Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 35443-1/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
Dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
Dott.ssa Benedetta Ferone Giudice rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35443-1 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenzioni dell'anno 2019, rimessa al Collegio con ordinanza del 30.9.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. avente ad oggetto: querela di falso e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.07.1977, residente in [...] e , C.F. Parte_2
, nato a [...], il [...] e residente in [...], alla C.F._2
Via Libertà 326, rapp.ti e difesi dall'avv. Fabio Scotto di Vetta, C.F.
, giusta procura in atti;
C.F._3
ATTORI
E
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, dall'Avv. Cira Concetta pagina 1 di 9
in alla Via Libertà n° 67, giusta procura in atti;
CP_1
CONVENUTO
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO-sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI come da atti di causa, da note di trattazione scritta per l'udienza del
13.9.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.2.2022, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
querela di falso incidentale, per far accertare e dichiarare la falsità e/o la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cartoline n. A/R n. 15353961012-2 del 12.6.2019 e n.15319438342-1 del 20/6/2019, prodotte dal nel corso del giudizio n. CP_1
35443/2019 avente ad oggetto l'impugnativa della delibera assembleare del 19/06/2019.
In particolare i ricorrenti hanno dedotto: - di essere coniugi comproprietari di un appartamento sito in Portici alla Via Libertà 285; - che tuttavia essi ricorrenti dimoravano e risiedevano in abitazioni differenti, l'una, , al civico Parte_1
n. 285 mentre l'altro, , al civico n. 326 di Via Libertà di Portici;
che Parte_2
l'amministratore di fissava la riunione condominiale per il giorno CP_1
19/06/2019 senza dare idonea comunicazione ai ricorrenti;
che, all'esito della riunione condominiale del 19/06/2019, anche il verbale dell'assemblea non veniva regolarmente comunicato ad essi ricorrenti che apprendevano dell'avvenuta assemblea condominiale solo con la notifica di un successivo decreto ingiuntivo e del pedissequo precetto deliberato nella suddetta assemblea;
che, pertanto, impugnavano la delibera per ottenere la declaratoria di annullabilità della stessa;
che nel corso del giudizio iscritto al ruolo al pagina 2 di 9 n. 35443/2019 si costituiva il che eccepiva la tardività della impugnazione CP_1
della delibera, avendo avuto i ricorrenti comunicazione dell'assemblea e del verbale a mezzo delle raccomandate A/R n. 15353961012-2 del 12.6.2019 e n.15319438342-1 del 20/6/2019; che le sottoscrizioni apposte sulle ricevute di ritorno non appartenevano ad essi ricorrenti.
Pertanto, chiedevano dichiararsi, previa sospensione del giudizio n. 35443/2019, la falsità delle firme apposte sulle predette cartoline non riconducibili ad essi ricorrenti con condanna della controparte alle spese di lite.
Notificato il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva il che dichiarava di volersi avvalere dei documenti prodotti nel giudizio CP_1
principale ed eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della querela di falso proposta, chiedendone il rigetto. Il Condominio evidenziava che la convocazione della delibera assembleare era stata inviata ai ricorrenti con raccomandata A/R n. 15353961012-2 del
12.6.2019, all'indirizzo di Via Libertà 285, corredata altresì dal tabulato di Poste Italiane sull'esito della spedizione, mentre il verbale della delibera assembleare del 19/06/2019 era stato inviato ai ricorrenti con raccomandata n.15319438342-1 Parte_3
20/06/2019 ricevuta in data 05/07/2019, all'indirizzo di Via Libertà 285, corredata altresì dal tabulato di Poste Italiane sull'esito della spedizione. Esponeva inoltre che, a seguito della delibera assembleare, veniva inviato anche sollecito di pagamento alla e all e rappresentava che le convocazioni alle precedenti assemblee Parte_1 Pt_2
condominiali erano sempre state recapitate all'indirizzo di Via Libertà 285 in Portici ove i predetti coniugi convivevano.
All'udienza del 22.4.2022, i ricorrenti presenti personalmente dichiaravano di voler procedere con la querela di falso mentre il ribadiva la volontà di volersi CP_1
avvalere dei documenti contestati.
