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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10066/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10066/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANTONIO CARRARA, elettivamente domiciliato in LARGO PAPA GIOVANNI PAOLO II 7 70034 BITONTO – presso il difensore;
CP_1
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 20778/22 emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti per la somma di 54.939,50 euro su ricorso di in relazione al corrispettivo richiesto per Controparte_2
l'avvenuta somministrazione di energia elettrica. Ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Bari ex art. 19 c.p.c. e 3 D.Lgs. n. 206/2005, in via preliminare di merito ha eccepito l'estinzione del diritto di credito della controparte per effetto del maturare della prescrizione biennale ai sensi della Legge Bilancio 2018; nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta tenuto conto dell'inverosimiglianza dei consumi registrati, avuto riguardo all'effettivo consumo di energia e ha contestato l'inefficacia probatoria della documentazione posta a base della domanda monitoria insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposta al pagamento nei suoi confronti delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto la palese infondatezza di tutte le eccezioni sollevate nell'interesse della controparte (come meglio dettagliato in comparsa di risposta) e nel merito ha anche riferito che, come invece omesso dall'opponente, il contatore in uso alla stessa era risultato manomesso, con conseguente indebito prelievo di energia elettrica in favore della società opponente, come rilevato dai tecnici accertatori della società distributrice e risultante dagli atti. Ha evidenziato in proposito che, a seguito di una ricostruzione dei consumi effettuata dalla società di distribuzione in relazione ai consumi registrati sul pod n. IT001E71923809 in uso alla società opponente presso la sede sita in Bitonto (BA) Fraz. Mariotto, strada provinciale Mellitto sn, erano risultati da parte dell'opponente dei prelievi irregolari di energia elettrica sin dal 14.3.2013 (cfr. doc. 9) infatti i tecnici di avevano verificato la sussistenza presso il contatore di un bypass volto al Controparte_3 prelievo abusivo di energia, i conduttori manomessi erano stati rimossi e repertati in busta sigillata dai tecnici intervenuti con conseguente inoltro della notizia di reato alla competente Procura di Bari in data
20.9.2028 (cfr. doc. 8); stando a quanto disposto art. 11 comma 2 delibera Arera n. 200/99, la società incaricata della verifica aveva reso noto alla società opponente gli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, in conseguenza di tanto essa aveva pertanto emesso le fatture poi azionate in sede monitoria ed oggetto di opposizione nel presente giudizio. Ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata on atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024.
L'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito è inammissibile.
Come è noto, l'indicazione del Giudice che si ritiene competente va preceduta dall'allegazione delle ragioni che rendono incompetente quello scelto invece dall'attore.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il soggetto che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ha l'onere di contestare tutti i “criteri di collegamento” previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. astrattamente idonei a radicare la competenza presso il Giudice scelto dall'attore, pena l'inammissibilità ed inefficacia dell'eccezione formulata e conseguente radicamento della competenza presso quel Giudice (cfr. Cass. 10532/97 e, conf., Cass. S.U. n. 248/99 e pagina 2 di 9 n. 14236/99; si vedano anche Cass. n. 8224/99, n. 9192/03, n. 6893/01, n. 313/01, n. 15101/00, n.
2301/00, n. 1976/00, n. 7377/1997, n. 465/1990 e n. 9435/1991, n. 4781/82). In particolare l'eccipiente, per evitare che – come precisa Cass. 4781/82 – si radichi definitivamente la competenza del Giudice adito deve contestare analiticamente il ricorrere di tutti e ciascuno dei criteri che porterebbero alla competenza di quest'ultimo: una contestazione che deve essere “specifica ed espressa” (Cass. 6571/81), con “motivazione articolata ed esaustiva” (ex pluribus, v. Cass.1018/83).
Così conferita ammissibilità all'eccezione, l'eccipiente deve poi dimostrarne la fondatezza provando “i fatti posti a fondamento” (Cass. 5482/81) di ciascuna delle sue allegazioni contestative.
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione, la suddetta esigenza di completezza imponeva alla parte convenuta di sviluppare la propria contestazione sia rispetto ai luoghi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. sia rispetto a ciascuno dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
Invece l'eccezione che non fa alcun riferimento né in relazione all'art. 18 c.p.c. né ad alcuno dei due criteri di cui all'art. 19 c.p.c., in particolare a quello di cui alla seconda parte del comma 1 è tamquam non esset e deve ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Milano.
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 c.p.c. resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Bisogna innanzitutto premettere che l'opponente ha fatto valere la presente eccezione con riguardo alla fattura n. 2973026 del 10.12.2018 e n. 2351210 del 11.4.2019 avuto riguardo all'applicazione del regime prescrizionale breve di cui all'art. 1 della cd. Legge Bilancio 2018 e al pagina 3 di 9 primo atto interruttivo della prescrizione dato dalla diffida inviata via pec dall'opposta il 25.3.2022.
