Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1879 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5114/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, REl.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16 aprile 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Paola Zanoni e Viviana Alessandra Cugnasca presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Paola Zanoni e Viviana Alessandra Cugnasca presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a DI LI ME (PV) in data 29 giugno 2002 (anno 2002, atto n. 6, parte II, serie A), in regime di separazione dei beni. con i seguenti figli: nato ad [...], il [...], cittadino italiano, codice Persona_1 fiscale , residente a [...], EN ed C.F._3 economicamente indipendente;
nata a [...], il [...], cittadina italiana, codice Parte_3 fiscale , residente a [...], EN ma non C.F._4 economicamente indipendente;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16 aprile 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare, considerata la concorde volontà delle parti, la separazione personale dei coniugi [nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
e [nata a [...] il [...], codice fiscale C.F._1 Parte_2
], i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a DI C.F._2
LI ME (PV), in data 29 giugno 2002 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DI LI ME (PV), Atto n. 6, Parte II, Serie A, Anno 2002), ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione per gli incombenti di rito e, omologando gli accordi delle parti, provvedere secondo quanto indicato nel prosieguo.
2) Decorsi i sei mesi prescritti dall'art. 3, comma 4, L. 898/1970 e ss.mm.ii., dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
[nato a [...], il [...], codice fiscale e
[...] C.F._1 Parte_2
[nata a [...] il [...], codice fiscale ], i quali hanno contratto C.F._2 matrimonio con rito concordatario a DI LI ME (PV), in data 29 giugno 2002 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di DI LI ME (PV) Atto n. 6, Parte
II, Serie A, Anno 2002), ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza.
3) Dare atto che i coniugi vivranno separati, e poi divorziati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
4) Dare atto che il figlio minore è affidato congiuntamente a entrambi i genitori, che Pt_4 continueranno ad assumere insieme tutte le decisioni più importanti relative al suo futuro e alla sua crescita, con delega a ciascuno, nei rispettivi tempi, per le questioni di quotidiana e ordinaria amministrazione, ex art. 337-ter co. 3 c.c. e sarà prevalentemente collocato presso la madre, nell'immobile di cui al punto 11) che segue, mantenendo la residenza anagrafica presso il padre nella ex casa familiare sita a Milano in Via Senofonte n. 2/D. La figlia , EN ma non Pt_3 economicamente autosufficiente, manterrà la residenza anagrafica presso l'abitazione familiare.
5) Dare atto che la ex casa familiare, sita a Milano (MI), in Via Senofonte n. 2/D, oggi cointestata al 50% ai coniugi, rimarrà assegnata, unitamente ai 6 box pertinenziali, situati nel medesimo condominio, al Signor dandosi atto le parti che, anche in vista di Parte_1 quanto sotto previsto e concordato al punto 10), la IG se ne allontanerà, per accordo tra Pt_2
i coniugi, entro 7 giorni dalla firma del presente ricorso, nel rispetto di quanto concordato al punto
11) che segue. La IG provvederà ad asportare i propri beni ed effetti personali e i beni Pt_2 concordati tra le parti (arredo/corredo e regali di nozze ed altri beni concordati) entro il termine parimenti concordato tra le parti.
6) Dare atto che il padre, salvi diversi e migliori accordi genitoriali, potrà vedere e tenere con sé il figlio minore , tenuto conto dell'età di quest'ultimo: Pt_4
a. nei tempi ordinari, sulla base di accordi direttamente assunti con lo stesso, nel rispetto dei suoi desideri e dei suoi impegni personali e scolastici;
b. durante i periodi di vacanza estiva, secondo il criterio della pariteticità e dell'alternanza, nel rispetto degli accordi assunti tra i genitori entro il 15 marzo di ogni anno;
c. durante le ulteriori vacanze infrannuali, incluse quelle natalizie e pasquali, sempre secondo il criterio della pariteticità e alternanza, nel rispetto degli accordi assunti tra i genitori entro il 30 settembre di ogni anno, una volta noto il calendario scolastico.
