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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 447/2024
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Enea, nel procedimento iscritto al R.G. n.447 /2024; letto il ricorso proposto da (P.I. , C.F. ) – in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede legale a Milano in via Caldera, n.
21, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e
Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Luigi Brex;
considerato che
con decreto del 5.3.2025 è stata ordinata l'integrazione della documentazione offerta in comunicazione nonché onerata la ricorrente di prendere posizione in ordine al carattere vessatorio della clausola contrattuale che prevede la decadenza dal beneficio del termine entro il termine di trenta giorni;
rilevato che alla data del 13/4/2025 parte ricorrente non ha ottemperato al suindicato ordine;
ritenuto, pertanto, che la domanda non è sufficientemente giustificata
P.Q.M.
Visto l'art. 640 c.p.c.
RIGETTA il ricorso.
Gela, 13/4/2025
Il Giudice
Pietro Enea
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Pietro Enea, nel procedimento iscritto al R.G. n.447 /2024; letto il ricorso proposto da (P.I. , C.F. ) – in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore – avente sede legale a Milano in via Caldera, n.
21, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Alessandro Barbaro e
Luigi Tinuzzo ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Luigi Brex;
considerato che
con decreto del 5.3.2025 è stata ordinata l'integrazione della documentazione offerta in comunicazione nonché onerata la ricorrente di prendere posizione in ordine al carattere vessatorio della clausola contrattuale che prevede la decadenza dal beneficio del termine entro il termine di trenta giorni;
rilevato che alla data del 13/4/2025 parte ricorrente non ha ottemperato al suindicato ordine;
ritenuto, pertanto, che la domanda non è sufficientemente giustificata
P.Q.M.
Visto l'art. 640 c.p.c.
RIGETTA il ricorso.
Gela, 13/4/2025
Il Giudice
Pietro Enea