TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 07/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 775/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 775/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso, dall'Avv. Cinzia Ceccarelli, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 99, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato a margine CP_1 C.F._2
della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Filomena D'Amora, presso il cui studio in
Siena, Viale Pietro Toselli n. 112, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.3.2025, per l'Avv. Cinzia Ceccarelli e per l'Avv. Filomena D'Amora Parte_1 CP_1
hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni congiunte, di seguito riprodotte: 2 / 4
“Voglia l'IIl.mo Tribunale:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. e registrato presso l'Ufficio di Stato CP_1 Pt_1
Civile del Comune di (FI) Greve in Chianti, atto n. 47 P. 2 s. A anno 1985 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- accertare e dichiarare che i figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e, quindi, nulla disporre nei loro confronti;
- disporre che i coniugi si impegnino a trasferire, entro i 90 giorni successivi al deposito della sentenza di divorzio, alla figlia la proprietà dell'unità immobiliare a carattere Per_2
residenziale e pertinenze in Monteriggioni, Via Carpella n. 20 attualmente di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali, censito in catasto del detto Comune nel foglio 88 particella
302 subalterni graffati 21, 22, 32 e 36 (A/2) e nel foglio 6 particella 142 subalterno 12 (C/6), con spese notarili oltre quelle connesse e conseguenti tutte, (comprese quelle tecniche per la conformità urbanistica e l'APE), a carico di entrambi i coniugi sottoscritti in parti uguali.
I coniugi chiedono, in relazione al trasferimento immobiliare suddetto, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e delle sentenze della Corte Costituzionale n.
154/1999 e n. 202/2003, atteso che gli stessi hanno posto in essere tale convenzione per la necessità di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio;
- accertare e dichiarare che i coniugi non hanno nulla da pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsiasi ulteriore pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro ad oggi azionabile da ciascuna parte;
avendo, altresì, regolato tutti i rapporti economici in essere.”
Pubblico Ministero: visto in data 24.5.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.4.2024, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 12.10.1985 in Greve in Chianti (FI), trascritto al registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Greve in Chianti, all'anno 1985, parte II, atto n. 47, che dal matrimonio erano nati i figli , a Barga (LU) in data 12.8.1990 e , a Siena in Per_1 Per_2
data 1.8.1993, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del
27.3.2001 aveva omologato la separazione consensuale;
concludeva chiedendo di dichiarare la 3 / 4
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla richiesta di divorzio. CP_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparazione del 17.9.2024, i coniugi, con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 4.3.2025, dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, rinunciavano alla comparizione personale, confermavano le condizioni concordate e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e anno chiesto la pronuncia del divorzio - cessazione effetti civili alle Pt_1 CP_1
condizioni concordate in corso di causa.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 27.3.2021 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in greve in C.F._1 CP_1 C.F._2
Chianti (FI) in data 12.10.1985 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Greve in Chianti per l'anno 1985, parte II, atto n. 47, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente Dott. Michele Moggi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Moggi Presidente Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 775/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso, per mandato in calce al Parte_1 C.F._1
ricorso, dall'Avv. Cinzia Ceccarelli, presso il cui studio in Siena, Via Camollia n. 99, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
(C.F.: ), rappresentata e difesa, per mandato a margine CP_1 C.F._2
della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Filomena D'Amora, presso il cui studio in
Siena, Viale Pietro Toselli n. 112, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. del 4.3.2025, per l'Avv. Cinzia Ceccarelli e per l'Avv. Filomena D'Amora Parte_1 CP_1
hanno concluso chiedendo l'accoglimento delle condizioni congiunte, di seguito riprodotte: 2 / 4
“Voglia l'IIl.mo Tribunale:
- pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della L. n. 898/70, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. e registrato presso l'Ufficio di Stato CP_1 Pt_1
Civile del Comune di (FI) Greve in Chianti, atto n. 47 P. 2 s. A anno 1985 ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
- accertare e dichiarare che i figli e sono maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e, quindi, nulla disporre nei loro confronti;
- disporre che i coniugi si impegnino a trasferire, entro i 90 giorni successivi al deposito della sentenza di divorzio, alla figlia la proprietà dell'unità immobiliare a carattere Per_2
residenziale e pertinenze in Monteriggioni, Via Carpella n. 20 attualmente di proprietà di entrambi i coniugi in parti uguali, censito in catasto del detto Comune nel foglio 88 particella
302 subalterni graffati 21, 22, 32 e 36 (A/2) e nel foglio 6 particella 142 subalterno 12 (C/6), con spese notarili oltre quelle connesse e conseguenti tutte, (comprese quelle tecniche per la conformità urbanistica e l'APE), a carico di entrambi i coniugi sottoscritti in parti uguali.
I coniugi chiedono, in relazione al trasferimento immobiliare suddetto, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e delle sentenze della Corte Costituzionale n.
154/1999 e n. 202/2003, atteso che gli stessi hanno posto in essere tale convenzione per la necessità di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti al divorzio;
- accertare e dichiarare che i coniugi non hanno nulla da pretendere a nessun titolo l'uno dall'altro, rinunciando reciprocamente all'assegno divorzile e/o a qualsiasi ulteriore pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro ad oggi azionabile da ciascuna parte;
avendo, altresì, regolato tutti i rapporti economici in essere.”
Pubblico Ministero: visto in data 24.5.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.4.2024, esponeva che aveva contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 12.10.1985 in Greve in Chianti (FI), trascritto al registro CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Greve in Chianti, all'anno 1985, parte II, atto n. 47, che dal matrimonio erano nati i figli , a Barga (LU) in data 12.8.1990 e , a Siena in Per_1 Per_2
data 1.8.1993, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con decreto del
27.3.2001 aveva omologato la separazione consensuale;
concludeva chiedendo di dichiarare la 3 / 4
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ritualmente notificato il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale di fissazione d'udienza, la resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla richiesta di divorzio. CP_1
Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparazione del 17.9.2024, i coniugi, con note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. del 4.3.2025, dichiaravano di avere raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, rinunciavano alla comparizione personale, confermavano le condizioni concordate e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed il Giudice
Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e anno chiesto la pronuncia del divorzio - cessazione effetti civili alle Pt_1 CP_1
condizioni concordate in corso di causa.
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal decreto del 27.3.2021 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: ), celebrato in greve in C.F._1 CP_1 C.F._2
Chianti (FI) in data 12.10.1985 e trascritto al Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Greve in Chianti per l'anno 1985, parte II, atto n. 47, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge. 4 / 4
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Presidente Dott. Michele Moggi