Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2731 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 09.04.2025, all'esito della scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5824 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 19680 dell'anno 2022
Parte_1
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Ivan Marotta e Alice De Biasio presso i quali è elettivamente domiciliato ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Gianfranco Pepe, in virtù di procura generale alle liti, presso il quale è elettivamente domiciliato resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 03.11.2022 il ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa alla pensione di inabilità nonché il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3, avendo presentato domanda amministrativa in data
05.08.2021 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che la prestazione assistenziale oggetto di domanda richiede.
prestazione richiesta dalla data della domanda amministrativa o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito, ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le doglianze del ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui lo stesso risulta affetto, con particolare riferimento alla errata valutazione dello stato invalidante derivante da fibrosi cistica dell'adulto.
Ha inoltre dedotto un intervenuto aggravamento del quadro clinico, per l'insorgenza di una severa insufficienza pancreatica esocrina.
All'esito della nuova consulenza medico legale, disposta alla luce delle argomentazioni difensive della parte, è emerso il riconoscimento del requisito sanitario volto all'ottenimento della pensione di inabilità nonché al riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3.
L'ausiliare ha infatti osservato, sulla base dell'esame obiettivo espletato, nonché alla luce della documentazione medica in atti, che il ricorrente risulta affetto da “Fibrosi cistica con compromissione multiorgano.
• Esiti di asportazione di melanoma in sedi multiple.
• Sindrome ansiosa depressiva reattiva con disturbo dei rapporti sociali.”
Il consulente ha inoltre specificato che “Le patologie indicate in diagnosi sono di natura cronica, presenti dalla data della domanda amministrativa, ma con riferimento alla fibrosi cistica si precisa che la stessa ha subito un peggioramento dall'epoca della domanda amministrativa”.
In ordine alla valutazione delle suindicate patologie, l'ausiliare ha rappresentato che dal
05.08.2021-data della domanda amministrativa- il ricorrente presenta una invalidità dell'87%, in accordo dunque con quanto valutato dal precedente CTU. Ha invece rilevato, dal 15.12.2023 , una condizione di inabilità pari al 100% e tanto considerato che “ dal dicembre 2023 è stata diagnosticata grave insufficienza pancreatica esocrina. Pertanto, dal dicembe 2023, visto l'interessamento multiorgano, la fibrosi cistica in esame si considera patologia che incide negativamente sia sull'aspettativa di vita che sulla qualità di vita del paziente per i costanti controlli clinico/strumentali e per le costanti terapie a cui deve sottoporsi oltre alle frequenti fasi acute a cui va in contro, quindi si valuta con il codice 6430 in misura del 100%.”
La decorrenza, è stata dunque individuata dal CTU nel 15 dicembre 2023, coincidente con la data del certificato prodotto nella presente fase di opposizione, che ha evidenziato un aggravamento della principale patologia sofferta, per l'interessamento multiorgano.
Per quanto attiene ai benefici connessi con la Legge 104/92, il CTU ha rappresentato che, pur non necessitando di assistenza personale continua, “il quadro clinico/patologico esprime un livello di minorazione responsabile di uno svantaggio sociale, tale da intervenire negativamente sulle proprie attività relazionali,” ritenendo pertanto il ricorrente meritevole del riconoscimento di una condizione di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3 comma 3, a far data dal 15.12.2023.
Ha inoltre prospettato una revisione al mese di marzo 2027, valutata la giovane età del ricorrente e la possibilità di ripresa della condizione psichiatrica, ma non anche di quella relativa alla fibrosi cistica.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti ma anche dell'esame obiettivo espletato dal CTU anche in data più recente.
Le conclusioni del ctu, pertanto, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal Giudicante.
In conclusione, la domanda va accolta con l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per la pensione di inabilità nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/ 92 art 3 co.3 a decorrere dal 15.12.2023.
Le spese di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, tenuto conto dello spostamento della decorrenza – ricollegata dal CTU all'obiettivo aggravamento del quadro patologico dedotto con l'ATPO - da data successiva alla domanda amministrativa del
05.08.2021 ed alla visita medica collegiale in fase amministrativa.
Alle spese di consulenza tecnica si provvede come da separato decreto.
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara sussistente il requisito sanitario richiesto dalla legge per ottenere la pensione di inabilità nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/ 92 art 3 co.3 a decorrere dal 15.12.2023 con revisione a marzo 2027;
b) compensa interamente le spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto.
Napoli 09.04.2025
Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)