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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/06/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Mario MENZIONE;
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
STEFANELLI,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brindisi all'udienza del
15/12/2022.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione del 7/4/2015, l'Avv.to TE Giovanni e la IG.ra , Controparte_2 in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Controparte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 672/2015, emesso il 25.2.2015 dal
Tribunale di Brindisi, con cui il in Brindisi aveva ottenuto Parte_1 nei loro confronti ingiunzione per il pagamento della somma di € 6.060,42 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di oneri condominiali maturati e regolarmente portati dal rendiconto al 30.6.2013, approvato dall'assemblea condominiale del 23.1.2014, e dal bilancio preventivo al 30.6.2014, anch'esso approvato nella predetta seduta assembleare. Il tutto oltre le spese e competenze di lite liquidate in € 685,50, oltre accessori. Gli opponenti deducevano l'inammissibilità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo, in quanto irrituale, invalido, nullo e senza causa, nonché emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. ed in mancanza di idonea prova scritta, stante l'assenza di documentazione da cui poter evincere la sussistenza del debito ingiunto disconosciuto e contestato nella sua interezza.
Gli opponenti eccepivano inoltre la compensazione ex art. 35 c.p.c. delle somme ingiunte con un asserito credito maturato nei confronti del opposto, il quale era debitore di Parte_1 ingenti somme a titolo di restituzione per le spese urgenti ed indifferibili sostenute per il rifacimento e l'impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare di uso esclusivo per un importo complessivo pari ad € 14.660,00, oltre iva al 10%, determinata secondo i criteri dettati dal'art.1126 c.c.. In ragione della eccepita compensazione, gli opponenti assumevano che il credito maturato nei confronti del si era ridotto a € 9.773,00, oltre iva. Parte_1
Rappresentavano tra l'altro che il controcredito, eccepito in compensazione ai sensi degli art. 1226, 1242, 1243 c.c. e 35 c.p.c., fosse oggetto di altro giudizio tra le stesse parti pendente in grado di appello.
2.-Si costituiva in giudizio il obiettando , in primo luogo, che il credito eccepito in Parte_1 compensazione fosse errato nel suo ammontare. Precisava al riguardo che in applicazione dell'art 1126 c.c., essendo lo proprietario dell'immobile posto al secondo piano CP_1 sottostante il lastrico solare che fungeva allo stesso come copertura, doveva egli contribuire alle spese citate con conseguente riduzione dell'importo ascritto al condominio.
Sul punto il condominio obiettava in secondo luogo che l'eccepita compensazione fosse infondata nell'an, poiché l'importo rivendicato a titolo di intervento di impermeabilizzazione corrispondeva di fatto ad una demolizione e ricostruzione del solaio del piano di interesse esclusivo dello Si assumeva a tal proposito che i lavori suddetti fissero finalizzati ad CP_1 un ampliamento della volumetria dell'immobile dell'allora condomino minorenne ed in quanto tali non potessero assurgere a opere di pertinenza del . Parte_1
3. Istruita la causa, all'udienza del 15/12/2022 il giudice unico del Tribunale dichiarava con ordinanza contestuale l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudice ha “dato atto che per mezzo del bonifico…” “…è stato integralmente estinto il credito dedotto e di conseguenza è cessata la materia del contendere”; ha quindi disposto la compensazione integrale delle spese di lite, osservando che, alla luce dell'art.92 cpc, come modificato dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, nel caso di specie ricorressero “le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese in considerazione della condotta processuale della parte che ha estinto il credito spontaneamente in corso di causa.”
4. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello il , Parte_2 con atto di citazione depositato telematicamente il 06/07/2023 e notificato il 29/06/2023.
Con l'unico motivo di gravame il eccepisce la nullità della sentenza nella parte in Parte_1 cui il Tribunale di Brindisi ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza applicare il principio della soccombenza virtuale. L'appellante ha chiesto quini di“1) accertare e dichiarare la nullità della ordinanza del 15.12.2022 per le ragioni meglio illustrate nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, dare atto, riconoscere e dichiarare ai fini della soccombenza virtuale, che l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
225/2015 emesso dal Tribunale di Brindisi è infondata: 2) condannare alla Controparte_1 rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge. ”.