7) Dare atto che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso, e sino al raggiungimento da parte sua della completa autosufficienza economica, contribuirà al mantenimento ordinario e straordinario della figlia EN , in via diretta e integrale, secondo accordi Pt_3 diretti con la stessa.
8) Dare atto che il padre, con decorrenza dal deposito del presente ricorso e sino al raggiungimento da parte sua della completa autosufficienza economica, contribuirà al mantenimento del figlio NE , secondo le seguenti modalità e termini: Pt_4
(a) mediante il versamento alla madre dell'assegno mensile di € 2.000,00 (duemila/00), destinato alla copertura dei costi di vitto e quotidiani del figlio nei tempi di pertinenza della stessa, da corrispondersi alla madre collocataria, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, e da rivalutarsi annualmente ex indici Istat (prima rivalutazione aprile 2026, base aprile 2025);
(b) mediante la copertura diretta e integrale di ogni e qualunque necessità, anche ordinaria
(tra cui, a titolo esemplificativo, i costi di abbigliamento, quelli connessi alla sua vita sociale e amicale, alle sue vacanze autonome anche per ragioni di svago, oltre che alla quota allo stesso riferibile delle vacanze da lui effettuate con la madre previo opportuno confronto tra i genitori, ai mezzi di trasporto e a ogni altra necessità in senso ampio) del figlio, anche mediante la ricarica della carta di debito in uso al minore, o la messa a disposizione di altri strumenti di pagamento da parte del padre;
(c) mediante la copertura del 100% delle sue spese extra assegno, come da Linee Guida del
Tribunale di Milano, secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue, b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizione a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby-sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le parti si danno atto che, avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore,
a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Del pari, il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
9) Dare atto che il padre si impegna a provvedere in futuro, in via diretta e integrale, alle necessità abitative dei figli e , come avvenuto per il figlio . Pt_3 Pt_4 Per_1
10) Dare atto che, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi e scaturenti dal rapporto di coniugio, le parti convengono che la IG si obbliga a trasferire, entro e non oltre il 30 ottobre 2025, o nel minor Parte_2 termine richiesto dalla IG al Signor con il preavviso di 30 giorni, al Pt_2 Parte_1
Signor che accetta il trasferimento, contro il corrispettivo, Parte_1 da entrambe le parti ritenuto equo, da versarsi al rogito, di complessivi € 2.150.000,00
(duemilionicentocinquantamila/00), la quota di sua proprietà pari al 50% dell'immobile sito a Milano, Via Senofonte n. 2/D, e dei relativi e pertinenziali box, il tutto nel “Condominio Via
Senofonte 2-4 (progetto Hadid)” e precisamente nel semi-lotto Via Senofonte n.2, (doc. 4), porzioni immobiliari facenti parte e di competenza dell'Edificio C7, con accesso pedonale da via Senofonte
n. 2, accesso carraio da via Senofonte n. 2P02 e ingresso dell'autorimessa da via Senofonte n. 2P01.
Il tutto così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Milano: “appartamento ad uso abitazione composto da cinque locali, oltre cucina, lavanderia, servizi, disimpegni e due balconi, posto al piano terzo, con annessi 6 (sei) box per auto al piano secondo interrato.