Deve intanto dirsi, quale circostanza di fatto inoppugnabile al giudizio, risultante dai documenti prodotti dall'opposta (cfr. doc. 8 denuncia di reato cui sono allegati i verbali di verifica dell'illecito con le fotografie del contatore manomesso) che l'accertamento dei consumi imputati all'opponente, successivo ai consumi stessi è dipeso da fatto stesso della debitrice e non da incuria o dimenticanza della creditrice. Da tanto conseguente che evidentemente la società somministrante ha dovuto e potuto ricostruire i consumi solo in un'epoca successiva all'accertamento dell'illecita sottrazione di energia elettrica, reato posto in essere da ignoti, del cui provento ha sicuramente beneficiato la società opponente che ha continuato nel tempo a fruire dell'energia elettrica corrisposta dal trader, secondo le quantità a sua volta corrisposte dalla società di distribuzione.
In tema di prescrizione deve dirsi che in materia di forniture elettriche, acqua luce o gas, trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale per "gli interessi e in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi" (Cass. 27.01.2015 n.
1442 secondo cui "il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 c.c., n. 4, con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. n. 19838/2013; Cass. n. 11918/2002; Cass. n. 6209/1999)", in via generale, il dies a quo per la prescrizione è ravvisabile nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditiva della decorrenza della prescrizione è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche ostacoli soggettivi o di mero fatto, ad eccezione delle ipotesi tassative ex art. 2941 c.c. (Cass. 6.10.2014
n. 21026 Cass.
7.3.2012 n. 3584 Cass.
7.11.2.2005 n. 21495).
Nel particolare settore della somministrazione di energia elettrica, coerentemente con "il principio informatore di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore" (in termini Cass. 21.06.1999 n. 6209) la giurisprudenza ha precisato come "condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass. n. 6209/1999 cit. in senso conforme Cass. 12.3.1994 n.
2429, Cass.
3.6.1997 n. 4939).
In forza delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti nonché in base ai principi generali in materia di contratto di somministrazione (artt. 1562 e 1563 c.c.), applicabili a quella di energia pagina 4 di 9 elettrica, il diritto al pagamento in capo all'opposta maturava in costanza di rapporto, volta per volta, all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. E' vero che – per il meccanismo di funzionamento della filiera del mercato dell'energia elettrica - è dato notorio che la determinazione del conguaglio viene operata sulla base dell'accertamento eseguito successivamente all'erogazione e prima della data di cessazione del rapporto di fornitura, come comunicato dal soggetto distributore, ma nel caso concreto è pacifico e incontestato in causa che l'opposta abbia emesso le fatture azionate in sede monitoria a seguito di conguagli, dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
La periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima e a conguaglio è stata regolata dalla delibera AE. del 28.12.1999 n. 200, ai sensi dell'art. 5 delibera 200/1999 l'esercente può emettere fatture in stima sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi effettivi;
i consumi in stima devono essere il più possibile vicini ai consumi presumibili;
i conguagli a favore dell'utente vanno conteggiati nella prima bolletta successiva al riconoscimento dell'errore: l'esercente può, nelle more della ricezione di misure con i consumi effettivi, emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo poi quanto prima allinearsi alle misure effettive non appena disponibili, emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito.
Nel caso di specie non può applicarsi la disciplina richiamata nell'interesse dell'opponente di cui all'art. 1, comma 4, l. 205/2017 che trova applicazione soltanto nei rapporti tra venditore e utenti domestici o microimprese, come precisato nelle Delibere Arera n. 97/2018/R/Com del 22.2.2018 e n.
569/2018 del 13.11.2018, perché l'opponente non ha affatto dimostrato di rientrare nell'ambito soggettivo di cui alla cd. Legge di Bilancio 2018 ai fini della prescrizione del credito in oggetto perché, essa avrebbe dovuto provare di possedere i relativi requisiti al momento di stipulazione del contratto e di esecuzione dello stesso, momento nel quale inevitabilmente assume rilievo la qualifica del contraente utente, per la corretta applicazione della prescrizione di cui alla Legge bilancio 2018, mentre
è del tutto irrilevante, ai fini invocati, l'eventuale possesso delle caratteristiche proprie della microimpresa successivamente alla cessazione del rapporto di somministrazione e, comunque, in un periodo non coincidente con quello della stipulazione e dell'esecuzione del contratto. E ciò non solo per una ragione essenzialmente giuridica, collegabile peraltro anche all'argomentazione sopra esposta relativa al dies a quo per l'esigibilità del corrispettivo della prestazione contrattuale, ma anche per una ragione strettamente pratica: non potrebbe ravvisarsi alcuna ratio nell'onere in capo al trader di verificare la qualifica soggettiva del soggetto somministrato (e persino il persistere o il variare delle condizioni soggettive, quale quella di “microimpresa”), con il regime fiscale applicabile al medesimo, un volta che il rapporto contrattuale sia definitivamente concluso.
