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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/08/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 73 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 l'Avv. Alfonso Niccoli
appellante
E
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
appellati contumaci
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. “Riconoscimento tempo di vestizione, svestizione e passaggi di consegne, c.d. indennità di divisa”1. Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con tre distinti ricorsi al tribunale di Cosenza, , e Controparte_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio l' , alle cui Controparte_3 Parte_1 dipendenze lavorano come infermieri, sostenendo di essere costretti ad “un surplus nell'orario lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno”, rispetto al loro ordinario lavoro di “36 ore settimanali”, che corrisponde al “tempo necessario per la vestizione/svestizione” della divisa che devono indossare
“prima di prendere servizio” per poi dismetterla “alla fine del turno”. Hanno lamentato che questo surplus di tempo non “è mai stato conteggiato” dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuito a dispetto anche di quanto attualmente dispone l'art. 27, c. 11, del “nuovo contratto collettivo di categoria del 21 maggio 2018”2. Hanno imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo, che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, hanno rivendicato “la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne, ovvero 15 minuti a turno”. Hanno quantificato in euro 5.904,27 ) e 4.764,82 ( e ), sulla base di una CP_1 CP_2 CP_3 consulenza tecnica di parte, il quantum debeatur per “l'indennità di vestizione maturata” da dicembre 2014 ) e da marzo 2016 e ). CP_1 CP_2 CP_3
2. Il tribunale di Cosenza, riuniti i ricorsi e assunta la prova orale chiesta dai ricorrenti, ha accolto le domande con le seguenti motivazioni:
“Le domande attoree sono fondate e devono, pertanto essere accolte per quanto di seguito esposto, richiamandosi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni spese dall'intestato Tribunale in controversie analoghe. La giurisprudenza di legittimità, in controversia analoga, (Cass., Sez. L. n. 8623/2020) ha affermato che “…l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in Pt_2 contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo»; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla «funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
… pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità «è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)» (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c.)”. Orbene, la convenuta sostiene, in diritto, l'infondatezza del ricorso in Parte_1 ragione della non prevista monetizzazione dell'attività strumentale all'adempimento dell'obbligazione principale, ai sensi del ripetuto art. 27 del CCNL Comparto Sanità. Ma, osserva il giudice, che non rileva che l'art. 27 del CCNL 2016/2018 non preveda, secondo le deduzioni di parte convenuta, alcuna monetizzazione del tempo che gli infermieri impiegano per la vestizione/svestizione, proprio perché “…l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene” e che tale attività “deve ritenersi implicitamente autorizzata”. Inoltre, l'espletata prova orale ha dato conforto probatorio alle allegazioni di parte ricorrente. Ed invero, i testi escussi– colleghi di lavoro di parte ricorrente – hanno riferito che gli operatori sono tenuti, prima di iniziare il turno di servizio, a recarsi presso gli appositi spogliatoi per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall'Azienda e solo dopo aver compiuto detta attività di vestizione possono iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. È, pertanto, in punto di fatto, smentita la circostanza secondo la quale l'orario di lavoro comprende, assorbendolo, il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione posto che tali operazioni sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso, in eccedenza rispetto all'orario contrattuale. Le domande devono quindi essere accolte e, per l'effetto, l' deve essere condannata CP_4 al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.904,27, del ricorrente CP_1 CP_2 della somma di euro 4.764,82 e del ricorrente della somma di euro 4.764,82 sulla base CP_3 degli allegati conteggi delle spettanze;
invero, le somme in questione non sono state contestate in maniera specifica da parte convenuta e, inoltre, il computo delle spettante deve ritenersi corretto, in quanto effettuato sulla base delle previsioni e dei parametri di cui ai CCNL 2008/2009 e 2016/2018. Sulla somma sopra indicata dovranno essere calcolati e corrisposti gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza”.
