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Sentenza 8 agosto 2024
Sentenza 8 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 08/08/2024, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 5 giugno 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 260/2019 dell'anno 2019, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Parte_1
Marcialis, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 15 maggio 2017, depositato presso il Tribunale di
Cagliari, dopo avere premesso di lavorare alle dipendenze della società Parte_1
dal 11 agosto 1997 in qualità di operaio, con inquadramento nel 5° livello del Controparte_1 CCNL del settore Industria metalmeccanica, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 1 gennaio
2009 al 31 dicembre 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettantegli.
In particolare, aveva allegato il ricorrente in ingiunzione, nel periodo indicato la società
gli aveva erogato la tredicesima mensilità, le ferie e i permessi determinando le CP_1
somme dovute sulla base di un parametro inferiore rispetto al valore effettivo della retribuzione globale di fatto, omettendo, nello specifico, in palese contrasto con le previsioni del CCNL
applicabile, di includere in quest'ultima voci retributive quali l'indennità di disagiata sede,
l'indennità di reperibilità e la maggiorazione per lavoro notturno, pur percepite stabilmente e costantemente alla luce dell'organizzazione aziendale e dei turni di lavoro.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato che il Tribunale di Cagliari ingiungesse a Pt_1
il pagamento, in proprio favore, della somma lorda di €. 7.396,23, oltre accessori e CP_1
spese.
Il Tribunale aveva ingiunto alla società indicata il pagamento delle somme richieste.
aveva, quindi, introdotto la fase di opposizione e aveva, innanzitutto, eccepito Controparte_1
l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti fatti valere da per il periodo gennaio - Pt_1
ottobre 2009 e contestato la pretesa del medesimo di utilizzare, per il ricalcolo degli istituti oggetto della fase monitoria, gli importi percepiti a titolo di indennità per disagiata sede, non avendo la medesima natura retributiva, ma risarcitoria.
Inoltre, la società opponente aveva evidenziato di non essere più iscritta dal 2002 ad organizzazioni firmatarie del CCNL invocato dalla controparte ed aveva osservato come gli accordi integrativi richiamati dal ricorrente in ingiunzione fossero scaduti nel 2013.
Dopo avere, infine, contestato i conteggi depositati da in fase monitoria e sostenuto che il Pt_1
medesimo, come sarebbe stato suo onere, tanto più in considerazione della natura mensilizzata della retribuzione percepita e dell'assenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di
2 onnicomprensività della retribuzione, non avesse adeguatamente allegato e comprovato i fatti costitutivi delle domande proposte, la società opponente aveva concluso per il rigetto delle pretese avanzate dall'attuale appellante principale e per la revoca, quindi, del decreto ingiuntivo opposto.
si era costituito in giudizio e aveva insistito nelle domande proposte nella fase Parte_1
monitoria, evidenziando come i propri oneri probatori fossero stati adempiuti mediante la produzione del CCNL Industria metalmeccanica - il quale aveva previsto che tredicesima mensilità, ferie e permessi fossero computati utilizzando quale parametro la retribuzione globale di fatto - e mediante la produzione dei prospetti paga, dai quali emergeva la costante erogazione delle maggiorazioni e delle indennità che, a suo dire, erano da computare all'interno della retribuzione globale di fatto.
Dopo avere, altresì, richiamato una serie di precedenti del Tribunale adito a lui favorevoli,
aveva confermato la correttezza dei conteggi depositati in fase monitoria, aveva Parte_1
contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dalla società opponente, alla stregua della nuova disciplina limitativa dei licenziamenti introdotta dalla legge 92/12, e aveva concluso per l'accertamento dei propri diritti e il rigetto dell'opposizione proposta.
Il Tribunale di Cagliari aveva accolto in parte l'opposizione proposta, rigettando l'eccezione di prescrizione, accertando che la retribuzione globale di fatto, secondo la disciplina collettiva,
costituiva il parametro per il calcolo della tredicesima mensilità e delle ferie, ma non dei compensi per i permessi, ed accertando che l'indennità di sede disagiata e le maggiorazioni per lavoro notturno costituivano parte della retribuzione globale di fatto, a differenza dell'indennità
di reperibilità.
In particolare, quanto ai permessi, il primo giudice aveva ritenuto che il richiamo, quale parametro di calcolo, alla retribuzione globale di fatto fosse contenuto nella disciplina collettiva solo con riguardo ai lavoratori turnisti, qualità che non risultava avere, mentre con Pt_1
riferimento all'indennità di reperibilità il Tribunale aveva osservato che, ai sensi dell'art. 6,
3 sezione IV, titolo III, CCNL applicato, essa fosse stata quantificata dalle parti collettive già
considerando i riflessi della medesima sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta d'origine legale e contrattuale, i quali risultavano, quindi, già remunerati per la relativa quota.
Infine, il Tribunale aveva ritenuto che l'indennità di disagiata sede concorresse a formare la retribuzione globale di fatto, costituendo la medesima un'erogazione del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde consentirgli di coprire i costi, altrimenti interamente a suo carico, affrontati per il raggiungimento della ordinaria sede di lavoro dal proprio luogo di residenza.
“Proprio la rilevata natura di erogazione di miglior favore disposta da a causa Controparte_1
dello svolgimento del rapporto di lavoro e nell'esclusivo interesse del lavoratore”, aveva osservato il Tribunale, “essendo diretta a coprire i costi da lui verosimilmente affrontati (in
assenza peraltro di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro) in dipendenza
dell'utilizzazione del mezzo proprio per la copertura del tragitto ricompreso tra la sua
abitazione ed il luogo di lavoro – comporta il riconoscimento della sua natura retributiva e non
risarcitoria o di rimborso spese”, analogamente a quanto accade “in tutte le ipotesi in cui il
lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione a risiedere in
un determinato luogo, sì che lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento
delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro (Cass. civ., Sez.