Nel merito circa la disciplina speciale in materia di energia elettrica, la L. 14.11.1995 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, all'epoca denominata AEEG (acronimo di “Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas”), ora ribattezzata ARERA (acronimo di “Autorità per la Regolazione di Energia, Reti ed Ambiente”): l'Autorità ha tra i suoi compiti principali la regolamentazione del settore con implementazione delle direttive comunitarie e la vigilanza sugli operatori della filiera dell'energia. pagina 5 di 9 La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1339 cc, nelle materie oggetto di delega di legge oppure se intese a prevedere regole di favore degli utenti in attuazione della disciplina comunitaria (Cass. civ. sez.
6-3 n. 23184 del 31.10.2014; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ. sez. 3 del 27.07.2011 n. 16401). Quanto alla disciplina euro- unitaria, a partire dal 1993 con numerose successive, la Commissione UE ha stabilito regole per l'efficienza del mercato energetico interno degli Stati per incrementare la competitività nel settore dell'energia ed evitare comportamenti monopolistici: il meccanismo scelto è stato quello di separare l'attività di gestione degli elettrodotti da quella di vendita dell'energia per consentire l'ingresso nel mercato della somministrazione di altri operatori. Anche in ambito nazionale, a seguito della cd
“liberalizzazione del mercato dell'energia”, disposta dal d. lgs 16.03.1999 n. 79, della l. 23.08.2004 n.
239 e dal d.l. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla l.
3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), le attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e con la delibera AEEG 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 d. lgs 79/1999) definitivamente separate: il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed
è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, lettura del contatore, nonché rilevazione, validazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni).
L'Autorità ha altresì stabilito con le delibere 30.12.2003 n. 168 e 9.06.2006 n. 111 che per identificare univocamente la fornitura al singolo utente deve essere adoperato il codice alfanumerico standard europeo denominato “POD”, acronimo per “Point of delivery”, cioè “Punto di consegna”.
Con specifico riferimento all'ipotesi di guasto del contatore (a prescindere dalla causa del guasto), il titolo IV della delibera AEEG n. 200/1999 ha previsto le regole da seguire per la ricostruzione dei consumi. In particolare, l'art. 9 “Ricostruzione dei consumi” prevede: “Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.”. L'art. 10 “Periodo di ricostruzione dei consumi” sancisce: “
1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo..”. L'art. 11
“Modalità di ricostruzione dei consumi” prevede: “1 Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente art. 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per
pagina 6 di 9
iniziativa dell'esercente…2. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
3. Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente…”.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le misure dell'energia distribuita al singolo POD, eseguite dal Distributore locale costituiscano in linea di massima idonea prova della misura dell'energia effettivamente erogata,
a meno che l'utente fornisca specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate ovvero ricostruite dal distributore locale (ad esempio, per i consumi misurati: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal distributore locale, o incongruità intrinseca delle misure registrate dal distributore tra loro o con la potenza della fornitura;
per i consumi ricostruiti: abnormità dei consumi ricostruiti dal distributore in confronto con documentati consumi storici anteriori o successivi dell'utente, prova di prelievo illecito da parte di terzi nonostante idonea vigilanza, ecc).
Tale principio giurisprudenziale è stato di recente confermato anche dalla Corte di legittimità:
“In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi,
è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.” (Cass. civ. sez.
6-3 del 17.05.2022 n. 15771; conf.: Cass. civ. sez. 1 del 19.07.2018 n. 19154).
Sulla scorta delle emergenze probatorie ed alla luce dei principi di diritto da applicare alla Cont decisione, il Giudice rileva che ha fornito prova dell'esistenza della fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio di pagare i corrispettivi per la fornitura di energia.
In primo luogo è incontestato in giudizio che nel periodo per il quale l'opposta ha chiesto il conguaglio dei consumi all'utente fosse in essere un contratto tra le parti avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica al sopra menzionato presso la sede dell'opponente sita in Bitonto, Cont in ogni caso la circostanza dell'esistenza del contratto tra le parti è anche documentale, atteso che ha depositato al fascicolo monitorio la proposta di abbonamento su modulo alla medesima intestato, in pagina 7 di 9 ogni caso, la circostanza è pacifica, atteso che l'opponente, sia in atto di citazione in opposizione, sia Part nei successivi atti, non ha mai negato l'esistenza del rapporto contrattuale con ed ha svolto difese incompatibili con la negazione della circostanza dell'esistenza del contratto tra le parti. Cont Ebbene il contratto prevede l'obbligazione di di erogare con continuità energia al POD in uso all'opponente, con la potenza indicata nel contratto e, del pari, prevede a carico dell'opponente Cont l'obbligazione sinallagmatica di pagare a favore di il corrispettivo dell'energia erogata a tale POD.
