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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Caterina Greco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1138 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e DI Pt_1
GLORIA MARCO
- Appellante - C O N T R O
, rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA ANTONIO Controparte_1
WALTER
- Appellata - All'udienza del 9.01.2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO Con la sentenza n. 2994/2022 pubblicata il 26.09.2022 il Tribunale di Palermo, in accoglimento delle domande proposte da con Controparte_1 ricorso depositato in data 28/06/2021, ha dichiarato l'illegittimità del provvedimento del 12/02/2021 nella parte in cui aveva proceduto alla Pt_1 compensazione del credito di € 3.253,01, ivi riconosciuto alla ricorrente a titolo di arretrati sulla pensione di invalidità civile n. 07014652, con un debito di pari importo, porzione di una più elevata pregressa posizione debitoria della CP_1
(pari a € 11.530,59); osservava il Tribunale che tale contrapposta ragione di debito era stata dichiarata insussistente con sentenza n. 1766/2021 resa dallo stesso Tribunale, in diversa composizione. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' chiedendone la riforma. Pt_1
Ha resistito al gravame Controparte_1
1 All'udienza del 9/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo.
*** Con l'interposto gravame, l'appellante si duole che il Tribunale abbia posto a fondamento dell'accertamento dell'insussistenza del credito opposto dall' in Pt_1 compensazione (nascente dall'erogazione di prestazioni indebite) l'esito non definitivo di una sentenza (la n. 1766/2021 del Tribunale di Palermo) che era stata appellata dall' , chiedendo dapprima la sospensione del presente giudizio in CP_2 attesa del passaggio in giudicato della statuizione sul predetto credito e documentando in seguito il giudicato in merito formatosi con la sentenza n. 518/2023 di questa Corte, che ha riformato la sentenza n. 1766/2021. Alla stregua di tale sopravvenuta circostanza, l'appello va accolto. Questa Corte, infatti, in diversa composizione, con sentenza n. 518/2023, passata in giudicato, in riforma della sentenza n. 1766/2021 resa dal Tribunale di Palermo, ha accertato la sussistenza di un indebito di € 11.530,59 - derivante da ratei di prestazione da invalidità civile, erroneamente corrisposti a Controparte_1 successivamente alla visita di revisione che ne aveva accertato il venir meno del requisito sanitario - dichiarandone altresì la ripetibilità, stante l'assenza di un legittimo affidamento della beneficiaria. La compensazione (impropria) operata dall' con il provvedimento del CP_2
12.02.2021 è dunque corretta, dovendo, per l'effetto, rigettarsi il ricorso di primo grado. Malgrado la soccombenza non si dà luogo a condanna alle spese dell'appellata, stante la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., in atti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 2994/2022 pubblicata il 26.09.2022 dal Tribunale di Palermo, rigetta la domanda proposta con il ricorso di primo grado. Dichiara che l'appellata non è tenuta al pagamento delle spese di lite. Palermo, 9.01.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Maria G. Di Marco
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