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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2024, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 3.12.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2967 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Corrado Pastorino e Paola Massarelli, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Eboli, alla via Enrico Perito n. 8;
Ricorrente
E
1 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa, in virtù di memoria difensiva depositata il 2.12.2023,
dall'avv. Corrado Spina, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Battipaglia, alla via T. Fusco n. 16;
Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.5.2023 esponeva: Parte_1
- che aveva lavorato alle dipendenze della “ , Controparte_1
con sede in Postiglione, alla località Monaco, esercente attività di produzione e commercializzazione di cioccolato, dolciumi, caramelle, confetti aromatici e torroni, dal 4.1.2021 al 20.12.2022;
- che aveva reso le sue prestazioni lavorative in forza di diversi contratti a tempo determinato e parziale, aventi formalmente durata, il primo, dal
22.1.2021 al 3.4.2021 (sebbene il rapporto si fosse, di fatto, instaurato il
4.1.2021) e gli altri, rispettivamente, dall'1.10.2021 al 17.12.2021 (anche se, in realtà, il rapporto si era protratto dal 24.9 al 31.12.2021), dal 13.1.2022 al
17.4.2022 (nonostante ella avesse prestato la sua attività dal 3.1.2022
2 all'8.6.2022) e dal 12.9.2022 al 20.12.2022 (quantunque le sue prestazioni lavorative avessero avuto inizio il 5.9.2022);
- che era stata inquadrata nel livello VI del c.c.n.l. “Alimentari – Panificatori
(Artigianato)”, con mansioni di addetta al confezionamento;
- che aveva svolto mansioni di addetta alla produzione di uova di cioccolato e torroni, alla pulizia dei locali e dei macchinari e di stoccaggio del reso –
invenduto;
- che, contrariamente a quanto indicato nei contratti stipulati con la società
datrice di lavoro (laddove si faceva cenno ad un orario di 27 ore settimanali),
sia nel 2021 che nel 2022 aveva prestato la sua attività dalle 7,00 alle 17,00
(con pausa di 30 minuti) dal lunedì alla domenica nei mesi da gennaio ad aprile;
dalle 8,00 alle 20,00 (con pausa di 30 minuti) dal lunedì al sabato nei mesi da settembre a dicembre;
dalle 8,00 alle 17,30 dal lunedì al sabato, nelle due settimane successive a Pasqua e Natale;
dalle 7,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì dal 2 maggio all'8 giugno 2022;
- che aveva percepito la retribuzione di € 40,00 al giorno, oltre a quella di €
5,00 per ciascuna ora prestata oltre l'ottava giornaliera;
- che non aveva percepito alcuna retribuzione nel corso dell'ultimo periodo lavorativo;
- che non aveva ricevuto il t.f.r.;
3 - che, pertanto, era rimasta creditrice della complessiva somma di € 25.075,37;
- che, inoltre, la società datrice di lavoro doveva essere condannata al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.605,49 a titolo di “risarcimento danno per ridotto percepimento dell'indennità NASpI, nonché di quella di €
5.293,87 a titolo di “danno non patrimoniale da usura psicofisica” derivante dalla mancata fruizione dei riposi settimanali.
La adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno Pt_1
chiedendo che, previa ammissione della prova per testi articolata in ricorso, la società convenuta fosse condannata al pagamento, in suo favore, degli importi sopra indicati, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 30.11.2022 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la Controparte_1
si costituiva in giudizio e deduceva l'assoluta infondatezza delle avverse pretese, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalla ricorrente, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma del procuratore della stessa, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Il ricorso proposto da è parzialmente fondato e va, Parte_1
pertanto, accolto nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Rileva in primo luogo il decidente che l'attività di acquisizione probatoria espletata in corso di causa non ha offerto elementi da cui desumere che i rapporti di lavoro subordinato intercorsi tra le parti abbiano avuto la durata indicata in ricorso, diversa da quella desumibile ex actis (id est: dai contratti a tempo determinato allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente) e, in particolare, si siano instaurati o abbiano avuto termine in epoca anteriore o successiva a quella indicata nei suddetti accordi.
Nessuno dei testi addotti dalla infatti, ha fornito elementi utili e Pt_1
circostanziati atti a comprovare che ella abbia reso le sue prestazioni lavorative in favore della società resistente (anche) in periodi non contemplati dai contratti
de quibus.
, invero, si è limitato a riferire di aver lavorato insieme con la Persona_1
ricorrente “per circa 3 o 4 mesi dal gennaio all'aprile del 2021” e ha poi aggiunto che, quando egli ha iniziato a lavorare, la già prestava la sua attività, Pt_1
senza però precisare quando detto rapporto si era instaurato.
