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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 17/04/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1346 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti VIZZOLESI ANNAMARIA e SEMINA DAVIDE parte ricorrente contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. FRIGERI SAMUELA parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 26/02/2025
pagina 1 di 9 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 3/05/2024 dava atto di aver avuto una rela- Parte_1
zione sentimentale con dalla quale in data 30/04/2019 era nata Controparte_1
la FI , riconosciuta da entrambi i genitori;
il ricorrente proseguiva nar- Per_1
rando che la relazione sentimentale con la madre della minore si era progressiva- mente deteriorata nel tempo, interrompendosi definitivamente la convivenza nel giugno 2022, quando lui decideva di trasferirsi altrove, lasciando nella casa fami- liare la ricorrente con la FI.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre l'affido condiviso della FI ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, una regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento della minore nella misura di € 400,00 mensili, ol- tre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio concordando sull'affido condiviso della Controparte_1
FI e sulla sua collocazione prevalente presso di sé; proponeva, però, un diverso regime di visite paterne, chiedendo che il contributo paterno al mantenimento del- la FI fosse fissato nella misura di € 800,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 17/10/2024 le parti, personalmente presenti, venivano sentite dal
Giudice delegato, il quale, ad esito, adottava a verbale i provvedimenti temporanei e urgenti di sua competenza, disponendo, in particolare, l'affido condiviso della FI minore, con collocazione prevalente presso la madre, una regolamentazione delle visite paterne e delle comunicazioni reciproche tra i genitori, con la previ- sione di un contributo in capo al padre per il mantenimento della FI nella misu- ra di € 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, e il riconoscimento del 100% dell'Assegno Unico alla madre.
Alla successiva udienza del 26/02/2025 le parti, dopo breve discussione, raggiun- gevano un accordo per la definizione conciliativa del giudizio alle condizioni sta- bilite con i suddetti provvedimenti temporanei, salva l'immediata introduzione di un pernotto ulteriore della FI con il padre il martedì nelle settimane di sua spet- tanza del weekend e l'introduzione, a far data dall'inizio delle lezioni del prossi-
pagina 2 di 9 mo anno scolastico a settembre 2025, di un ulteriore pernotto della FI con il padre la domenica nei weekend di sua spettanza, sì che lo stessa possa trascorrere con il padre in tali weekend dal sabato mattina al lunedì con riaccompagnamento a scuola, con compensazione integrale delle spese di lite.
I procuratori delle parti, preso atto dell'accordo dei rispettivi assistiti, precisavano le conclusioni in conformità alle condizioni sopra richiamate, con rinuncia a ter- mini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 17/04/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui sopra non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di caratte- re imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posi- zioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della FI minore della coppia, a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Accanto a tali condizioni appare invero soltanto opportuno introdurre in questa sede una regolamentazione ordinaria dei periodi festivi che, salvo diversi accordi tra le parti e tenuto anche conto dell'età della minore, contempli una suddivisione paritaria e alternata di tali periodi tra i genitori e la possibilità per la minore di tra- scorrere con ciascun genitore almeno una settimana nel corso delle prossime va- canze estive, da incrementarsi a due settimane, anche non consecutive, a partire dall'estate del 2026.
Tanto precisato, le statuizioni concordate dalle parti possono essere recepite e fat- te proprie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
pagina 3 di 9 1. dispone che la FI minore sia affidata ad entrambi i genitori, che ne cure- ranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse della minore, dispone che la stessa abbia re- sidenza anagrafica e collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare sita in Parma, Via Castelletti n. 5, che rimane a lei assegnata;
3. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la FI minore secondo il seguente calendario ordinario: prima settimana: dal martedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola, con pernotto presso di lui, oltre al venerdì dall'uscita da scuola sino alla sera dopo cena alle 20:30; seconda settimana: dal martedì all'uscita da scuola sino al mercoledì mattina con riaccompagnamento a scuola, con pernotto presso di lui, oltre al fine set- timana dal sabato mattina sino alla domenica sera, con pernotto presso di lui;
e così in via alternata nelle settimane successive;
con la precisazione che, a far data dall'inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico a settembre 2025, verrà introdotto un ulteriore pernotto della FI con il padre la domenica nei weekend di sua spettanza, sì che la stessa possa trascorrere con il padre in tali weekend dal sabato mattina al lunedì con riac- compagnamento a scuola;
durante i periodi estivi, inoltre, la minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori almeno una settimana per le prossime vacanze estive, da incremen- tarsi a due, anche non consecutive, a partire dall'estate 2026, in luogo di va- canze o presso l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione tele- fonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività orga- nizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui por- teranno con sé la minore in località di vacanza, e concordare in tal senso, en- tro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con la FI, la madre de- ciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente pagina 4 di 9 l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo scelto per le vacan- ze estive;
la minore trascorrerà le vacanze pasquali e natalizie per metà con ciascun ge- nitore (periodi individuati con il calendario scolastico), alternando di anno in anno il giorno di Natale e Pasqua con l'uno e l'altro genitore, così come Ca- podanno ed il Lunedì dell'Angelo;
4. dispone che le comunicazioni tra i genitori e tra e il genitore che non Per_1
l'ha presso di sé nei giorni di spettanza dell'altro, salvo emergenze straordina- rie, siano circoscritte ad una fascia oraria serale, dalle 19:30 alle 20:30, con la previsione che sia il genitore che ha la FI presso di sé in quel momento a chiamare l'altro;
5. dispone che versi a a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1
mantenimento della FI , con decorrenza dal mese di novembre 2024, Per_1 la somma mensile di € 600,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno quindici d'ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplina- te secondo il Protocollo del Tribunale di Parma del 20/12/2023 che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
pagina 5 di 9 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o
private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesi- ma sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, pur- chè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separa- zione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione
non erogati dal SSN;
pagina 6 di 9 • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spe- sa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manife- stare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di ri-
sposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 7 di 9 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità del-
la stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esi-
genze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fi- scale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere
la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano
già stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere in-
testati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o as- sicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddi- to, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. dispone che l'Assegno Unico per la FI minore sia riconosciuto al 100% alla madre;
7. prende atto dell'impegno di entrambe le parti ad avviare e proseguire il per- corso di mediazione presso il Centro per le Famiglie di Parma;
8. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
17/04/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
pagina 8 di 9 dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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