L, 14 marzo 2006, n. 5496)”.
Ciò premesso, il Tribunale di Cagliari aveva, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
4.099,07, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, nonché al rimborso in favore del medesimo dei due terzi delle spese processuali,
che erano state compensate in ragione di un terzo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale . Parte_1
ha resistito e ha proposto, a sua volta, appello incidentale. Controparte_1
4 La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
“…la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro voglia:
in via principale:
A) riformare la sentenza impugnata, rigettare l'avversa opposizione, confermare il decreto
ingiuntivo opposto e comunque condannare la se del caso anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 36 della Costituzione, al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro
7.396,23, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna
componente del credito sino al saldo;
in via subordinata:
B) in virtù del passaggio in giudicato dei capi 3. e 4.3 prima parte della sentenza di primo
grado, condannare la se del caso anche ai sensi dell'art. 36 della Controparte_1
Costituzione, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 4.099,07, oltre gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del
credito sino al saldo;
in via subordinata istruttoria
C) ammettere integralmente la prova testimoniale dedotta dal ricorrente Sig. nella Parte_1
sua memoria difensiva 26.10.2018, con i testi indicati nella memoria stessa, ovvero ancora con
esercizio dei poteri istruttori ex art. 421, II comma, c.p.c.;
in tutti i casi
D) condannare la al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'odierno appellante”.
Nell'interesse della parte appellata – appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza:
I. Rigettare l'appello principale poiché infondato per i motivi sopra esposti;
5 II. Accogliere l'Appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e
dichiarare che l'Indennità per sede disagiata non ha funzione e natura retributiva e non
concorre a formare la Retribuzione globale di fatto come parametro di computo per determinare
altri istituti della retribuzione;
di conseguenza e per l'effetto
III. Dichiarare che le pretese economiche riconosciute con la sentenza impugnata come richieste
dal lavoratore appellante non sono dovute poiché il calcolo per la quantificazione degli importi
richiesti utilizza quanto percepito dal a titolo di Indennità per sede disagiata che nel caso Pt_1
non può essere utilizzata.
IV. Con vittoria delle spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
1) Nullità dei capi 4., 4.1., 4.2., 4.3. seconda parte, 4.4. e 5. della sentenza impugnata
per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con un primo motivo di appello l'appellante principale ha dedotto la sussistenza, nella sentenza impugnata, della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alle statuizioni contenute nei capi 4., 4.1., 4.2., 4.3. seconda parte, 4.4. e 5.
In particolare, ha sostenuto l'appellante, egli aveva agito nella fase monitoria per rivendicare le differenze retributive maturate a titolo di tredicesima mensilità, ferie e permessi ingiustamente non erogategli dal datore di lavoro per non avere il medesimo computato nella base di calcolo dei detti istituti, costituita dalla retribuzione globale di fatto, le maggiorazioni per lavoro notturno, l'indennità di reperibilità e l'indennità di sede disagiata, stabilmente corrisposte in busta paga.
Nell'atto di opposizione, ha proseguito , aveva formulato due sole Pt_1 Controparte_1
eccezioni, attinenti alla declaratoria della natura non retributiva dell'indennità di sede disagiata e all'eccezione di prescrizione per i crediti maturati dal gennaio 2009 all'ottobre 2009, mentre non
6 aveva formulato alcuna contestazione in ordine ai diritti da lui fatti valere per i permessi goduti,
né per quelli derivanti dal computo, nella retribuzione globale di fatto, dell'indennità di reperibilità.
Negando, quindi, il riconoscimento in suo favore di tali due ultime voci, ha concluso sul punto l'appellante principale, il Tribunale si era pronunciato negativamente su spettanze diverse da quelle in contestazione tra le parti, con conseguente violazione del principio di diritto di cui all'art. 112 c.p.c.
Il motivo di appello non è fondato.
Come risulta, infatti, dall'esame del ricorso in opposizione di quest'ultima Controparte_1
aveva, in realtà, contestato l'intero credito vantato da nella fase monitoria, sostenendo Pt_1
addirittura l'inapplicabilità del CCNL sulla base del quale i diritti erano stati rivendicati, e aveva,
altresì, contestato l'avvenuta allegazione e prova, da parte dell'opposto, dei fatti costitutivi dei diritti medesimi, tanto che aveva concluso domandando che tutte le pretese della controparte fossero dichiarate infondate e che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.
Bene, quindi, ha fatto il primo giudice a pronunciarsi in ordine a tutte le domande proposte da nella fase monitoria, verificando anche la sussistenza, o meno, nella fattispecie, degli Pt_1
elementi costitutivi del diritto del medesimo al ricalcolo degli importi dovuti per i permessi goduti e dei diritti di credito nascenti dall'inclusione, nella retribuzione globale di fatto,
dell'indennità di reperibilità.
2) Diritto alle maggiorazioni anche in relazione ai permessi goduti.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante principale ha criticato la sentenza impugnata per avergli il Tribunale negato il diritto alle differenze retributive richieste a titolo di permessi goduti in quanto non era risultato che egli fosse lavoratore turnista.
