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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. 3943/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3943/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Costigliole d'Asti
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Costigliole d'Asti entrambi rappresentati e difesi dall' LOPEZ CESARINO ALESSANDRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Costigliole d'Asti, il 24/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Costigliole d'Asti (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata ad [...] l'[...], ed nato ad [...] il ER R_
3.8.2010.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 11.05.2017 dal Tribunale di Asti (R.G. 990/2017).
Con ricorso depositato il 18/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza; /a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita/a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Costigliole Parte_1 Parte_2 d'Asti, il 24/06/2007, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2007, II serie A n. 6, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i figli e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente e R_ ER residenza anagrafica presso la madre e con l'esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Sino al compimento della maggiore età degli stessi, salvo diversi accordi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici, i figli trascorreranno con ogni genitore due week end alternati al mese dal venerdì pomeriggio, quando verranno prelevati da scuola, sino alla domenica dopo cena. Durante la settimana, e trascorreranno con il padre R_ ER stesso da mercoledì pomeriggio, dopo la scuola, sino al giovedì mattina successivo, dove saranno accompagnati a scuola dal Signor Fatta salva la validità di eventuali diversi accordi che Pt_2 verranno presi di volta in volta, il padre provvederà a prelevare i figli ed a riportarli presso il domicilio della madre.
2 Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità per i figli e di fare visita al proprio R_ ER padre – durante la settimana - ogni volta che lo vorranno, compatibilmente con gli impegni della di loro madre e secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti.
I ponti festivi saranno trascorsi dai figli con ciascun genitore alternativamente, purché con preventivo accordo dei genitori stessi da definire di volta in volta.
In occasione di eventi quali feste di compleanno, onomastici, incontri con la scuola e gare sportive, verrà favorita - nell'esclusivo interesse della prole – la compresenza di entrambi i coniugi e dei nonni di ed . ER R_
Durante le festività natalizie, sino al raggiungimento della maggior età, e R_ ER trascorreranno, ad anni alternati, con ciascun genitore la settimana di Natale – ossia dal 23.12 al 30.12
- o la settimana di Capodanno, ossia dal 31.12 al 6.1.
Le vacanze pasquali saranno invece trascorse - sino al raggiungimento della maggior età - ad anni alternati o con la madre o con il padre.
Durante le vacanze estive, sino al compimento della maggior età, i figli trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno.
Durante la pausa estiva scolastica, sino al raggiungimento della maggior età, e fatto salvo in ogni caso il periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi sopra descritto, i figli e R_ ER trascorreranno con il padre dal mercoledì mattina ore 9:00 sino a giovedì sera dopo cena (ore 22:00 circa).
Ciascun genitore provvederà a proprie spese a vitto ed alloggio dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; il padre contribuirà - con il versamento, entro il giorno dieci di ogni mese, della somma di euro seicento/00, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat - al mantenimento della prole, nonché al 50% delle spese scolastiche - mediche non coperte dal S.S.N. - e di ogni altra spesa straordinaria concordata o necessitata e debitamente documentata.
PRENDE ATTO CHE:
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, dichiarano di aver regolato ogni pregresso rapporto patrimoniale insorto tra i medesimi e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Costigliole d'Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3943/2024 v.g. promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente in Parte_1 C.F._1 Costigliole d'Asti
e
, (C.F. ), nato ad [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2 Costigliole d'Asti entrambi rappresentati e difesi dall' LOPEZ CESARINO ALESSANDRO come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Costigliole d'Asti, il 24/06/2007.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Costigliole d'Asti (atto n. 6 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nati i figli: , nata ad [...] l'[...], ed nato ad [...] il ER R_
3.8.2010.
1 I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 11.05.2017 dal Tribunale di Asti (R.G. 990/2017).
Con ricorso depositato il 18/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza; /a far tempo dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita/a far tempo dalla data dell'atto contenente l'accordo raggiunto avanti all'ufficiale dello stato civile.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti/ Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto/Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario/ lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in Costigliole Parte_1 Parte_2 d'Asti, il 24/06/2007, iscritto nel registro del detto Comune all'anno 2007, II serie A n. 6, alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
i figli e sono affidati congiuntamente ai genitori con collocazione prevalente e R_ ER residenza anagrafica presso la madre e con l'esercizio disgiunto della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Sino al compimento della maggiore età degli stessi, salvo diversi accordi e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici, i figli trascorreranno con ogni genitore due week end alternati al mese dal venerdì pomeriggio, quando verranno prelevati da scuola, sino alla domenica dopo cena. Durante la settimana, e trascorreranno con il padre R_ ER stesso da mercoledì pomeriggio, dopo la scuola, sino al giovedì mattina successivo, dove saranno accompagnati a scuola dal Signor Fatta salva la validità di eventuali diversi accordi che Pt_2 verranno presi di volta in volta, il padre provvederà a prelevare i figli ed a riportarli presso il domicilio della madre.
2 Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità per i figli e di fare visita al proprio R_ ER padre – durante la settimana - ogni volta che lo vorranno, compatibilmente con gli impegni della di loro madre e secondo le modalità che verranno di volta in volta concordate tra le parti.
I ponti festivi saranno trascorsi dai figli con ciascun genitore alternativamente, purché con preventivo accordo dei genitori stessi da definire di volta in volta.
In occasione di eventi quali feste di compleanno, onomastici, incontri con la scuola e gare sportive, verrà favorita - nell'esclusivo interesse della prole – la compresenza di entrambi i coniugi e dei nonni di ed . ER R_
Durante le festività natalizie, sino al raggiungimento della maggior età, e R_ ER trascorreranno, ad anni alternati, con ciascun genitore la settimana di Natale – ossia dal 23.12 al 30.12
- o la settimana di Capodanno, ossia dal 31.12 al 6.1.
Le vacanze pasquali saranno invece trascorse - sino al raggiungimento della maggior età - ad anni alternati o con la madre o con il padre.
Durante le vacanze estive, sino al compimento della maggior età, i figli trascorreranno quindici giorni consecutivi con ciascun genitore da concordarsi entro il 30.5 di ogni anno.
Durante la pausa estiva scolastica, sino al raggiungimento della maggior età, e fatto salvo in ogni caso il periodo di vacanza di quindici giorni consecutivi sopra descritto, i figli e R_ ER trascorreranno con il padre dal mercoledì mattina ore 9:00 sino a giovedì sera dopo cena (ore 22:00 circa).
Ciascun genitore provvederà a proprie spese a vitto ed alloggio dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; il padre contribuirà - con il versamento, entro il giorno dieci di ogni mese, della somma di euro seicento/00, rivalutabili annualmente secondo l'indice Istat - al mantenimento della prole, nonché al 50% delle spese scolastiche - mediche non coperte dal S.S.N. - e di ogni altra spesa straordinaria concordata o necessitata e debitamente documentata.
PRENDE ATTO CHE:
Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo gli stessi economicamente autosufficienti, dichiarano di aver regolato ogni pregresso rapporto patrimoniale insorto tra i medesimi e di non aver più nulla da pretendere l'uno dall'altro.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Costigliole d'Asti di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18/12/2024.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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