Con comparsa depositata il 14/11/2023 si è costituito chiedendo “in via Controparte_1 pregiudiziale, in rito dichiarare inammissibile l'appello proposto con atto notificato in data
29.6.2023, in quanto tardivo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 176 e
pag. 2/4 327 cod. proc. civ.; in via estremamente gradata, nel merito rigettare lo stesso, siccome manifestamente infondato in fatto ed in diritto”.
** ** **
5. Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività sollevata dall'appellato.
A sostegno viene evidenziato che il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite con ordinanza resa in udienza in data 15/12/2022, la quale, pertanto è da ritenersi appellabile in quanto avente natura sostanziale di sentenza.
La questione si circoscrive all'individuazione del dies a quo dell'impugnazione, riguardo al termine c.d. “lungo”. La difesa dello TE rileva che il termine iniziale per l'impugnazione decorre dalla data dell'udienza in cui il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ovvero il 15 dicembre 2022, con la conseguente tardività dell'appello, proposto con atto notificato il 29 giugno 2023, dopo il termine semestrale previsto ex lege, spirato il
15/6/2023.
Aggiunge altresì la difesa dell'appellato come nel caso di specie le parti in causa fossero per di più intervenute personalmente in udienza a mezzo dei propri procuratori con la conseguenza che l'ordinanza assunta in quella sede sia da considerarsi conosciuta ai sensi dell'art. 176 c.p.c.
.
L'appellato ritiene pertanto che l'appellante sia incorso nell'errore per sè fatale di considerare la comunicazione di cancelleria del 30/12/2022 come data utile ai fini del computo del termine per l'impugnazione.
5. L'eccezione è fondata e per l'effetto va dichiarata l'inammissibilità dell'appello perché proposto oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge.
Nel caso che ci occupa, risulta per tabulas e non è contestato che il provvedimento oggetto di impugnazione, avente portata decisoria e il carattere della definitività, è stato emesso in udienza, alla presenza dei procuratori delle parti in causa, nella forma dell'ordinanza, che disponeva la cessata materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
La conoscenza e conoscibilità del provvedimento in questione, rilevante ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sì è concretizzata nella stessa data in cui è stato emesso il provvedimento ovvero l'udienza del 15/12/2022 anche e soprattutto in ragione della presenza dei procuratori delle parti (art. 176 c.p.c.).
La comunicazione postuma (in data 30/12/2022) da parte della cancelleria della copia telematica del verbale dell'udienza in cui è stata emessa l'ordinanza, non ha alcuna rilevanza ai fini del computo del termine per l'impugnazione. Trattasi del mero adempimento di cancelleria che comunica con apposito “biglietto” lo stato del procedimento come “estinto”.
Pertanto, individuato il dies a quo per l'impugnazione dell'ordinanza nella data dell'udienza del
15/12/2022, in cui il giudice ha emesso il provvedimento di cessata materia del contendere,
pag. 3/4 l'atto d'appello, notificato in data 29/06/2023, deve ritenersi tardivo poiché proposto oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c. p.c..
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza;
ne consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima.” (Cass. n.
18499 del 30/06/2021, Rv. 661623 - 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brindisi all'udienza del 15.12.2022, proposto dal in Brindisi Parte_3 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 29 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Sezione 2a civile – composta dai signori:
Dott. Antonio F. ESPOSITO - Presidente
Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
Dott. Giovanni SURDO - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 569/2023 R.G., introdotta da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Mario MENZIONE;
APPELLANTE
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Controparte_1 C.F._1
STEFANELLI,
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brindisi all'udienza del
15/12/2022.
MOTIVAZIONE
1.-Con atto di citazione del 7/4/2015, l'Avv.to TE Giovanni e la IG.ra , Controparte_2 in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , Controparte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 672/2015, emesso il 25.2.2015 dal
Tribunale di Brindisi, con cui il in Brindisi aveva ottenuto Parte_1 nei loro confronti ingiunzione per il pagamento della somma di € 6.060,42 oltre interessi e spese della procedura monitoria, a titolo di oneri condominiali maturati e regolarmente portati dal rendiconto al 30.6.2013, approvato dall'assemblea condominiale del 23.1.2014, e dal bilancio preventivo al 30.6.2014, anch'esso approvato nella predetta seduta assembleare. Il tutto oltre le spese e competenze di lite liquidate in € 685,50, oltre accessori. Gli opponenti deducevano l'inammissibilità e l'infondatezza del decreto ingiuntivo, in quanto irrituale, invalido, nullo e senza causa, nonché emesso in assenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c. ed in mancanza di idonea prova scritta, stante l'assenza di documentazione da cui poter evincere la sussistenza del debito ingiunto disconosciuto e contestato nella sua interezza.
Gli opponenti eccepivano inoltre la compensazione ex art. 35 c.p.c. delle somme ingiunte con un asserito credito maturato nei confronti del opposto, il quale era debitore di Parte_1 ingenti somme a titolo di restituzione per le spese urgenti ed indifferibili sostenute per il rifacimento e l'impermeabilizzazione dell'intero lastrico solare di uso esclusivo per un importo complessivo pari ad € 14.660,00, oltre iva al 10%, determinata secondo i criteri dettati dal'art.1126 c.c.. In ragione della eccepita compensazione, gli opponenti assumevano che il credito maturato nei confronti del si era ridotto a € 9.773,00, oltre iva. Parte_1
Rappresentavano tra l'altro che il controcredito, eccepito in compensazione ai sensi degli art. 1226, 1242, 1243 c.c. e 35 c.p.c., fosse oggetto di altro giudizio tra le stesse parti pendente in grado di appello.
2.-Si costituiva in giudizio il obiettando , in primo luogo, che il credito eccepito in Parte_1 compensazione fosse errato nel suo ammontare. Precisava al riguardo che in applicazione dell'art 1126 c.c., essendo lo proprietario dell'immobile posto al secondo piano CP_1 sottostante il lastrico solare che fungeva allo stesso come copertura, doveva egli contribuire alle spese citate con conseguente riduzione dell'importo ascritto al condominio.
Sul punto il condominio obiettava in secondo luogo che l'eccepita compensazione fosse infondata nell'an, poiché l'importo rivendicato a titolo di intervento di impermeabilizzazione corrispondeva di fatto ad una demolizione e ricostruzione del solaio del piano di interesse esclusivo dello Si assumeva a tal proposito che i lavori suddetti fissero finalizzati ad CP_1 un ampliamento della volumetria dell'immobile dell'allora condomino minorenne ed in quanto tali non potessero assurgere a opere di pertinenza del . Parte_1
3. Istruita la causa, all'udienza del 15/12/2022 il giudice unico del Tribunale dichiarava con ordinanza contestuale l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudice ha “dato atto che per mezzo del bonifico…” “…è stato integralmente estinto il credito dedotto e di conseguenza è cessata la materia del contendere”; ha quindi disposto la compensazione integrale delle spese di lite, osservando che, alla luce dell'art.92 cpc, come modificato dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, nel caso di specie ricorressero “le eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese in considerazione della condotta processuale della parte che ha estinto il credito spontaneamente in corso di causa.”
4. Avverso la suddetta pronunzia ha proposto appello il , Parte_2 con atto di citazione depositato telematicamente il 06/07/2023 e notificato il 29/06/2023.
Con l'unico motivo di gravame il eccepisce la nullità della sentenza nella parte in Parte_1 cui il Tribunale di Brindisi ha erroneamente disposto la compensazione delle spese di lite, previa dichiarazione di cessazione della materia del contendere, senza applicare il principio della soccombenza virtuale. L'appellante ha chiesto quini di“1) accertare e dichiarare la nullità della ordinanza del 15.12.2022 per le ragioni meglio illustrate nella narrativa del presente atto e, per l'effetto, dare atto, riconoscere e dichiarare ai fini della soccombenza virtuale, che l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
225/2015 emesso dal Tribunale di Brindisi è infondata: 2) condannare alla Controparte_1 rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre accessori di legge. ”.
Con comparsa depositata il 14/11/2023 si è costituito chiedendo “in via Controparte_1 pregiudiziale, in rito dichiarare inammissibile l'appello proposto con atto notificato in data
29.6.2023, in quanto tardivo ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 176 e
pag. 2/4 327 cod. proc. civ.; in via estremamente gradata, nel merito rigettare lo stesso, siccome manifestamente infondato in fatto ed in diritto”.
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5. Occorre in via preliminare esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per tardività sollevata dall'appellato.
A sostegno viene evidenziato che il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere e compensato le spese di lite con ordinanza resa in udienza in data 15/12/2022, la quale, pertanto è da ritenersi appellabile in quanto avente natura sostanziale di sentenza.
La questione si circoscrive all'individuazione del dies a quo dell'impugnazione, riguardo al termine c.d. “lungo”. La difesa dello TE rileva che il termine iniziale per l'impugnazione decorre dalla data dell'udienza in cui il giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ovvero il 15 dicembre 2022, con la conseguente tardività dell'appello, proposto con atto notificato il 29 giugno 2023, dopo il termine semestrale previsto ex lege, spirato il
15/6/2023.
Aggiunge altresì la difesa dell'appellato come nel caso di specie le parti in causa fossero per di più intervenute personalmente in udienza a mezzo dei propri procuratori con la conseguenza che l'ordinanza assunta in quella sede sia da considerarsi conosciuta ai sensi dell'art. 176 c.p.c.
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L'appellato ritiene pertanto che l'appellante sia incorso nell'errore per sè fatale di considerare la comunicazione di cancelleria del 30/12/2022 come data utile ai fini del computo del termine per l'impugnazione.
5. L'eccezione è fondata e per l'effetto va dichiarata l'inammissibilità dell'appello perché proposto oltre il termine di decadenza stabilito dalla legge.
Nel caso che ci occupa, risulta per tabulas e non è contestato che il provvedimento oggetto di impugnazione, avente portata decisoria e il carattere della definitività, è stato emesso in udienza, alla presenza dei procuratori delle parti in causa, nella forma dell'ordinanza, che disponeva la cessata materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
La conoscenza e conoscibilità del provvedimento in questione, rilevante ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, sì è concretizzata nella stessa data in cui è stato emesso il provvedimento ovvero l'udienza del 15/12/2022 anche e soprattutto in ragione della presenza dei procuratori delle parti (art. 176 c.p.c.).
La comunicazione postuma (in data 30/12/2022) da parte della cancelleria della copia telematica del verbale dell'udienza in cui è stata emessa l'ordinanza, non ha alcuna rilevanza ai fini del computo del termine per l'impugnazione. Trattasi del mero adempimento di cancelleria che comunica con apposito “biglietto” lo stato del procedimento come “estinto”.
Pertanto, individuato il dies a quo per l'impugnazione dell'ordinanza nella data dell'udienza del
15/12/2022, in cui il giudice ha emesso il provvedimento di cessata materia del contendere,
pag. 3/4 l'atto d'appello, notificato in data 29/06/2023, deve ritenersi tardivo poiché proposto oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c. p.c..
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che “L'ordinanza con cui il tribunale in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio ha contenuto decisorio e natura sostanziale di sentenza;
ne consegue che, avuto riguardo alla relativa impugnazione, mentre il termine cd. breve decorre solo a seguito della notificazione dell'ordinanza medesima ad istanza di parte, quello cd. lungo, applicabile in assenza di tale notifica, decorre dal deposito del provvedimento, coincidente, nell'ipotesi di sua pronuncia in udienza, con la data di quest'ultima.” (Cass. n.
18499 del 30/06/2021, Rv. 661623 - 01).
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Brindisi all'udienza del 15.12.2022, proposto dal in Brindisi Parte_3 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado, liquidate in complessivi euro 2.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 29 maggio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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