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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRI
I^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Nella causa n. 293/2024 RG promossa da
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Idone
ricorrenti
CONTRO
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore
(C.F.: ) Controparte_2 C.F._4
resistenti-contumaci
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 02.02.2025 e ritualmente notificato, i signori , e premettevano di Parte_1 Parte_2 Parte_3
aver commissionato alla , i lavori di rifacimento della Controparte_1
facciata esterna dell'edificio di loro proprietà, sito a Catona (RC), e che ciascuno di loro aveva effettuato un bonifico, di € 3.337,76 in favore della società, a saldo delle fatture n. 35, 36 e 37 del 28/12/2021, ciascuna delle quali emessa nei confronti di ognuno di loro;
premettevano, inoltre, che l'architetto , incaricato Controparte_2
per la presentazione della pratica edilizia e per la direzione degli stessi lavori, aveva, a sua volta, emesso, nei confronti di ciascuno di loro, le fatture n. 38, 39 e 40 del 28/12/2021
- ognuna di € 3.849,95, tutte tempestivamente pagate tramite tre distinti bonifici bancari;
premettevano ancora i ricorrenti che i lavori commissionati non erano stati iniziati nei termini previsti e che, pertanto, avevano diffidato più volte i resistenti;
l'architetto aveva dato riscontro alle diffide, riconoscendo di aver incassato le Controparte_2
tre fatture emesse, ma si era dichiarato non responsabile del mancato inizio dei lavori;
la società resistente, con nota dell'11.11.2022, aveva dato riscontro alla sola diffida del
3.11.2022, riconoscendo di aver incassato le tre fatture di € 3.337,76 ciascuna e proponendo tre soluzioni alternative per la definizione della questione, non condivise dai ricorrenti;
con nota del 21/11/2022, i ricorrenti avevano comunicato alla
[...]
ed all'architetto la volontà di risolvere il contratto, Controparte_1 Controparte_2
chiedendo la restituzione di quanto incassato, pari ad € 10.013,28 , dovuti dalla la società resistente e ad € 11.549,85 dovuti dall'architetto , ma senza ottenere riscontro;
CP_2
anche l'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita era rimasto inevaso;
in ultimo, l'architetto , con nota del 08.05.2024, aveva manifestato Controparte_2
la volontà di restituire l'1,5% di quanto ricevuto, ritenendo di dover trattenere il resto per l'attività preparatoria espletata, consistente nella presentazione della S.C.I.A ( segnalazione certificata di inizio lavori); tale proposta non era stata accettata in quanto ritenuta iniqua dai ricorrenti, essendo la cifra che il resistente intendeva trattenere sproporzionata rispetto alla prestazione espletata. Ciò premesso e svolte le argomentazioni di diritto i ricorrenti formulavano le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento posto in essere sia dalla , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, che dall'architetto , Controparte_2
per non aver mai dato inizio ai lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle facciate esterne dell'edificio di loro proprietà e per aver trattenuto indebitamente gli acconti corrisposti;
2) per l'effetto, condannare la , in Controparte_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei ricorrenti della somma complessiva di € 10.013,28, o di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
condannare l'architetto al pagamento, in favore dei ricorrenti della Controparte_2
somma complessiva di € 11.549,85 o di quella maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare i resistenti alla rifusione a favore dei ricorrenti delle spese e dei compensi professionali, da distrarsi in favore del procuratore costituito. I resistenti non si costituivano in giudizio;
con ordinanza del 22.10. 2024 è stata rigettata la richiesta di ammissione della prova per testi articolata da parte ricorrente e la causa è stata rinviata per la discussione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. All'udienza del 02.04.2025, fissata per la discussione e la decisione,
i ricorrenti si sono riportati ai propri atti di causa, insistendo nelle relative conclusioni.
Il Got, nella medesima udienza, ad esito della Camera di Consiglio, dato atto che alle ore
15,25 non erano più presenti i procuratori delle parti, ha emesso la presente sentenza.
*********
I ricorrenti fondano le proprie pretese sull'accordo con il quale hanno conferito alla ditta , l'incarico di rifacimento della facciata dello Controparte_1
stabile di loro proprietà ed all' architetto l'incarico di direzione dei Controparte_2
lavori; la parti hanno stipulato un contratto di appalto e, sebbene non ne venga prodotta copia in allegato alla citazione, considerato che non ricorre obbligo di forma scritta ab substantiam, la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale può ritenersi compiutamente costituita dalle missive con le quali i resistenti hanno dato riscontro alle diffide inoltrate dai ricorrenti;
dal tenore delle suddette missive si evince, infatti, sia il riconoscimento da parte di entrambi i resistenti dell'esistenza del contratto sul quale si fondano le domande attoree, sia l'avvenuto incasso delle fatture emesse, ciascuno per le proprie competenze e cioè l' per l'esecuzione e l'architetto Controparte_1
per la direzione dei lavori commissionati dai ricorrenti. Controparte_2
La documentazione prodotta in allegato al ricorso fornisce, quindi, prova esaustiva, sia del rapporto contrattuale, sia dell'avvenuto pagamento di quanto chiesto in restituzione dai ricorrenti. Prima di accertare se la mancata realizzazione dei lavori commissionati dai ricorrenti sia imputabile alla part resistente, occorre precisare che il contratto di appalto
è soggetto alla normativa generale in tema di responsabilità contrattuale, di cui agli artt.
