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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 11973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11973 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21793/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21793/2023 tra:
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via G. Gigante n. 3B presso lo studio dell'Avv. Vitale Andrea, dal quale è rappresentato e difeso in virtù in calce a ricorso;
- ATTORE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA IG, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 473bis.28, lett. a), c.p.c.:
- l'attore ha domandato:
pagina 1 di 15 “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (in regime di separazione dei beni), contratto in data 20.02.2008 in Pozzuoli (NA), riportato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pozzuoli dell'anno 2008, n. 18 P.I dai sig.ri Parte_1
, nato a [...] il [...] cod. fisc. e nata
[...] C.F._1 Controparte_1 il 14/11/1976 in NAPOLI (NA) C.F. , mandando la Cancelleria per le C.F._2 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
Sull'affidamento e nuovo collocamento dei figli minori
Confermare che i minori , e resteranno affidati in maniera Persona_1 Per_2 Per_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente del minore presso la Per_2 residenza del ricorrente giacché da oltre tre anni abita e convive stabilmente con quest'ultimo, il quale provvede senza alcun aiuto della sig.ra al loro sostentamento e alle loro necessità CP_1 mentre la piccola continuerà ad abitare e stare con la convenuta. Per_3
Per quanto invece la figlia confermare i provvedimenti già adottati da codesto Persona_4
Tribunale
Sul contributo di mantenimento in favore dei figli
Per il minore Per_2
Tenuto conto della nuova e diversa collazione del figlio confermare il Per_2 provvedimento del Tribunale che ha disposto l'obbligo del contributo di mantenimento a carico della sig.ra di versare al sig. l'importo di euro 250.00 e/o quella diversa CP_1 Parte_1 somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere congrua e giusta. Per_ Per la minore stabilire che il sig. provvederà a versare il contributo di Parte_1 mantenimento nella misura di euro 300,00.
Per , confermare il provvedimento del Tribunale che ha posto a carico delle Persona_1 parti l'obbligo di provvedere in eguale misura.
Piano sul diritto di visita del genitore non collocatario
Disporre le modalità del diritto di visita nel modo indicato nella narrativa del presente atto ovvero secondo quanto emerso nel corso del procedimento, precisando che il sig. Parte_1 metterà a disposizione, trasmettendolo alla sig.ra ogni inizio mese, il calendario dei CP_1 giorni lavorativi con relativi turni mattutini pomeridiani e notturni ricevuti dal datore di lavoro Per_ così da poter programmare mese per mese il tempo in cui la figlia potrà stare con il padre.
pagina 2 di 15 Stabilire il tempo in cui la sig.ra potrà tenere con sé il figlio CP_1 Per_6
e da confermare restano le condizioni ed i tempi in cui il ricorrente potrà vedere e
[...] stare con la figlia secondo la previsione e le pattuizioni di cui al decreto di omologa che Per_3 qui di seguito si trascrivono: (…)
Sugli aspetti patrimoniali
Revocare il diritto della sig.ra e comunque negare/rigettare l'eventuale domanda CP_1 della convenuta a vedersi corrispondere l'importo che il ricorrente le versa mensilmente a titolo di contributo di mantenimento, accertando e disponendo che nulla è – sarà – dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile a partire dalla data di deposito del presente ricorso e ciò per le causali esposte in narrativa ovvero ed in subordine disporre la riduzione di detto importo entro la misura massima di € 150,00;
Accertare che i minori e oramai vivono rispettivamente dal mese di gennaio Per_1 Per_2
e marzo dell'anno 2023 con il padre e quindi condannare la sig.ra a rimettere l'importo CP_1 indicato al punto c) delle conclusioni nonché l'importo di € 5.999,94 che il ricorrente è stato costretto a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento per i minori CP_1
e dal mese di gennaio al mese di ottobre perché non dovuti;
Persona_1 Per_2
Accertare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto dalla sig.ra per le causali in CP_1 narrativa un importo non inferiore al 50% del canone di locazione che la resistente percepisce per aver concesso in locazione l'immobile in Giugliano in Campania (NA) già casa coniugale anche a titolo eventualmente risarcitorio per aver impedito al ricorrente di richiedere
l'assegnazione della ex casa familiare/coniugale visto che due dei tre figli minori ( e Persona_1
vivono stabilmente con lui. Per_2
Autorizzare il ricorrente ad iscrivere i minori e nel proprio stato di Persona_1 Per_2 famiglia;
Altre disposizioni
Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 3 di 15 le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio”;
- la convenuta ha domandato:
“1)- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inter partes.
2)- Confermarsi le condizioni dei patti riportati nel verbale sottoscritto dai coniugi in sede di separazione personale, relativamente agli aspetti patrimoniali tra gli stessi e provvedere solo sulla collocazione dei figli minori tenuto conto, si ribadisce, che la minore quantomeno Per_1 dal settembre 2024 è sempre rimasta con la madre e quest'ultima nulla ha percepito in merito all'adeguamento di tale collocazione della figlia;
3)- Aumentarsi congruamente, secondo il prudente apprezzamento dell.On.le Tribunale adito, il contributo per il mantenimento dei figli , da porsi a carico del padre, tenuto conto delle accresciute esigenze degli stessi e della sperequazione tra i redditi delle odierne parti processuali”;
- il P.M. ha chiesto confermarsi la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/10/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Pozzuoli il 20/02/2008 con dal quale sono nati i figli minori Controparte_1
(nt. il 16/03/2008 a Pozzuoli), (nt. il 31/07/2011 a Persona_7 Parte_2
POZZUOLI) e (nt. il 9/03/2015 a Pozzuoli), ha chiesto di pronunciarsi il divorzio Parte_3 alle seguenti condizioni:
“Sull'affidamento e nuovo collocamento dei figli minori
b) Confermare che i minori , e resteranno affidati in maniera Persona_1 Per_2 Per_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dei minori e Persona_4 Per_2 presso la residenza del ricorrente giacché da oltre un anno abitano e convivono stabilmente con quest'ultimo, il quale provvede senza alcun aiuto della sig.ra al loro sostentamento e alle CP_1 loro necessità mentre la piccola continuerà ad abitare e stare con la convenuta. Per_3
Sul contributo di mantenimento in favore dei figli
c) Tenuto conto della nuova e diversa collazione dei figli minori e Persona_1 Per_2 presso la residenza del padre, revocare a partire dalla data di deposito del presente ricorso
pagina 4 di 15 l'obbligo del ricorrente a rimettere alla convenuta l'importo del contributo di mantenimento per
i minori e pari ad € 666,66 e di contro disporre l'obbligo a carico della Persona_1 Per_2 sig.ra di provvedere al mantenimento dei figli corrispondendo al sig. CP_1 Parte_1 una somma in misura non inferiore ad € 600,00 al mese;
somma da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e/o nella diversa misura che sarà stabilita da codesto Tribunale.
Detto importo dovrà intendersi aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo a partire dal mese di ottobre di ciascun anno e contestualmente imporre ex art 473bis.36 c.p.c. di prestare idonea garanzia personale o reale ai fini dell'adempimento dell'obbligo economico;
d) Il sig. , di suo, si obbliga a versare alla sig.ra l'importo di € Parte_1 CP_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore . Per_3
Piano sul diritto di visita del genitore non collocatario
e) Disporre le modalità del diritto di visita nel modo indicato nella narrativa del presente atto. Pertanto, nel regolamento degli incontri dei figli minori e con il Persona_1 Per_2 genitore non collocatario, andrà ampliato il tempo del fine settimana di pertinenza di quest'ultimo, estendendolo dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina dovendosi ritenere sì come necessario che durante il periodo del turno lavorativo notturno svolto dal ricorrente anche se con cadenza infrasettimanale i minori possano pernottare con la madre. A tal fine, il sig.
metterà a disposizione, trasmettendolo alla sig.ra ogni inizio mese, il Parte_1 CP_1 calendario dei giorni lavorativi con relativi turni mattutini pomeridiani e notturni ricevuti dal datore di lavoro così da poter programmare mese per mese il tempo in cui i minori Persona_1
e potranno stare con la madre. In ogni caso, la sig.ra potrà tenere con sé i figli Per_2 CP_1 non meno di due giorni a settimana prelevandoli, compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori, alle ore 15 presso l'abitazione del ricorrente in Pozzuoli (NA) e consegnandoli al sig. alle ore 20 sempre presso l'abitazione di quest'ultimo. Parte_1
Invariate e da confermare restano le condizioni ed i tempi in cui il ricorrente potrà vedere e stare con la figlia secondo la previsione e le pattuizioni di cui al decreto di omologa che Per_3 qui di seguito si trascrivono: il sig. potra' tenere con se la figlia nei 2 giorni di riposo settimanali, stabiliti Parte_1 Per_3 di mese in mese dal datore di lavoro, prelevandoli il primo giorno di riposo settimanale alle ore
15 e consegnandola alla mamma il secondo giorno di riposo settimanale alle ore 20.
pagina 5 di 15 La minore potrà restare nei fine settimana con il padre, previo accordo con la sig.ra Per_3
laddove la predetta continua rotazione dei giorni lavorativi con i relativi turni diurni CP_1 pomeridiani e notturni lo permette.
Dovrà stabilirsi che pernotterà con il padre tutte le volte in cui ci saranno anche i Per_3 fratelli e tanto dovrà osservarsi nell'ipotesi del pernottamento garantito al genitore non collocatario.
Sugli aspetti patrimoniali
f) Revocare il diritto della sig.ra e comunque negare/rigettare l'eventuale domanda CP_1 della convenuta a vedersi corrispondere l'importo che il ricorrente le versa mensilmente a titolo di contributo di mantenimento, accertando e disponendo che nulla è – sarà – dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile a partire dalla data di deposito del presente ricorso e ciò per le causali esposte in narrativa ovvero ed in subordine disporre la riduzione di detto importo entro la misura massima di € 150,00;
g) Accertare che i minori e oramai vivono rispettivamente dal mese di Per_1 Per_2 gennaio e marzo dell'anno 2023 con il padre e quindi condannare la sig.ra a rimettere CP_1
l'importo indicato al punto c) delle conclusioni nonché l'importo di € 5.999,94 che il ricorrente è stato costretto a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento per i CP_1 minori e dal mese di gennaio al mese di ottobre perché non dovuti;
Persona_1 Per_2
h) Accertare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto dalla sig.ra per le causali CP_1 in narrativa un importo non inferiore al 50% del canone di locazione che la resistente percepisce per aver concesso in locazione l'immobile in Giugliano in Campania (NA) già casa coniugale anche a titolo eventualmente risarcitorio per aver impedito al ricorrente di richiedere
l'assegnazione della ex casa familiare/coniugale visto che due dei tre figli minori ( Persona_1
e vivono stabilmente con lui. Per_2
i) Autorizzare il ricorrente ad iscrivere i minori e nel proprio stato di Persona_1 Per_2 famiglia;
Altre disposizioni
j) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche
pagina 6 di 15 non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
k) Con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/01/2024 ha aderito Controparte_1 alla domanda di divorzio, domandando altresì:
“2)- Confermarsi le condizioni dei patti riportati nel verbale sottoscritto dai coniugi in sede di separazione personale, relativamente agli aspetti patrimoniali tra gli stessi ed alla collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre
3)- Aumentarsi congruamente, secondo il prudente apprezzamento dellOn.le Tribunale adito, il contributo per il mantenimento dei figli , da porsi a carico del padre, tenuto conto delle accresciute esigenze degli stessi.
4)- Condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
All'esito della prima udienza di comparizione, espletato l'ascolto dei figli minori e e preso atto della loro volontà rispettivamente di dividersi Persona_8 Per_2 liberamente tra le abitazioni dei due genitori e di essere collocato prevalentemente presso il padre e, più in generale, della complessiva organizzazione familiare già in atto, con ordinanza del
16/02/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c.:
“Dispone l'affidamento condiviso dei minori , e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione privilegiata di resso il padre e di presso la madre. Per_2 Per_3
Quanto a la stessa starà con il padre nei giorni di riposo settimanale dalla uscita di Per_3 scuola fino alle ore 20,00 e starà con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore
10,00 fino alle 20,00 della domenica. incontrerà la madre durante la settimana in base ai suoi desideri ed accordandosi Per_2 direttamente con la preferibilmente nelle giornate in cui il padre è al lavoro;
trascorrerà CP_1 inoltre con la madre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00; questi fine settimana coincideranno con quelli in cui anche rimarrà presso la Per_3
pagina 7 di 15 madre; durante i fine settimana in oggetto pernotterà presso la madre che nell'occasione Per_2
è invitata a garantire la dedizione esclusiva ai figli senza la presenza del compagno;
in caso contrario si rimette al minore la volontà di pernottare o meno presso la madre.
I giorni infrasettimanali e i fine settimana di permanenza di con il padre verranno Per_3 individuati in base ai turni mensili comunicati al ricorrente che è onerato di comunicarli alla resistente con almeno 7 giorni di anticipo rispetto al mese di riferimento per consentire una serena programmazione dei rispettivi tempi di permanenza dei figli. Individuati i fine settimana di permanenza di presso il padre, si individueranno anche quelli in cui starà con Per_3 Per_2 la madre unitamente alla sorella . Per_3
Quanto a si dispone la collocazione paritaria che di fatto già appare avere superato Per_1 il banco di prova. Per_ Per le festività natalizie e pasquali si dispone che e e preferibilmente anche Per_2
siano sempre insieme con la madre o con il padre secondo la regola dell'alternanza. Per_1 durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sè e e preferibilmente Per_2 Per_3 anche per 15 giorni consecutivi il tutto da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun Per_1 anno.
Ad anni alterni i genitori divideranno la festività del 1 novembre e le altre festività da calendario ed eventuali ponti, previo accordo e garantendo la condivisione dei momenti di Per_3
e preferibilmente anche . Per_2 Per_1
Entrambe le parti contribuiranno direttamente al mantenimento di nei tempi di Per_1 permanenza presso le rispettive abitazioni mentre si pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di € 380 mensili e si pone a carico della Per_3 resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di ella misura di € 250 mensili. Per_2
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Nulla si dispone in ordine alla casa familiare che risulta locata.
(…)
Conferma per il resto la disciplina vigente”.
Nel corso dell'istruttoria è stata svolta una indagine socio-ambientale attraverso i S.S. territorialmente competenti, sono stati volti dei percorsi di potenziamento delle capacità genitoriali e il ha portato a termine un percorso di monitoraggio dell'uso di sostanze Parte_1 stupefacenti e alcol presso il SERD - nel corso del quale si è mostrato disponibile e pienamente pagina 8 di 15 aderente alle prescrizioni stabilite - i cui risultati sono stati totalmente negativi sia rispetto a tutte le sostanze stupefacenti che rispetto all'alcol (v. relazione del 4/09/2024).
Ascoltate nuovamente le parti e la figlia primogenita per conoscere Persona_1
l'evoluzione della situazione familiare, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 20/11/2025.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n. cronol. 9226/2022 del 9/09/2022.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. In ordine al regime di affidamento dei tre figli minori, ritiene il Collegio che debba mantenersi il regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater
c.p.c.
A ben vedere, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido dei minori, domandandone entrambe l'affido condiviso.
Inoltre, dall'istruttoria svolta, non sono emerse criticità genitoriali.
Sul punto va rimarcata la circostanza che le accuse mosse dalla al di essere CP_1 Parte_1 dedito all'alcol siano state sconfessate dall'esito completamente negativo del percorso al SERD, seguito con puntualità e piena collaborazione dal . Così come è circostanza incontestata Parte_1
e, peraltro, documentata, che le denunce sporte in passato dalla moglie nei confronti del marito siano state tutte archiviate. Mentre dall'indagine socio-ambientale svolta dai S.S. il padre risulta un genitore idoneo e accudente nei confronti dei figli.
Tutti e tre i figli minori hanno manifestato affetto nei confronti dei genitori, con i quali hanno un rapporto positivo.
prossima al raggiungimento della maggiore età, già da tempo si autogestisce Persona_1 nel frequentare le abitazioni dei genitori, conformemente ai suoi desideri.
pagina 9 di 15 , stabilmente collocata presso la madre, mantiene ampie frequentazioni con il padre, Per_3 mentre collocato stabilmente presso il padre, mantiene adeguate frequentazioni con la Per_2 madre.
Sebbene, infatti, abbia manifestato qualche ritrosia nel recarsi presso l'abitazione Per_2 materna, è emerso che ciò è dovuto non a difficoltà nel frequentare la madre, bensì al disagio provocatogli dalla presenza del compagno della al quale, però, deve evidenziarsi come CP_1 sia che lo stesso durante il loro ascolto, abbiano ammesso di non poter Persona_1 Per_2 muovere alcuna critica.
Ad ogni modo, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse dei figli (cfr. art. 337 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi dei figli minori, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene di confermare anche la disciplina dei collocamenti e delle frequentazioni già disposta in via temporanea e urgente con ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c. del 16/02/2024.
Pur se di regola non è opportuno che i fratelli vivano separati per salvaguardare la relazione di fratria che, anche in una prospettiva futura, quando saranno adulti, consentirà loro di sentirsi sempre vicini e capaci di aiutarsi l'uno con l'altro, nel caso di specie appare però necessario prendere atto della necessità di prevedere diversa collocazione prevalente dei minori e Per_2
, i quali hanno manifestato netta preferenza per mantenere il collocamento rispettivamente Per_3 presso il padre e la madre, di cui gli stessi genitori hanno preso serenamente atto, con previsione però di un calendario che comunque consentirà loro di mantenere una relazione affettiva stabile con entrambi i genitori e tra di loro.
Nello specifico, quindi, resterà collocato prevalentemente presso il padre e Per_2 Per_3 presso la madre. Mentre, quasi maggiorenne, conformemente alla sua volontà, Persona_1 manterrà l'attuale collocamento paritario che oramai è ampiamente sperimentato.
Al riguardo, si evidenzia come, ascoltata nuovamente all'udienza del 10/10/2024, la ragazza abbia espresso nuovamente - in maniera reputata “serena e genuina” dal Giudice delegato – la pagina 10 di 15 volontà di dividersi tra le abitazioni dei genitori: “È vero che adesso mi capita talvolta di dormire più spesso da mamma, ma ugualmente io mi divido tra casa di mamma e casa di Papà, ad esempio anche se vado a dormire da mamma la sera è capitato che però tutta la giornata sono stata da papà dopo la scuola fino all'ora di cena. Non sono in grado in quanto non risponderebbe al vero di indicare una preferenza presso casa di mamma dove c'è o presso Per_3 casa di papà dove c'è perché io ho ancora intenzione di dividermi tra tutte le due case. Per_2
È vero che quest'estate sono stata molto con le mie amiche, ma prevalentemente un po' più da papà. Chiedo che rimanga invariata questa mia libertà”.
Quanto ai rapporti tra e e i genitori non collocatari, tenendo conto anche delle Per_3 Per_2 peculiarità dell'attività lavorativa del padre e, in particolare, dei suoi turni di lavoro, saranno gestiti come di seguito:
- starà con il padre nei giorni di riposo settimanale di quest'ultimo dall'uscita di Per_3 scuola fino alle ore 20,00 e starà con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore 10,00 fino alle 20,00 della domenica;
- incontrerà la madre durante la settimana in base ai suoi desideri e accordandosi Per_2 direttamente con la preferibilmente nelle giornate in cui il padre è al lavoro;
CP_1 trascorrerà inoltre con la madre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00; questi fine settimana coincideranno con quelli in cui anche rimarrà presso la madre;
durante i fine settimana in oggetto pernotterà Per_3 Per_2 presso la madre che nell'occasione è invitata a garantire la dedizione esclusiva ai figli senza la presenza del compagno;
in caso contrario si rimette al minore la volontà di pernottare o meno presso la madre;
- i giorni infrasettimanali e i fine settimana di permanenza di con il padre verranno Per_3 individuati in base ai turni mensili comunicati all'attore che è onerato di comunicarli alla convenuta con almeno sette giorni di anticipo rispetto al mese di riferimento per consentire una serena programmazione dei rispettivi tempi di permanenza dei figli.
Individuati i fine settimana di permanenza di presso il padre, si individueranno Per_3 anche quelli in cui starà con la madre unitamente alla sorella;
Per_2 Per_3
- per le festività natalizie e pasquali si dispone che e e preferibilmente anche Per_2 Per_3
siano sempre insieme con la madre o con il padre secondo la regola Per_1 dell'alternanza;
pagina 11 di 15 - durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé e e preferibilmente Per_2 Per_3 anche per 15 giorni consecutivi il tutto da concordarsi entro il 31 maggio di Per_1 ciascun anno;
- ad anni alterni i genitori divideranno la festività del 1 novembre e le altre festività da calendario ed eventuali ponti, previo accordo e garantendo la condivisione dei momenti di e preferibilmente anche . Per_3 Per_2 Per_1
Nulla deve disporsi in ordine alla casa familiare, in comproprietà tra le parti, che risulta attualmente locata a terzi.
4. Relativamente al mantenimento dei figli minori, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, considerato il collocamento paritetico della figlia entrambe Persona_1 le parti contribuiranno direttamente al suo mantenimento nei tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni, mentre andrà previsto un assegno di mantenimento a carico di ciascun genitore quale contributo per il sostentamento del figlio minori collocato presso l'altro.
L'attore lavora quale impiegato per la e dall'ultima C.U. prodotta in Controparte_2 atti aveva un reddito complessivo di euro 57.800,35 (v. C.U. 2023).
Dagli estratti conto depositati risulta uno stipendio mensile oscillante tra euro 2.674,60 ed euro 3.775,67 mensili.
Deve rilevarsi, inoltre, come all'1/02/2023 il conto corrente dell'attore avesse una disponibilità di euro 104.952, 33, di cui la quasi totalità investiti in quello stesso mese.
L'attore ha dichiarato, inoltre di vivere in una abitazione di proprietà dei suoi genitori in comodato gratuito.
E' incontestato, infine, che il versi l'intero importo delle rate del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare pari ad euro 320,70 mensili.
pagina 12 di 15 Passando alla convenuta, ella svolge lavori saltuari, come dedotto dall'attore e come ammesso dalla stessa (v. verbali di udienza del 13/02/2024 e del 3/10/2024). CP_1
Percepisce, inoltre, l'intero canone di locazione della casa familiare, pari ad euro 700,00 mensili, nonostante si tratti di immobile in comproprietà con il marito e nonostante quest'ultimo versi l'intero importo delle rate del mutuo acceso per il suo acquisto.
La convenuta ha dedotto di risiede attualmente a Varcaturo, presso un immobile condotto in locazione per il canone mensile di euro 425,00 (v. note scritte del 21/03/2025).
Va valorizzato negativamente, rispetto alla convenuta, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il comportamento processuale della parte, la quale ha omesso di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c., così fornendo un quadro incompleto delle proprie complessive condizioni economiche, in violazione del dovere di leale collaborazione di cui all'art. 473bis.18 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle complessive capacità economiche delle parti, per quanto emerso dagli atti, e delle esigenze dei figli minori, in ragione della loro età, si ritiene di confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore Per_3 versando alla madre la somma mensile di euro 380,00 e quello della madre di contribuire al mantenimento del figlio minore versando al padre la somma mensile di euro 250,00. Tali Per_2 somme andranno versate entro il giorno cinque di ciascun mese e andranno rivalutate ogni anno mediante applicazione degli indici Istat. Ciascun genitore inoltre verserà il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
I genitori percepiranno, come per legge, l'A.U.U. per i figli a carico della misura del 50% ciascuno.
5. Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile ex art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, in assenza di domanda.
La domanda della convenuta di “Confermarsi le condizioni dei patti riportati nel verbale sottoscritto dai coniugi in sede di separazione personale, relativamente agli aspetti patrimoniali tra gli stessi”, non equivale infatti in alcun modo alla proposizione di una domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
In tal senso depone, innanzitutto, il fatto che in sede di separazione l'assegno di pagina 13 di 15 mantenimento del coniuge trova fondamento in una norma specifica - ovvero nell'art. 156 c.c. - applicabile solo al giudizio di separazione, ma anche su presupposti del tutto differenti da quelli di cui all'art. 5, co. 6, L. cit., per cui la domanda di conferma di quel tipo di provvedimento, tipico ed esclusivo del giudizio di separazione, è inammissibile in sede di divorzio.
Inoltre, nel caso di specie, deve valorizzarsi il comportamento processuale della parte convenuta, che non ha fatto alcun riferimento nell'arco dell'intera durata del processo e in nessuno dei propri atti processuali, né alla normativa di riferimento dell'assegno divorzile né, per quello che più rileva, ai complessi e peculiari presupposti per il suo riconoscimento, tanto che, anche laddove volesse ritenersi - in via puramente ipotetica - proposta la relativa domanda, essa apparirebbe del tutto infondata per il mancato assolvimento del relativo onere di allegazione e prova.
6. Le domande di restituzione e di riconoscimento del diritto alla percezione della metà del canone di locazione della casa familiare proposte dall'attore devono essere dichiarate inammissibili, perché prive di connessione qualificata, ai sensi dell'art. 40, co. 3, c.p.c., con il presente giudizio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., dovendo eventualmente essere avanzate in altro giudizio, da trattarsi secondo il rito ordinario. L'art. 40
c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi.
7. Considerato l'esito del giudizio e, in particolare, la convergenza delle posizioni processuali delle parti su alcuni aspetti della decisione e l'accoglimento parziale o il rigetto di talune delle domande proposte dalle stesse, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., anche alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Pozzuoli il 20/02/2008 da
(nt. a Napoli il 12/03/1974) e (nt. a Napoli il Parte_1 Controparte_1
14/11/1976) (atto n. 18, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
2) affida in modo condiviso ai genitori i figli minori;
limitatamente alle decisioni su pagina 14 di 15 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) resterà collocato prevalentemente presso il padre e presso la madre, Per_2 Per_3 mentre manterrà l'attuale collocamento paritario;
Persona_1
4) si disciplinano i rapporti tra i genitori e i figli minori come in parte motiva indicato;
5) i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia minore Per_1 nei tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
il padre contribuirà al
[...] mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma mensile di Per_3 euro 380,00 e la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore Per_2 versando al padre la somma mensile di euro 250,00; tali somme andranno versate entro il giorno cinque di ciascun mese e andranno rivalutate ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
ciascun genitore inoltre verserà il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato;
i genitori percepiranno, come per legge, l'A.U.U. per i figli a carico della misura del 50% ciascuno.
6) dichiara inammissibili le domande di restituzione e di riconoscimento del diritto alla percezione della metà del canone di locazione della casa familiare proposte dall'attore;
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Pozzuoli per le annotazioni di legge.
Napoli, 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Sdino Presidente dott. Eva Scalfati Giudice dott. Alessio Marfè Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 21793/2023 tra:
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via G. Gigante n. 3B presso lo studio dell'Avv. Vitale Andrea, dal quale è rappresentato e difeso in virtù in calce a ricorso;
- ATTORE
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
RA IG, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio - Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 473bis.28, lett. a), c.p.c.:
- l'attore ha domandato:
pagina 1 di 15 “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (in regime di separazione dei beni), contratto in data 20.02.2008 in Pozzuoli (NA), riportato nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Pozzuoli dell'anno 2008, n. 18 P.I dai sig.ri Parte_1
, nato a [...] il [...] cod. fisc. e nata
[...] C.F._1 Controparte_1 il 14/11/1976 in NAPOLI (NA) C.F. , mandando la Cancelleria per le C.F._2 annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pozzuoli (NA) con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
Sull'affidamento e nuovo collocamento dei figli minori
Confermare che i minori , e resteranno affidati in maniera Persona_1 Per_2 Per_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente del minore presso la Per_2 residenza del ricorrente giacché da oltre tre anni abita e convive stabilmente con quest'ultimo, il quale provvede senza alcun aiuto della sig.ra al loro sostentamento e alle loro necessità CP_1 mentre la piccola continuerà ad abitare e stare con la convenuta. Per_3
Per quanto invece la figlia confermare i provvedimenti già adottati da codesto Persona_4
Tribunale
Sul contributo di mantenimento in favore dei figli
Per il minore Per_2
Tenuto conto della nuova e diversa collazione del figlio confermare il Per_2 provvedimento del Tribunale che ha disposto l'obbligo del contributo di mantenimento a carico della sig.ra di versare al sig. l'importo di euro 250.00 e/o quella diversa CP_1 Parte_1 somma che l'adito Tribunale dovesse ritenere congrua e giusta. Per_ Per la minore stabilire che il sig. provvederà a versare il contributo di Parte_1 mantenimento nella misura di euro 300,00.
Per , confermare il provvedimento del Tribunale che ha posto a carico delle Persona_1 parti l'obbligo di provvedere in eguale misura.
Piano sul diritto di visita del genitore non collocatario
Disporre le modalità del diritto di visita nel modo indicato nella narrativa del presente atto ovvero secondo quanto emerso nel corso del procedimento, precisando che il sig. Parte_1 metterà a disposizione, trasmettendolo alla sig.ra ogni inizio mese, il calendario dei CP_1 giorni lavorativi con relativi turni mattutini pomeridiani e notturni ricevuti dal datore di lavoro Per_ così da poter programmare mese per mese il tempo in cui la figlia potrà stare con il padre.
pagina 2 di 15 Stabilire il tempo in cui la sig.ra potrà tenere con sé il figlio CP_1 Per_6
e da confermare restano le condizioni ed i tempi in cui il ricorrente potrà vedere e
[...] stare con la figlia secondo la previsione e le pattuizioni di cui al decreto di omologa che Per_3 qui di seguito si trascrivono: (…)
Sugli aspetti patrimoniali
Revocare il diritto della sig.ra e comunque negare/rigettare l'eventuale domanda CP_1 della convenuta a vedersi corrispondere l'importo che il ricorrente le versa mensilmente a titolo di contributo di mantenimento, accertando e disponendo che nulla è – sarà – dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile a partire dalla data di deposito del presente ricorso e ciò per le causali esposte in narrativa ovvero ed in subordine disporre la riduzione di detto importo entro la misura massima di € 150,00;
Accertare che i minori e oramai vivono rispettivamente dal mese di gennaio Per_1 Per_2
e marzo dell'anno 2023 con il padre e quindi condannare la sig.ra a rimettere l'importo CP_1 indicato al punto c) delle conclusioni nonché l'importo di € 5.999,94 che il ricorrente è stato costretto a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento per i minori CP_1
e dal mese di gennaio al mese di ottobre perché non dovuti;
Persona_1 Per_2
Accertare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto dalla sig.ra per le causali in CP_1 narrativa un importo non inferiore al 50% del canone di locazione che la resistente percepisce per aver concesso in locazione l'immobile in Giugliano in Campania (NA) già casa coniugale anche a titolo eventualmente risarcitorio per aver impedito al ricorrente di richiedere
l'assegnazione della ex casa familiare/coniugale visto che due dei tre figli minori ( e Persona_1
vivono stabilmente con lui. Per_2
Autorizzare il ricorrente ad iscrivere i minori e nel proprio stato di Persona_1 Per_2 famiglia;
Altre disposizioni
Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
pagina 3 di 15 le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio”;
- la convenuta ha domandato:
“1)- Pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inter partes.
2)- Confermarsi le condizioni dei patti riportati nel verbale sottoscritto dai coniugi in sede di separazione personale, relativamente agli aspetti patrimoniali tra gli stessi e provvedere solo sulla collocazione dei figli minori tenuto conto, si ribadisce, che la minore quantomeno Per_1 dal settembre 2024 è sempre rimasta con la madre e quest'ultima nulla ha percepito in merito all'adeguamento di tale collocazione della figlia;
3)- Aumentarsi congruamente, secondo il prudente apprezzamento dell.On.le Tribunale adito, il contributo per il mantenimento dei figli , da porsi a carico del padre, tenuto conto delle accresciute esigenze degli stessi e della sperequazione tra i redditi delle odierne parti processuali”;
- il P.M. ha chiesto confermarsi la disciplina in atto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20/10/2023 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio a Pozzuoli il 20/02/2008 con dal quale sono nati i figli minori Controparte_1
(nt. il 16/03/2008 a Pozzuoli), (nt. il 31/07/2011 a Persona_7 Parte_2
POZZUOLI) e (nt. il 9/03/2015 a Pozzuoli), ha chiesto di pronunciarsi il divorzio Parte_3 alle seguenti condizioni:
“Sull'affidamento e nuovo collocamento dei figli minori
b) Confermare che i minori , e resteranno affidati in maniera Persona_1 Per_2 Per_3 condivisa ad entrambi i genitori con collocamento prevalente dei minori e Persona_4 Per_2 presso la residenza del ricorrente giacché da oltre un anno abitano e convivono stabilmente con quest'ultimo, il quale provvede senza alcun aiuto della sig.ra al loro sostentamento e alle CP_1 loro necessità mentre la piccola continuerà ad abitare e stare con la convenuta. Per_3
Sul contributo di mantenimento in favore dei figli
c) Tenuto conto della nuova e diversa collazione dei figli minori e Persona_1 Per_2 presso la residenza del padre, revocare a partire dalla data di deposito del presente ricorso
pagina 4 di 15 l'obbligo del ricorrente a rimettere alla convenuta l'importo del contributo di mantenimento per
i minori e pari ad € 666,66 e di contro disporre l'obbligo a carico della Persona_1 Per_2 sig.ra di provvedere al mantenimento dei figli corrispondendo al sig. CP_1 Parte_1 una somma in misura non inferiore ad € 600,00 al mese;
somma da versarsi entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e/o nella diversa misura che sarà stabilita da codesto Tribunale.
Detto importo dovrà intendersi aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo a partire dal mese di ottobre di ciascun anno e contestualmente imporre ex art 473bis.36 c.p.c. di prestare idonea garanzia personale o reale ai fini dell'adempimento dell'obbligo economico;
d) Il sig. , di suo, si obbliga a versare alla sig.ra l'importo di € Parte_1 CP_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della minore . Per_3
Piano sul diritto di visita del genitore non collocatario
e) Disporre le modalità del diritto di visita nel modo indicato nella narrativa del presente atto. Pertanto, nel regolamento degli incontri dei figli minori e con il Persona_1 Per_2 genitore non collocatario, andrà ampliato il tempo del fine settimana di pertinenza di quest'ultimo, estendendolo dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina dovendosi ritenere sì come necessario che durante il periodo del turno lavorativo notturno svolto dal ricorrente anche se con cadenza infrasettimanale i minori possano pernottare con la madre. A tal fine, il sig.
metterà a disposizione, trasmettendolo alla sig.ra ogni inizio mese, il Parte_1 CP_1 calendario dei giorni lavorativi con relativi turni mattutini pomeridiani e notturni ricevuti dal datore di lavoro così da poter programmare mese per mese il tempo in cui i minori Persona_1
e potranno stare con la madre. In ogni caso, la sig.ra potrà tenere con sé i figli Per_2 CP_1 non meno di due giorni a settimana prelevandoli, compatibilmente con gli impegni extrascolastici dei minori, alle ore 15 presso l'abitazione del ricorrente in Pozzuoli (NA) e consegnandoli al sig. alle ore 20 sempre presso l'abitazione di quest'ultimo. Parte_1
Invariate e da confermare restano le condizioni ed i tempi in cui il ricorrente potrà vedere e stare con la figlia secondo la previsione e le pattuizioni di cui al decreto di omologa che Per_3 qui di seguito si trascrivono: il sig. potra' tenere con se la figlia nei 2 giorni di riposo settimanali, stabiliti Parte_1 Per_3 di mese in mese dal datore di lavoro, prelevandoli il primo giorno di riposo settimanale alle ore
15 e consegnandola alla mamma il secondo giorno di riposo settimanale alle ore 20.
pagina 5 di 15 La minore potrà restare nei fine settimana con il padre, previo accordo con la sig.ra Per_3
laddove la predetta continua rotazione dei giorni lavorativi con i relativi turni diurni CP_1 pomeridiani e notturni lo permette.
Dovrà stabilirsi che pernotterà con il padre tutte le volte in cui ci saranno anche i Per_3 fratelli e tanto dovrà osservarsi nell'ipotesi del pernottamento garantito al genitore non collocatario.
Sugli aspetti patrimoniali
f) Revocare il diritto della sig.ra e comunque negare/rigettare l'eventuale domanda CP_1 della convenuta a vedersi corrispondere l'importo che il ricorrente le versa mensilmente a titolo di contributo di mantenimento, accertando e disponendo che nulla è – sarà – dovuto alla resistente a titolo di assegno divorzile a partire dalla data di deposito del presente ricorso e ciò per le causali esposte in narrativa ovvero ed in subordine disporre la riduzione di detto importo entro la misura massima di € 150,00;
g) Accertare che i minori e oramai vivono rispettivamente dal mese di Per_1 Per_2 gennaio e marzo dell'anno 2023 con il padre e quindi condannare la sig.ra a rimettere CP_1
l'importo indicato al punto c) delle conclusioni nonché l'importo di € 5.999,94 che il ricorrente è stato costretto a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo di mantenimento per i CP_1 minori e dal mese di gennaio al mese di ottobre perché non dovuti;
Persona_1 Per_2
h) Accertare il diritto del ricorrente a vedersi corrisposto dalla sig.ra per le causali CP_1 in narrativa un importo non inferiore al 50% del canone di locazione che la resistente percepisce per aver concesso in locazione l'immobile in Giugliano in Campania (NA) già casa coniugale anche a titolo eventualmente risarcitorio per aver impedito al ricorrente di richiedere
l'assegnazione della ex casa familiare/coniugale visto che due dei tre figli minori ( Persona_1
e vivono stabilmente con lui. Per_2
i) Autorizzare il ricorrente ad iscrivere i minori e nel proprio stato di Persona_1 Per_2 famiglia;
Altre disposizioni
j) Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche
pagina 6 di 15 non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
k) Con il favore delle spese e competenze di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 13/01/2024 ha aderito Controparte_1 alla domanda di divorzio, domandando altresì:
“2)- Confermarsi le condizioni dei patti riportati nel verbale sottoscritto dai coniugi in sede di separazione personale, relativamente agli aspetti patrimoniali tra gli stessi ed alla collocazione dei figli minori presso l'abitazione della madre
3)- Aumentarsi congruamente, secondo il prudente apprezzamento dellOn.le Tribunale adito, il contributo per il mantenimento dei figli , da porsi a carico del padre, tenuto conto delle accresciute esigenze degli stessi.
4)- Condannarsi il ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
All'esito della prima udienza di comparizione, espletato l'ascolto dei figli minori e e preso atto della loro volontà rispettivamente di dividersi Persona_8 Per_2 liberamente tra le abitazioni dei due genitori e di essere collocato prevalentemente presso il padre e, più in generale, della complessiva organizzazione familiare già in atto, con ordinanza del
16/02/2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473bis.22
c.p.c.:
“Dispone l'affidamento condiviso dei minori , e ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 Per_3 con collocazione privilegiata di resso il padre e di presso la madre. Per_2 Per_3
Quanto a la stessa starà con il padre nei giorni di riposo settimanale dalla uscita di Per_3 scuola fino alle ore 20,00 e starà con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore
10,00 fino alle 20,00 della domenica. incontrerà la madre durante la settimana in base ai suoi desideri ed accordandosi Per_2 direttamente con la preferibilmente nelle giornate in cui il padre è al lavoro;
trascorrerà CP_1 inoltre con la madre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00; questi fine settimana coincideranno con quelli in cui anche rimarrà presso la Per_3
pagina 7 di 15 madre; durante i fine settimana in oggetto pernotterà presso la madre che nell'occasione Per_2
è invitata a garantire la dedizione esclusiva ai figli senza la presenza del compagno;
in caso contrario si rimette al minore la volontà di pernottare o meno presso la madre.
I giorni infrasettimanali e i fine settimana di permanenza di con il padre verranno Per_3 individuati in base ai turni mensili comunicati al ricorrente che è onerato di comunicarli alla resistente con almeno 7 giorni di anticipo rispetto al mese di riferimento per consentire una serena programmazione dei rispettivi tempi di permanenza dei figli. Individuati i fine settimana di permanenza di presso il padre, si individueranno anche quelli in cui starà con Per_3 Per_2 la madre unitamente alla sorella . Per_3
Quanto a si dispone la collocazione paritaria che di fatto già appare avere superato Per_1 il banco di prova. Per_ Per le festività natalizie e pasquali si dispone che e e preferibilmente anche Per_2
siano sempre insieme con la madre o con il padre secondo la regola dell'alternanza. Per_1 durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sè e e preferibilmente Per_2 Per_3 anche per 15 giorni consecutivi il tutto da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun Per_1 anno.
Ad anni alterni i genitori divideranno la festività del 1 novembre e le altre festività da calendario ed eventuali ponti, previo accordo e garantendo la condivisione dei momenti di Per_3
e preferibilmente anche . Per_2 Per_1
Entrambe le parti contribuiranno direttamente al mantenimento di nei tempi di Per_1 permanenza presso le rispettive abitazioni mentre si pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento di nella misura di € 380 mensili e si pone a carico della Per_3 resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento di ella misura di € 250 mensili. Per_2
L'assegno unico verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Nulla si dispone in ordine alla casa familiare che risulta locata.
(…)
Conferma per il resto la disciplina vigente”.
Nel corso dell'istruttoria è stata svolta una indagine socio-ambientale attraverso i S.S. territorialmente competenti, sono stati volti dei percorsi di potenziamento delle capacità genitoriali e il ha portato a termine un percorso di monitoraggio dell'uso di sostanze Parte_1 stupefacenti e alcol presso il SERD - nel corso del quale si è mostrato disponibile e pienamente pagina 8 di 15 aderente alle prescrizioni stabilite - i cui risultati sono stati totalmente negativi sia rispetto a tutte le sostanze stupefacenti che rispetto all'alcol (v. relazione del 4/09/2024).
Ascoltate nuovamente le parti e la figlia primogenita per conoscere Persona_1
l'evoluzione della situazione familiare, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., all'udienza del 20/11/2025.
2. La domanda di divorzio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli Nord con decreto n. cronol. 9226/2022 del 9/09/2022.
Del pari è provata la durata ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898/1970
e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
3. In ordine al regime di affidamento dei tre figli minori, ritiene il Collegio che debba mantenersi il regime ordinario di affido condiviso della prole, ai sensi degli artt. 337 ter e quater
c.p.c.
A ben vedere, le parti non sollevano questioni in ordine all'affido dei minori, domandandone entrambe l'affido condiviso.
Inoltre, dall'istruttoria svolta, non sono emerse criticità genitoriali.
Sul punto va rimarcata la circostanza che le accuse mosse dalla al di essere CP_1 Parte_1 dedito all'alcol siano state sconfessate dall'esito completamente negativo del percorso al SERD, seguito con puntualità e piena collaborazione dal . Così come è circostanza incontestata Parte_1
e, peraltro, documentata, che le denunce sporte in passato dalla moglie nei confronti del marito siano state tutte archiviate. Mentre dall'indagine socio-ambientale svolta dai S.S. il padre risulta un genitore idoneo e accudente nei confronti dei figli.
Tutti e tre i figli minori hanno manifestato affetto nei confronti dei genitori, con i quali hanno un rapporto positivo.
prossima al raggiungimento della maggiore età, già da tempo si autogestisce Persona_1 nel frequentare le abitazioni dei genitori, conformemente ai suoi desideri.
pagina 9 di 15 , stabilmente collocata presso la madre, mantiene ampie frequentazioni con il padre, Per_3 mentre collocato stabilmente presso il padre, mantiene adeguate frequentazioni con la Per_2 madre.
Sebbene, infatti, abbia manifestato qualche ritrosia nel recarsi presso l'abitazione Per_2 materna, è emerso che ciò è dovuto non a difficoltà nel frequentare la madre, bensì al disagio provocatogli dalla presenza del compagno della al quale, però, deve evidenziarsi come CP_1 sia che lo stesso durante il loro ascolto, abbiano ammesso di non poter Persona_1 Per_2 muovere alcuna critica.
Ad ogni modo, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti non risulta che il regime ordinario di affido possa, in alcun modo, essere contrario all'interesse dei figli (cfr. art. 337 quater c.c.).
Tuttavia, ritiene il Collegio di dover disporre, in ragione della conflittualità tra i genitori, ed anche per la necessità di favorire la migliore gestione degli interessi dei figli minori, che ai sensi dell'art. 337 ter, co. 3, c.c., limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori possano esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
Alla luce di quanto esposto, si ritiene di confermare anche la disciplina dei collocamenti e delle frequentazioni già disposta in via temporanea e urgente con ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c. del 16/02/2024.
Pur se di regola non è opportuno che i fratelli vivano separati per salvaguardare la relazione di fratria che, anche in una prospettiva futura, quando saranno adulti, consentirà loro di sentirsi sempre vicini e capaci di aiutarsi l'uno con l'altro, nel caso di specie appare però necessario prendere atto della necessità di prevedere diversa collocazione prevalente dei minori e Per_2
, i quali hanno manifestato netta preferenza per mantenere il collocamento rispettivamente Per_3 presso il padre e la madre, di cui gli stessi genitori hanno preso serenamente atto, con previsione però di un calendario che comunque consentirà loro di mantenere una relazione affettiva stabile con entrambi i genitori e tra di loro.
Nello specifico, quindi, resterà collocato prevalentemente presso il padre e Per_2 Per_3 presso la madre. Mentre, quasi maggiorenne, conformemente alla sua volontà, Persona_1 manterrà l'attuale collocamento paritario che oramai è ampiamente sperimentato.
Al riguardo, si evidenzia come, ascoltata nuovamente all'udienza del 10/10/2024, la ragazza abbia espresso nuovamente - in maniera reputata “serena e genuina” dal Giudice delegato – la pagina 10 di 15 volontà di dividersi tra le abitazioni dei genitori: “È vero che adesso mi capita talvolta di dormire più spesso da mamma, ma ugualmente io mi divido tra casa di mamma e casa di Papà, ad esempio anche se vado a dormire da mamma la sera è capitato che però tutta la giornata sono stata da papà dopo la scuola fino all'ora di cena. Non sono in grado in quanto non risponderebbe al vero di indicare una preferenza presso casa di mamma dove c'è o presso Per_3 casa di papà dove c'è perché io ho ancora intenzione di dividermi tra tutte le due case. Per_2
È vero che quest'estate sono stata molto con le mie amiche, ma prevalentemente un po' più da papà. Chiedo che rimanga invariata questa mia libertà”.
Quanto ai rapporti tra e e i genitori non collocatari, tenendo conto anche delle Per_3 Per_2 peculiarità dell'attività lavorativa del padre e, in particolare, dei suoi turni di lavoro, saranno gestiti come di seguito:
- starà con il padre nei giorni di riposo settimanale di quest'ultimo dall'uscita di Per_3 scuola fino alle ore 20,00 e starà con il padre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore 10,00 fino alle 20,00 della domenica;
- incontrerà la madre durante la settimana in base ai suoi desideri e accordandosi Per_2 direttamente con la preferibilmente nelle giornate in cui il padre è al lavoro;
CP_1 trascorrerà inoltre con la madre due fine settimana al mese dal sabato mattina ore 10,00 alla domenica alle ore 20,00; questi fine settimana coincideranno con quelli in cui anche rimarrà presso la madre;
durante i fine settimana in oggetto pernotterà Per_3 Per_2 presso la madre che nell'occasione è invitata a garantire la dedizione esclusiva ai figli senza la presenza del compagno;
in caso contrario si rimette al minore la volontà di pernottare o meno presso la madre;
- i giorni infrasettimanali e i fine settimana di permanenza di con il padre verranno Per_3 individuati in base ai turni mensili comunicati all'attore che è onerato di comunicarli alla convenuta con almeno sette giorni di anticipo rispetto al mese di riferimento per consentire una serena programmazione dei rispettivi tempi di permanenza dei figli.
Individuati i fine settimana di permanenza di presso il padre, si individueranno Per_3 anche quelli in cui starà con la madre unitamente alla sorella;
Per_2 Per_3
- per le festività natalizie e pasquali si dispone che e e preferibilmente anche Per_2 Per_3
siano sempre insieme con la madre o con il padre secondo la regola Per_1 dell'alternanza;
pagina 11 di 15 - durante le vacanze estive, ciascun genitore terrà con sé e e preferibilmente Per_2 Per_3 anche per 15 giorni consecutivi il tutto da concordarsi entro il 31 maggio di Per_1 ciascun anno;
- ad anni alterni i genitori divideranno la festività del 1 novembre e le altre festività da calendario ed eventuali ponti, previo accordo e garantendo la condivisione dei momenti di e preferibilmente anche . Per_3 Per_2 Per_1
Nulla deve disporsi in ordine alla casa familiare, in comproprietà tra le parti, che risulta attualmente locata a terzi.
4. Relativamente al mantenimento dei figli minori, va ricordato che a norma dell'articolo
316 bis c.c. i genitori devono adempiere all'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Dispone altresì l'articolo 337 ter c.c. che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio della proporzionalità, da determinarsi sulla base delle esigenze attuali del figlio, dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori, della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, considerato il collocamento paritetico della figlia entrambe Persona_1 le parti contribuiranno direttamente al suo mantenimento nei tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni, mentre andrà previsto un assegno di mantenimento a carico di ciascun genitore quale contributo per il sostentamento del figlio minori collocato presso l'altro.
L'attore lavora quale impiegato per la e dall'ultima C.U. prodotta in Controparte_2 atti aveva un reddito complessivo di euro 57.800,35 (v. C.U. 2023).
Dagli estratti conto depositati risulta uno stipendio mensile oscillante tra euro 2.674,60 ed euro 3.775,67 mensili.
Deve rilevarsi, inoltre, come all'1/02/2023 il conto corrente dell'attore avesse una disponibilità di euro 104.952, 33, di cui la quasi totalità investiti in quello stesso mese.
L'attore ha dichiarato, inoltre di vivere in una abitazione di proprietà dei suoi genitori in comodato gratuito.
E' incontestato, infine, che il versi l'intero importo delle rate del mutuo acceso per Parte_1
l'acquisto della casa familiare pari ad euro 320,70 mensili.
pagina 12 di 15 Passando alla convenuta, ella svolge lavori saltuari, come dedotto dall'attore e come ammesso dalla stessa (v. verbali di udienza del 13/02/2024 e del 3/10/2024). CP_1
Percepisce, inoltre, l'intero canone di locazione della casa familiare, pari ad euro 700,00 mensili, nonostante si tratti di immobile in comproprietà con il marito e nonostante quest'ultimo versi l'intero importo delle rate del mutuo acceso per il suo acquisto.
La convenuta ha dedotto di risiede attualmente a Varcaturo, presso un immobile condotto in locazione per il canone mensile di euro 425,00 (v. note scritte del 21/03/2025).
Va valorizzato negativamente, rispetto alla convenuta, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il comportamento processuale della parte, la quale ha omesso di depositare la documentazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 473bis.12, co. 3, c.p.c., così fornendo un quadro incompleto delle proprie complessive condizioni economiche, in violazione del dovere di leale collaborazione di cui all'art. 473bis.18 c.p.c.
Alla luce di quanto esposto, tenuto conto delle complessive capacità economiche delle parti, per quanto emerso dagli atti, e delle esigenze dei figli minori, in ragione della loro età, si ritiene di confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore Per_3 versando alla madre la somma mensile di euro 380,00 e quello della madre di contribuire al mantenimento del figlio minore versando al padre la somma mensile di euro 250,00. Tali Per_2 somme andranno versate entro il giorno cinque di ciascun mese e andranno rivalutate ogni anno mediante applicazione degli indici Istat. Ciascun genitore inoltre verserà il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato.
I genitori percepiranno, come per legge, l'A.U.U. per i figli a carico della misura del 50% ciascuno.
5. Nulla va disposto a titolo di assegno divorzile ex art. 5, co. 6, L. n. 898/1970, in assenza di domanda.
La domanda della convenuta di “Confermarsi le condizioni dei patti riportati nel verbale sottoscritto dai coniugi in sede di separazione personale, relativamente agli aspetti patrimoniali tra gli stessi”, non equivale infatti in alcun modo alla proposizione di una domanda di riconoscimento di un assegno divorzile.
In tal senso depone, innanzitutto, il fatto che in sede di separazione l'assegno di pagina 13 di 15 mantenimento del coniuge trova fondamento in una norma specifica - ovvero nell'art. 156 c.c. - applicabile solo al giudizio di separazione, ma anche su presupposti del tutto differenti da quelli di cui all'art. 5, co. 6, L. cit., per cui la domanda di conferma di quel tipo di provvedimento, tipico ed esclusivo del giudizio di separazione, è inammissibile in sede di divorzio.
Inoltre, nel caso di specie, deve valorizzarsi il comportamento processuale della parte convenuta, che non ha fatto alcun riferimento nell'arco dell'intera durata del processo e in nessuno dei propri atti processuali, né alla normativa di riferimento dell'assegno divorzile né, per quello che più rileva, ai complessi e peculiari presupposti per il suo riconoscimento, tanto che, anche laddove volesse ritenersi - in via puramente ipotetica - proposta la relativa domanda, essa apparirebbe del tutto infondata per il mancato assolvimento del relativo onere di allegazione e prova.
6. Le domande di restituzione e di riconoscimento del diritto alla percezione della metà del canone di locazione della casa familiare proposte dall'attore devono essere dichiarate inammissibili, perché prive di connessione qualificata, ai sensi dell'art. 40, co. 3, c.p.c., con il presente giudizio, soggetto al rito speciale di cui agli artt. 473bis e ss. c.p.c., dovendo eventualmente essere avanzate in altro giudizio, da trattarsi secondo il rito ordinario. L'art. 40
c.p.c., infatti, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre nello stesso giudizio più domande, connesse soltanto soggettivamente, ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c., ma soggette a riti diversi.
7. Considerato l'esito del giudizio e, in particolare, la convergenza delle posizioni processuali delle parti su alcuni aspetti della decisione e l'accoglimento parziale o il rigetto di talune delle domande proposte dalle stesse, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c., anche alla luce della pronuncia della Corte Cost. n. 77/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Pozzuoli il 20/02/2008 da
(nt. a Napoli il 12/03/1974) e (nt. a Napoli il Parte_1 Controparte_1
14/11/1976) (atto n. 18, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2008);
2) affida in modo condiviso ai genitori i figli minori;
limitatamente alle decisioni su pagina 14 di 15 questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) resterà collocato prevalentemente presso il padre e presso la madre, Per_2 Per_3 mentre manterrà l'attuale collocamento paritario;
Persona_1
4) si disciplinano i rapporti tra i genitori e i figli minori come in parte motiva indicato;
5) i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento della figlia minore Per_1 nei tempi di permanenza presso le rispettive abitazioni;
il padre contribuirà al
[...] mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma mensile di Per_3 euro 380,00 e la madre contribuirà al mantenimento del figlio minore Per_2 versando al padre la somma mensile di euro 250,00; tali somme andranno versate entro il giorno cinque di ciascun mese e andranno rivalutate ogni anno mediante applicazione degli indici Istat;
ciascun genitore inoltre verserà il 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo stipulato in data 7/03/2018 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato;
i genitori percepiranno, come per legge, l'A.U.U. per i figli a carico della misura del 50% ciascuno.
6) dichiara inammissibili le domande di restituzione e di riconoscimento del diritto alla percezione della metà del canone di locazione della casa familiare proposte dall'attore;
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Pozzuoli per le annotazioni di legge.
Napoli, 12/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfè dott. Raffaele Sdino
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