All'udienza del 14.3.2023 veniva celebrato il processo verbale di querela di falso.
pagina 3 di 9 Con ordinanza del 30.9.2024, all'esito dell'udienza del 13.9.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va evidenziato che all'udienza del 22.4.2022, il ha CP_1
dichiarato di volersi valere dei documenti oggetto di querela di falso e i ricorrenti hanno confermato di voler procedere con la querela di falso. Pertanto, risulta rispettato il dettato degli artt. 222 c.p.c. e 99 disp att. c.c.
Parimenti, risulta rispettato il dettato di cui all'art. 223 c.p.c. dal momento che all'udienza davanti al G.I. del 14.3.2023 ed alla presenza del Pubblico Ministero – sede,
è stato formato il processo verbale di deposito dei documenti oggetto di querela.
Risulta, altresì, soddisfatto il disposto dell'art. 221 comma 3 c.p.c. dal momento che al
Pubblico Ministero è stata data comunicazione della pendenza del presente giudizio e, dunque, il predetto è stato messo in condizione di intervenire – come tra l'altro è avvenuto all'udienza del 14.3.2024 - (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 ord. 12254 del
30.06.2020 in cui si afferma che: “L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, c.p.c., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado
d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli atti istruttori, per i quali non si richiede un formale avviso, rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli atti compiuti prima della sua chiamata in causa).
Inoltre, la querela di falso proposta da e da contiene Parte_1 Parte_2
gli elementi e le prove della denunciata falsità, come richiesto dall'art. 221 c.p.c. Ed invero i ricorrenti hanno dedotto che la firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento
è falsa ed hanno offerto per provarlo il certificato di residenza storico dal quale si evincerebbe che l non ha mai risieduto a Via Libertà 285 nonché le Pt_2
comunicazioni di precedenti delibere assembleari recapitate presso l'immobile sito al pagina 4 di 9 civico 326 e non presso l'immobile sito al civico 285. Hanno inoltre articolato prova testimoniale che tuttavia non è stata ammessa per incapacità del teste a testimoniare.
Occorre ora affrontare la questione dell'ammissibilità della proposizione di una querela di falso nei confronti di un documento prodotto in copia.
Orbene, secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione “In caso di documento prodotto in copia, è ammissibile la querela di falso proposta direttamente contro quest'ultima senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso” (cfr. Cassazione civile sez. II, 28/03/2023, n.8718).
Non è discutibile, infatti, che l'efficacia probatoria (piena) della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso. Invero, la sentenza che, definendolo, dichiari tale copia affetta da falsità materiale, riverbera i propri effetti anche sull'originale eventualmente presente, perché se è il fatto rappresentato (la prova), non il documento in sé (il mezzo di prova), a costituire il fulcro del giudizio di verità/falsità, esso si presenta identico, per effetto della loro giuridica corrispondenza, tanto nella copia, quanto nell'originale.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre rilevare che nel caso di specie, Parte_1
e hanno proposto querela di falso perché la firma apposta sulla
[...] Parte_2
ricevuta di ritorno non sarebbe la loro.
Occorre, fin da subito evidenziare – perché è l'aspetto più rilevante ai fini della decisione del caso in esame – che il ha spedito una mera raccomandata postale con CP_1
avviso di ricevimento.
Il Condominio, quindi, non ha notificato la convocazione all'assemblea e il verbale di assemblea rivolgendosi all'ufficiale giudiziario il quale, a sua volta, si sarebbe avvalso, per il compimento della notifica, dell'agente postale ai sensi della legge n. 890/1982; procedura che richiede l'utilizzazione della nota cartolina di ricevimento di colore verde
(Mod. 23-L).
pagina 5 di 9 Alla fattispecie, quindi, si deve applicare ratione temporis il regolamento postale allegato al DM 1° ottobre 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico il quale, all'art. 21, stabilisce, per gli invii raccomandati, che “il recapito è effettuato tramite consegna al destinatario o ad altra persona individuata ai sensi degli articoli 26, 27, 28 e 29, previa firma per ricevuta. In caso di impedimento alla firma da parte del destinatario,
l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'addetto al recapito in qualità di incaricato di pubblico servizio”. E l'art. 26 stabilisce che “sono abilitati a ricevere gli invii postali presso il domicilio del destinatario anche i componenti del nucleo familiare, i conviventi ed i collaboratori familiari dello stesso e, se vi è servizio di portierato, il portiere”.
