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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 20/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1570/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.4.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti CURTI NICOLÒ e LORINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Vigevano (PV), via Carducci n. 9/C;
e
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
US TR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano
(MI), via Pagano n. 54;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rosasco (PV), in data 14/09/2013,
(atto n. 2, Parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. separazione i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale
Per_ a) i figli minori della coppia e restano affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
a) le decisioni sulle questioni di maggiore interesse (scuola, salute e cambi di residenza principale o secondaria dei figli) verranno, comunque, prese di comune accordo fra i genitori;
b) le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad esempio gli interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con il quale il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. collocamento e tempi di permanenza Per_ a) e resteranno collocati anagraficamente ed in via preferenziale presso la Per_1
madre, sig.ra , presso l'abitazione di MB (PV), fraz. Parte_1
Remondò, via Cavone n. 64;
b) il sig. e la sig.ra si sono dichiarati disponibili a rispettare tempi CP_1 Parte_1
Per_ di permanenza pressoché paritetici di e presso ciascuno Per_1 genitore, pertanto, su accordo delle parti, viene stilato il seguente schema:
i. dalla domenica sera e sino al martedì i bambini staranno con la mamma, la
Per_ quale accompagnerà a scuola e la mattina;
Per_1
ii. dal martedì pomeriggio i bambini staranno con il papà, che si occuperà quindi di andarli a riprendere all'uscita da scuola, per poi tenerli con sé fino al venerdì sera quando li riaccompagnerà dalla mamma tendenzialmente entro le ore 19:00;
iii. i bambini staranno quindi con la mamma dal venerdì sera e fino al mercoledì mattina, quando la stessa li accompagnerà a scuola;
iv. al mercoledì pomeriggio il papà recupererà i bambini a scuola per poi tenerli fino alla domenica sera, prima di riaccompagnarli, entro le ore 19:00 circa, dalla mamma;
pag. 2 di 8 v. le due settimane seguenti del mese riprenderanno con le modalità indicate dal punto i) e quindi dalla domenica sera di spettanza della mamma;
vi. i genitori, in ogni caso, si impegnano a festeggiare insieme o comunque a consentire ai figli di trascorrere nel miglior modo possibile i rispettivi compleanni, insieme ad entrambi i genitori o in separati momenti;
vii. con riferimento alle vacanze scolastiche natalizie: solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, i bambini staranno con il papà e la mamma, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre ore 10:00, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere da Natale 2025, in cui i bambini trascorreranno il primo periodo con la mamma. I bambini potranno, comunque, trascorrere la sera della vigilia, fino alle ore 11.00 del 25 dicembre, con il genitore con cui non trascorreranno il primo periodo;
viii. per il periodo pasquale: solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, le due giornate pasquali (da intendersi: la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con ognuno dei due genitori, ad anni alterni;
ix. nelle festività infrasettimanali, non collegate ad un ponte scolastico: i bambini resteranno con il genitore con cui dovrebbero stare secondo il calendario previsto. Fatto salvo diverso accordo tra i genitori, i ponti scolastici seguono il fine settimana di rispettiva pertinenza.
x. nel periodo delle vacanze estive, i genitori si impegnano a concordare
Per_ tempestivamente le modalità con le quali e trascorreranno il mese Per_1 di agosto.
Solo in caso di mancato accordo tra i genitori circa le vacane estive, negli anni pari il padre potrà tenere con sé i figli le prime due settimane di agosto, dal primo venerdì del mese di agosto al venerdì della seconda settimana successiva;
nelle due settimane successive i bambini staranno quindi con la madre.