, dal canto suo, ha dichiarato di aver lavorato alle dipendenze Testimone_1
della società convenuta, in uno alla ricorrente, “da metà settembre a metà
ottobre 2022, in periodo di prova”, all'esito del quale, pur essendogli stato promesso, non era stato definitivamente assunto.
5 È di tutta evidenza che, sulla scorta delle vaghe e generiche asserzioni dei testi di parte ricorrente, non può in alcun modo affermarsi che la abbia Pt_1
prestato la sua attività lavorativa per periodi più ampi di quelli indicati nei contratti di lavoro a tempo determinato di volta in volta stipulati con la “
[...]
. Controparte_1
Prive di pregio giuridico sono da ritenersi, poi, le deduzioni incentrate sulla configurabilità, nella specie, di un'ipotesi di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo pieno e indeterminato, ai sensi della disciplina introdotta dal d. lgs. n. 81 del 2015.
Deve in proposito evidenziarsi che i contratti de quibus soddisfano pienamente i requisiti di forma prescritti dal citato testo normativo: essi, infatti, sono stati regolarmente sottoscritti dalla lavoratrice e, per le ragioni in precedenza esposte, sono da ritenersi coevi all'instaurazione del rapporti a termine;
le varie assunzioni della inoltre, sono state tempestivamente comunicate Pt_1
agli uffici competenti (cfr., al riguardo, i contratti di lavoro e le comunicazioni
Unilav allegate alla produzione documentale della società convenuta).
Quanto, poi, all'orario di lavoro asseritamente osservato dalla ricorrente, rileva il giudicante che è ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tanto da costituire ius receptum, il principio secondo cui nel giudizio di accertamento del diritto alla maggiorazione dovuta al prestatore di lavoro subordinato per l'esecuzione di ore di lavoro straordinario e/o supplementare, interamente o
6 parzialmente non retribuite dal datore di lavoro, incombe sul lavoratore, in primo luogo, l'onere di allegare, in modo specifico e dettagliato, il numero delle ore effettivamente lavorate, nonché di fornire, in conformità ai principi generali in tema di ripartizione dell'onere probatorio, la prova del superamento dell'orario di lavoro normale, affinché possa oggettivamente riscontrarsi,
rispetto all'articolazione oraria contrattualmente stabilita, l'eccedenza lavorativa a fondamento dall'integrazione salariale rivendicata.
Invero, la maggiore quantità di lavoro prestato per una durata superiore rispetto al monte ore concordato tra le parti rappresenta il fatto costitutivo del credito retributivo vantato dal lavoratore, corrispondente alla differenza economica tra quanto spettante in ragione della prestazione effettivamente svolta e quanto corrisposto dal datore di lavoro sulla base dell'articolazione oraria prefissata
(cfr., ex aliis, Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2020, n. 9791; v., altresì, Sez.
Lav., 19 giugno 2018, n. 16150, che ha precisato che sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario e/o supplementare grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice;
v., in termini, Sez. Lav., 20 febbraio 2018, n. 4076; v., altresì, Sez. Lav., 16
febbraio 2009, n. 3714; 25 maggio 2006, n. 12434; 3 febbraio 2005, n. 2144;
29 gennaio 2003, n. 1389).
7 Il Supremo Collegio ha peraltro precisato che, spettando al lavoratore dare la prova dell'effettiva prestazione del lavoro straordinario o supplementare, non può ritenersi come dato acquisito al processo l'avvenuta prestazione di attività
lavorativa oltre l'orario contrattualmente previsto per il solo fatto che manchino contestazioni sul punto da parte del datore di lavoro: la controparte, infatti, non ha l'onere di fornire alcuna prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (cfr., al riguardo, la sent. n. 3714/2009 cit., che ha precisato che neppure eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro sono idonee a determinare una inversione dell'onere della prova).
Princìpi di identico tenore sono stati enunziati dalla Corte Regolatrice con riferimento alla pretesa avente ad oggetto l'indennità sostitutiva delle ferie:
anche in tal caso, infatti, il lavoratore ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati (v. la sent. n.
9791/2020 cit.).
Nella vicenda in esame, gli elementi raccolti nel corso del giudizio consentono di ritenere provato in maniera chiara e rigorosa l'espletamento di lavoro supplementare, vale a dire eccedente quello previsto dai contratti a tempo determinato e parziale, anche se non nella misura indicata in ricorso.
Invero, le versioni fornite dai testi e hanno ad oggetto un arco Per_1 Tes_1
temporale quanto mai circoscritto, avendo gli stessi lavorato insieme con la
8 rispettivamente, dal gennaio all'aprile 2021 (il ) e da metà Pt_1 Per_1
settembre a metà ottobre 2022 (lo ). Tes_1
In relazione, quindi, ai soli periodi testè indicati, nel corso dei quali i dichiaranti hanno acquisito cognizione diretta dei fatti di causa, può ritenersi che la ricorrente abbia reso le sue prestazioni con le modalità, anche orarie, descritte dagli stessi.