In merito al quantum debeatur il Tribunale osserva che è emersa in causa ampia prova della Cont esistenza e consistenza del credito di relativo a corrispettivi per consumi ricostruiti da E-
Distribuzione a seguito dell'accertata manomissione del contatore relativo all'utenza di cui al POD contrattualizzato dalla società opponente. Infatti non solo il criterio dettagliatamente descritto in Cont comparsa da alle pagg. 14 ss appare del tutto razionale, ma l'opponente non ha specificamente contestato in giudizio il criterio utilizzato dalla società di Distribuzione per la ricostruzione dei consumi, imputati correttamente peraltro solo in relazione al periodo non coperto da prescrizione quinquiennale.
Le circostanze dell'accertata manomissione sono quindi comprovate dal verbale di verifica n.
48582957 del 14.3.2018 sottoscritto dal tecnico di , soggetto incaricato di pubblicato Controparte_3 servizio, quindi pubblico ufficiale nell'esercizio dell'attività di verificatore, facente fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. concetto di atto pubblico nella tutela penale di cui alla lettura della Corte di Cassazione penale n. 10675/2023).
Quanto alla correttezza delle ricostruzioni operate deve rilevarsi che le stesse non sono state per nulla contestate nel merito, atteso che l'opponente si è limitata a sostenere, in via del tutto generica, che si tratta di consumi stimati e che non vi è prova che siano consumi effettivi e conformi ai dati del contatore e tale argomento è inconferente ed equivale a non svolgere alcuna specifica e congruente contestazione.
Alla luce di quanto precede, posto che l'utente non ha contestato specificamente, come scritto, Cont né l'allineamento di nella fatturazione ai consumi ricostruiti da , né la conformità Controparte_3 Cont dei corrispettivi applicati a quelli a suo tempo concordati, discende che deve ritenersi che abbia provato l'esistenza e la consistenza del proprio credito derivante dai consumi ricostruiti dalla società di distribuzione. Da tanto discende il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Le spese di lite della convenuta e della terza chiamata in causa devono essere poste in capo dell'opponente alla luce del principio di causalità della lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; pagina 8 di 9 conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna la parte opponente, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere alla parte opposta in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
€ 9.647 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 24 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10066/2023 promossa da:
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ANTONIO CARRARA, elettivamente domiciliato in LARGO PAPA GIOVANNI PAOLO II 7 70034 BITONTO – presso il difensore;
CP_1
ATTORE-OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIORGIO GIUNTONI e Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA VITTORIA, 28 20122 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO-OPPOSTO;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio la società si è Parte_1 opposta al decreto ingiuntivo nr. 20778/22 emesso dal Tribunale di Milano nei suoi confronti per la somma di 54.939,50 euro su ricorso di in relazione al corrispettivo richiesto per Controparte_2
l'avvenuta somministrazione di energia elettrica. Ha eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Bari ex art. 19 c.p.c. e 3 D.Lgs. n. 206/2005, in via preliminare di merito ha eccepito l'estinzione del diritto di credito della controparte per effetto del maturare della prescrizione biennale ai sensi della Legge Bilancio 2018; nel merito ha sostenuto l'infondatezza della pretesa creditoria dell'opposta tenuto conto dell'inverosimiglianza dei consumi registrati, avuto riguardo all'effettivo consumo di energia e ha contestato l'inefficacia probatoria della documentazione posta a base della domanda monitoria insistendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opposta al pagamento nei suoi confronti delle spese di lite.
Si è costituita l'opposta la quale ha sostenuto la palese infondatezza di tutte le eccezioni sollevate nell'interesse della controparte (come meglio dettagliato in comparsa di risposta) e nel merito ha anche riferito che, come invece omesso dall'opponente, il contatore in uso alla stessa era risultato manomesso, con conseguente indebito prelievo di energia elettrica in favore della società opponente, come rilevato dai tecnici accertatori della società distributrice e risultante dagli atti. Ha evidenziato in proposito che, a seguito di una ricostruzione dei consumi effettuata dalla società di distribuzione in relazione ai consumi registrati sul pod n. IT001E71923809 in uso alla società opponente presso la sede sita in Bitonto (BA) Fraz. Mariotto, strada provinciale Mellitto sn, erano risultati da parte dell'opponente dei prelievi irregolari di energia elettrica sin dal 14.3.2013 (cfr. doc. 9) infatti i tecnici di avevano verificato la sussistenza presso il contatore di un bypass volto al Controparte_3 prelievo abusivo di energia, i conduttori manomessi erano stati rimossi e repertati in busta sigillata dai tecnici intervenuti con conseguente inoltro della notizia di reato alla competente Procura di Bari in data
20.9.2028 (cfr. doc. 8); stando a quanto disposto art. 11 comma 2 delibera Arera n. 200/99, la società incaricata della verifica aveva reso noto alla società opponente gli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, in conseguenza di tanto essa aveva pertanto emesso le fatture poi azionate in sede monitoria ed oggetto di opposizione nel presente giudizio. Ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
La causa è andata a sentenza sulla sola documentazione versata on atti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.11.2024.
L'eccezione relativa all'incompetenza territoriale del Tribunale adito è inammissibile.
Come è noto, l'indicazione del Giudice che si ritiene competente va preceduta dall'allegazione delle ragioni che rendono incompetente quello scelto invece dall'attore.