In realtà, ha osservato l'appellante principale, dalla disamina dei prospetti paga prodotti emergeva che egli avesse svolto con continuità l'attività lavorativa sia in orario notturno, che nei fine settimana in orario diurno e/o notturno, cosicché egli aveva dimostrato di avere la qualità di
7 turnista, la quale, d'altra parte, non era stata contestata da nell'atto di opposizione. CP_1
L'appellante ha, quindi, quantificato in €. 1.710,20 lordi le somme in linea capitale dovutegli per il titolo in discussione.
Il motivo di appello è fondato.
A parere del Collegio, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere rilevante ai fini in discussione la qualità o meno di turnista di . Parte_1
Infatti, nell'art. 5, Sezione Quarta, Titolo III, CCNL in atti, nel primo comma della parte dedicata ai “Permessi annui retribuiti”, è stabilito che “sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno
di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui
retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore…)”.
In mancanza di previsioni speciali, la retribuzione dovuta per le predette ore di permesso retribuito deve essere individuata in quella prevista in generale quale “retribuzione oraria dei
lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali” dall'art. 3, comma 2, sez. Quarta, Titolo IV, la quale “si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti
periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi eventualmente fissati a
mese”, con l'aggiunta degli “eventuali elementi orari della retribuzione, quali, ad esempio,
incentivi, indennità varie ecc.”, tra i quali, nella fattispecie, sono da annoverare le componenti di rilevo nel giudizio della retribuzione globale di fatto (come si dirà, oltre alla maggiorazione per lavoro notturno, non oggetto di impugnazione, l'indennità di sede disagiata).
Spettano, pertanto, all'appellante principale, a titolo di differenze retributive per permessi goduti,
€. 1.710,20 lordi, secondo la corretta quantificazione dallo stesso effettuata nei conteggi depositati fin dal primo grado di giudizio.
3) Diritto alle maggiorazioni anche in relazione all'indennità di reperibilità.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice incluso l'indennità di reperibilità nella retribuzione globale di fatto,
escludendola, quindi, dal parametro da utilizzarsi per il ricalcolo della tredicesima mensilità,
8 delle ferie e dei permessi goduti.
L'appellante, in particolare, ha riportato il contenuto delle norme contrattuali che disciplinano l'istituto, quali in particolare, quelle che stabiliscono che il lavoratore non possa rifiutarsi di compiere turni di reperibilità, che il compenso previsto per i predetti turni ha natura retributiva e che le prestazioni effettuate durante la reperibilità sono retribuite come lavoro straordinario, e ha ribadito di avere pienamente comprovato la propria qualità di lavoratore turnista.
Ha, quindi, quantificato in €. 1.586,96 lordi le somme in linea capitale dovutegli per il titolo in discussione.
Il motivo di appello è infondato.
Come correttamente osservato dal Tribunale, infatti, nell'art. 6, sezione IV, titolo III, CCNL
applicato, è espressamente previsto che “l'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti
economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta e indiretta d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già
comprensivi degli stessi”.
L'indennità di reperibilità, quindi, è stata quantificata dalle parti collettive in misura comprensiva della ricaduta della medesima su tredicesima mensilità, ferie e permessi, la cui maggiorazione, attraverso il ricalcolo operato, come preteso dall'appellante, mediante inserimento dell'indennità di reperibilità nella retribuzione globale di fatto, costituirebbe,
dunque, una evidente duplicazione.
Appello incidentale.
Errata qualificazione giuridica della natura dell'indennità di sede disagiata.
Con un unico motivo di appello, l'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata in quanto il primo giudice aveva attribuito all'indennità di sede disagiata natura retributiva invece che risarcitoria, con l'erroneo risultato di considerarla parte della retribuzione globale di fatto percepita da e di utilizzarla per il ricalcolo degli istituti che avevano costituito oggetto Pt_1
della domanda proposta dal medesimo.
9 La predetta indennità, infatti, ha sostenuto aveva la funzione di rimborsare al Controparte_1
lavoratore i costi affrontati dal medesimo per raggiungere il luogo di lavoro, tanto è vero che le parti collettive, negli accordi aziendali presenti in atti, avevano quantificato l'indennità stessa attraverso la previsione di “fasce di rimborso chilometrico” e avevano fatto espresso riferimento all'“incremento del costo della benzina”, prevedendo la spettanza dell'emolumento in questione per i soli giorni di presenza in servizio.
Il motivo di appello è infondato.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10 (rubricato appunto “Indennità per disagiata
sede”), titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore, a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
10 tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene l'appellante incidentale, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
(la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, il cui tratto di percorrenza in andata e ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, di un mezzo comune tra più lavoratori e così
via.
11 Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi
aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di migliorare e favorire le
condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una
maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei
rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non richiedere ulteriori Pt_2
miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi
aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico
aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto
segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità
ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro,
ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi,
dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
12 Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Pur essendo, quindi, noto a questo Collegio il precedente orientamento di questa Corte sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva, trattasi di interpretazione dalla quale, per i motivi già sopra esposti, si ritiene di doversi discostare.
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (presenti in atti, ord. 28915/23 e ord. 32683/23) con cui la Suprema Corte ha confermato i suddetti precedenti di questa Corte D'Appello, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c.
e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
Le ragioni della decisione rendono superfluo l'esame dell'eccezione di giudicato (riflesso)
formulata dall'appellante principale nelle note di trattazione scritta depositate il 1 giugno 2022,
comunque già disattesa dalla Suprema Corte nelle ordinanze sopra richiamate.
13 Per tutte le ragioni indicate, l'appello principale deve, dunque, essere parzialmente accolto,
mentre l'appello incidentale deve essere rigettato.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la società deve Controparte_1
essere condannata al pagamento, in favore di , della somma complessiva lorda di €. Parte_1
5.809,27, oltre rivalutazioni e interessi dalla data di maturazione dei singoli diritti sino al saldo.