3. L'azienda sanitaria appella la sentenza denunciando:
3.1 l'assenza di prova della fondatezza delle domande proposte che, ai sensi dell'art. 27, commi 11 e 12, CCNL 2016/2018, doveva essere fornita producendo in giudizio le timbrature attestanti le attività di vestizione e di svestizione. Tanto, però, non era avvenuto e, a conferma di ciò, l'azienda ha prodotto le timbrature (all. 1-2-3) degli odierni appellati, dalle quali non si evince alcun giustificativo orario che possa dimostrare di aver svolto un tempo orario compreso tra i 10 e 15 minuti, così come previsti dai precitati commi 11 e 12 dell'art. 27 del CCNL e, quindi, riconoscere il diritto al pagamento alla richiesta indennità;
3.2 l'errore del tribunale per non essersi avveduto che l'art. 27 del CCNL 2016/2018 non prevede alcuna monetizzazione del tempo per la vestizione/svestizione del personale dipendente, atteso che i commi 11 e 12 si limitano a considerare le operazioni di vestizione e di svestizione come facenti parti dell'ordinario orario di lavoro, pari a 36 ore settimanali, senza riconoscere alcuna indennità per tali operazioni. È dunque evidente l'errore commesso dal giudicante di primo grado di non aver tenuto conto della struttura della retribuzione nella quale sia in quella tabellare che in quella accessoria non è prevista alcuna voce a titolo di vestizione/svestizione, risultando la stessa non monetizzabile ma rientrante nelle attività di lavoro remunerate ed incluse nell'orario di servizio. Dai tabulati prodotti, per come esplicati da una relazione del direttore dell' del 7.6.21, Parte_3 emergeva che i ricorrenti: o hanno timbrato l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto (8/14 e 14/20 e 20/8); o hanno utilizzato il codice per lo straordinario (30) al momento della timbratura in entrata e/o uscita;
o hanno utilizzato il codice di recupero orario (40) al momento della timbratura in entrata e/o uscita, compensando così l'ordinario orario di servizio. In nessuno dei tre casi spettavano ai ricorrenti le somme rivendicate perché: nel primo caso l'indennità non è dovuta perché sono state rese le normali 36 ore di lavoro e, quindi, mancherebbe il surplus di orario che darebbe diritto all'indennità di che trattasi;
nel secondo caso per l'orario eccedente il normale orario di lavoro, il dipendente ha ricevuto lo straordinario che non può cumularsi con l'indennità di divisa;
nel terzo caso l'indennità di divisa non è dovuta perché l'orario svolto in più va a compensare le ore di lavoro non rese. Non era dato comprendere, quindi, a quale articolo del contratto collettivo il giudice di primo grado avesse fatto riferimento per individuare la monetizzazione della vestizione e svestizione, nonché quantificare, le predette operazioni nelle somme liquidate a ciascun dipendente. Del resto, sebbene gli arresti giurisprudenziali più recenti, pur riconoscendo la necessità di annoverare nell'orario di lavoro anche il cd. “tempo tuta”, ossia il tempo necessario a svolgere le operazioni di vestizione/svestizione eterodirette dal datore di lavoro, anche in maniera indiretta, qualora la particolarità dell'abbigliamento superi i canoni della ragionevole normalità, non danno luogo ad una nuova figura retributiva da riconoscere al dipendente, né a titolo di differenza stipendiale, né a titolo di indennità aggiuntiva alla normale struttura retributiva. La Suprema Corte si è limitata a riconoscere che vi è il diritto per il dipendente, soltanto qualora ciò sia provato dalle timbrature effettuate in entrata ed in uscita – la qual cosa, lo si ribadisce, non è avvenuta, atteso che il ricorrente ha persino fondato la sua pretesa su attività compiute al di fuori del tempo ricompreso tra le suddette timbrature – a far rientrare il tempo necessario a compiere le attività connesse all'indossatura dell'abbigliamento tecnico-sanitario - allo scopo della tutela dell'igiene pubblica – nella struttura oraria del lavoro ordinariamente prestato.