Negli anni dispari, a decorrere quindi da agosto 2025, sempre in caso di mancato accordo tra i genitori, i bambini trascorreranno le vacanze estive con pag. 3 di 8 la madre le prime due settimane del mese di agosto, mentre le seconde due settimane di agosto - dal terzo venerdì del mese di agosto al venerdì della seconda settimana successiva al prelievo - staranno con il padre;
xi. i coniugi, in ogni caso, si impegnano a collaborare al fine di gestire in modo Per_ equilibrato i tempi di permanenza di e presso ciascun genitore. Per_1
4. assegnazione della casa coniugale a) la casa coniugale sita in MB (PV), fraz. Remondò, via Cavone n. 64, censita al
N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 43, mappale 547, sub. 4, cat. A/7, ed il relativo box auto di pertinenza censito al foglio 46, mappale 547, sub. 5, cat. C/6, di proprietà della sig.ra , sono assegnati alla stessa con tutti gli arredi Parte_1 presenti;
b) si precisa che il sig. si è da tempo trasferito a Mortara (PV), via Ospedale n. CP_1
14 presso un appartamento, a lui intestato, perfettamente idoneo ad ospitare i figli;
c) lo stesso ha già asportato dalla casa coniugale i suoi effetti personali e altri beni che ha, a suo tempo, concordato con la moglie.
Per_ 5. ripartizione degli oneri di mantenimento di e Per_1
a) le parti, alla luce delle modalità di frequentazione sopra indicate, non intendono, allo stato attuale, prevedere la corresponsione di un importo a titolo di assegno di mantenimento ordinario dei bambini;
b) i coniugi, in buona fede, si impegnano a rivedere le presenti condizioni in punto mantenimento dei figli minori alla luce dell'eventuale mutamento della situazione patrimoniale di uno o entrambi i genitori;
c) restano a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, le spese
“extra - assegno” come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia
a cui si rimanda integralmente anche con riferimento alle modalità di rimborso e preventivo accordo;
d) le parti concordano altresì di dividere al 50% le spese relative alla mensa scolastica, al pre e post scuola (qualora, negli anni successivi al deposito del presente ricorso, i pag. 4 di 8 predetti servizi vengano attivati su accordo dei genitori), quelle relative al centro estivo, al vestiario sportivo e/o tecnico, ai libri e al corredo di inizio anno di entrambi i bambini.
6. assegno unico
Il sig. rinuncia espressamente alla quota di sua spettanza dell'Assegno CP_1
Unico, autorizzando quindi la sig.ra a percepire per intero la somma Parte_1 complessiva erogata dall' CP_2
Attualmente l'assegno unico risulta accreditato sul conto ES OL cointestato.
All'atto dell'estinzione del piano di rateizzazione in essere con Agenzia delle Entrate, il sig. autorizza la sig.ra a richiedere l'accredito dell'assegno unico CP_1 Parte_1 sul proprio conto personale.
Le parti, se necessario, collaboreranno attivamente al fine di presentare, alle scadenze previste, l' aggiornato per la quantificazione del contributo o qualsivoglia altra CP_3 documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del predetto beneficio.
7. assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi
Le parti danno atto di aver raggiunto tali accordi a totale definizione dei loro rapporti anche patrimoniali ex art. 1965 c.c. e, per il resto, dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. altre pattuizioni a) Il sig. e la sig.ra manterranno la titolarità e la piena proprietà di CP_1 Parte_1
tutte le somme depositate sui conti correnti già intestati rispettivamente a ciascuno di loro, come sopra indicati;
b) i coniugi, una volta completata la dilazione di pagamento accordata dall'Agenzia delle Entrate, si impegnano ad estinguere il conto corrente ES OL cointestato e il sig. autorizza sin da ora la sig.ra a farsi CP_1 Parte_1 accreditare sul proprio c/c personale l'eventuale giacenza residua;
pag. 5 di 8 c) il sig. si farà carico per intero dei due finanziamenti contratti nell'interesse CP_1
della famiglia, come indicati nell'allegato 3, con rata pari a € 110,00 e € 86,00 e con scadenza prevista rispettivamente per il 10/2025 e 05/2027, rinunciando a chiedere alla sig.ra il rimborso delle quote già versate e di quelle che andrà a Parte_1 versare nel futuro;
d) la sig.ra verserà, a partire da febbraio 2025, la rata del mutuo n. Parte_1
0E53073995279 (n. rep. 9466 e n. racc. 7171 notaio dott. ) Persona_3 cointestato con il sig. concesso da ES OL per l'acquisto della casa CP_1 coniugale alla medesima intestata in via esclusiva, accollandosi in via definitiva la quota di spettanza del marito;
la sig.ra verserà, inoltre, sempre a partire Parte_1 da febbraio 2025, la rata del finanziamento n. 59339020 “XME Prestito Facile”, contratto con ES OL e cointestato con il sig. accollandosi la quota CP_1 di spettanza del marito;
e) la sig.ra , con riferimento al mutuo e al finanziamento di cui sopra, si Parte_1
impegna pertanto - anche per il futuro - a tenere indenne il marito dal pagamento delle rispettive rate, mentre il sig. rinuncia espressamente a richiedere alla CP_1 sig.ra il rimborso delle rate già versate in data precedente al deposito del Parte_1 presente ricorso;
f) i coniugi si impegnano altresì a prendere contatti con la Banca al fine di valutare la possibilità di estromettere il sig. dal rapporto di mutuo in corso, e quindi CP_1 procedere all'eventuale accollo degli obblighi gravanti sul marito da parte di un soggetto terzo;
g) i veicoli e i beni mobili registrati indicati negli allegati 3 (v. doc. 6 e doc. 7), manterranno l'intestazione ivi indicata;
h) spese del presente procedimento interamente compensate. I coniugi espressamente dichiarano che l'accordo patrimoniale in merito alla casa coniugale, i finanziamenti, i depositi di conto corrente, deve intendersi come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è, pertanto, operato quale negoziazione globale anche a fini transattivi”.
pag. 6 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato pag. 7 di 8 per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e sposati in Rosasco (PV), in data
[...] Controparte_1
14/09/2013, (atto n. 2, Parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1570/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.4.2025 da
, (C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 degli Avv.ti CURTI NICOLÒ e LORINI CHIARA ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda, sito in Vigevano (PV), via Carducci n. 9/C;
e
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
US TR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano
(MI), via Pagano n. 54;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Rosasco (PV), in data 14/09/2013,
(atto n. 2, Parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013) in regime di separazione dei beni;
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1. separazione i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale
Per_ a) i figli minori della coppia e restano affidati in via condivisa a entrambi i Per_1 genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente dal genitore con il quale i figli, di volta in volta, si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
a) le decisioni sulle questioni di maggiore interesse (scuola, salute e cambi di residenza principale o secondaria dei figli) verranno, comunque, prese di comune accordo fra i genitori;
b) le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute (ad esempio gli interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con il quale il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza.
3. collocamento e tempi di permanenza Per_ a) e resteranno collocati anagraficamente ed in via preferenziale presso la Per_1
madre, sig.ra , presso l'abitazione di MB (PV), fraz. Parte_1
Remondò, via Cavone n. 64;
b) il sig. e la sig.ra si sono dichiarati disponibili a rispettare tempi CP_1 Parte_1
Per_ di permanenza pressoché paritetici di e presso ciascuno Per_1 genitore, pertanto, su accordo delle parti, viene stilato il seguente schema:
i. dalla domenica sera e sino al martedì i bambini staranno con la mamma, la
Per_ quale accompagnerà a scuola e la mattina;
Per_1
ii. dal martedì pomeriggio i bambini staranno con il papà, che si occuperà quindi di andarli a riprendere all'uscita da scuola, per poi tenerli con sé fino al venerdì sera quando li riaccompagnerà dalla mamma tendenzialmente entro le ore 19:00;
iii. i bambini staranno quindi con la mamma dal venerdì sera e fino al mercoledì mattina, quando la stessa li accompagnerà a scuola;
iv. al mercoledì pomeriggio il papà recupererà i bambini a scuola per poi tenerli fino alla domenica sera, prima di riaccompagnarli, entro le ore 19:00 circa, dalla mamma;
pag. 2 di 8 v. le due settimane seguenti del mese riprenderanno con le modalità indicate dal punto i) e quindi dalla domenica sera di spettanza della mamma;
vi. i genitori, in ogni caso, si impegnano a festeggiare insieme o comunque a consentire ai figli di trascorrere nel miglior modo possibile i rispettivi compleanni, insieme ad entrambi i genitori o in separati momenti;
vii. con riferimento alle vacanze scolastiche natalizie: solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, i bambini staranno con il papà e la mamma, ad anni alterni, dal 23 al 31 dicembre ore 10:00, o dal 31 dicembre al 6 gennaio, a decorrere da Natale 2025, in cui i bambini trascorreranno il primo periodo con la mamma. I bambini potranno, comunque, trascorrere la sera della vigilia, fino alle ore 11.00 del 25 dicembre, con il genitore con cui non trascorreranno il primo periodo;
viii. per il periodo pasquale: solo in caso di mancato accordo tra i coniugi, le due giornate pasquali (da intendersi: la domenica di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo) saranno trascorse con ognuno dei due genitori, ad anni alterni;
ix. nelle festività infrasettimanali, non collegate ad un ponte scolastico: i bambini resteranno con il genitore con cui dovrebbero stare secondo il calendario previsto. Fatto salvo diverso accordo tra i genitori, i ponti scolastici seguono il fine settimana di rispettiva pertinenza.
x. nel periodo delle vacanze estive, i genitori si impegnano a concordare
Per_ tempestivamente le modalità con le quali e trascorreranno il mese Per_1 di agosto.
Solo in caso di mancato accordo tra i genitori circa le vacane estive, negli anni pari il padre potrà tenere con sé i figli le prime due settimane di agosto, dal primo venerdì del mese di agosto al venerdì della seconda settimana successiva;
nelle due settimane successive i bambini staranno quindi con la madre.
Negli anni dispari, a decorrere quindi da agosto 2025, sempre in caso di mancato accordo tra i genitori, i bambini trascorreranno le vacanze estive con pag. 3 di 8 la madre le prime due settimane del mese di agosto, mentre le seconde due settimane di agosto - dal terzo venerdì del mese di agosto al venerdì della seconda settimana successiva al prelievo - staranno con il padre;
xi. i coniugi, in ogni caso, si impegnano a collaborare al fine di gestire in modo Per_ equilibrato i tempi di permanenza di e presso ciascun genitore. Per_1
4. assegnazione della casa coniugale a) la casa coniugale sita in MB (PV), fraz. Remondò, via Cavone n. 64, censita al
N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 43, mappale 547, sub. 4, cat. A/7, ed il relativo box auto di pertinenza censito al foglio 46, mappale 547, sub. 5, cat. C/6, di proprietà della sig.ra , sono assegnati alla stessa con tutti gli arredi Parte_1 presenti;
b) si precisa che il sig. si è da tempo trasferito a Mortara (PV), via Ospedale n. CP_1
14 presso un appartamento, a lui intestato, perfettamente idoneo ad ospitare i figli;
c) lo stesso ha già asportato dalla casa coniugale i suoi effetti personali e altri beni che ha, a suo tempo, concordato con la moglie.
Per_ 5. ripartizione degli oneri di mantenimento di e Per_1
a) le parti, alla luce delle modalità di frequentazione sopra indicate, non intendono, allo stato attuale, prevedere la corresponsione di un importo a titolo di assegno di mantenimento ordinario dei bambini;
b) i coniugi, in buona fede, si impegnano a rivedere le presenti condizioni in punto mantenimento dei figli minori alla luce dell'eventuale mutamento della situazione patrimoniale di uno o entrambi i genitori;
c) restano a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, le spese
“extra - assegno” come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia
a cui si rimanda integralmente anche con riferimento alle modalità di rimborso e preventivo accordo;
d) le parti concordano altresì di dividere al 50% le spese relative alla mensa scolastica, al pre e post scuola (qualora, negli anni successivi al deposito del presente ricorso, i pag. 4 di 8 predetti servizi vengano attivati su accordo dei genitori), quelle relative al centro estivo, al vestiario sportivo e/o tecnico, ai libri e al corredo di inizio anno di entrambi i bambini.
