Articolo 1 della Legge 11 ottobre 1960, n. 1178
Articolo 2
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11 novembre 1960
Art. 1. Assistenti

In corrispondenza delle singole cattedre di ruolo presso le Accademie di belle arti e delle singole cattedre di ruolo di materie artistiche presso i Licei artistici e' previsto un posto di assistente di ruolo.
Gli assistenti vengono distribuiti in due ruoli a seconda che esplichino la loro opera nelle Accademie di belle arti o nei Licei artistici. La rispettiva carriera e' fissata dalla annessa tabella A ed il passaggio dalla I alla II classe di stipendio e' subordinato al rapporto favorevole del capo dell'Istituto. I compensi per prestazioni complementari attinenti alla funzione di assistente sono fissati nell'annessa tabella B.
Il personale di cui al presente articolo e' statale ad ogni effetto di legge.
Entrata in vigore il 11 novembre 1960
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