Il parziale accoglimento delle ragioni di e le differenti pronunce succedutesi nel Parte_1
tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata, giustificano per entrambi i gradi di giudizio la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, le quali, per la parte restante, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di lavoro, per il primo grado, e ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, per la presente fase, devono essere poste a carico della società e distratte in favore del difensore antistatario Controparte_1
dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma complessiva lorda di €. 5.809,27, oltre Parte_1
rivalutazioni e interessi dalla data di maturazione dei singoli diritti sino al saldo;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese del giudizio e condanna al rimborso, in favore di , della restante metà, che liquida, per il Controparte_1 Parte_1
primo grado, in €. 2.108,00 e, per il presente grado, in €. 1.983,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 5 agosto 2024.
14 L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE
dott. Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA RELATRICE
in esito all'udienza del 5 giugno 2024, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 260/2019 dell'anno 2019, proposta da:
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Luigi Parte_1
Marcialis, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale come in atti
APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
con sede in Capoterra, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Franco Usai, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo datato 15 maggio 2017, depositato presso il Tribunale di
Cagliari, dopo avere premesso di lavorare alle dipendenze della società Parte_1
dal 11 agosto 1997 in qualità di operaio, con inquadramento nel 5° livello del Controparte_1 CCNL del settore Industria metalmeccanica, aveva allegato che la società datrice di lavoro non aveva correttamente adempiuto al pagamento delle retribuzioni da lui maturate dal 1 gennaio
2009 al 31 dicembre 2014, attribuendogli un trattamento economico inferiore a quello spettantegli.
In particolare, aveva allegato il ricorrente in ingiunzione, nel periodo indicato la società
gli aveva erogato la tredicesima mensilità, le ferie e i permessi determinando le CP_1
somme dovute sulla base di un parametro inferiore rispetto al valore effettivo della retribuzione globale di fatto, omettendo, nello specifico, in palese contrasto con le previsioni del CCNL
applicabile, di includere in quest'ultima voci retributive quali l'indennità di disagiata sede,
l'indennità di reperibilità e la maggiorazione per lavoro notturno, pur percepite stabilmente e costantemente alla luce dell'organizzazione aziendale e dei turni di lavoro.
Ciò premesso, aveva, quindi, domandato che il Tribunale di Cagliari ingiungesse a Pt_1
il pagamento, in proprio favore, della somma lorda di €. 7.396,23, oltre accessori e CP_1
spese.
Il Tribunale aveva ingiunto alla società indicata il pagamento delle somme richieste.
aveva, quindi, introdotto la fase di opposizione e aveva, innanzitutto, eccepito Controparte_1
l'intervenuta prescrizione estintiva dei crediti fatti valere da per il periodo gennaio - Pt_1
ottobre 2009 e contestato la pretesa del medesimo di utilizzare, per il ricalcolo degli istituti oggetto della fase monitoria, gli importi percepiti a titolo di indennità per disagiata sede, non avendo la medesima natura retributiva, ma risarcitoria.
Inoltre, la società opponente aveva evidenziato di non essere più iscritta dal 2002 ad organizzazioni firmatarie del CCNL invocato dalla controparte ed aveva osservato come gli accordi integrativi richiamati dal ricorrente in ingiunzione fossero scaduti nel 2013.
Dopo avere, infine, contestato i conteggi depositati da in fase monitoria e sostenuto che il Pt_1
medesimo, come sarebbe stato suo onere, tanto più in considerazione della natura mensilizzata della retribuzione percepita e dell'assenza, nel nostro ordinamento, di un principio generale di
2 onnicomprensività della retribuzione, non avesse adeguatamente allegato e comprovato i fatti costitutivi delle domande proposte, la società opponente aveva concluso per il rigetto delle pretese avanzate dall'attuale appellante principale e per la revoca, quindi, del decreto ingiuntivo opposto.
si era costituito in giudizio e aveva insistito nelle domande proposte nella fase Parte_1
monitoria, evidenziando come i propri oneri probatori fossero stati adempiuti mediante la produzione del CCNL Industria metalmeccanica - il quale aveva previsto che tredicesima mensilità, ferie e permessi fossero computati utilizzando quale parametro la retribuzione globale di fatto - e mediante la produzione dei prospetti paga, dai quali emergeva la costante erogazione delle maggiorazioni e delle indennità che, a suo dire, erano da computare all'interno della retribuzione globale di fatto.
Dopo avere, altresì, richiamato una serie di precedenti del Tribunale adito a lui favorevoli,
aveva confermato la correttezza dei conteggi depositati in fase monitoria, aveva Parte_1
contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione proposta dalla società opponente, alla stregua della nuova disciplina limitativa dei licenziamenti introdotta dalla legge 92/12, e aveva concluso per l'accertamento dei propri diritti e il rigetto dell'opposizione proposta.
Il Tribunale di Cagliari aveva accolto in parte l'opposizione proposta, rigettando l'eccezione di prescrizione, accertando che la retribuzione globale di fatto, secondo la disciplina collettiva,
costituiva il parametro per il calcolo della tredicesima mensilità e delle ferie, ma non dei compensi per i permessi, ed accertando che l'indennità di sede disagiata e le maggiorazioni per lavoro notturno costituivano parte della retribuzione globale di fatto, a differenza dell'indennità
di reperibilità.