In base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, il soggetto che eccepisce l'incompetenza territoriale del Giudice adito ha l'onere di contestare tutti i “criteri di collegamento” previsti dagli articoli 18, 19 e 20 c.p.c. astrattamente idonei a radicare la competenza presso il Giudice scelto dall'attore, pena l'inammissibilità ed inefficacia dell'eccezione formulata e conseguente radicamento della competenza presso quel Giudice (cfr. Cass. 10532/97 e, conf., Cass. S.U. n. 248/99 e pagina 2 di 9 n. 14236/99; si vedano anche Cass. n. 8224/99, n. 9192/03, n. 6893/01, n. 313/01, n. 15101/00, n.
2301/00, n. 1976/00, n. 7377/1997, n. 465/1990 e n. 9435/1991, n. 4781/82). In particolare l'eccipiente, per evitare che – come precisa Cass. 4781/82 – si radichi definitivamente la competenza del Giudice adito deve contestare analiticamente il ricorrere di tutti e ciascuno dei criteri che porterebbero alla competenza di quest'ultimo: una contestazione che deve essere “specifica ed espressa” (Cass. 6571/81), con “motivazione articolata ed esaustiva” (ex pluribus, v. Cass.1018/83).
Così conferita ammissibilità all'eccezione, l'eccipiente deve poi dimostrarne la fondatezza provando “i fatti posti a fondamento” (Cass. 5482/81) di ciascuna delle sue allegazioni contestative.
Nel caso di specie, trattandosi di obbligazione, la suddetta esigenza di completezza imponeva alla parte convenuta di sviluppare la propria contestazione sia rispetto ai luoghi previsti dagli artt. 18 e 19 c.p.c. sia rispetto a ciascuno dei fori alternativi di cui all'art. 20 c.p.c.
Invece l'eccezione che non fa alcun riferimento né in relazione all'art. 18 c.p.c. né ad alcuno dei due criteri di cui all'art. 19 c.p.c., in particolare a quello di cui alla seconda parte del comma 1 è tamquam non esset e deve ritenersi radicata la competenza del Tribunale di Milano.
Quanto alla contestazione preliminare formulata dall'opponente in merito all'inefficacia probatoria delle fatture commerciali prodotte a sostegno dell'azione monitoria essa non coglie nel segno atteso che il concetto di prova scritta enunciato dall'art. 634 c.p.c. è diverso e più ampio rispetto a quello contenuto nella disciplina della prova in sede ordinaria. Secondo la costante giurisprudenza, la prova scritta può essere costituita da qualsiasi documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal Giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e efficacia probatoria, in particolare le fatture commerciali, come da consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, ove provenienti da un imprenditore esercente attività commerciale e relative a forniture di merci e a prestazioni di servizi, rappresentano idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l'emissione del decreto ingiuntivo. Del resto, le scritture contabili rappresentano un sistema complesso, retto da regole tecniche che impongono per ogni operazione la movimentazione bilanciata di almeno due conti e tale operazione, per quanto attiene ad un rapporto tra imprenditori, si riflette specularmente nelle scritture di entrambi. E' dunque il meccanismo stesso di formazione delle scritture contabili che attribuisce alle stesse valenza probatoria in ordine all'esistenza dei fatti in esse rappresentati. In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, quand'anche il decreto ingiuntivo fosse stato emesso al di fuori dei casi di cui all'art. 634 c.p.c. resta il rilievo che la relativa opposizione instaura un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto non già l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 633 c.p.c. all'epoca dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto ma, puramente e semplicemente, l'esistenza del credito azionato (Cass. Civ. 24740/15).
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Bisogna innanzitutto premettere che l'opponente ha fatto valere la presente eccezione con riguardo alla fattura n. 2973026 del 10.12.2018 e n. 2351210 del 11.4.2019 avuto riguardo all'applicazione del regime prescrizionale breve di cui all'art. 1 della cd. Legge Bilancio 2018 e al pagina 3 di 9 primo atto interruttivo della prescrizione dato dalla diffida inviata via pec dall'opposta il 25.3.2022.
Deve intanto dirsi, quale circostanza di fatto inoppugnabile al giudizio, risultante dai documenti prodotti dall'opposta (cfr. doc. 8 denuncia di reato cui sono allegati i verbali di verifica dell'illecito con le fotografie del contatore manomesso) che l'accertamento dei consumi imputati all'opponente, successivo ai consumi stessi è dipeso da fatto stesso della debitrice e non da incuria o dimenticanza della creditrice. Da tanto conseguente che evidentemente la società somministrante ha dovuto e potuto ricostruire i consumi solo in un'epoca successiva all'accertamento dell'illecita sottrazione di energia elettrica, reato posto in essere da ignoti, del cui provento ha sicuramente beneficiato la società opponente che ha continuato nel tempo a fruire dell'energia elettrica corrisposta dal trader, secondo le quantità a sua volta corrisposte dalla società di distribuzione.
