Ordinanza collegiale 16 dicembre 2024
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 14 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01406/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00881/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 881 del 2024, proposto da
MO ER, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Tribunale di La Spezia, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2018, n. 375, resa in causa r.g. 331/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che, con istanza depositata il 17.11.2025, la signora ER MO agisce per l’esecuzione della sentenza 10.2.2025, n. 148, con cui il T.A.R. ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, 29 gennaio 2018, n. 375, mediante la corresponsione alla ricorrente delle somme riconosciute dalla sentenza, lamentando che, nonostante sia stato nominato il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, la sentenza non sia stata ancora eseguita.
Rilevato che la ricorrente chiede di sollecitare il Commissario ad acta e, in subordine, la nomina di un nuovo commissario;
Considerato che l’istanza di esecuzione d’ufficio e di nomina di un nuovo commissario ad acta dev’essere – analogamente a quanto accade per la richiesta di chiarimenti (cfr. gli artt. 112 comma 5 e 114 commi 1 e 7 c.p.a. e TA.R. Lazio, I-bis, 18.12.2018, n. 12308, con riferimento ad un’istanza di chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione di una sentenza di ottemperanza) notificata al Ministero, a pena di inammissibilità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara inammissibile l’istanza di esecuzione d’ufficio della sentenza 10.2.2025, n. 148.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO LI | LU BE |
IL SEGRETARIO