In particolare, quanto ai permessi, il primo giudice aveva ritenuto che il richiamo, quale parametro di calcolo, alla retribuzione globale di fatto fosse contenuto nella disciplina collettiva solo con riguardo ai lavoratori turnisti, qualità che non risultava avere, mentre con Pt_1
riferimento all'indennità di reperibilità il Tribunale aveva osservato che, ai sensi dell'art. 6,
3 sezione IV, titolo III, CCNL applicato, essa fosse stata quantificata dalle parti collettive già
considerando i riflessi della medesima sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta d'origine legale e contrattuale, i quali risultavano, quindi, già remunerati per la relativa quota.
Infine, il Tribunale aveva ritenuto che l'indennità di disagiata sede concorresse a formare la retribuzione globale di fatto, costituendo la medesima un'erogazione del datore di lavoro disposta nell'esclusivo interesse del lavoratore, onde consentirgli di coprire i costi, altrimenti interamente a suo carico, affrontati per il raggiungimento della ordinaria sede di lavoro dal proprio luogo di residenza.
“Proprio la rilevata natura di erogazione di miglior favore disposta da a causa Controparte_1
dello svolgimento del rapporto di lavoro e nell'esclusivo interesse del lavoratore”, aveva osservato il Tribunale, “essendo diretta a coprire i costi da lui verosimilmente affrontati (in
assenza peraltro di qualsivoglia controllo da parte del datore di lavoro) in dipendenza
dell'utilizzazione del mezzo proprio per la copertura del tragitto ricompreso tra la sua
abitazione ed il luogo di lavoro – comporta il riconoscimento della sua natura retributiva e non
risarcitoria o di rimborso spese”, analogamente a quanto accade “in tutte le ipotesi in cui il
lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione a risiedere in
un determinato luogo, sì che lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento
delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro (Cass. civ., Sez.
L, 14 marzo 2006, n. 5496)”.
Ciò premesso, il Tribunale di Cagliari aveva, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato al pagamento in favore di della somma di €. Controparte_1 Parte_1
4.099,07, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli diritti al saldo, nonché al rimborso in favore del medesimo dei due terzi delle spese processuali,
che erano state compensate in ragione di un terzo.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari ha proposto appello principale . Parte_1
ha resistito e ha proposto, a sua volta, appello incidentale. Controparte_1
4 La causa è stata decisa dal Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante principale:
“…la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Civile in funzione di Giudice del Lavoro voglia:
in via principale:
A) riformare la sentenza impugnata, rigettare l'avversa opposizione, confermare il decreto
ingiuntivo opposto e comunque condannare la se del caso anche ai sensi Controparte_1
dell'art. 36 della Costituzione, al pagamento in favore dell'appellante della somma di Euro
7.396,23, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna
componente del credito sino al saldo;
in via subordinata:
B) in virtù del passaggio in giudicato dei capi 3. e 4.3 prima parte della sentenza di primo
grado, condannare la se del caso anche ai sensi dell'art. 36 della Controparte_1
Costituzione, al pagamento in favore dell'appellante della somma di €. 4.099,07, oltre gli
interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna componente del
credito sino al saldo;
in via subordinata istruttoria
C) ammettere integralmente la prova testimoniale dedotta dal ricorrente Sig. nella Parte_1
sua memoria difensiva 26.10.2018, con i testi indicati nella memoria stessa, ovvero ancora con
esercizio dei poteri istruttori ex art. 421, II comma, c.p.c.;
in tutti i casi
D) condannare la al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_1
giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario dell'odierno appellante”.
Nell'interesse della parte appellata – appellante incidentale:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza:
I. Rigettare l'appello principale poiché infondato per i motivi sopra esposti;
5 II. Accogliere l'Appello incidentale e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e
dichiarare che l'Indennità per sede disagiata non ha funzione e natura retributiva e non
concorre a formare la Retribuzione globale di fatto come parametro di computo per determinare
altri istituti della retribuzione;
di conseguenza e per l'effetto
III. Dichiarare che le pretese economiche riconosciute con la sentenza impugnata come richieste
dal lavoratore appellante non sono dovute poiché il calcolo per la quantificazione degli importi
richiesti utilizza quanto percepito dal a titolo di Indennità per sede disagiata che nel caso Pt_1
non può essere utilizzata.
IV. Con vittoria delle spese e competenze dei due gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale.
1) Nullità dei capi 4., 4.1., 4.2., 4.3. seconda parte, 4.4. e 5. della sentenza impugnata
per violazione dell'art. 112 c.p.c.
Con un primo motivo di appello l'appellante principale ha dedotto la sussistenza, nella sentenza impugnata, della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione alle statuizioni contenute nei capi 4., 4.1., 4.2., 4.3. seconda parte, 4.4. e 5.
In particolare, ha sostenuto l'appellante, egli aveva agito nella fase monitoria per rivendicare le differenze retributive maturate a titolo di tredicesima mensilità, ferie e permessi ingiustamente non erogategli dal datore di lavoro per non avere il medesimo computato nella base di calcolo dei detti istituti, costituita dalla retribuzione globale di fatto, le maggiorazioni per lavoro notturno, l'indennità di reperibilità e l'indennità di sede disagiata, stabilmente corrisposte in busta paga.
Nell'atto di opposizione, ha proseguito , aveva formulato due sole Pt_1 Controparte_1
eccezioni, attinenti alla declaratoria della natura non retributiva dell'indennità di sede disagiata e all'eccezione di prescrizione per i crediti maturati dal gennaio 2009 all'ottobre 2009, mentre non
6 aveva formulato alcuna contestazione in ordine ai diritti da lui fatti valere per i permessi goduti,
né per quelli derivanti dal computo, nella retribuzione globale di fatto, dell'indennità di reperibilità.
Negando, quindi, il riconoscimento in suo favore di tali due ultime voci, ha concluso sul punto l'appellante principale, il Tribunale si era pronunciato negativamente su spettanze diverse da quelle in contestazione tra le parti, con conseguente violazione del principio di diritto di cui all'art. 112 c.p.c.
Il motivo di appello non è fondato.
Come risulta, infatti, dall'esame del ricorso in opposizione di quest'ultima Controparte_1
aveva, in realtà, contestato l'intero credito vantato da nella fase monitoria, sostenendo Pt_1
addirittura l'inapplicabilità del CCNL sulla base del quale i diritti erano stati rivendicati, e aveva,
altresì, contestato l'avvenuta allegazione e prova, da parte dell'opposto, dei fatti costitutivi dei diritti medesimi, tanto che aveva concluso domandando che tutte le pretese della controparte fossero dichiarate infondate e che il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.
Bene, quindi, ha fatto il primo giudice a pronunciarsi in ordine a tutte le domande proposte da nella fase monitoria, verificando anche la sussistenza, o meno, nella fattispecie, degli Pt_1
elementi costitutivi del diritto del medesimo al ricalcolo degli importi dovuti per i permessi goduti e dei diritti di credito nascenti dall'inclusione, nella retribuzione globale di fatto,
dell'indennità di reperibilità.
2) Diritto alle maggiorazioni anche in relazione ai permessi goduti.
Con un secondo motivo di appello, l'appellante principale ha criticato la sentenza impugnata per avergli il Tribunale negato il diritto alle differenze retributive richieste a titolo di permessi goduti in quanto non era risultato che egli fosse lavoratore turnista.
In realtà, ha osservato l'appellante principale, dalla disamina dei prospetti paga prodotti emergeva che egli avesse svolto con continuità l'attività lavorativa sia in orario notturno, che nei fine settimana in orario diurno e/o notturno, cosicché egli aveva dimostrato di avere la qualità di
7 turnista, la quale, d'altra parte, non era stata contestata da nell'atto di opposizione. CP_1
L'appellante ha, quindi, quantificato in €. 1.710,20 lordi le somme in linea capitale dovutegli per il titolo in discussione.
Il motivo di appello è fondato.
A parere del Collegio, il giudice di primo grado ha errato nel ritenere rilevante ai fini in discussione la qualità o meno di turnista di . Parte_1
Infatti, nell'art. 5, Sezione Quarta, Titolo III, CCNL in atti, nel primo comma della parte dedicata ai “Permessi annui retribuiti”, è stabilito che “sono riconosciuti ai lavoratori, in ragione di anno
di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13 permessi annui
retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore…)”.
In mancanza di previsioni speciali, la retribuzione dovuta per le predette ore di permesso retribuito deve essere individuata in quella prevista in generale quale “retribuzione oraria dei
lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali” dall'art. 3, comma 2, sez. Quarta, Titolo IV, la quale “si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti
periodici di anzianità, gli aumenti di merito, nonché gli altri compensi eventualmente fissati a
mese”, con l'aggiunta degli “eventuali elementi orari della retribuzione, quali, ad esempio,
incentivi, indennità varie ecc.”, tra i quali, nella fattispecie, sono da annoverare le componenti di rilevo nel giudizio della retribuzione globale di fatto (come si dirà, oltre alla maggiorazione per lavoro notturno, non oggetto di impugnazione, l'indennità di sede disagiata).
Spettano, pertanto, all'appellante principale, a titolo di differenze retributive per permessi goduti,
€. 1.710,20 lordi, secondo la corretta quantificazione dallo stesso effettuata nei conteggi depositati fin dal primo grado di giudizio.
3) Diritto alle maggiorazioni anche in relazione all'indennità di reperibilità.
Con un terzo motivo di appello, l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice incluso l'indennità di reperibilità nella retribuzione globale di fatto,
escludendola, quindi, dal parametro da utilizzarsi per il ricalcolo della tredicesima mensilità,
8 delle ferie e dei permessi goduti.
L'appellante, in particolare, ha riportato il contenuto delle norme contrattuali che disciplinano l'istituto, quali in particolare, quelle che stabiliscono che il lavoratore non possa rifiutarsi di compiere turni di reperibilità, che il compenso previsto per i predetti turni ha natura retributiva e che le prestazioni effettuate durante la reperibilità sono retribuite come lavoro straordinario, e ha ribadito di avere pienamente comprovato la propria qualità di lavoratore turnista.
Ha, quindi, quantificato in €. 1.586,96 lordi le somme in linea capitale dovutegli per il titolo in discussione.
Il motivo di appello è infondato.
Come correttamente osservato dal Tribunale, infatti, nell'art. 6, sezione IV, titolo III, CCNL
applicato, è espressamente previsto che “l'indennità di reperibilità e gli altri trattamenti
economici previsti dal presente articolo sono stati quantificati considerando i riflessi sugli
istituti di retribuzione diretta e indiretta d'origine legale o contrattuale e, quindi, sono già
comprensivi degli stessi”.
L'indennità di reperibilità, quindi, è stata quantificata dalle parti collettive in misura comprensiva della ricaduta della medesima su tredicesima mensilità, ferie e permessi, la cui maggiorazione, attraverso il ricalcolo operato, come preteso dall'appellante, mediante inserimento dell'indennità di reperibilità nella retribuzione globale di fatto, costituirebbe,
dunque, una evidente duplicazione.
Appello incidentale.
Errata qualificazione giuridica della natura dell'indennità di sede disagiata.
Con un unico motivo di appello, l'appellante incidentale ha criticato la sentenza impugnata in quanto il primo giudice aveva attribuito all'indennità di sede disagiata natura retributiva invece che risarcitoria, con l'erroneo risultato di considerarla parte della retribuzione globale di fatto percepita da e di utilizzarla per il ricalcolo degli istituti che avevano costituito oggetto Pt_1
della domanda proposta dal medesimo.
9 La predetta indennità, infatti, ha sostenuto aveva la funzione di rimborsare al Controparte_1
lavoratore i costi affrontati dal medesimo per raggiungere il luogo di lavoro, tanto è vero che le parti collettive, negli accordi aziendali presenti in atti, avevano quantificato l'indennità stessa attraverso la previsione di “fasce di rimborso chilometrico” e avevano fatto espresso riferimento all'“incremento del costo della benzina”, prevedendo la spettanza dell'emolumento in questione per i soli giorni di presenza in servizio.
Il motivo di appello è infondato.
L'indennità per disagiata sede è prevista dall'art. 10 (rubricato appunto “Indennità per disagiata
sede”), titolo IV, sub IV sezione, CCNL di settore, a mente del quale: “Qualora nella località
ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né
adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km 5, le parti direttamente interessate
esamineranno la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità”.
L'istituto in discussione opera, quindi, secondo le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, in favore dei dipendenti che svolgano la loro attività in località isolate, non dotate di soluzioni abitative, né di adeguati mezzi pubblici di trasporto che le colleghino con centri abitati,
e che distino almeno 5 Km dal centro abitato più vicino.
L'indennità in questione, quindi, per come delineata dalla contrattazione collettiva nazionale,
appare rivolta, a parere del Collegio, non semplicemente a rimborsare il lavoratore delle maggiori spese che lo stesso debba sopportare a causa della eventuale distanza del luogo di lavoro dalla propria residenza, quanto, piuttosto, più in generale, ad adeguare la retribuzione del medesimo alla maggiore gravosità della prestazione richiestagli a causa delle indicate condizioni ambientali.
D'altra parte, anche la scelta delle parti collettive di definire l'indennità in termini di “disagiata
sede” rende evidenza del fatto che l'intento fosse quello di compensare la particolare incomodità
della prestazione, come dimostra anche la collocazione della relativa previsione, nel C.C.N.L.,
10 tra altri due istituti a carattere retributivo, concepiti anch'essi per la maggiore gravosità della prestazione lavorativa (l'indennità “di alta montagna e di sottosuolo” e l'indennità per
“maneggio denaro”, di cui agli artt. 9 e 11 del contratto collettivo).
Ebbene, deve escludersi, secondo questa Corte, che con gli accordi aziendali richiamati dalle parti si fosse inteso modificare la natura dell'istituto previsto dagli accordi nazionali: come risulta dagli accordi aziendali in atti, infatti, le parti non avevano affermato e previsto alcunché
in ordine ai presupposti di applicazione dell'istituto in esame, ma piuttosto, in continuità con le previsioni della contrattazione collettiva nazionale, si erano limitate a stabilire le norme di dettaglio per la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità in discussione.
E' vero, come sostiene l'appellante incidentale, che i criteri in questione erano consistiti nell'individuazione di una serie di fasce chilometriche rapportate alla distanza esistente tra luogo di residenza dei lavoratori e luogo di lavoro dei medesimi e che le parti sindacali periodicamente avevano aumentato l'ammontare (forfettario) dell'indennità prevista per ciascuna fascia anche
(la dizione è prevista solo nell'accordo del 19 giugno 2001) in ragione degli aumenti subiti dal costo della benzina, ma è anche vero che, per un verso, come risulta dall'ammontare stabilito per le singole fasce, non era stato stabilito alcun rapporto ragionevole tra costi (presumibilmente)
affrontati e indennità corrisposta (ad es. da ultimo, si veda l'accordo del 18 aprile 2011, prima tabella, sino a 20 KM di percorrenza tra andata e ritorno l'indennità era pari a €. 11,19 euro al giorno, mentre sino a 50 KM era pari a €. 15,36 euro, per non parlare del fatto che per qualunque distanza oltre 50 Km l'indennità era prevista comunque in misura pari a €. 18,43, mentre vi erano lavoratori, come risulta dalla scheda allegata all'accordo del 19 giugno 2001, il cui tratto di percorrenza in andata e ritorno superava i 160 Km), e che, per altro verso, era previsto che l'indennità venisse, comunque, erogata per ciascuna giornata di presenza al lavoro, senza che fosse prevista alcuna indagine, preventiva o successiva, in ordine all'effettivo utilizzo, da parte di ciascun lavoratore, dell'auto, di un altro mezzo, di un mezzo comune tra più lavoratori e così
via.
11 Risulta, d'altronde, significativo, nel senso indicato, quanto si legge nelle premesse dell'accordo integrativo del 17 maggio 2011/30 giugno 2011, in cui le parti aziendali, dopo avere dato atto di rispettare le previsioni del CCNL applicato allora vigente e prima di dare atto dei concordati adeguamenti economici di una serie di istituti, compresa l'indennità di sede disagiata, avevano espresso così le finalità degli accordi: “visti e considerati i precedenti Accordi integrativi
aziendali sottoscritti;
considerata la manifestata volontà dell'azienda di migliorare e favorire le
condizioni economiche e la qualità di vita in generale dei propri dipendenti anche ai fini di una
maggiore e costante produttività e redditività degli stessi;
visto il manifestato impegno dei
rappresentanti della di farsi carico, nella funzione, di non richiedere ulteriori Pt_2
miglioramenti economici nel corso di vigenza del presente Accordo e di condividere gli obiettivi
aziendali come espressi dall'Amministratore Unico e legati all'andamento economico
aziendale…, tutto ciò premesso le sopraindicate parti hanno concordato e convenuto quanto
segue…”.