La normativa in esame, non prevede, poi, alcuna identificazione del consegnatario del plico: non va, difatti, redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr.
Cass., Sez. V, sentenza n. 15315 del 04/07/2014; Cass., Sez. V, sentenza n. 14501 del
15/07/2016), senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario
(cfr. Cass., sez. V, sentenza n. 8293 del 04/04/2018).
L'identificazione è, invece, richiesta solo per le notificazioni a mezzo posta richieste dall'ufficiale giudiziario.
E', dunque, sufficiente, ai fini qui considerati, che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Sez. 5, Sentenza n. 19795 del 09/08/2017) per cui non è ravvisabile alcun profilo di nullità ove la raccomandata, debitamente consegnata nel domicilio della persona destinataria, sia corredata da avviso di ricevimento sottoscritto da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti pagina 6 di 9 dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, fatta salva querela di falso (Cass. n. 1906/2008; conf. n. 25128/2013).
Dunque, per tutto quanto sin qui argomentato, è dirimente distinguere tra la notifica eseguita a mezzo del servizio postale dall'Ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., per la quale trovano applicazione le disposizioni dettate dalla legge n. 890/1982 e la notifica, come quella del caso di specie, eseguita a mezzo posta ed in modo diretto da parte del al soggetto destinatario. CP_1
Ebbene, solo all'interno del regime notificatorio di cui alla L. n. 890 del 1982 è configurabile la necessità di promuovere querela di falso per contestare il riferimento della sottoscrizione al destinatario, mentre ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, per la quale, come detto, trova applicazione la diversa disciplina del citato regolamento postale è sufficiente, la consegna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, senza essere tenuto a indicarne le generalità.
Detto altrimenti, come affermato di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, “solo laddove vi è l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi del D.M. n.
9 aprile 2001, art. 39 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o portiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indicati” (cfr. Cass. n. 1686/2023).
pagina 7 di 9 Tornando all'esame della fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale si rileva che la notifica della convocazione all'assemblea condominiale e del relativo verbale a e è stata eseguita a mezzo posta direttamente dal Parte_1 Parte_2
Condominio con conseguente applicazione della disciplina del regolamento postale e non quella della L. 890/82.
In sostanza, nel caso in esame non vi è sull'avviso di ricevimento attestazione, valida sino a querela di falso, che quel segno grafico sia stato apposto da o da Parte_2
non essendo tenuto l'agente postale, come già ribadito, a Parte_1
identificare il soggetto ricevente. La firma, pertanto, ben potrebbe essere stata apposta da qualsiasi altra persona rinvenuta presso il domicilio dei querelanti e gli attori, al fine di provare la falsità della notifica, avrebbero dovuto provare, che le sottoscrizioni non erano loro e neppure riconducibile ad uno dei soggetti abilitati ed elencati negli artt. 26 e ss. delle condizioni generali del servizio postale.
Ebbene, considerato che tale prova non è stata offerta, la domanda resta destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, e Parte_1 Pt_2
vanno condannati in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...]
Tali spese, liquidate in dispositivo, sono Controparte_2
determinate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche
(procedimenti innanzi al Tribunale, valore della controversia indeterminato) ed in applicazione dei parametri medi per le quattro fasi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) con la riduzione del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Quanto alle statuizioni di cui all'art. 226 c.p.c., si osserva che non va ordinata la restituzione dei documenti oggetto di querela di falso in quanto mai pervenuti in originale.
Va invece disposto che, a cura della Cancelleria venga fatta menzione della sentenza sulla copia che tiene luogo degli originali dei documenti oggetto di querela di falso.
pagina 8 di 9 I querelanti, infine, vanno condannati alla pena pecuniaria nella misura di euro 10,00 in considerazione del rigetto della querela di falso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda proposta da e da . Parte_1 Parte_2
Condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 Parte_2
del spese liquidate in euro 3.809,00 per Controparte_2
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. Cira Concetta
Schiano.
Condanna e alla pena pecuniaria di euro 10,00 ai Parte_1 Parte_2
sensi dell'art. 226 c.p.c.
Dispone che a cura della Cancelleria venga fatta menzione della sentenza sulla copia che tiene luogo degli originali dei documenti oggetto di querela di falso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Benedetta Ferone
Il Presidente
Dr.ssa Roberta Di Clemente
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