1453 e 1455 cod. civ., la cui applicazione non è esclusa dalle speciali disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 cod. civ., in materia di appalto, in quanto queste ultime integrano una disciplina speciale, che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera ( Cass. civ. sez. II
n.27994/2018); nel caso in cui l'opera non sia stata ultimata o non sia stata neanche iniziata, si applica la normativa in materia di contratto a prestazioni corrispettive, integrata dall'art. 1453 c.c., in forza del quale “quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni,
l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno”. Occorre, quindi, valutare se, nel caso in esame, si sia verificato un inadempimento ascrivibile alla parte resistente, che giustifichi, ex art. 1453 c.c. la richiesta dei ricorrenti di risoluzione del contratto e di condanna dei resistenti alla restituzione di quanto incassato per i lavori ad essi commissionati. Sul punto, va osservato che la
[...]
, nel dare riscontro alla diffida dei ricorrenti, con missiva Controparte_3
dell'11.11.2002, ha espressamente ammesso di aver ricevuto l'incarico di eseguire i lavori indicati dai ricorrenti e di aver ricevuto gli importi di cui alle fatture emesse nei loro confronti e non ha fornito alcuna giustificazione per la mancata esecuzione dei lavori;
deve, pertanto, ritenersi compiutamente provato dalla documentazione allegata da parte ricorrente il grave inadempimento contrattuale - stante, peraltro, la contumacia dei resistenti;
deve, conseguentemente, ritenersi legittima, ai sensi di quanto previsto dell'art. 1453 c.c., la richiesta degli attori di risoluzione del contratto e di condanna alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione dello stesso;
la Controparte_3
è, pertanto, tenuta alla restituzione, in favore di ciascun ricorrente, di
[...]
€ 3.337,76 - di cui alle fatture prodotte in atti - oltre interessi al tasso legale, dalla diffida del 21.11.2022 e sino al soddisfo;
non è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta . L'obbligo restitutorio, sebbene l'inadempimento risulti, da quanto emerge agli atti, imputabile, in via esclusiva, alla condotta omissiva della società appaltatrice, grava anche sul convenuto architetto con riferimento a quanto incassato Controparte_2
in veste di direttore dei lavori;
le fatture dallo stesso emesse e prodotte dagli attori si riferiscono, infatti, all'attività di direzione dei lavori, che non è stata mai espletata;
la ritenzione di questi importi, senza che sia stata eseguita la prestazione, integra un indebito arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c. che impone di indennizzare la persona depauperata dal pagamento ingiustificato;
considerato, comunque che per stessa ammissione dei ricorrenti (cfr diffida degli attori del 22.11.2022) l'architetto CP_2
aveva inoltrato segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA) con allegata una
[...]
relazione progettuale, si ritiene equo detrarre da quanto ricevuto dal resistente, e cioè da
€ 11.545,85, l'importo corrispondente al 2% del valore dei lavori ( € 91.029,00) e, quindi,
€ 2.221,00 (comprensivo di IVA al 22%), quale parcella dovuta per l'attività preliminare espletata;
residuano, pertanto, complessivi € 9.328,85, che è tenuto Controparte_2
a restituire, in tre quote uguali di € 3.110,00, a ciascun ricorrente, oltre interessi al tasso legale, dalla diffida del 22.11.2022 e sino al soddisfo;
non è dovuta la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta . Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, i resistenti sono tenuti a rifondere ai ricorrenti, in solido, le spese di lite, che si liquidano, ex DM 147/2022 secondo lo scaglione di riferimento, e tenuto conto dell'attività processuale, in € 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA , spese forfettarie al 15% e spese vive per € 264,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito, e che dovranno essere versati per due terzi, dalla resistente , e per un Controparte_1
terzo, dal resistente stante il diverso titolo della rispettiva condanna. Controparte_2
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , e Parte_1 Parte_2
, ricorrenti, contro in persona del Parte_3 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, e resistenti, così provvede: Controparte_2
1) dichiara la risoluzione del contratto di appalto intercorso tra i ricorrenti e la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per Controparte_1
inadempimento colposo dell' ; Controparte_1
2) condanna l' in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione in favore di di € 3.337,76, oltre interessi Parte_1 legali dal 21.11.2022 e sino al soddisfo, alla restituzione in favore di Parte_2
di € 3.337,76, oltre interessi legali dal 21.11.2022 e sino al soddisfo, ed alla restituzione in favore di di € 3.337,76, oltre interessi legali dal 21.11.2022 e sino Parte_3
al soddisfo, per le ragion esposte in parte motiva;
3) condanna il resistente alla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1
dell'importo di € 3.110,00, oltre interessi legali dal 22.11.2022 e sino al sodisfo,
[...]
alla restituzione in favore di dell'importo di € 3.110,00, oltre interessi Parte_2
legali dal 22.11.2022 e sino al sodisfo ed alla restituzione in favore di Parte_3
dell'importo di € 3.110,00, oltre interessi legali dal 22.11.2022 e sino al soddisfo, per le ragioni esposte in parte motiva;
4) condanna parte resistente alla rifusione delle spese legali in favore dei ricorrenti , in solido, che liquida in € 2.540,00 oltre IVA, CPA, come per legge, spese forfettarie al
15%. e spese vive per € 264,00, da distrarsi in favore del procuratore costituito, che pone per due terzi a carico della , in persona del Controparte_1
rappresentante por tempore, e per un terzo a carico del resistente Controparte_2
Reggio Calabria, 02.04.2025
Il GOT
Dott.ssa Francesca Versaci