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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16126 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 41811/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
LI RA DI
ST AL DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41811/2020 r.g., promossa da:
nata a [...] l'[...], Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Monica
Cassetta, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Luigi Luiggi n.
16, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Michela Scafetta, presso il cui studio professionale, in Roma al viale dei primati sportivi n. 19, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12
giugno 2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti.
La ricorrente nel proprio ricorso introduttivo ha reso le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi 2) Parte_2
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con assegnazione della casa
coniugale- in comproprietà pro quota tra i coniugi- sita in Roma, Via RC
CO BO, 27/A, alla sig.ra 3) Disporre che il figlio minore Parte_1
venga affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento
prevalente dello stesso presso il domicilio materno;
4) Stabilire che il padre
possa vedere e tenere con sé il figlio minore: - durante i fine settimana alternati
dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagno a casa
entro le 20.00; - infrasettimanalmente un pomeriggio dall'uscita di scuola fino
alle ore 20.00 con riaccompagno presso il domicilio materno;
- durante le
vacanze natalizie: ad anni alterni la sera della Vigilia ed il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni dal 26 dicembre al 30 gennaio entro le 20.00 e dal 31
dicembre al 6 gennaio con riaccompagno a casa entro le ore 20.00; - durante le
vacanze pasquali ad anni alterni per una settimana, alternando comunque la
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore;
- durante il periodo
estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la sig.ra entro Pt_1
il 31 maggio di ciascun anno;
5) Il padre corrisponderà per il figlio un contributo
2 al mantenimento mensile pari ad € 1.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo
indici Istat;
6) Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite
pro quota tra i genitori secondo l'applicazione del Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Roma, tutte previamente concordate e comunque documentate ai
fini della rifusione dei costi anticipati da ciascun genitore;
7) Il marito
corrisponderà per la moglie un assegno mensile non inferiore ad € 1.000,00,
tenuto conto del notevole squilibrio patrimoniale e reddituale tra i coniugi – ad
esclusivo vantaggio del sig. e dello stato di disoccupazione della sig.ra CP_1
successivamente alla cessione della società Marart a r.l. avvenuta nel Pt_1
luglio del 2019 (doc. 2) della quale era socia minoritaria ed amministratrice
unica.”
Il resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, a sua volta,
rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale
dei coniugi 2) assegnare la casa coniugale- in comproprietà Parte_3
pro quota tra i coniugi- sita in Roma Via RC CO BO, 27/A, alla sig.ra
ed il Sig. se ne allontanerà entro 20 giorni dall'udienza Pt_1 CP_1
presidenziale; 3) disporre a carico del sig. un contributo al CP_1
mantenimento mensile per il figlio pari ad € 500,00 da rivalutarsi annualmente
secondo indici ISTAT oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese
straordinarie necessarie per il minore secondo le modalità e la casistica previste
dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma;
4) disporre a carico del sig.
il pagamento per la moglie di un assegno mensile di euro 600,00 da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
5) disporre l'affidamento
condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
3 congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni straordinarie e
disgiunto sulle decisioni ordinarie, con prevalente collocamento del minore
presso la madre;
6) stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio
minore ogni volta che vorrà, ed in caso di disaccordo: - durante i fine settimana
alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagno a
casa entro le 20.00; - infrasettimanalmente due pomeriggi dall'uscita di scuola
fino alle ore 20.00 con riaccompagno presso il domicilio materno;
- durante le
vacanze natalizie: ad anni alterni la sera della Vigilia ed il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni dal 26 dicembre al 30 gennaio entro le 20.00 e dal 31
dicembre al 6 gennaio con riaccompagno a casa entro le ore 20.00; - durante le
vacanze pasquali ad anni alterni per una settimana, alternando comunque la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore;
- durante il periodo
estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la sig.ra entro Pt_1
il 31 maggio di ciascun anno;
Per quanto qui non espressamente convenuto,
valgono le norme del codice civile che regolano la materia.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 15 luglio 2006 Parte_1 Controparte_1
in Roma, con rito civile;
- dalla loro unione è nato il [...] il figlio , ora maggiorenne. Per_1
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente, con ordinanza del 31 marzo 2021, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con dimora 4 prevalente di presso la madre, regolamentando la frequentazione con il Per_1
padre e assegnando alla sig.ra la casa familiare sita in Roma, alla via RC Pt_1
CO BO n. 37/a; ha disposto il contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di euro 1.400,00 mensili, con spese straordinarie ripartite nella misura del 70% a carico del del restante 30% a carico della ha altresì CP_1 Pt_1
previsto in capo al 'obbligo di versare alla un assegno mensile di CP_1 Pt_1
euro 600,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
A seguito di reclamo dei provvedimenti presidenziali sopra indicati da parte del resistente, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2021
(allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., n. 2, di parte ricorrente) ha disposto una parziale riforma dell'ordinanza presidenziale emessa da questo Tribunale
determinando la decorrenza del contributo paterno solo dalla data di deposito della predetta ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., ossia dal 31 marzo 2021; per il resto, la
Corte d'appello ha confermato la decisione assunta dal primo giudice.
Con successiva ordinanza del 15 giugno 2022 il DI istruttore ha disposto approfondimenti a mezzo della Guardia di Finanza nei confronti di CP_2
tenuto conto della poca chiarezza in merito alla situazione reddituale del
[...]
resistente emersa non soltanto in sede di provvedimenti provvisori ma anche in sede di reclamo, con particolare riferimento all'impiego da parte del medesimo resistente dei proventi della cessione delle quote Marart S.r.l. e alle operazioni di restituzione finanziamento soci che emergono dall'esame dei conti correnti.
5 Con ordinanza resa all'udienza del 12 giugno 2024 il DI istruttore ha quindi ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto dal in favore Per_2
della ricorrente in euro 350,00 mensili sulla scorta dell'attività remunerativa dalla stessa intrapresa a seguito del godimento di un immobile concesso in comodato dal resistente al fine di conseguire entrate stante la sua impossibilità di bonificare gli importi stabiliti in sede presidenziale in quanto afflitto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari disposti a suo carico nell'ambito di una vicenda penale per una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione ex artt. 318, 319, 319 quater, 321
e 322, conclusasi con sentenza di patteggiamento del 23 maggio 2025.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle more del giudizio il figlio delle parti è divenuto maggiorenne, sicché nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza del predetto presso ciascun genitore.
Muovendo dalla domanda principale di separazione, risulta evidente, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 25 febbraio 2021 e dalle richieste svolte nel corso del giudizio, che il sentimento di affetto coniugale tra e Parte_1
è del tutto venuto meno, rendendo intollerabile la Controparte_3
prosecuzione della vita coniugale. Consegue quindi la pronuncia di separazione penale.
Quanto ai provvedimenti accessori, nel presente giudizio si controverte sulle seguenti questioni, entrambe di natura economica: assegno di mantenimento in favore del figlio e assegno di mantenimento per il coniuge più debole;
le Per_1
6 parti sono invece concordi sulla questione relativa all'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra Pt_1
Il figlio è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1
frequenta l'ultimo anno del liceo. Va in proposito anzitutto preso atto che, nel periodo successivo alla proposizione del giudizio, il ragazzo ha dimorato stabilmente con la madre e ha avuto costanti e abituali frequentazioni con il padre nei termini indicati dal punto n. 5 dell'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 31 marzo 2021 (“il sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con CP_2 Per_1
le richieste e le esigenze di figlio stesso, ogni volta che vorrà, previo accordo con la
madre e in caso di disaccordo: durante i fine settimana alternati dal sabato all'uscita
di scuola alla domenica sera con riaccompagno a casa entro le 20.00;
infrasettimanalmente due pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 con
riaccompagno presso il domicilio materno;
durante le vacanze natalizie: ad anni
alterni la sera della Vigilia ed il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni dal 26
dicembre al 30 gennaio entro le 20.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
riaccompagno a casa entro le ore 20.00; durante le vacanze pasquali ad anni alterni
per una settimana, alternando comunque la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso
ciascun genitore durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da
concordare con la sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante il Pt_1
periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la sig.ra Pt_1
entro il 31 maggio di ciascun anno;
”).
Con la stessa ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. l'assegno per il mantenimento di
è stato fissato nell'importo di euro 1.400,00 mensili, oltre Persona_3
adeguamenti periodici secondo indici Istat;
le spese straordinarie sono state invece
7 poste a carico del resistente in misura pari al 100% quanto alle spese sportive e, in ordine alle restanti spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche)
a carico del per il 70% e della per il restante 30%. L'assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento per il coniuge è stato determinato nella misura di euro 600,00, poi ridotto in corso di causa ad euro 350,00
Le circostanze rilevanti ai fini delle suddette questioni sono le seguenti:
a) il figlio godeva, in costanza di convivenza coniugale, di un tenore di vita abbastanza elevato, offerto dalla consolidata attività di libera professione di geometra svolta dal resistente nonché del notevole patrimonio immobiliare di cui il predetto è
proprietario in via esclusiva;
b) i significativi e già indicati tempi di permanenza del figlio presso il padre, fin quando era minore d'età, non possono oscurare la circostanza che la convivenza prevalente e stabile del ragazzo era (ed è tuttora) con la madre;
c) la sig.ra durante la convivenza matrimoniale, ha svolto un'unica attività Pt_1
lavorativa e precisamente, dall'anno 2008, quella di amministratrice della Marart s.r.l.,
società costituita con il marito, sino al luglio 2019 allorquando la predetta società è
stata ceduta a terzi, con ricavi di circa 700.000 euro, di cui euro 100.000 in favore della e la restante somma in favore del così come pacificamente Pt_1 CP_1
dichiarato da entrambe le parti all'udienza del 25 febbraio 2021. Dopo tale cessione la è tornata ad occuparsi a tempo pieno della famiglia e del figlio, ad Pt_1
eccezione delle modeste attività di natura speculativa, con reddito molto modesto,
emerse all'udienza del 12 giugno 2024;
8 d) il sig. a svolto la libera attività di geometra con un consistente volume CP_1
d'affari così come emerso già in sede di provvedimenti provvisori e ciò sino alla cancellazione dall'albo di riferimento intervenuta in data 21 novembre 2023, anche all'esito del procedimento penale per corruzione all'esito del quale lo stesso CP_1
è stato condannato ex art. 444 c.p.p. alla pena di due anni di reclusione (cfr. sentenza n. 1579/2025 del Tribunale di Roma). Ad oggi il resistente percepisce una pensione di circa euro 1.650,00 mensili (cfr. estratti conto corrente n. 0748201 allegati CP_4
alla produzione documentale del 29 novembre 2024) e, soprattutto, è proprietario esclusivo, come si evince dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, di 7
immobili, di cui quattro con categoria C/6 (con rendite catastali rispettivamente di euro: 88,62; 164,34; 178,59; 449,32.), di due immobili con categoria A/2 (con rendite catastali rispettivamente di euro 449,32 e 712,71) e dell'ultimo immobile categoria
A/7 con rendita di euro 723,04; è altresì comproprietario, in misura uguale con la di tre immobili siti in Roma alla via RC CO BO di cui uno adibito a Pt_1
casa familiari e i restanti due di categoria C/6. Lo stesso resistente, come da atto di compravendita del 7 aprile 2025, depositato unitamente alla comparsa conclusionale, ha conseguito un importo di euro 130.000 dalla vendita dell'appartamento e del posto auto coperto siti in Roma alla via ST Landi;
e) entrambe le parti risultano essere titolari di quote della società Levante s.r.l,
rispettivamente il del 45% e la del 5% mentre la restante parte è CP_1 Pt_1
nella titolarità di un terzo;
f) dalle risultanze della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza sono emersi ingenti movimentazioni da parte del sul conto corrente aperto presso la CP_1
9 n. 11860X66, quali 4 rapporti finanziari di cui uno a titolo Controparte_5
diretto e gli altri tre a titolo indiretto per un importo complessivo di euro 680.000 nel periodo che va dal 3 gennaio al 16 maggio 2019;
g) è titolare di un'autovettura modello Audi Cabriolet, ossia di CP_1
un'automobile certamente non economica, né quanto all'acquisto né quanto alla manutenzione è quanto ai consumi;
h) dall'esame degli estratti del conto corrente n. 0748201, aperto presso , CP_4
si evince che oltre a percepire la pensione sopra indicata e alcuni canoni di CP_1
locazione trimestrali pari ad euro 1.650,00, ha investito euro 50.000 presso la
[...]
con operazione dell'11 dicembre 2023; Controparte_6
i) la dispone per intero della casa familiare, pur in comproprietà con il Pt_1
CP_1
Mettendo insieme tali dati di fatto, emerge che, pur avendo cessato l'attività
professionale di geometra, non ha cessato l'attività di imprenditore e, CP_1
soprattutto, dispone di un cospicuo patrimonio immobiliare che gli consente un tenore di vita decisamente superiore a quello di cui potrebbe godere in base alla sola pensione di 1.650 euro mensili. Lo stesso non può dirsi per la che era vissuta Pt_1
occupandosi della famiglia e del figlio, potendo godere di un'agiatezza offerta dal lavoro del marito.
Sulla base di tali elementi di fatto e di valutazione, appare equo: 1) confermare l'originario importo dell'assegno di mantenimento in favore della pari ad Pt_1
attuali euro 704,00 mensili. Del resto, era stato lo stesso in sede di CP_1
10 comparsa di costituzione e risposta, a chiedere che l'assegno di mantenimento in favore della osse determinato in euro 600,00 mensili;
2) confermare le spese Pt_1
straordinarie in favore del figlio nella misura del 70% a carico del e per il CP_1
30% a carico della Si rimanda a quanto scritto ai punti 6) e 7) dell'ordinanza Pt_1
ex art. 708.3 c.p.c. in ordine alla nozione e al perimetro delle spese straordinarie;
3)
determinare in euro 1.000,00, all'attualità l'assegno di mantenimento per Per_3
In proposito, preme porre in rilievo che si tratta di un importo comunque
[...]
idoneo ad assicurare a l soddisfacimento delle esigenze medie di Persona_3
un ragazzo della sua età e con il tenore di vita assicuratogli dalla famiglia sin da quando era piccolo. L'importo di cui sopra è inferiore a quello sin a ora in essere giacché si deve considerare, ad avviso di questo Collegio, che il resistente garantisce comunque al figlio il godimento della casa familiare, in comproprietà tra le parti, e che, con l'assegno di mantenimento di cui sopra, la discrepanza reddituale e patrimoniale tra le parti si riduce. Del resto, in relazione a tutte le circostanze di cui sopra, appare più equo un assegno di mantenimento al coniuge nella misura di
704,00 euro mensili con un assegno di mantenimento per il figlio di 1.000,00 euro mensili, piuttosto che un assegno di mantenimento per il coniuge di 350,00 euro mensili con un assegno di mantenimento per il figlio di circa 1.640,00 euro mensili.
Le statuizioni di cui ai punti 1) e 3) sopra indicate avranno decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
per le annualità e mensilità
pregresse sono tuttora efficaci le statuizioni emesse in corso di causa.
Per quanto attiene in particolare alla domanda di mantenimento in favore del coniuge più debole, formulata dalla ricorrente, merita di precisarsi, per completezza,
11 che i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono che il coniuge beneficiario – cui non deve essere addebitabile la separazione – sia privo di
«adeguati redditi propri» e che l'altro coniuge abbia mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Secondo la giurisprudenza più recente, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.
Nel caso di specie, come già indicato poc'anzi, sussiste una rilevante sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, considerato peraltro che la sig.ra ha, in modo incontestato, contribuito all'accrescimento del patrimonio del Pt_1
marito, prestando la propria attività quale amministratrice della società Marart s.r.l e anche da segretaria.
In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite, ne appare equa la compensazione in ragione della regolamentazione economica qui adottata,
intermedia rispetto alle richieste delle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
12 con ricorso iscritto a ruolo l'8 agosto 2020, nonché sulle altre Controparte_2
domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'8 Parte_1
settembre 1965 a Bibbiena (Arezzo) e nato il 4 Controparte_2
luglio 1952 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data
15 luglio 2006; matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 00902, parte 1, serie 3, anno 2006;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, alla via
RC CO BO n. 37/a, a uale genitore dimorante Parte_1
con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- obbliga al versamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e a titolo di mantenimento del figlio , dell'importo di euro 1.000,00 Per_1
mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
confermando per le annualità e le mensilità pregresse le decisioni assunte in corso di causa;
- conferma le spese straordinarie necessarie per il figlio per il 70% a Per_1
carico di e per il 30% a carico di Controparte_2 Parte_1
- determina in euro 704,00 il contributo mensile dovuto da CP_2
a titolo di mantenimento del coniuge rivalutabili
[...] Parte_1
annualmente in base agli indici Istat;
somma che il erserà alla CP_1 Pt_1
sul conto corrente da costei indicato entro e non oltre il 5 di ogni mese, con
13 decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, confermando per le annualità e le mensilità pregresse le decisioni assunte in corso di causa;
- compensa interamente le spese della lite.
- Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 novembre 2025
Il DI estensore
ST AL
Il Presidente
MA NZ
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale e nelle persone dei seguenti magistrati:
MA NZ Presidente
LI RA DI
ST AL DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41811/2020 r.g., promossa da:
nata a [...] l'[...], Parte_1
rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Monica
Cassetta, presso il cui studio professionale, in Roma alla via Luigi Luiggi n.
16, è elettivamente domiciliata ricorrente contro
nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso, come da procura alle liti in atti, dall'avv. Michela Scafetta, presso il cui studio professionale, in Roma al viale dei primati sportivi n. 19, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
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OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Conclusioni delle parti
All'udienza di precisazione delle conclusioni in trattazione scritta del 12
giugno 2025 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni rassegnate in atti.
La ricorrente nel proprio ricorso introduttivo ha reso le seguenti conclusioni:
“1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi 2) Parte_2
Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con assegnazione della casa
coniugale- in comproprietà pro quota tra i coniugi- sita in Roma, Via RC
CO BO, 27/A, alla sig.ra 3) Disporre che il figlio minore Parte_1
venga affidato ad entrambi i genitori in modo condiviso con collocamento
prevalente dello stesso presso il domicilio materno;
4) Stabilire che il padre
possa vedere e tenere con sé il figlio minore: - durante i fine settimana alternati
dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagno a casa
entro le 20.00; - infrasettimanalmente un pomeriggio dall'uscita di scuola fino
alle ore 20.00 con riaccompagno presso il domicilio materno;
- durante le
vacanze natalizie: ad anni alterni la sera della Vigilia ed il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni dal 26 dicembre al 30 gennaio entro le 20.00 e dal 31
dicembre al 6 gennaio con riaccompagno a casa entro le ore 20.00; - durante le
vacanze pasquali ad anni alterni per una settimana, alternando comunque la
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore;
- durante il periodo
estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la sig.ra entro Pt_1
il 31 maggio di ciascun anno;
5) Il padre corrisponderà per il figlio un contributo
2 al mantenimento mensile pari ad € 1.500,00 da rivalutarsi annualmente secondo
indici Istat;
6) Le spese straordinarie necessarie per il minore saranno ripartite
pro quota tra i genitori secondo l'applicazione del Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Roma, tutte previamente concordate e comunque documentate ai
fini della rifusione dei costi anticipati da ciascun genitore;
7) Il marito
corrisponderà per la moglie un assegno mensile non inferiore ad € 1.000,00,
tenuto conto del notevole squilibrio patrimoniale e reddituale tra i coniugi – ad
esclusivo vantaggio del sig. e dello stato di disoccupazione della sig.ra CP_1
successivamente alla cessione della società Marart a r.l. avvenuta nel Pt_1
luglio del 2019 (doc. 2) della quale era socia minoritaria ed amministratrice
unica.”
Il resistente nella propria comparsa di costituzione e risposta ha, a sua volta,
rassegnato le seguenti conclusioni: “1) pronunciare la separazione personale
dei coniugi 2) assegnare la casa coniugale- in comproprietà Parte_3
pro quota tra i coniugi- sita in Roma Via RC CO BO, 27/A, alla sig.ra
ed il Sig. se ne allontanerà entro 20 giorni dall'udienza Pt_1 CP_1
presidenziale; 3) disporre a carico del sig. un contributo al CP_1
mantenimento mensile per il figlio pari ad € 500,00 da rivalutarsi annualmente
secondo indici ISTAT oltre al pagamento nella misura del 50% delle spese
straordinarie necessarie per il minore secondo le modalità e la casistica previste
dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma;
4) disporre a carico del sig.
il pagamento per la moglie di un assegno mensile di euro 600,00 da CP_1
rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
5) disporre l'affidamento
condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1
3 congiunto della responsabilità genitoriale sulle decisioni straordinarie e
disgiunto sulle decisioni ordinarie, con prevalente collocamento del minore
presso la madre;
6) stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio
minore ogni volta che vorrà, ed in caso di disaccordo: - durante i fine settimana
alternati dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera con riaccompagno a
casa entro le 20.00; - infrasettimanalmente due pomeriggi dall'uscita di scuola
fino alle ore 20.00 con riaccompagno presso il domicilio materno;
- durante le
vacanze natalizie: ad anni alterni la sera della Vigilia ed il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni dal 26 dicembre al 30 gennaio entro le 20.00 e dal 31
dicembre al 6 gennaio con riaccompagno a casa entro le ore 20.00; - durante le
vacanze pasquali ad anni alterni per una settimana, alternando comunque la
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso ciascun genitore;
- durante il periodo
estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la sig.ra entro Pt_1
il 31 maggio di ciascun anno;
Per quanto qui non espressamente convenuto,
valgono le norme del codice civile che regolano la materia.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Va anzitutto rilevato che:
- e si sono sposati il 15 luglio 2006 Parte_1 Controparte_1
in Roma, con rito civile;
- dalla loro unione è nato il [...] il figlio , ora maggiorenne. Per_1
In sede di provvedimenti provvisori, il giudice delegato dal presidente, con ordinanza del 31 marzo 2021, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ha disposto l'affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con dimora 4 prevalente di presso la madre, regolamentando la frequentazione con il Per_1
padre e assegnando alla sig.ra la casa familiare sita in Roma, alla via RC Pt_1
CO BO n. 37/a; ha disposto il contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di euro 1.400,00 mensili, con spese straordinarie ripartite nella misura del 70% a carico del del restante 30% a carico della ha altresì CP_1 Pt_1
previsto in capo al 'obbligo di versare alla un assegno mensile di CP_1 Pt_1
euro 600,00, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso.
A seguito di reclamo dei provvedimenti presidenziali sopra indicati da parte del resistente, la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2021
(allegata alla memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c., n. 2, di parte ricorrente) ha disposto una parziale riforma dell'ordinanza presidenziale emessa da questo Tribunale
determinando la decorrenza del contributo paterno solo dalla data di deposito della predetta ordinanza ex art. 708.3 c.p.c., ossia dal 31 marzo 2021; per il resto, la
Corte d'appello ha confermato la decisione assunta dal primo giudice.
Con successiva ordinanza del 15 giugno 2022 il DI istruttore ha disposto approfondimenti a mezzo della Guardia di Finanza nei confronti di CP_2
tenuto conto della poca chiarezza in merito alla situazione reddituale del
[...]
resistente emersa non soltanto in sede di provvedimenti provvisori ma anche in sede di reclamo, con particolare riferimento all'impiego da parte del medesimo resistente dei proventi della cessione delle quote Marart S.r.l. e alle operazioni di restituzione finanziamento soci che emergono dall'esame dei conti correnti.
5 Con ordinanza resa all'udienza del 12 giugno 2024 il DI istruttore ha quindi ridotto l'importo dell'assegno di mantenimento corrisposto dal in favore Per_2
della ricorrente in euro 350,00 mensili sulla scorta dell'attività remunerativa dalla stessa intrapresa a seguito del godimento di un immobile concesso in comodato dal resistente al fine di conseguire entrate stante la sua impossibilità di bonificare gli importi stabiliti in sede presidenziale in quanto afflitto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari disposti a suo carico nell'ambito di una vicenda penale per una serie di reati contro la Pubblica Amministrazione ex artt. 318, 319, 319 quater, 321
e 322, conclusasi con sentenza di patteggiamento del 23 maggio 2025.
Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nelle more del giudizio il figlio delle parti è divenuto maggiorenne, sicché nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento e ai tempi di permanenza del predetto presso ciascun genitore.
Muovendo dalla domanda principale di separazione, risulta evidente, dalle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 25 febbraio 2021 e dalle richieste svolte nel corso del giudizio, che il sentimento di affetto coniugale tra e Parte_1
è del tutto venuto meno, rendendo intollerabile la Controparte_3
prosecuzione della vita coniugale. Consegue quindi la pronuncia di separazione penale.
Quanto ai provvedimenti accessori, nel presente giudizio si controverte sulle seguenti questioni, entrambe di natura economica: assegno di mantenimento in favore del figlio e assegno di mantenimento per il coniuge più debole;
le Per_1
6 parti sono invece concordi sulla questione relativa all'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra Pt_1
Il figlio è maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e Per_1
frequenta l'ultimo anno del liceo. Va in proposito anzitutto preso atto che, nel periodo successivo alla proposizione del giudizio, il ragazzo ha dimorato stabilmente con la madre e ha avuto costanti e abituali frequentazioni con il padre nei termini indicati dal punto n. 5 dell'ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. del 31 marzo 2021 (“il sig.
[...]
potrà vedere e tenere con sé il figlio , compatibilmente con CP_2 Per_1
le richieste e le esigenze di figlio stesso, ogni volta che vorrà, previo accordo con la
madre e in caso di disaccordo: durante i fine settimana alternati dal sabato all'uscita
di scuola alla domenica sera con riaccompagno a casa entro le 20.00;
infrasettimanalmente due pomeriggi dall'uscita di scuola fino alle ore 20.00 con
riaccompagno presso il domicilio materno;
durante le vacanze natalizie: ad anni
alterni la sera della Vigilia ed il giorno di Natale;
sempre ad anni alterni dal 26
dicembre al 30 gennaio entro le 20.00 e dal 31 dicembre al 6 gennaio con
riaccompagno a casa entro le ore 20.00; durante le vacanze pasquali ad anni alterni
per una settimana, alternando comunque la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo presso
ciascun genitore durante il periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da
concordare con la sig.ra entro il 31 maggio di ciascun anno;
durante il Pt_1
periodo estivo 15 giorni anche non consecutivi da concordare con la sig.ra Pt_1
entro il 31 maggio di ciascun anno;
”).
Con la stessa ordinanza ex art. 708.3 c.p.c. l'assegno per il mantenimento di
è stato fissato nell'importo di euro 1.400,00 mensili, oltre Persona_3
adeguamenti periodici secondo indici Istat;
le spese straordinarie sono state invece
7 poste a carico del resistente in misura pari al 100% quanto alle spese sportive e, in ordine alle restanti spese straordinarie (mediche, scolastiche ed extrascolastiche)
a carico del per il 70% e della per il restante 30%. L'assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento per il coniuge è stato determinato nella misura di euro 600,00, poi ridotto in corso di causa ad euro 350,00
Le circostanze rilevanti ai fini delle suddette questioni sono le seguenti:
a) il figlio godeva, in costanza di convivenza coniugale, di un tenore di vita abbastanza elevato, offerto dalla consolidata attività di libera professione di geometra svolta dal resistente nonché del notevole patrimonio immobiliare di cui il predetto è
proprietario in via esclusiva;
b) i significativi e già indicati tempi di permanenza del figlio presso il padre, fin quando era minore d'età, non possono oscurare la circostanza che la convivenza prevalente e stabile del ragazzo era (ed è tuttora) con la madre;
c) la sig.ra durante la convivenza matrimoniale, ha svolto un'unica attività Pt_1
lavorativa e precisamente, dall'anno 2008, quella di amministratrice della Marart s.r.l.,
società costituita con il marito, sino al luglio 2019 allorquando la predetta società è
stata ceduta a terzi, con ricavi di circa 700.000 euro, di cui euro 100.000 in favore della e la restante somma in favore del così come pacificamente Pt_1 CP_1
dichiarato da entrambe le parti all'udienza del 25 febbraio 2021. Dopo tale cessione la è tornata ad occuparsi a tempo pieno della famiglia e del figlio, ad Pt_1
eccezione delle modeste attività di natura speculativa, con reddito molto modesto,
emerse all'udienza del 12 giugno 2024;
8 d) il sig. a svolto la libera attività di geometra con un consistente volume CP_1
d'affari così come emerso già in sede di provvedimenti provvisori e ciò sino alla cancellazione dall'albo di riferimento intervenuta in data 21 novembre 2023, anche all'esito del procedimento penale per corruzione all'esito del quale lo stesso CP_1
è stato condannato ex art. 444 c.p.p. alla pena di due anni di reclusione (cfr. sentenza n. 1579/2025 del Tribunale di Roma). Ad oggi il resistente percepisce una pensione di circa euro 1.650,00 mensili (cfr. estratti conto corrente n. 0748201 allegati CP_4
alla produzione documentale del 29 novembre 2024) e, soprattutto, è proprietario esclusivo, come si evince dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, di 7
immobili, di cui quattro con categoria C/6 (con rendite catastali rispettivamente di euro: 88,62; 164,34; 178,59; 449,32.), di due immobili con categoria A/2 (con rendite catastali rispettivamente di euro 449,32 e 712,71) e dell'ultimo immobile categoria
A/7 con rendita di euro 723,04; è altresì comproprietario, in misura uguale con la di tre immobili siti in Roma alla via RC CO BO di cui uno adibito a Pt_1
casa familiari e i restanti due di categoria C/6. Lo stesso resistente, come da atto di compravendita del 7 aprile 2025, depositato unitamente alla comparsa conclusionale, ha conseguito un importo di euro 130.000 dalla vendita dell'appartamento e del posto auto coperto siti in Roma alla via ST Landi;
e) entrambe le parti risultano essere titolari di quote della società Levante s.r.l,
rispettivamente il del 45% e la del 5% mentre la restante parte è CP_1 Pt_1
nella titolarità di un terzo;
f) dalle risultanze della relazione trasmessa dalla Guardia di Finanza sono emersi ingenti movimentazioni da parte del sul conto corrente aperto presso la CP_1
9 n. 11860X66, quali 4 rapporti finanziari di cui uno a titolo Controparte_5
diretto e gli altri tre a titolo indiretto per un importo complessivo di euro 680.000 nel periodo che va dal 3 gennaio al 16 maggio 2019;
g) è titolare di un'autovettura modello Audi Cabriolet, ossia di CP_1
un'automobile certamente non economica, né quanto all'acquisto né quanto alla manutenzione è quanto ai consumi;
h) dall'esame degli estratti del conto corrente n. 0748201, aperto presso , CP_4
si evince che oltre a percepire la pensione sopra indicata e alcuni canoni di CP_1
locazione trimestrali pari ad euro 1.650,00, ha investito euro 50.000 presso la
[...]
con operazione dell'11 dicembre 2023; Controparte_6
i) la dispone per intero della casa familiare, pur in comproprietà con il Pt_1
CP_1
Mettendo insieme tali dati di fatto, emerge che, pur avendo cessato l'attività
professionale di geometra, non ha cessato l'attività di imprenditore e, CP_1
soprattutto, dispone di un cospicuo patrimonio immobiliare che gli consente un tenore di vita decisamente superiore a quello di cui potrebbe godere in base alla sola pensione di 1.650 euro mensili. Lo stesso non può dirsi per la che era vissuta Pt_1
occupandosi della famiglia e del figlio, potendo godere di un'agiatezza offerta dal lavoro del marito.
Sulla base di tali elementi di fatto e di valutazione, appare equo: 1) confermare l'originario importo dell'assegno di mantenimento in favore della pari ad Pt_1
attuali euro 704,00 mensili. Del resto, era stato lo stesso in sede di CP_1
10 comparsa di costituzione e risposta, a chiedere che l'assegno di mantenimento in favore della osse determinato in euro 600,00 mensili;
2) confermare le spese Pt_1
straordinarie in favore del figlio nella misura del 70% a carico del e per il CP_1
30% a carico della Si rimanda a quanto scritto ai punti 6) e 7) dell'ordinanza Pt_1
ex art. 708.3 c.p.c. in ordine alla nozione e al perimetro delle spese straordinarie;
3)
determinare in euro 1.000,00, all'attualità l'assegno di mantenimento per Per_3
In proposito, preme porre in rilievo che si tratta di un importo comunque
[...]
idoneo ad assicurare a l soddisfacimento delle esigenze medie di Persona_3
un ragazzo della sua età e con il tenore di vita assicuratogli dalla famiglia sin da quando era piccolo. L'importo di cui sopra è inferiore a quello sin a ora in essere giacché si deve considerare, ad avviso di questo Collegio, che il resistente garantisce comunque al figlio il godimento della casa familiare, in comproprietà tra le parti, e che, con l'assegno di mantenimento di cui sopra, la discrepanza reddituale e patrimoniale tra le parti si riduce. Del resto, in relazione a tutte le circostanze di cui sopra, appare più equo un assegno di mantenimento al coniuge nella misura di
704,00 euro mensili con un assegno di mantenimento per il figlio di 1.000,00 euro mensili, piuttosto che un assegno di mantenimento per il coniuge di 350,00 euro mensili con un assegno di mantenimento per il figlio di circa 1.640,00 euro mensili.
Le statuizioni di cui ai punti 1) e 3) sopra indicate avranno decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
per le annualità e mensilità
pregresse sono tuttora efficaci le statuizioni emesse in corso di causa.
Per quanto attiene in particolare alla domanda di mantenimento in favore del coniuge più debole, formulata dalla ricorrente, merita di precisarsi, per completezza,
11 che i presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono che il coniuge beneficiario – cui non deve essere addebitabile la separazione – sia privo di
«adeguati redditi propri» e che l'altro coniuge abbia mezzi idonei a far fronte al pagamento dell'assegno.
Secondo la giurisprudenza più recente, i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, atteso che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale.
Nel caso di specie, come già indicato poc'anzi, sussiste una rilevante sperequazione reddituale e patrimoniale tra le parti, considerato peraltro che la sig.ra ha, in modo incontestato, contribuito all'accrescimento del patrimonio del Pt_1
marito, prestando la propria attività quale amministratrice della società Marart s.r.l e anche da segretaria.
In ordine, infine, alla regolazione delle spese della lite, ne appare equa la compensazione in ragione della regolamentazione economica qui adottata,
intermedia rispetto alle richieste delle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di Parte_1
12 con ricorso iscritto a ruolo l'8 agosto 2020, nonché sulle altre Controparte_2
domande ed eccezioni delle parti, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata l'8 Parte_1
settembre 1965 a Bibbiena (Arezzo) e nato il 4 Controparte_2
luglio 1952 a Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data
15 luglio 2006; matrimonio trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio
del Comune di Roma al n. 00902, parte 1, serie 3, anno 2006;
- conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, alla via
RC CO BO n. 37/a, a uale genitore dimorante Parte_1
con il figlio , maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente;
- obbliga al versamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
e a titolo di mantenimento del figlio , dell'importo di euro 1.000,00 Per_1
mensili, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza e con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat,
confermando per le annualità e le mensilità pregresse le decisioni assunte in corso di causa;
- conferma le spese straordinarie necessarie per il figlio per il 70% a Per_1
carico di e per il 30% a carico di Controparte_2 Parte_1
- determina in euro 704,00 il contributo mensile dovuto da CP_2
a titolo di mantenimento del coniuge rivalutabili
[...] Parte_1
annualmente in base agli indici Istat;
somma che il erserà alla CP_1 Pt_1
sul conto corrente da costei indicato entro e non oltre il 5 di ogni mese, con
13 decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, confermando per le annualità e le mensilità pregresse le decisioni assunte in corso di causa;
- compensa interamente le spese della lite.
- Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 18 novembre 2025
Il DI estensore
ST AL
Il Presidente
MA NZ
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