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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 24/12/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2419/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2419/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. PIETRO SIVIGLIA;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del e di esserlo stata per gli Controparte_1 anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma,
121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per pagina1 di 9
l'effetto, condannare il resistente al pagamento del CP_1 contributo alla formazione di parte ricorrente.
Ha, altresì, chiesto l'accertamento del suo diritto alla Retribuzione
Professionale Docenti prevista dall'art. 7 di settore e la CP_2 condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive, indicate nel prospetto allegato all'atto introduttivo per gli anni scolastici 2019/2020 e 2021/2022, per complessivi euro 1.851,87 evidenziando che detta voce retributiva era stata riconosciuta, con discriminazione a suo danno, soltanto ai docenti di ruolo nonché a tutti i docenti precari per i contratti stipulati per incarico annuale o per supplenza fino al 30 giugno o fino al termine delle attività didattiche.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Deve, in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte del in capo a parte CP_1 ricorrente per mancata prova dei requisiti soggettivi, avendo la docente depositato con note ex art. 127 ter c.p.c., contratto a tempo indeterminato stipulato tra la stessa e il con decorrenza CP_3 giuridica dal 01.09.2025.
3.1.- Deve, altresì, ritenersi rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal per l'annualità 2019/2020, avendo la docente CP_1 depositato, unitamente all'atto introduttivo, diffida ad adempiere a prescrizione non ancora maturata, dovendo, pertanto, ritenersi interrotto il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., posto che “il dies a quo inizia a decorrere dal giorno in cui è stipulato il contratto relativo all'anno scolastico per il quale è domandata la carta” (C. 29961/2023).
4.- Nel merito, si premette che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, L. 207/2024
(legge di bilancio per il 2025) prevede la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, nonché dei docenti con contratto di supplenza annuale pagina2 di 9
su posto vacante e disponibile e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche
“i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art.
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
4.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato ovvero tra docenti incaricati di supplenze annuali e docenti incaricati di supplenze fino al termine delle attività didattiche, attesa la finalizzazione del beneficio in parola a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999,
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senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
La Corte di cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della
Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi
“di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
4.2.- Contrariamente a quanto sostenuto dal inoltre, con la CP_1 pronuncia richiamata la Corte di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d. breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha avuto modo di precisare che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo … possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, C- Controparte_4
270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”.
La CGUE ha aggiunto che “occorre stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive»”, ma che, “anche supponendo che la
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normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori
a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022,
[...] elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto Controparte_5
46].”
La Corte ha, pertanto, concluso, affermando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia
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destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
5.- Nel caso di specie, le supplenze possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che parte ricorrente ha dato prova di aver avuto contratti di lavoro a tempo determinato, depositati unitamente all'atto introduttivo e stipulati con il che, al contrario, non Controparte_1 ha allegato, né provato, l'esistenza di ragioni oggettive giustificanti un differente trattamento rispetto ai docenti di ruolo, se non legate alla mera durata del rapporto di lavoro.
6.- Con riferimento alla domanda avente ad oggetto la condanna del
MINISTERO al pagamento della retribuzione professionale docente, si premette che l'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, sotto la rubrica
"Retribuzione Professionale Docenti", prevede: “
1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio. 3.
La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
La Corte di Cassazione ha chiarito che la “retribuzione professionale docente” compete a tutto il personale docente, “senza operare
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differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze”, atteso che l'art. 7, comma 1, del
CCNL per il personale del comparto scuola del 15.03.2001, con il quale detta voce retributiva è stata riconosciuta a tutto il personale docente ed educativo, deve essere interpretato alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, in guisa tale da ricomprendere fra i beneficiari di detta voce retributiva tutti gli assunti a tempo determinato, “a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999”, dovendosi intendere il richiamo alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.08.1999”, contenuto al comma 3 dell'art. 7, come limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento economico, e non estendendosi all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (C.
20015/2018; nello stesso senso si veda C. 6293/2020).
Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".
6.1.- Nel caso di specie, è pacifico che la ricorrente abbia prestato servizio nei periodi indicati in ricorso, nell'ambito di supplenze, con contratti temporanei, per i quali, però, il convenuto CP_1 non ha esposto significative differenze nella prestazione professionale resa rispetto al personale a tempo indeterminato e rispetto ai supplenti annuali (con incarico fino al 31 agosto) e ai supplenti fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai quali tali indennità viene pacificamente attribuita.
Ne consegue l'accoglimento della domanda di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi negli anni scolastici, osservandosi pagina7 di 9
che il non ha specificamente contestato la durata delle CP_1 supplenze richiamate dalla ricorrente, peraltro provata dalla documentazione versata in atti e neanche ha contestato specificatamente la quantificazione effettuata in ricorso, che appare corretta e conforme al dato normativo.
Pertanto, il convenuto va condannato al pagamento della somma CP_1 di euro 1.851,87, ottenuta moltiplicando l'indennità contrattuale della RPD per i periodi dettagliatamente riportati nell'atto introduttivo fino al 31.12.2021 pari ad euro 174,50 mensili ai sensi dell'art. 83 CCNL 2006/2009, successivamente modificato ai sensi del
CCNL 2016/2018, incrementata della somma mensile di euro 10,00 per la fascia di anzianità di servizio da 0 a 14 anni, prevista dal CCNL
2019/2021, dal 31.12.2021, a valere dal 2022, anche in rapporto all'orario risultante dai contratti part-time ai sensi dell'art. 25
CCNI del 31.8.1999 c.8.
7.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente e, altresì, accertato il diritto al beneficio della Retribuzione professionale docente ai sensi dell'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, il va CP_1 quindi condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento dei benefici medesimi.
8.- Atteso l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, le spese del presente giudizio sono liquidate come da D.M. 55/2014, in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta, della serialità delle questioni trattate e della circostanza che l'attività istruttoria si è compiuta soltanto in via documentale, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto,
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- CONDANNA il all'adozione di ogni atto Controparte_1 necessario per consentirne il godimento tramite la Carta Docente;
DICHIARA il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente (RPD) in relazione al servizio reso con supplenze brevi per gli anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e, per l'effetto,
- CONDANNA il convenuto, al pagamento della somma di euro CP_1
1851,87 per la medesima causale, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese del giudizio liquidate in euro 49,00 per spese documentate ed in euro 1030,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 24/12/2025
Il giudice
CA OP
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