3.3 l'errore del tribunale nel riconoscere gli importi di cui ai ricorsi introduttivi del giudizio, a loro volta fondati su una consulenza contabile incomprensibile perché:
1. il calcolo della quota oraria non specifica con esatta certezza il costo per ogni singola ora da rapportarsi ai minuti occorrenti (il CTU richiama la lettera dell'art. 27 comma 12 del CCNL 2016-18, senza però riscontrare che i 15 minuti riportati si riferiscono ad un massimo e non ad un criterio standard), per la quantificazione dell'indennità;
2. i divisori individuati ed utilizzati (156 divisore orario - 26 divisore giornaliero) per addivenire alle conclusioni esposte dal CTU non vengono motivati dallo stesso, risultando il loro impiego basato su una valutazione sprovvista di oggettiva certezza;
3. il calcolo non può andare a ritroso sino al 2014, atteso che una tale richiesta (indennità), che si contesta perché non prevista in nessun modo dal contratto, qualora dovuta, non può essere riferita al periodo antecedente alla stipula del vigente contratto collettivo 2016- 18, avvenuta in data 21.05.2018 e, pertanto, al ricorrente dovrebbe, eventualmente, riconoscersi, ma non è questo il caso, le somme sol tanto dal 2018 sino al 2019 anziché come conteggiate dal 2014 in poi.
4. I tre appellati non si sono costituiti nonostante la regolare notifica dell'appello al loro procuratore costituito nel primo grado di giudizio ai sensi della Legge 53/94 in data 18.7.24. stessi deve CP_5 dunque essere dichiarata la contumacia.
5. L'azienda appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame, nonché producendo precedente di legittimità favorevole alle sue ragioni, e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'impugnazione, che si incentra sulla specifica e immediatamente riconoscibile quaestio facti3 costituita dalla mancanza di prova del surplus di prestazione lavorativa per cui il tribunale ha accordato il compenso rivendicato dai ricorrenti, deve essere accolta.
7. In effetti, il tribunale non ha accordato la “indennità di divisa” che nei ricorsi si rivendicava quale autonoma voce retributiva e della quale, però, il contratto collettivo di comparto non fa menzione neppure nella sua formulazione più recente4.
7.1 L'art. 27, cc. 11 e 12, del CCNL del 21.5.2018, invero, non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale5.
8. Il differenziale retributivo che il tribunale ha invece accordato ai ricorrenti vale, per l'appunto, a ricompensare il tempo eccedente l'orario di lavoro ordinario: ossia lo straordinario6, il cui svolgimento ha ritenuto dimostrato dalle testimonianze assunte.
9. Di ciò fondatamente si duole l' appellante perché, a ben vedere, oggetto della Parte_1 domanda non era il pagamento dello straordinario necessario alle operazioni di vestizione e svestizione prima e dopo il turno lavorativo di infermiere, ma il pagamento di una c.d. indennità di vestizione o di divisa che, come detto, l'art. 21 CCNL 21.5.18 non prevede.
10. Tanto si desume, non solo dal ripetuto riferimento nei ricorsi introduttivi ad una indennità di vestizione o di divisa (ma anche di retribuzione di c.d. vestizione) asseritamente prevista dall'art. 27 citato, ma anche dal fatto che per la determinazione del quantum dovuto dal 2014 e dal 2016, l'indennità veniva calcolata, previo rimando ad una consulenza di parte allegata, sulla base dell'Indennità Ordinaria tenendo conto delle tabelle allegate – All. A, B e C - al CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018 che la stabilisce in 15 minuti di indennità di retribuzione, da determinarsi in funzione della qualifica e dell'inquadramento del richiedente, così come prevista e determinata nel contratto di Lavoro CCNL suddetto.
10.1. Il tutto è poi confermato dalla lettura della consulenza di parte, cui nei ricorsi si faceva rimando, in cui si affermava che oggetto di quantificazione era una “indennità c.d. di divisa per come previsto
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 4 Poco è a dirsi sul principio di onnicomprensività che, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, presiede al regime retributivo dei dipendenti pubblici, in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi. 5 Cass. 9306/2022 ha affermato che è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione di vestizione e svestizione dell'abbigliamento ospedaliero che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura. Consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario. 6 Ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. c), del d.lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario è “il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”, ossia quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro. dall'attuale CCNL relativo al personale comparto Sanità del 21 maggio 2018 relativo al triennio 2016-2018, ad oggi in vigore, che riconosce e dà diritto al personale del comparto sanità la maggiore retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione” e che si era quindi “proceduto a determinare l'indennità di retribuzione di c.d. vestizione determinata nello stesso contratto di Lavoro CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018 stabilita in 15 minuti di indennità di retribuzione da determinarsi in funzione della qualifica e dell'inquadramento del richiedente, così come prevista e determinata nel contratto di Lavoro CCNL di cui sopra”.
