Decreto presidenziale 8 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 18/11/2021, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01170/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1170 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R.;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento -OMISSIS-, con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la destituzione dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3 e 4, del DPR n. 737 del 1981, per i motivi contenuti nell’unita deliberazione del -OMISSIS-;
- della delibera del -OMISSIS-;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra:
- delle relazioni del -OMISSIS-;
- del referto inerente l’esame del capello su parte ricorrente del -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare il ricorso non presenta sufficienti elementi di fondatezza;
- che la sanzione irrogata si fonda su elementi di fatto che negli aspetti essenziali, ai fini del riscontro dell’illiceità disciplinare della condotta contestata, appaiono incontrovertibili;
- che le censure proposte (attinenti l’asserito diverso ruolo tra il ricorrente ed il collega -OMISSIS-, la presenza o meno nell’automobile di altri due involucri di stupefacente già consumato, la presenza o meno di uno stato di alterazione nell’immediatezza del fatto e l’esito del test sul capello) sono state tutte esaminate e confutate con argomenti prime facie privi di vizi logici dalla deliberazione del -OMISSIS-
- che non appare illogica la conclusione a cui è giunto il -OMISSIS-circa la non occasionalità del consumo dello stupefacente;
- che infatti è emersa la presenza del ricorrente in giorni precedenti nelle medesime zone dello spaccio dall’analisi delle celle telefoniche; tra il ricorrente ed il collega implicato nel medesimo episodio sono intercorse circa 100 telefonate nel precedente semestre non riconducibili a ragioni di servizio; il medesimo è risultato positivo al test sul capello per l’uso di cocaina in cui è stato rinvenuto un accumulo della quantità di stupefacente non compatibile con il consumo occasionale della bevanda “-OMISSIS-” (l’esito dell’esame eseguito su iniziativa del ricorrente presso un laboratorio di -OMISSIS- appare privo di sufficiente attendibilità in quanto l’assunzione dell’infuso è avvenuta autonomamente al di fuori di ogni controllo);
- che inoltre, sotto il profilo cautelare, le gravi conseguenze che derivano dall’esecuzione del provvedimento impugnato per il ricorrente nelle more della definizione nel merito del ricorso, devono essere bilanciate con il rilevante nocumento che deriverebbe all’immagine dell’Amministrazione direttamente impegnata nel contrasto dello spaccio di stupefacenti, dalla permanenza in servizio;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che la peculiarità della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.