Ritiene, pertanto, la Corte che le parti aziendali con il riferimento alle previste fasce di rimborso chilometrico avessero, in realtà, più che prevedere a favore del lavoratore un sistema di rimborso di costi, avessero semplicemente inteso stabilire i criteri di determinazione dell'indennità
ancorandoli ad elementi oggettivi, quali la distanza del luogo di residenza dal luogo di lavoro,
ferma restando la finalità dell'indennità stessa, la quale, in continuità rispetto alla disciplina dell'istituto contenuto nelle norme collettive nazionali, era rimasta concretamente diretta a compensare la natura maggiormente disagevole della prestazione lavorativa, comportante, sia maggiori spese da affrontare nell'esclusivo interesse del datore di lavoro cui adeguare la retribuzione per salvaguardarne il valore (si veda Cass. 6563/2009), ma, anche, lo svolgimento dell'attività lavorativa in un luogo discretamente distante dai più vicini centri abitati e, quindi,
dai servizi negli stessi normalmente reperibili.
12 Deve, quindi, ritenersi che l'indennità in esame, ponendosi in rapporto sinallagmatico con la prestazione lavorativa, avesse natura retributiva e debba, quindi, essere ricompresa, ai fini di causa, nel computo della retribuzione globale di fatto.
Senza contare che, come risulta dai prospetti paga in atti, la stessa società datrice di lavoro aveva attribuito ai fini del prelievo fiscale e previdenziale, natura evidentemente retributiva all'emolumento in discussione (a fronte della voce per indennità di disagiata sede, infatti, sono apposti asterischi sotto le lettere “C” e “I”, che hanno funzione identificativa delle componenti reddituali che formano, rispettivamente, imponibile contributivo e imponibile fiscale).
Pur essendo, quindi, noto a questo Collegio il precedente orientamento di questa Corte sulla questione in esame, espresso nelle sentenze n. 225/2020 e n. 131/2021, secondo cui l'indennità
di disagiata sede – in quanto “rimborso spese forfettizzato, parametrato […] al costo di
carburante sostenuto dai lavoratori per recarsi sul posto di lavoro, non servito dagli autobus
pubblici” – non sarebbe collegata a particolari modalità della prestazione, né al livello di inquadramento di ciascun dipendente e non avrebbe natura retributiva, trattasi di interpretazione dalla quale, per i motivi già sopra esposti, si ritiene di doversi discostare.
Né, d'altra parte, l'interpretazione qui prospettata si pone in contrasto con le decisioni (presenti in atti, ord. 28915/23 e ord. 32683/23) con cui la Suprema Corte ha confermato i suddetti precedenti di questa Corte D'Appello, considerato che i giudici di legittimità, senza entrare nel merito degli accordi collettivi, si sono limitati, sul punto, ad accertare che il giudice dell'appello non era incorso nel vizio di omesso esame di un fatto decisivo, non aveva violato l'art. 115 c.p.c.
e aveva dato degli accordi aziendali un'interpretazione plausibile, censurabile solo sotto il profilo, non denunciato in quelle fattispecie, dell'errata applicazione dei canoni di interpretazione.
Le ragioni della decisione rendono superfluo l'esame dell'eccezione di giudicato (riflesso)
formulata dall'appellante principale nelle note di trattazione scritta depositate il 1 giugno 2022,
comunque già disattesa dalla Suprema Corte nelle ordinanze sopra richiamate.
13 Per tutte le ragioni indicate, l'appello principale deve, dunque, essere parzialmente accolto,
mentre l'appello incidentale deve essere rigettato.
Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la società deve Controparte_1
essere condannata al pagamento, in favore di , della somma complessiva lorda di €. Parte_1
5.809,27, oltre rivalutazioni e interessi dalla data di maturazione dei singoli diritti sino al saldo.
Il parziale accoglimento delle ragioni di e le differenti pronunce succedutesi nel Parte_1
tempo in ordine alla natura dell'indennità di sede disagiata, giustificano per entrambi i gradi di giudizio la compensazione, nella misura della metà, delle spese di lite, le quali, per la parte restante, liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/14 e del D.M. 147/22, secondo i valori medi previsti per ciascuna fase (con esclusione di quella istruttoria non svoltasi) nello scaglione di valore da €. 5.200,01 a €. 26.000,00 della tabella relativa alle cause di lavoro, per il primo grado, e ai giudizi innanzi alla Corte D'Appello, per la presente fase, devono essere poste a carico della società e distratte in favore del difensore antistatario Controparte_1
dell'appellante principale.
P.Q.M.
La Corte D'Appello, definitivamente pronunciando:
accoglie in parte l'appello principale e rigetta l'appello incidentale;
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la società Controparte_1
al pagamento, in favore di , della somma complessiva lorda di €. 5.809,27, oltre Parte_1
rivalutazioni e interessi dalla data di maturazione dei singoli diritti sino al saldo;
dichiara compensate tra le parti, nella misura della metà, le spese del giudizio e condanna al rimborso, in favore di , della restante metà, che liquida, per il Controparte_1 Parte_1
primo grado, in €. 2.108,00 e, per il presente grado, in €. 1.983,00, oltre, in ogni caso, spese generali nella misura del 15% e accessori previsti per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario.
Cagliari, 5 agosto 2024.
14 L'estensore………………………………………………………….Il Presidente
dott. Daniela Coinu…………………………………………dott. Angelo Lucio Caredda
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