Art. 3.
Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 , sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a lire 66.000.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di L. 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 , sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a L. 55.000.
Per i personali civili e militari dello Stato cessati dal servizio successivamente al 30 giugno 1949, l'importo di L. 60.000 stabilito dagli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 , sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a lire 66.000.
Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio successivamente alla predetta data del 30 giugno 1949, l'importo di L. 50.000 stabilito dal primo e secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 13 agosto 1947, n. 833 , sul quale si applica la prima aliquota per la liquidazione della pensione per anzianita' di servizio, e' elevato a L. 55.000.