11. Su tali basi deve affermarsi che oggetto di domanda non era il compenso per lavoro straordinario riferito ad operazioni di vestizione e di svestizione al di fuori del turno lavorativo, come ha invece ritenuto il tribunale, bensì una voce retributiva asseritamente stabilita dal CCNL del 2018.
12. È poi vero che nel ricorso si faceva anche riferimento al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione avvenivano prima e dopo la fine del turno di lavoro e che con i capitoli di prova tanto si chiedeva di provare, sia pure in modo oltremodo generico, ma rimane il fatto che l'oggetto della domanda non era la retribuzione per lavoro straordinario svolto, bensì una voce retributiva di cui all'art. 21 CCNL 21.5.18 (indennità c.d. di vestizione o divisa), in realtà da tale norma contrattuale non prevista.
13. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata con integrale rigetto delle domande proposte dagli appellati.
14. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dall'appellante (euro 15.500,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 2123/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta i ricorsi proposti da
[...]
, e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 2) condanna in solido , e al pagamento Controparte_1 CP_2 Controparte_3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 2.700,00, per il primo grado di giudizio, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'oggetto è così definito a pagina 1 dei ricorsi introduttivi del giudizio. 2 L'art. 27 del CCNL così dispone ai commi 11 e 12: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. 3 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 26.5.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 73 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 l'Avv. Alfonso Niccoli
appellante
E
, , Controparte_1 CP_2 Controparte_3
appellati contumaci
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. “Riconoscimento tempo di vestizione, svestizione e passaggi di consegne, c.d. indennità di divisa”1. Conclusioni: come da atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con tre distinti ricorsi al tribunale di Cosenza, , e Controparte_1 CP_2
hanno convenuto in giudizio l' , alle cui Controparte_3 Parte_1 dipendenze lavorano come infermieri, sostenendo di essere costretti ad “un surplus nell'orario lavorativo di almeno 15/20 minuti al giorno”, rispetto al loro ordinario lavoro di “36 ore settimanali”, che corrisponde al “tempo necessario per la vestizione/svestizione” della divisa che devono indossare
“prima di prendere servizio” per poi dismetterla “alla fine del turno”. Hanno lamentato che questo surplus di tempo non “è mai stato conteggiato” dall'azienda che, quindi, non l'ha mai retribuito a dispetto anche di quanto attualmente dispone l'art. 27, c. 11, del “nuovo contratto collettivo di categoria del 21 maggio 2018”2. Hanno imputato all'azienda di non essersi adeguata a tale disposizione del contratto collettivo, che ha recepito le indicazioni in materia della giurisprudenza anche comunitaria e, di conseguenza, hanno rivendicato “la remunerazione della voce relativa al tempo necessario per procedere al cambio e al passaggio delle consegne, ovvero 15 minuti a turno”. Hanno quantificato in euro 5.904,27 ) e 4.764,82 ( e ), sulla base di una CP_1 CP_2 CP_3 consulenza tecnica di parte, il quantum debeatur per “l'indennità di vestizione maturata” da dicembre 2014 ) e da marzo 2016 e ). CP_1 CP_2 CP_3
2. Il tribunale di Cosenza, riuniti i ricorsi e assunta la prova orale chiesta dai ricorrenti, ha accolto le domande con le seguenti motivazioni:
“Le domande attoree sono fondate e devono, pertanto essere accolte per quanto di seguito esposto, richiamandosi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le condivisibili argomentazioni spese dall'intestato Tribunale in controversie analoghe. La giurisprudenza di legittimità, in controversia analoga, (Cass., Sez. L. n. 8623/2020) ha affermato che “…l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene. Pertanto, dà diritto alla retribuzione anche nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, in quanto, proprio per le peculiarità che la connotano, deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte dell e tali affermazioni non si pongono in Pt_2 contrasto con quanto affermato da questa Suprema Corte con la sentenza n. 9215 del 2012, secondo cui, «nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario ad indossare l'abbigliamento di servizio (c.d. tempo tuta) costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo»; e ciò, in quanto gli arresti più recenti rappresentano uno sviluppo di quello precedente, or ora citato, ponendo l'accento sulla «funzione assegnata all'abbigliamento, nel senso che la eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina di impresa, ma anche risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento, o dalla specifica funzione che devono assolvere», per obbligo imposto, lo si ripete, dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene attinenti alla gestione del servizio pubblico ed alla stessa incolumità del personale addetto;
… pertanto, va sottolineato che l'orientamento giurisprudenziale di legittimità «è saldamente ancorato al riconoscimento dell'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno. Tale soluzione, del resto, è stata ritenuta in linea con la giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva 2003/88/CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in C-266/14; v. Cass. n. 1352/2016...)» (così, testualmente, Cass. ord. n. 17635/2019, cit., alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti sul punto, ai sensi dell'art. 118 Disp. att. c.p.c.)”. Orbene, la convenuta sostiene, in diritto, l'infondatezza del ricorso in Parte_1 ragione della non prevista monetizzazione dell'attività strumentale all'adempimento dell'obbligazione principale, ai sensi del ripetuto art. 27 del CCNL Comparto Sanità. Ma, osserva il giudice, che non rileva che l'art. 27 del CCNL 2016/2018 non preveda, secondo le deduzioni di parte convenuta, alcuna monetizzazione del tempo che gli infermieri impiegano per la vestizione/svestizione, proprio perché “…l'attività di vestizione attiene a comportamenti integrativi dell'obbligazione principale ed è funzionale al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria e costituisce, altresì, attività svolta non (o non soltanto) nell'interesse dell'Azienda, ma dell'igiene pubblica, imposta dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene” e che tale attività “deve ritenersi implicitamente autorizzata”. Inoltre, l'espletata prova orale ha dato conforto probatorio alle allegazioni di parte ricorrente. Ed invero, i testi escussi– colleghi di lavoro di parte ricorrente – hanno riferito che gli operatori sono tenuti, prima di iniziare il turno di servizio, a recarsi presso gli appositi spogliatoi per indossare l'abbigliamento di lavoro fornito dall'Azienda e solo dopo aver compiuto detta attività di vestizione possono iniziare il turno e che, completato detto turno, è eseguita l'operazione di svestizione. È, pertanto, in punto di fatto, smentita la circostanza secondo la quale l'orario di lavoro comprende, assorbendolo, il tempo necessario per le operazioni di vestizione/svestizione posto che tali operazioni sono compiute, rispettivamente, prima dell'inizio del turno di lavoro e dopo il completamento dello stesso, in eccedenza rispetto all'orario contrattuale. Le domande devono quindi essere accolte e, per l'effetto, l' deve essere condannata CP_4 al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5.904,27, del ricorrente CP_1 CP_2 della somma di euro 4.764,82 e del ricorrente della somma di euro 4.764,82 sulla base CP_3 degli allegati conteggi delle spettanze;
invero, le somme in questione non sono state contestate in maniera specifica da parte convenuta e, inoltre, il computo delle spettante deve ritenersi corretto, in quanto effettuato sulla base delle previsioni e dei parametri di cui ai CCNL 2008/2009 e 2016/2018. Sulla somma sopra indicata dovranno essere calcolati e corrisposti gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti e fino all'integrale soddisfo. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza”.