In tema di prescrizione deve dirsi che in materia di forniture elettriche, acqua luce o gas, trova applicazione l'art. 2948 n. 4 c.c. che prevede la prescrizione quinquennale per "gli interessi e in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o a termini più brevi" (Cass. 27.01.2015 n.
1442 secondo cui "il prezzo della somministrazione di energia elettrica da parte di un ente fornitore di tale servizio, che venga pagato annualmente o a scadenze inferiori all'anno, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo e deve pertanto ritenersi incluso nella previsione dell'art. 2948 c.c., n. 4, con la conseguenza dell'assoggettamento alla prescrizione breve quinquennale del corrispondente credito (Cass. n. 19838/2013; Cass. n. 11918/2002; Cass. n. 6209/1999)", in via generale, il dies a quo per la prescrizione è ravvisabile nel momento in cui il diritto può essere fatto valere ex art. 2935 c.c.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'impossibilità di far valere il diritto alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditiva della decorrenza della prescrizione è solo quella derivante da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche ostacoli soggettivi o di mero fatto, ad eccezione delle ipotesi tassative ex art. 2941 c.c. (Cass. 6.10.2014
n. 21026 Cass.
7.3.2012 n. 3584 Cass.
7.11.2.2005 n. 21495).
Nel particolare settore della somministrazione di energia elettrica, coerentemente con "il principio informatore di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore" (in termini Cass. 21.06.1999 n. 6209) la giurisprudenza ha precisato come "condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra (art. 2935 c.c.) è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga da tale esercizio, rilevando peraltro a tal fine solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l'impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, vale a dire i semplici ostacoli di fatto a tale esercizio, come la difficoltà di integrale contabilizzazione del credito (Cass. n. 6209/1999 cit. in senso conforme Cass. 12.3.1994 n.
2429, Cass.
3.6.1997 n. 4939).
In forza delle disposizioni contrattuali vigenti tra le parti nonché in base ai principi generali in materia di contratto di somministrazione (artt. 1562 e 1563 c.c.), applicabili a quella di energia pagina 4 di 9 elettrica, il diritto al pagamento in capo all'opposta maturava in costanza di rapporto, volta per volta, all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. E' vero che – per il meccanismo di funzionamento della filiera del mercato dell'energia elettrica - è dato notorio che la determinazione del conguaglio viene operata sulla base dell'accertamento eseguito successivamente all'erogazione e prima della data di cessazione del rapporto di fornitura, come comunicato dal soggetto distributore, ma nel caso concreto è pacifico e incontestato in causa che l'opposta abbia emesso le fatture azionate in sede monitoria a seguito di conguagli, dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
La periodicità di fatturazione e la possibilità di emettere fatture in stima e a conguaglio è stata regolata dalla delibera AE. del 28.12.1999 n. 200, ai sensi dell'art. 5 delibera 200/1999 l'esercente può emettere fatture in stima sulla scorta di consumi stimati, conteggiati sui consumi storici o dichiarati, provvedendo ad adeguarsi con conguaglio ai consumi effettivi;
i consumi in stima devono essere il più possibile vicini ai consumi presumibili;
i conguagli a favore dell'utente vanno conteggiati nella prima bolletta successiva al riconoscimento dell'errore: l'esercente può, nelle more della ricezione di misure con i consumi effettivi, emettere bollette in acconto per consumi stimati, sulla scorta dei consumi storici, dovendo poi quanto prima allinearsi alle misure effettive non appena disponibili, emettendo fattura di conguaglio ovvero nota di credito.
Nel caso di specie non può applicarsi la disciplina richiamata nell'interesse dell'opponente di cui all'art. 1, comma 4, l. 205/2017 che trova applicazione soltanto nei rapporti tra venditore e utenti domestici o microimprese, come precisato nelle Delibere Arera n. 97/2018/R/Com del 22.2.2018 e n.
569/2018 del 13.11.2018, perché l'opponente non ha affatto dimostrato di rientrare nell'ambito soggettivo di cui alla cd. Legge di Bilancio 2018 ai fini della prescrizione del credito in oggetto perché, essa avrebbe dovuto provare di possedere i relativi requisiti al momento di stipulazione del contratto e di esecuzione dello stesso, momento nel quale inevitabilmente assume rilievo la qualifica del contraente utente, per la corretta applicazione della prescrizione di cui alla Legge bilancio 2018, mentre
è del tutto irrilevante, ai fini invocati, l'eventuale possesso delle caratteristiche proprie della microimpresa successivamente alla cessazione del rapporto di somministrazione e, comunque, in un periodo non coincidente con quello della stipulazione e dell'esecuzione del contratto. E ciò non solo per una ragione essenzialmente giuridica, collegabile peraltro anche all'argomentazione sopra esposta relativa al dies a quo per l'esigibilità del corrispettivo della prestazione contrattuale, ma anche per una ragione strettamente pratica: non potrebbe ravvisarsi alcuna ratio nell'onere in capo al trader di verificare la qualifica soggettiva del soggetto somministrato (e persino il persistere o il variare delle condizioni soggettive, quale quella di “microimpresa”), con il regime fiscale applicabile al medesimo, un volta che il rapporto contrattuale sia definitivamente concluso.
Nel merito circa la disciplina speciale in materia di energia elettrica, la L. 14.11.1995 n. 481 ha istituito l'Autorità indipendente di controllo, all'epoca denominata AEEG (acronimo di “Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas”), ora ribattezzata ARERA (acronimo di “Autorità per la Regolazione di Energia, Reti ed Ambiente”): l'Autorità ha tra i suoi compiti principali la regolamentazione del settore con implementazione delle direttive comunitarie e la vigilanza sugli operatori della filiera dell'energia. pagina 5 di 9 La Corte di legittimità ha sancito che le disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità hanno efficacia integratrice automatica nel contratto di somministrazione ai sensi dell'art. 1339 cc, nelle materie oggetto di delega di legge oppure se intese a prevedere regole di favore degli utenti in attuazione della disciplina comunitaria (Cass. civ. sez.
6-3 n. 23184 del 31.10.2014; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 25.11.2013 n. 26534; Cass. civ. sez. 3 del 27.07.2011 n. 16401). Quanto alla disciplina euro- unitaria, a partire dal 1993 con numerose successive, la Commissione UE ha stabilito regole per l'efficienza del mercato energetico interno degli Stati per incrementare la competitività nel settore dell'energia ed evitare comportamenti monopolistici: il meccanismo scelto è stato quello di separare l'attività di gestione degli elettrodotti da quella di vendita dell'energia per consentire l'ingresso nel mercato della somministrazione di altri operatori. Anche in ambito nazionale, a seguito della cd
“liberalizzazione del mercato dell'energia”, disposta dal d. lgs 16.03.1999 n. 79, della l. 23.08.2004 n.
239 e dal d.l. 18.06.2007 n. 73, conv. con mod. dalla l.
3.08.2007 n. 125 (emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), le attività di somministrazione e di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e con la delibera AEEG 111/2006 (attuativa degli artt. 3 e 5 d. lgs 79/1999) definitivamente separate: il concessionario del servizio pubblico di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed
è anche responsabile delle attività di misura (posa, manutenzione, lettura del contatore, nonché rilevazione, validazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni).
L'Autorità ha altresì stabilito con le delibere 30.12.2003 n. 168 e 9.06.2006 n. 111 che per identificare univocamente la fornitura al singolo utente deve essere adoperato il codice alfanumerico standard europeo denominato “POD”, acronimo per “Point of delivery”, cioè “Punto di consegna”.
Con specifico riferimento all'ipotesi di guasto del contatore (a prescindere dalla causa del guasto), il titolo IV della delibera AEEG n. 200/1999 ha previsto le regole da seguire per la ricostruzione dei consumi. In particolare, l'art. 9 “Ricostruzione dei consumi” prevede: “Qualora il gruppo di misura installato presso il cliente, a seguito di verifica effettuata dall'esercente su richiesta del cliente medesimo, ovvero di ordinari controlli effettuati dall'esercente, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei consumi superiore a quello previsto dalla normativa tecnica vigente, l'esercente procede alla ricostruzione dei consumi registrati erroneamente ed alla determinazione del relativo conguaglio, dandone adeguata informazione al cliente interessato, al quale deve essere consegnata copia del relativo verbale compilato al termine della verifica dal personale preposto.”. L'art. 10 “Periodo di ricostruzione dei consumi” sancisce: “
1. La ricostruzione dei consumi deve avere come periodo di riferimento l'intervallo di tempo compreso tra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, ed il momento in cui l'esercente provvede alla sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo..”. L'art. 11
“Modalità di ricostruzione dei consumi” prevede: “1 Per il periodo di ricostruzione individuato ai sensi del precedente art. 10, i consumi devono essere ricostruiti sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del gruppo di misura, eventualmente corretto sulla base delle rilevazioni di un secondo gruppo di misura di controllo, installato in parallelo al gruppo di misura principale per
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iniziativa dell'esercente…2. L'importo dovuto in base agli esiti della ricostruzione dei consumi e la documentazione giustificativa di tale importo, comprensiva delle modalità di determinazione del momento del guasto o della rottura, delle stime dettagliate della ricostruzione e della metodologia di stima utilizzata, devono essere resi noti al cliente prima dell'eventuale sostituzione del gruppo di misura guasto e, salvo documentabili ragioni tecniche, non più tardi di due mesi dalla data di effettuazione della verifica del gruppo di misura. Nel caso in cui il guasto richieda l'immediata sostituzione del gruppo di misura, tale sostituzione può avvenire soltanto con il consenso scritto del cliente che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.
3. Il cliente ha trenta giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei consumi da parte dell'esercente per presentare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, e contestare la ricostruzione dei consumi effettuata dall'esercente…”.
Alla stregua della disciplina di settore, sopra succintamente descritta, la giurisprudenza costante di questa Sezione reputa che le misure dell'energia distribuita al singolo POD, eseguite dal Distributore locale costituiscano in linea di massima idonea prova della misura dell'energia effettivamente erogata,
a meno che l'utente fornisca specifici elementi atti ad inficiare l'attendibilità delle misure accertate ovvero ricostruite dal distributore locale (ad esempio, per i consumi misurati: fotografie del contatore che dimostrino dati di lettura diversi dalle misure registrate dal distributore locale, o incongruità intrinseca delle misure registrate dal distributore tra loro o con la potenza della fornitura;
per i consumi ricostruiti: abnormità dei consumi ricostruiti dal distributore in confronto con documentati consumi storici anteriori o successivi dell'utente, prova di prelievo illecito da parte di terzi nonostante idonea vigilanza, ecc).
Tale principio giurisprudenziale è stato di recente confermato anche dalla Corte di legittimità:
“In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi,
è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.” (Cass. civ. sez.
6-3 del 17.05.2022 n. 15771; conf.: Cass. civ. sez. 1 del 19.07.2018 n. 19154).
Sulla scorta delle emergenze probatorie ed alla luce dei principi di diritto da applicare alla Cont decisione, il Giudice rileva che ha fornito prova dell'esistenza della fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio di pagare i corrispettivi per la fornitura di energia.
In primo luogo è incontestato in giudizio che nel periodo per il quale l'opposta ha chiesto il conguaglio dei consumi all'utente fosse in essere un contratto tra le parti avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica al sopra menzionato presso la sede dell'opponente sita in Bitonto, Cont in ogni caso la circostanza dell'esistenza del contratto tra le parti è anche documentale, atteso che ha depositato al fascicolo monitorio la proposta di abbonamento su modulo alla medesima intestato, in pagina 7 di 9 ogni caso, la circostanza è pacifica, atteso che l'opponente, sia in atto di citazione in opposizione, sia Part nei successivi atti, non ha mai negato l'esistenza del rapporto contrattuale con ed ha svolto difese incompatibili con la negazione della circostanza dell'esistenza del contratto tra le parti. Cont Ebbene il contratto prevede l'obbligazione di di erogare con continuità energia al POD in uso all'opponente, con la potenza indicata nel contratto e, del pari, prevede a carico dell'opponente Cont l'obbligazione sinallagmatica di pagare a favore di il corrispettivo dell'energia erogata a tale POD.
In merito al quantum debeatur il Tribunale osserva che è emersa in causa ampia prova della Cont esistenza e consistenza del credito di relativo a corrispettivi per consumi ricostruiti da E-
Distribuzione a seguito dell'accertata manomissione del contatore relativo all'utenza di cui al POD contrattualizzato dalla società opponente. Infatti non solo il criterio dettagliatamente descritto in Cont comparsa da alle pagg. 14 ss appare del tutto razionale, ma l'opponente non ha specificamente contestato in giudizio il criterio utilizzato dalla società di Distribuzione per la ricostruzione dei consumi, imputati correttamente peraltro solo in relazione al periodo non coperto da prescrizione quinquiennale.
Le circostanze dell'accertata manomissione sono quindi comprovate dal verbale di verifica n.
48582957 del 14.3.2018 sottoscritto dal tecnico di , soggetto incaricato di pubblicato Controparte_3 servizio, quindi pubblico ufficiale nell'esercizio dell'attività di verificatore, facente fede fino a querela di falso ai sensi dell'art. 2700 c.c. (cfr. concetto di atto pubblico nella tutela penale di cui alla lettura della Corte di Cassazione penale n. 10675/2023).
Quanto alla correttezza delle ricostruzioni operate deve rilevarsi che le stesse non sono state per nulla contestate nel merito, atteso che l'opponente si è limitata a sostenere, in via del tutto generica, che si tratta di consumi stimati e che non vi è prova che siano consumi effettivi e conformi ai dati del contatore e tale argomento è inconferente ed equivale a non svolgere alcuna specifica e congruente contestazione.
Alla luce di quanto precede, posto che l'utente non ha contestato specificamente, come scritto, Cont né l'allineamento di nella fatturazione ai consumi ricostruiti da , né la conformità Controparte_3 Cont dei corrispettivi applicati a quelli a suo tempo concordati, discende che deve ritenersi che abbia provato l'esistenza e la consistenza del proprio credito derivante dai consumi ricostruiti dalla società di distribuzione. Da tanto discende il rigetto integrale dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come da dispositivo.
Le spese di lite della convenuta e della terza chiamata in causa devono essere poste in capo dell'opponente alla luce del principio di causalità della lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; pagina 8 di 9 conferma il decreto ingiuntivo opposto e ne dichiara la definitiva esecutorietà; condanna la parte opponente, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere alla parte opposta in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
€ 9.647 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 24 gennaio 2025 Il Giudice
dott. Caterina Centola
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