6. assegno unico
Il sig. rinuncia espressamente alla quota di sua spettanza dell'Assegno CP_1
Unico, autorizzando quindi la sig.ra a percepire per intero la somma Parte_1 complessiva erogata dall' CP_2
Attualmente l'assegno unico risulta accreditato sul conto ES OL cointestato.
All'atto dell'estinzione del piano di rateizzazione in essere con Agenzia delle Entrate, il sig. autorizza la sig.ra a richiedere l'accredito dell'assegno unico CP_1 Parte_1 sul proprio conto personale.
Le parti, se necessario, collaboreranno attivamente al fine di presentare, alle scadenze previste, l' aggiornato per la quantificazione del contributo o qualsivoglia altra CP_3 documentazione necessaria ai fini dell'erogazione del predetto beneficio.
7. assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi
Le parti danno atto di aver raggiunto tali accordi a totale definizione dei loro rapporti anche patrimoniali ex art. 1965 c.c. e, per il resto, dichiarano di essere economicamente indipendenti, di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
8. altre pattuizioni a) Il sig. e la sig.ra manterranno la titolarità e la piena proprietà di CP_1 Parte_1
tutte le somme depositate sui conti correnti già intestati rispettivamente a ciascuno di loro, come sopra indicati;
b) i coniugi, una volta completata la dilazione di pagamento accordata dall'Agenzia delle Entrate, si impegnano ad estinguere il conto corrente ES OL cointestato e il sig. autorizza sin da ora la sig.ra a farsi CP_1 Parte_1 accreditare sul proprio c/c personale l'eventuale giacenza residua;
pag. 5 di 8 c) il sig. si farà carico per intero dei due finanziamenti contratti nell'interesse CP_1
della famiglia, come indicati nell'allegato 3, con rata pari a € 110,00 e € 86,00 e con scadenza prevista rispettivamente per il 10/2025 e 05/2027, rinunciando a chiedere alla sig.ra il rimborso delle quote già versate e di quelle che andrà a Parte_1 versare nel futuro;
d) la sig.ra verserà, a partire da febbraio 2025, la rata del mutuo n. Parte_1
0E53073995279 (n. rep. 9466 e n. racc. 7171 notaio dott. ) Persona_3 cointestato con il sig. concesso da ES OL per l'acquisto della casa CP_1 coniugale alla medesima intestata in via esclusiva, accollandosi in via definitiva la quota di spettanza del marito;
la sig.ra verserà, inoltre, sempre a partire Parte_1 da febbraio 2025, la rata del finanziamento n. 59339020 “XME Prestito Facile”, contratto con ES OL e cointestato con il sig. accollandosi la quota CP_1 di spettanza del marito;
e) la sig.ra , con riferimento al mutuo e al finanziamento di cui sopra, si Parte_1
impegna pertanto - anche per il futuro - a tenere indenne il marito dal pagamento delle rispettive rate, mentre il sig. rinuncia espressamente a richiedere alla CP_1 sig.ra il rimborso delle rate già versate in data precedente al deposito del Parte_1 presente ricorso;
f) i coniugi si impegnano altresì a prendere contatti con la Banca al fine di valutare la possibilità di estromettere il sig. dal rapporto di mutuo in corso, e quindi CP_1 procedere all'eventuale accollo degli obblighi gravanti sul marito da parte di un soggetto terzo;
g) i veicoli e i beni mobili registrati indicati negli allegati 3 (v. doc. 6 e doc. 7), manterranno l'intestazione ivi indicata;
h) spese del presente procedimento interamente compensate. I coniugi espressamente dichiarano che l'accordo patrimoniale in merito alla casa coniugale, i finanziamenti, i depositi di conto corrente, deve intendersi come elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed è, pertanto, operato quale negoziazione globale anche a fini transattivi”.
pag. 6 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.4.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato pag. 7 di 8 per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e sposati in Rosasco (PV), in data
[...] Controparte_1
14/09/2013, (atto n. 2, Parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 15.10.2025
Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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