3. L'azienda sanitaria appella la sentenza denunciando:
3.1 l'assenza di prova della fondatezza delle domande proposte che, ai sensi dell'art. 27, commi 11 e 12, CCNL 2016/2018, doveva essere fornita producendo in giudizio le timbrature attestanti le attività di vestizione e di svestizione. Tanto, però, non era avvenuto e, a conferma di ciò, l'azienda ha prodotto le timbrature (all. 1-2-3) degli odierni appellati, dalle quali non si evince alcun giustificativo orario che possa dimostrare di aver svolto un tempo orario compreso tra i 10 e 15 minuti, così come previsti dai precitati commi 11 e 12 dell'art. 27 del CCNL e, quindi, riconoscere il diritto al pagamento alla richiesta indennità;
3.2 l'errore del tribunale per non essersi avveduto che l'art. 27 del CCNL 2016/2018 non prevede alcuna monetizzazione del tempo per la vestizione/svestizione del personale dipendente, atteso che i commi 11 e 12 si limitano a considerare le operazioni di vestizione e di svestizione come facenti parti dell'ordinario orario di lavoro, pari a 36 ore settimanali, senza riconoscere alcuna indennità per tali operazioni. È dunque evidente l'errore commesso dal giudicante di primo grado di non aver tenuto conto della struttura della retribuzione nella quale sia in quella tabellare che in quella accessoria non è prevista alcuna voce a titolo di vestizione/svestizione, risultando la stessa non monetizzabile ma rientrante nelle attività di lavoro remunerate ed incluse nell'orario di servizio. Dai tabulati prodotti, per come esplicati da una relazione del direttore dell' del 7.6.21, Parte_3 emergeva che i ricorrenti: o hanno timbrato l'entrata e l'uscita secondo l'orario previsto (8/14 e 14/20 e 20/8); o hanno utilizzato il codice per lo straordinario (30) al momento della timbratura in entrata e/o uscita;
o hanno utilizzato il codice di recupero orario (40) al momento della timbratura in entrata e/o uscita, compensando così l'ordinario orario di servizio. In nessuno dei tre casi spettavano ai ricorrenti le somme rivendicate perché: nel primo caso l'indennità non è dovuta perché sono state rese le normali 36 ore di lavoro e, quindi, mancherebbe il surplus di orario che darebbe diritto all'indennità di che trattasi;
nel secondo caso per l'orario eccedente il normale orario di lavoro, il dipendente ha ricevuto lo straordinario che non può cumularsi con l'indennità di divisa;
nel terzo caso l'indennità di divisa non è dovuta perché l'orario svolto in più va a compensare le ore di lavoro non rese. Non era dato comprendere, quindi, a quale articolo del contratto collettivo il giudice di primo grado avesse fatto riferimento per individuare la monetizzazione della vestizione e svestizione, nonché quantificare, le predette operazioni nelle somme liquidate a ciascun dipendente. Del resto, sebbene gli arresti giurisprudenziali più recenti, pur riconoscendo la necessità di annoverare nell'orario di lavoro anche il cd. “tempo tuta”, ossia il tempo necessario a svolgere le operazioni di vestizione/svestizione eterodirette dal datore di lavoro, anche in maniera indiretta, qualora la particolarità dell'abbigliamento superi i canoni della ragionevole normalità, non danno luogo ad una nuova figura retributiva da riconoscere al dipendente, né a titolo di differenza stipendiale, né a titolo di indennità aggiuntiva alla normale struttura retributiva. La Suprema Corte si è limitata a riconoscere che vi è il diritto per il dipendente, soltanto qualora ciò sia provato dalle timbrature effettuate in entrata ed in uscita – la qual cosa, lo si ribadisce, non è avvenuta, atteso che il ricorrente ha persino fondato la sua pretesa su attività compiute al di fuori del tempo ricompreso tra le suddette timbrature – a far rientrare il tempo necessario a compiere le attività connesse all'indossatura dell'abbigliamento tecnico-sanitario - allo scopo della tutela dell'igiene pubblica – nella struttura oraria del lavoro ordinariamente prestato.