Con riferimento, invece, ai rimanenti periodi, l'assunto di parte ricorrente relativo all'entità della prestazione lavorativa e, in particolare, all'orario di lavoro asseritamente osservato in misura eccedente quella contrattualmente prevista,
in mancanza di qualsivoglia elemento atto a corroborarne la veridicità, deve ritenersi del tutto infondato.
La di conseguenza, ha diritto di percepire le differenze retributive Pt_1
derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa dal gennaio all'aprile 2021 con l'articolazione oraria descritta dal teste , vale a dire dalle 7,00 alle 17,00, Per_1
con mezz'ora di pausa, dal lunedì al sabato, nonché l'intera retribuzione (non corrisposta dalla società datrice di lavoro) per le prestazioni rese da metà
settembre a metà ottobre 2022, dalle 7,00 alle 17,00, con mezz'ora di pausa,
dal lunedì al venerdì.
Ai fini della determinazione delle somme dovute alla ricorrente, può tenersi conto dei conteggi allegati al ricorso, che si rivelano correttamente elaborati e risultano immuni da vizi metodologici e/o errori di calcolo.
9 In relazione al primo periodo, dunque, considerata l'avvenuta prestazione di attività lavorativa per n. 9 ore e 30 minuti al giorno, per un totale di 57 ore settimanali, e applicata la previsione pattizia relativa alla paga oraria (€ 7,66)
per le 30 ore di lavoro rese in eccedenza rispetto alle indicazioni contenute nel contratto di lavoro individuale, l'importo spettante alla risulta pari ad Pt_1
€ 2.298,00 (€ 229,80 settimanali x l'arco temporale di 10 settimane).
Quanto, poi, al secondo periodo (metà settembre – metà ottobre 2022), per il quale la ricorrente non ha percepito alcuna retribuzione (la cui erogazione avrebbe dovuto essere dimostrata dalla società datrice di lavoro, che non ha adempiuto a tale onere probatorio, a nulla rilevando la produzione delle buste paga, siccome non sottoscritte dalla lavoratrice), la somma spettante a quest'ultima è pari ad € 1.991,61 (retribuzione base prevista dal c.c.n.l. per i dipendenti rientranti nel VI livello: € 1.351,19 + compenso per il lavoro supplementare, calcolato su un totale di 47,30 ore settimanali: 640,42).
Il trattamento di fine rapporto, da ultimo, va quantificato in € 198,26 (€ 98,17
per il primo periodo + € 100,09 per il secondo).
In definitiva, la dev'essere condannata al Controparte_1
pagamento, in favore di per i titoli summenzionati, della Parte_1
complessiva somma di € 4.487,87, sulla quale vanno calcolati gli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo.
10 Esigenze di completezza espositiva impingono di precisare, da ultimo, che è
destituita di fondamento la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da mancata fruizione di riposo compensativo.
Premesso che nessuno dei testi escussi in corso di causa ha fatto cenno alla mancata fruizione, ad opera della dei suddetti riposi, osserva in ogni Pt_1
caso il giudicante che, sì come in più occasioni chiarito dalla Suprema Corte,
il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici (v., sul punto, Cass. Civ., Sez.
Lav., 22 agosto 2016, n. 17238; 14 luglio 2015, n. 14710; 23 maggio 2014, n.
11581).
Nella vicenda offerta alla cognizione del giudicante, la ricorrente non ha offerto la benchè minima prova del presunto danno sofferto in conseguenza della
(asserita) mancata fruizione dei riposi settimanali, la cui configurabilità,
peraltro, è difficilmente ipotizzabile in considerazione della breve durata dei rapporti lavorativi intercorsi tra le parti.
In considerazione della fondatezza solo parziale delle (molteplici) pretese originariamente azionate dalla ricorrente, le spese del giudizio, liquidate come
11 da dispositivo, vanno poste nella misura di un quarto a carico della società
convenuta, rimanendo compensate tra le parti per il residuo ammontare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 2967 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023, promosso da contro la , in persona Parte_1 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la “ Controparte_1
al pagamento, in favore di per i titoli
[...] Parte_1
richiamati in parte motiva, della somma di € 4.487,87, oltre agli accessori di legge con la decorrenza sopra indicata;
2) condanna altresì la medesima società al pagamento, in favore della ricorrente, di un quarto delle spese del giudizio, che liquida, per intero, in €
1.368,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonchè Iva e c.p.a. come per legge, compensando tra le parti il residuo ammontare delle stesse.
Così deciso in Salerno, il 3.12.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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