Dette porzioni immobiliari sono attualmente censite nel Catasto Fabbricati del Comune di Milano, in ditta alla Parte Venditrice, come segue: Foglio 304 (trecentoquattro)
- mappale 160 (centosessanta), subalterno 30 (trenta), via Senofonte n. 2D, Edificio C7, scala A, piano 3, zona censuaria 2, categoria A/1, classe 5, vani 10,5 (dieci virgola cinque), superficie catastale totale mq. 231 (duecentotrentuno), rendita catastale Euro 3.687,50
(tremilaseicentottantasette virgola cinquanta);
- mappale 170 (centosettanta), subalterno 470 (quattrocentosettanta), via Senofonte n. 2P01,
Edificio C7, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 9, mq. 17 (diciassette), superficie catastale totale mq. 18 (diciotto), rendita catastale Euro 226,52 (duecentoventisei virgola cinquantadue);
- mappale 170 (centosettanta), subalterno 520 (cinquecentoven- ti), via Senofonte n. 2P01, Edificio C7, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 9, mq. 19, superficie catastale totale mq. 20
(venti), rendita Euro 253,17 (duecentocinquantatre virgola diciassette); - mappale 170
(centosettanta), subalterno 521 (cinquecentoventuno), via Senofonte n. 2P01, Edificio C7, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 9 (nove), mq. 18 (diciotto), superficie catastale totale mq. 19
(diciannove), rendita catastale Euro 239,84 (duecentotrentanove virgola ottantaquattro);
- mappale 170 (centosettanta), subalterno 522 (cinquecentoventidue), via Senofonte n. 2P01, Edificio
C7, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 9, mq. 18 (diciotto), superficie catastale totale mq. 19 (diciannove), rendita catastale Euro 239,84 (duecentotrentanove virgola ottantaquattro);
- mappale 170 (centosettanta), subalterno 523 (cinquecentoventitre), via Senofonte n. 2P01, Edificio
C7, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 9, mq. 18 (diciotto), superficie catastale totale mq. 20 (venti), rendita catastale Euro 239,84 (duecentotrentanove virgola ottantaquattro);
- mappale 170 (centosettanta), subalterno 524 (cinquecentoventiquattro), via Senofonte n. 2P01,
Edificio C7, piano S2, zona censuaria 2, categoria C/6, classe 9, mq. 18 (diciotto), superficie catastale totale mq. 20 (venti), rendita catastale Euro 239,84 (duecentotrentanove virgola ottantaquattro).”
Le parti convengono che il Notaio presso cui formalizzare il trasferimento immobiliare che precede sarà scelto dal Signor e che ogni eventuale spesa notarile, tassa, imposta Parte_1
e qualsiasi altro costo connesso al trasferimento che precede sarà interamente a carico dello stesso, fermo restando che, poiché il trasferimento verrà fatto in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n.
154/1999 Corte Costituzionale. Sul punto le parti precisano che il trasferimento retro descritto costituisce elemento essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e patrimoniale tra i coniugi.
11) Dare atto che, anche in ragione di quanto precede, la IG rilascerà, entro 7 Pt_2 giorni dalla firma del presente ricorso, la ex casa familiare, che dunque rimarrà nell'esclusiva disponibilità del Signor per trasferirsi in altro immobile, allo stato messo a sua Parte_1 disposizione dalla famiglia materna e sito a Milano, in Viale Elvezia n. 12. Le parti si danno atto che, ove, in futuro, madre e figlio dovessero rilasciare tale immobile per trasferirsi in altro immobile, invece condotto in locazione, il padre, nel rispetto degli accordi che saranno direttamente assunti tra i genitori, contribuirà alla quota parte dei costi abitativi riferibili a del nuovo immobile, in Pt_4 parziale modifica del contributo paterno mensile di cui al punto 8a), oggi così determinato anche in ragione dell'assenza di costi connessi all'immobile di Viale Elvezia.
12) Dare atto che le parti dichiarano di essere reciprocamente autosufficienti dal punto di vista economico.
13) Le parti danno atto che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo e delle obbligazioni che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente, anche dipendente dal matrimonio e/o dalla convivenza matrimoniale e/o da qualsivoglia altro preteso rapporto, anche di debito/credito.
14) Dare atto che le parti, per quanto occorrer possa, si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per il figlio minore . Pt_4
15) Spese legali a carico del Signor Parte_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio a DI LI ME (PV) in data 29 Parte_2 giugno 2002; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Dà atto che le spese di procedura saranno a carico del Signor Parte_1
[...]
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di DI LI ME, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, ove l'atto è parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG