Articolo 1 della Legge 9 maggio 1977, n. 210
Versione
5 giugno 1977
Art. 1. Articolo unico

Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell' articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , si applicano ai lavoratori che durante il periodo di aspettativa esplicano attivita' lavorativa che comporti forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.

Entrata in vigore il 5 giugno 1977