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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 3157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3157 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3157/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5539/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001790 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta, insiste per l'accoglimento.Evidenzia l' omessa documentazione ad opera delll Agenzia delle Entrate della notifica dell atto di variazione di rendita catastale.
Sul punto l 'agenzia si riporta alla notifica che emergerebbe dalla visura in atti deposiatata in atti nei confronti della Regione Campania e del Cis di Nola atteso che l 'odierno ricorrente solo nel 2018 è subentrato nell' immobile
Resistente/Appellato: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 srl” ha iscritto ricorso in opposizione all'avviso di accertamento per omesso parziale versamento IMU anno 2019, notificato il 17.01.2025 dalla Società_1 spa.
La contribuente lamenta l'erroneità del calcolo effettuato a titolo di Imposta Municipale Unica, poiché effettuato in relazione ad una rendita catastale superiore rispetto a quella attribuita al cespite, rilevando che alcuna notifica di variazione della rendita catastale le era mai stata notificata.
In via subordinata, ha contestato la sproporzione delle sanzioni irrogate in virtù del principio di proporzionalità sancito a livello europeo e recepito dall'art. 7, c. 4 d.lgs. 472/97, modificato dal decreto legislativo n. 87/2024, in vigore dal 29.06.2024.
Ha dedotto, infine, l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto privo dell'avviso circa la possibilità di avvalersi, in caso di pagamento entro 60 giorni, della riduzione delle sanzioni ad un terzo, così previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
Si è costituita la Publiservizi spa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'atto di variazione catastale, di competenza dell'ente impositore mentre, in ordine al regime delle sanzioni, ha evidenziato la non retroattività della disciplina di favore invocata dal contribuente, non applicabile al caso di specie, insistendo per la correttezza del proprio operato.
Con ordinanza del 3.11.2025, questo Giudice, in omaggio al disposto di cui all'art. 14 comma VI bis D.Lgs
546/92, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Nola e dell'Agenzia del territorio.
Si costituiva il Comune di Nola eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato attribuito, in forza di convenzione, il potere impositivo in materia di imposte locali, alla concessionaria Società_1 spa.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questo Giudice ritiene di dover decidere in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizi, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass. n. 36/19).
La contribuente lamenta l'erroneità del calcolo effettuato a titolo di Imposta Municipale Unica, poiché effettuato in relazione ad una rendita catastale superiore rispetto a quella attribuita al cespite e comunque mai notificata alla contribuente.
Orbene, anche dalla visura in atti depositata da parte resistente, emerge che l'ultima rendita catastale attribuita al cespite in esame è pari ad €. 7.230,40, mentre la rendita indicata in accertamento è pari a €.
10.766,78.
Tale rendita, operante in forza di pratica relativa a diversa distribuzione degli spazi interni, del 2012 ha superato la precedente rendita di euro €. 10.766,78, derivante da una pratica del 2010.
Sulla proposta variazione l'agenzia delle Entrate non ha sollevato alcuna obiezione.
La base di calcolo sulla quale è stata conteggiata la somma pretesa nell'avviso di accertamento qui impugnato risulta, pertanto, errata.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
La condanna al pagamento delle spese deve essere riferita all'Agenzia delle Entrate e non alla Pubbliservizi ed al Comune di Nola, non essndo tale incombenza di competenza di tali Enti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 450,00 oltre IVA, accessori di legge e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nulla per le spese a carico della Società_1 spa e del Comune di Nola.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLLIO GIULIANA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5539/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nola
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_3
Publiservizi S.r.l. - 03218060659
Difeso da Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400001790 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta, insiste per l'accoglimento.Evidenzia l' omessa documentazione ad opera delll Agenzia delle Entrate della notifica dell atto di variazione di rendita catastale.
Sul punto l 'agenzia si riporta alla notifica che emergerebbe dalla visura in atti deposiatata in atti nei confronti della Regione Campania e del Cis di Nola atteso che l 'odierno ricorrente solo nel 2018 è subentrato nell' immobile
Resistente/Appellato: Insistono per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società “Ricorrente_1 srl” ha iscritto ricorso in opposizione all'avviso di accertamento per omesso parziale versamento IMU anno 2019, notificato il 17.01.2025 dalla Società_1 spa.
La contribuente lamenta l'erroneità del calcolo effettuato a titolo di Imposta Municipale Unica, poiché effettuato in relazione ad una rendita catastale superiore rispetto a quella attribuita al cespite, rilevando che alcuna notifica di variazione della rendita catastale le era mai stata notificata.
In via subordinata, ha contestato la sproporzione delle sanzioni irrogate in virtù del principio di proporzionalità sancito a livello europeo e recepito dall'art. 7, c. 4 d.lgs. 472/97, modificato dal decreto legislativo n. 87/2024, in vigore dal 29.06.2024.
Ha dedotto, infine, l'illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto privo dell'avviso circa la possibilità di avvalersi, in caso di pagamento entro 60 giorni, della riduzione delle sanzioni ad un terzo, così previsto dagli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 472/1997.
Si è costituita la Publiservizi spa, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica dell'atto di variazione catastale, di competenza dell'ente impositore mentre, in ordine al regime delle sanzioni, ha evidenziato la non retroattività della disciplina di favore invocata dal contribuente, non applicabile al caso di specie, insistendo per la correttezza del proprio operato.
Con ordinanza del 3.11.2025, questo Giudice, in omaggio al disposto di cui all'art. 14 comma VI bis D.Lgs
546/92, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Nola e dell'Agenzia del territorio.
Si costituiva il Comune di Nola eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva essendo stato attribuito, in forza di convenzione, il potere impositivo in materia di imposte locali, alla concessionaria Società_1 spa.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Questo Giudice ritiene di dover decidere in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizi, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza quello dell'ordine delle questioni da trattare (Cass. n. 36/19).
La contribuente lamenta l'erroneità del calcolo effettuato a titolo di Imposta Municipale Unica, poiché effettuato in relazione ad una rendita catastale superiore rispetto a quella attribuita al cespite e comunque mai notificata alla contribuente.
Orbene, anche dalla visura in atti depositata da parte resistente, emerge che l'ultima rendita catastale attribuita al cespite in esame è pari ad €. 7.230,40, mentre la rendita indicata in accertamento è pari a €.
10.766,78.
Tale rendita, operante in forza di pratica relativa a diversa distribuzione degli spazi interni, del 2012 ha superato la precedente rendita di euro €. 10.766,78, derivante da una pratica del 2010.
Sulla proposta variazione l'agenzia delle Entrate non ha sollevato alcuna obiezione.
La base di calcolo sulla quale è stata conteggiata la somma pretesa nell'avviso di accertamento qui impugnato risulta, pertanto, errata.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
La condanna al pagamento delle spese deve essere riferita all'Agenzia delle Entrate e non alla Pubbliservizi ed al Comune di Nola, non essndo tale incombenza di competenza di tali Enti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna parte resistente Agenzia delle Entrate, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 450,00 oltre IVA, accessori di legge e rimborso forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nulla per le spese a carico della Società_1 spa e del Comune di Nola.