3.3 l'errore del tribunale nel riconoscere gli importi di cui ai ricorsi introduttivi del giudizio, a loro volta fondati su una consulenza contabile incomprensibile perché:
1. il calcolo della quota oraria non specifica con esatta certezza il costo per ogni singola ora da rapportarsi ai minuti occorrenti (il CTU richiama la lettera dell'art. 27 comma 12 del CCNL 2016-18, senza però riscontrare che i 15 minuti riportati si riferiscono ad un massimo e non ad un criterio standard), per la quantificazione dell'indennità;
2. i divisori individuati ed utilizzati (156 divisore orario - 26 divisore giornaliero) per addivenire alle conclusioni esposte dal CTU non vengono motivati dallo stesso, risultando il loro impiego basato su una valutazione sprovvista di oggettiva certezza;
3. il calcolo non può andare a ritroso sino al 2014, atteso che una tale richiesta (indennità), che si contesta perché non prevista in nessun modo dal contratto, qualora dovuta, non può essere riferita al periodo antecedente alla stipula del vigente contratto collettivo 2016- 18, avvenuta in data 21.05.2018 e, pertanto, al ricorrente dovrebbe, eventualmente, riconoscersi, ma non è questo il caso, le somme sol tanto dal 2018 sino al 2019 anziché come conteggiate dal 2014 in poi.
4. I tre appellati non si sono costituiti nonostante la regolare notifica dell'appello al loro procuratore costituito nel primo grado di giudizio ai sensi della Legge 53/94 in data 18.7.24. stessi deve CP_5 dunque essere dichiarata la contumacia.
5. L'azienda appellante ha depositato note di trattazione scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del gravame, nonché producendo precedente di legittimità favorevole alle sue ragioni, e la causa è stata trattenuta in decisione.
6. L'impugnazione, che si incentra sulla specifica e immediatamente riconoscibile quaestio facti3 costituita dalla mancanza di prova del surplus di prestazione lavorativa per cui il tribunale ha accordato il compenso rivendicato dai ricorrenti, deve essere accolta.
7. In effetti, il tribunale non ha accordato la “indennità di divisa” che nei ricorsi si rivendicava quale autonoma voce retributiva e della quale, però, il contratto collettivo di comparto non fa menzione neppure nella sua formulazione più recente4.
7.1 L'art. 27, cc. 11 e 12, del CCNL del 21.5.2018, invero, non contempla, a carico del datore di lavoro, alcuna obbligazione di dare avente ad oggetto una specifica voce economica (della quale, infatti, non indica la misura), ma gli impone di riconoscere agli operatori sanitari, al massimo, “15 minuti complessivi” per le operazioni di “vestizione, svestizione e passaggio di consegne purché risultanti dalle timbrature effettuate”. Al datore impone, pertanto, l'obbligo di fare in modo che nell'orario di lavoro retribuito sia ricompreso anche il tempo necessario per quelle operazioni e, a tal fine, chiarisce che questo tempo deve risultare dalle “timbrature” dei cartellini del personale5.
8. Il differenziale retributivo che il tribunale ha invece accordato ai ricorrenti vale, per l'appunto, a ricompensare il tempo eccedente l'orario di lavoro ordinario: ossia lo straordinario6, il cui svolgimento ha ritenuto dimostrato dalle testimonianze assunte.
9. Di ciò fondatamente si duole l' appellante perché, a ben vedere, oggetto della Parte_1 domanda non era il pagamento dello straordinario necessario alle operazioni di vestizione e svestizione prima e dopo il turno lavorativo di infermiere, ma il pagamento di una c.d. indennità di vestizione o di divisa che, come detto, l'art. 21 CCNL 21.5.18 non prevede.
10. Tanto si desume, non solo dal ripetuto riferimento nei ricorsi introduttivi ad una indennità di vestizione o di divisa (ma anche di retribuzione di c.d. vestizione) asseritamente prevista dall'art. 27 citato, ma anche dal fatto che per la determinazione del quantum dovuto dal 2014 e dal 2016, l'indennità veniva calcolata, previo rimando ad una consulenza di parte allegata, sulla base dell'Indennità Ordinaria tenendo conto delle tabelle allegate – All. A, B e C - al CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018 che la stabilisce in 15 minuti di indennità di retribuzione, da determinarsi in funzione della qualifica e dell'inquadramento del richiedente, così come prevista e determinata nel contratto di Lavoro CCNL suddetto.
