allevatore, sia che esso avvenga – come sostenuto dall'odierno ricorrente – d'istinto da parte degli animali che nel corso tempo avrebbero memorizzato i percorsi naturali.
Pertanto, la qualificazione della movimentazione come «sconfinamento» non è idonea a infirmare la fondatezza dell'addebito: il termine impiegato dall'opponente presuppone infatti un requisito (i.e. il superamento del confine, rappresentato dalla
5 base aziendale, nella specie il Comune di Randazzo, c.da ), che non è Per_1 contemplato dalla norma, rivolta a prevenire e punire la “variazione di luogo del bestiame” non autorizzata e, dunque, a imporre agli allevatori un obbligo di vigilanza.
Invero, l'argomentazione dell'opponente non persuade neppure se esaminata sotto il profilo di un eventuale difetto di colpevolezza ex art. 3 Legge n. 689/1981, alla cui stregua “[n]elle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la norma pone una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. nn. 10508/1995, 7143/2001, 8343/2001,
14107/2003, 5304/2004, 5155/2005, 20930/2009,9546/2018, 1529/2018,
4114/2016).
In altri termini, la buona fede invocata dal privato richiede non un mero stato di ignoranza, bensì, per un verso, la sussistenza di una situazione positiva idonea ad ingenerare il convincimento della liceità della condotta e, per altro verso, l'assenza di qualsiasi situazione di rimprovero (cfr. Cass. nn. 4927/1998, 1873/1995, 10508/1995,
10893/1996, n. 6018/2019).
Una prova siffatta non è stata fornita dall'opponente che non ha invero allegato circostanze riconducibili né al caso fortuito (i.e. un accadimento imprevedibile ed imponderabile che si inserisce all'improvviso nell'azione od omissione dell'agente, eliminando ogni sua possibilità di resistenza o di diversa determinazione e rendendo così inevitabile il compiersi dell'evento cui l'agente concorre con un mero contributo fisico) né alla forza maggiore (i.e. quell'assoluta ed invincibile forza della natura che fa venir meno nel soggetto la coscienza e la volontarietà della condotta e “sussiste in tutte le ipotesi in cui l'agente abbia fatto quanto era in suo potere per uniformarsi alla legge e che per cause
6 indipendenti dalla sua volontà non vi era la possibilità di impedire l'evento”, Cass. Pen., Sez. V,
n. 23026/2017).
D'altra parte, la lettura dei verbali redatti (anche in sede di
contro
-deduzioni) dai
Carabinieri della Stazione di Floresta permette di comprendere che:
a) il 15 ottobre 2020 in località Lo Zoppo vi erano numerosi bovini e che diciannove di essi erano identificati come appartenenti ad (n. 5 bovini), Controparte_1 all'azienda (n. 5 bovini) e a Parte_1 Controparte_6
(n. 9 bovini), tutte raggruppate nell'azienda zootecnica
[...]
IT038CT025;
b) che i bovini identificati non erano muniti del nullaosta;
Cont c) che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, i controlli dell' venivano disposti (cfr. verbale di accertamento), ma differiti per motivi organizzativi in data 3 novembre 2020 (e non già nelle 48 ore successive);
d) che in sede di controlli – svolti all'interno di un appezzamento di terreno recintato nella disponibilità dell'azienda zootecnica IT038CT025 – venivano verificati solo 11 bovini, non risultando più in loco quelli di Controparte_1
Tali circostanze – vuoi perché gli accertamenti dei pubblici ufficiali fanno piena prova fino a querela di falso, vuoi perché le valutazioni ivi contenute non sono state contrastate dall'opponente con richieste istruttorie – da un lato sconfessano la tesi (si
è già detto, infondata) dello sconfinamento (peraltro di ben 11 km da Randazzo a
Floresta) e dall'altro lasciano ritenere sussistente l'elemento soggettivo della violazione, poiché i bovini di non essendo stati rinvenuti, non Controparte_1 sono stati sottoposti ai controlli sanitari volti a verificare l'esistenza o meno delle patologie animali oggetto di prevenzione.
Con il terzo motivo l'opponente eccepisce la duplicazione di accertamenti e sanzioni, sostenendo che gli animali fanno parte di un'unica azienda zootecnica (codice
IT038CT025), a sua volta articolata in tre allevamenti Controparte_7
e
[...] Controparte_8 Controparte_9
.
[...]
7 Ora, premesso che in difetto di specifica impugnazione da parte di
[...]
n.q. di legale rappresentante di Controparte_9 Controparte_10
non è possibile in ogni caso annullare la relativa ordinanza-ingiunzione ed
[...] evidenziato che ha espressamente dichiarato di impugnare Parte_1
l'ordinanza n. 59 [cfr. ricorso introduttivo ove si legge: “...proporre per come propone
FORMALE OPPOSIZIONE avverso l'Ordinanza–Ingiunzione n. 59 notificata in data
11.04.20255 (doc.1)], la censura non convince.
Essa trascura che azienda zootecnia e allevamento sono realtà complementari, ma giuridicamente distinte: la prima è una macro-entità organizzata sotto il profilo economico e strumentale, mentre il secondo è l'unità-mezzo che la compone munito di rilevanza giuridica esterna e proprietario formale dei capi di bestiame.
Emerge per tabulas che i bovini privi del nullaosta appartengono ad allevamenti diversi e che diversi sono anche i rispettivi rappresentanti legali, a nulla rilevando che
[...]
gestisca due allevamenti, di cui uno in forma individuale e l'altro Parte_1 in forma associata.
Quando, come nella specie, lo – per usare il termine impiegato dall'opponente –
“sconfinamento” sia stato accertato con riferimento a bovini appartenenti a distinti allevamenti – ancorché raggruppati in un'unica azienda zootecnica – la sanzione è correttamente inflitta a ciascuno degli allevamenti, a cui vanno addebitate le singole violazioni delle previsioni di legge (nonché, in solido, ai rispettivi rappresentanti legali).
L'opposizione va dunque integralmente respinta.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico dell'opponente e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 5.200 con inclusione della fase di trattazione (v. Cass., n. 8561/2023), quest'ultima secondo i parametri minimi, essendo state depositate note di trattazione per l'udienza.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 556/2025 R.G., ogni contraria difesa istanza ed eccezione respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 59 del 9 aprile 2025;
2) condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida in €
2.127,00 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 23 ottobre 2025
Il Giudice
US UG
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