10.1. Il tutto è poi confermato dalla lettura della consulenza di parte, cui nei ricorsi si faceva rimando, in cui si affermava che oggetto di quantificazione era una “indennità c.d. di divisa per come previsto
che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”. 4 Poco è a dirsi sul principio di onnicomprensività che, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, presiede al regime retributivo dei dipendenti pubblici, in forza del quale non è consentita l'erogazione di compensi particolari oltre alla retribuzione fondamentale e accessoria definita dai contratti collettivi. 5 Cass. 9306/2022 ha affermato che è legittimo includere nel cosiddetto tempo lavoro retribuito i minuti dedicati dal dipendente della struttura ospedaliera a indossare e dismettere la divisa necessaria per lo svolgimento della prestazione lavorativa, intendendo, così valorizzare il profilo dell'obbligatorietà dell'operazione di vestizione e svestizione dell'abbigliamento ospedaliero che ne consente la riconducibilità all'ambito dell'esatto adempimento della prestazione che il soggetto datore può, anche in via implicita, pretendere anche in assenza di specifiche disposizioni volte a regolare l'operazione rispetto al momento della timbratura. Consentire la vestizione dopo la timbratura all'ingresso e la svestizione prima della timbratura all'uscita non può determinare l'estraneità dell'operazione rispetto all'ambito del lavoro effettivo, ma al contrario ne ammette l'inclusione nel tempo di lavoro, con invarianza dell'orario normale, che tenendo conto di tale formalizzazione andrà semplicemente rimodulato, senza risultare di fatto incrementato, derivandone l'inconfigurabilità del tempo relativo come lavoro straordinario. 6 Ai sensi dell'art. 1, c. 2 lett. c), del d.lgs. n. 66/2003, il lavoro straordinario è “il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così come definito all'articolo 3”, ossia quello stabilito dal contratto collettivo di lavoro. dall'attuale CCNL relativo al personale comparto Sanità del 21 maggio 2018 relativo al triennio 2016-2018, ad oggi in vigore, che riconosce e dà diritto al personale del comparto sanità la maggiore retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione” e che si era quindi “proceduto a determinare l'indennità di retribuzione di c.d. vestizione determinata nello stesso contratto di Lavoro CCNL comparto Sanità del 21 maggio 2018 stabilita in 15 minuti di indennità di retribuzione da determinarsi in funzione della qualifica e dell'inquadramento del richiedente, così come prevista e determinata nel contratto di Lavoro CCNL di cui sopra”.
11. Su tali basi deve affermarsi che oggetto di domanda non era il compenso per lavoro straordinario riferito ad operazioni di vestizione e di svestizione al di fuori del turno lavorativo, come ha invece ritenuto il tribunale, bensì una voce retributiva asseritamente stabilita dal CCNL del 2018.
12. È poi vero che nel ricorso si faceva anche riferimento al fatto che le operazioni di vestizione e svestizione avvenivano prima e dopo la fine del turno di lavoro e che con i capitoli di prova tanto si chiedeva di provare, sia pure in modo oltremodo generico, ma rimane il fatto che l'oggetto della domanda non era la retribuzione per lavoro straordinario svolto, bensì una voce retributiva di cui all'art. 21 CCNL 21.5.18 (indennità c.d. di vestizione o divisa), in realtà da tale norma contrattuale non prevista.
13. Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata con integrale rigetto delle domande proposte dagli appellati.
14. Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dall'appellante (euro 15.500,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Parte_1 avverso la sentenza del tribunale di Cosenza n° 2123/22, così provvede:
[...]
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta i ricorsi proposti da
[...]
, e;
Controparte_1 CP_2 Controparte_3 2) condanna in solido , e al pagamento Controparte_1 CP_2 Controparte_3 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in euro 2.700,00, per il primo grado di giudizio, e in euro 3.000,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 8.7.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 L'oggetto è così definito a pagina 1 dei ricorsi introduttivi del giudizio. 2 L'art. 27 del CCNL così dispone ai commi 11 e 12: “11. Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all'assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all'interno della sede di lavoro, l'orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere. 12. Nelle unità operative che garantiscono la continuità assistenziale sulle 24 ore, ove sia necessario un passaggio di consegne, agli operatori sanitari sono riconosciuti fino ad un massimo di 15 minuti complessivi tra vestizione, svestizione e passaggi di consegne, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere”. 3 Cass. 13535/2018: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza