Ordinanza cautelare 6 giugno 2024
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 01/12/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03904/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NI di via Albani n. 5 Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Andrea Bifulco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Senato, 12;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna RI Pavin, RI Giulia Schiavelli, Elena RI Ferradini e Salvatore Smaldone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Milano, via della Guastalla, 6;
nei confronti
IC ES, rappresentata e difesa dagli avvocati Elisabetta Parisi, Raffaella Chiappa Occhini e Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli avvocati Stefano Soncini e Elisabetta Parisi con studio in Milano, viale Elvezia, 12;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
della nota del Comune di Milano prot. 2023 0576894.U del 10 novembre 2023, con cui il procedimento di verifiche istruttorie è stato concluso senza assunzione di provvedimenti inibitori e/o repressivi, nonché per l'accertamento dell'obbligo del Comune di Milano di assumere provvedimenti inibitori e/o di autotutela e comunque repressivi rispetto alla SCIA alternativa al premesso di costruire atti pg 113544/2022 wf 1168/2022 del 28 febbraio 2022, come presentata dall'Arch. IC ES, avente ad oggetto ampliamento dell'unità immobiliare residenziale mediante recupero ai fini abitativi del sottotetto, con modifica della sagoma esistente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti,
della nota del Comune di Milano in data 8 aprile 2024, prot. 09/04/2024.0202286.U, resa in riscontro alle richieste di riesame e di nuove verifiche istruttorie come formulate dal ricorrente con istanze del 29 dicembre 2023 e 26 febbraio 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e di IC ES;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. NN NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’arch. IC ES è proprietaria di una unità immobiliare sita all’ottavo piano fuori terra del NI di via Albani n. 5 a Milano e contraddistinta al catasto urbano al foglio 303, mappale 101, subalterni 701 e 707.
L’arch. ES presentava al Comune di Milano in data 25.2.2022 una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire ai sensi dell’art. 23 del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia oppure anche “TUE”) per il recupero ai fini abitativi del sottotetto esistente, ai sensi degli articoli 63 e seguenti della legge regionale (LR) n. 12 del 2005 sul governo del territorio.
Il NI era notiziato dell’attività edilizia intrapresa ed incaricava un proprio tecnico per la verifica della stessa e in seguito presentava all’Amministrazione un esposto con nota del 12.10.2023, ravvisando profili di illegittimità nei lavori di cui alla SCIA.
Il Comune avviava le verifiche richieste e con provvedimento del 10.11.2023 disponeva l’archiviazione dell’esposto, non reputando esistente alcun contrasto fra la SCIA e la normativa urbanistica ed edilizia.
Contro tale provvedimento era proposto dal NI il ricorso principale in epigrafe, con domanda di sospensiva.
Si costituivano in giudizio il Comune intimato e l’arch. ES, concludendo entrambi per l’inammissibilità sotto vari profili e in ogni caso per l’infondatezza nel merito dell’impugnativa.
Il NI presentava altresì al Comune una richiesta di riesame della sua precedente determinazione e di nuove verifiche istruttorie.
All’udienza cautelare del 6.2.2024 la trattazione dell’istanza di sospensione era rinviata all’udienza del 16.4.2024 per consentire la conclusione del procedimento di riesame avviato dall’Amministrazione di Milano.
Quest’ultima, però, con nota dell’8.4.2024 chiudeva il procedimento di riesame e confermava la pregressa decisione di archiviazione dell’esposto.
Contro tale determinazione era proposto ricorso per motivi aggiunti, con nuova domanda di sospensiva.
In esito alla successiva udienza cautelare del 4.6.2024 l’istanza di sospensione era respinta con ordinanza della scrivente Sezione II n. 562 del 2024.
Alla pubblica udienza del 18.11.2025 la causa era discussa e spedita in decisione.
DIRITTO
La complessiva infondatezza del gravame, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti evocate in giudizio.
1. Il ricorso principale è rivolto contro il provvedimento comunale del 10.11.2023 con il quale l’Amministrazione ha archiviato l’esposto presentato dal NI il 17.10.2023 e ha di conseguenza escluso ogni illegittimità dell’attività edilizia avviata in base alla SCIA del 25.2.2022 (cfr. per il provvedimento impugnato il doc. 1 del ricorrente).
1.1 Nel primo mezzo di gravame (II.I) l’esponente sostiene che le dichiarazioni rese nella SCIA sarebbero caratterizzate da vari aspetti di incompletezza e di inesattezza con particolare riguardo a quattro profili, indicati in ricorso con le lettere da a ) a d ).
Il primo profilo (lettera a ) concerne la mancata indicazione dell’altezza dell’unità immobiliare di cui al subalterno 707.
Sul punto occorre premettere che secondo l’art. 114 del regolamento edilizio comunale (RE, cfr. il doc. 5 del ricorrente) sono reputati sottotetti e possono essere recuperati ai fini abitativi gli spazi di altezza interna superiore a 180 cm (1,8 metri) misurata dal punto più alto.
Tale requisito, continua la norma regolamentare, deve sussistere nel sottotetto individuato in relazione a parti omogenee dell’edificio sottostante.
Nel caso di specie la proprietà della signora ES è contraddistinta catastalmente da due subalterni, il n. 701 con destinazione residenziale e con superficie di circa 20 mq e il n. 707 con destinazione a soffitta e superficie di circa 8 mq.
Nonostante la distinzione catastale, i due mappali devono considerarsi una sola unità immobiliare quale sottotetto, nella quale il locale a uso soffitta è sempre stato a servizio di quello abitativo ed è accessibile attraverso quest’ultimo.
Nessuna norma di carattere edilizio-urbanistico impone la perfetta coincidenza fra locale sottotetto e subalterno catastale, ben potendo quindi due subalterni costituire ai fini urbanistico-edilizi un solo sottotetto suscettibile di recupero ai fini abitativi (cfr. il provvedimento impugnato, punto 2 della parte dispositiva).
A tale proposito la parte controinteressata ha depositato in giudizio una dichiarazione del tecnico che aveva proceduto all’accatastamento dell’unità immobiliare, geom. Vincenzo Santoriello, il quale ha attestato che il subalterno n. 707 è sempre stato collegato a quello n. 701 costituendo una pertinenza del medesimo; inoltre il collegamento fra gli stessi è sempre stato diretto e senza una divisione in muratura, per cui la doppia riga risultante dalla planimetria non indica l’esistenza di un muro divisorio ma semplicemente la costituzione della seconda unità catastale (cfr. il doc. 1- bis della controinteressata).
Ciò premesso, nella tavola n. 2 allegata alla SCIA la misura del sottotetto è avvenuta nel punto più alto ed è pari a 2,22 metri e 1,97 metri al di sotto della trave in relazione ad una parte omogenea dell’edificio sottostante, vale a dire il settimo piano fuori terra (cfr. il doc. 10 del ricorrente).
La prescrizione dell’art. 114 del regolamento edilizio risulta così rispettata, fermo restando che l’articolo stesso consente il recupero anche in presenza di altezze inferiori a 1,8 metri mediante innalzamento della copertura e rispetto dell’altezza media ponderale pari almeno a 2,4 metri.
Con riguardo poi al punto b ) del primo motivo ed all’asserita inesatta rappresentazione dello stato dei luoghi, preme rilevare che appare provata l’esistenza di un collegamento fra le due porzioni di sottotetto e che nel corso del sopralluogo del 6.11.2023 da parte dei tecnici comunali, questi ultimi rilevavano soltanto l’avvenuta demolizione di alcuni tramezzi nel subalterno n. 701 e la realizzazione di un tamponamento temporaneo in cartongesso fra i due subalterni per scopi di cantiere (cfr. il doc. 7 del resistente con le annesse fotografie e la planimetria).
Per il resto lo stato dei luoghi risultava conforme alle planimetrie.
Essendo stati avviati i lavori (demolizioni e posa del cartongesso) senza la rituale comunicazione, all’arch. ES era irrogata dal Comune una sanzione pecuniaria (cfr. il doc. 8 del resistente).
Al punto c ) del primo motivo viene lamentata l’inesistenza in capo alla controinteressata di un idoneo titolo per l’esecuzione dell’intervento.
In particolare, nella SCIA presentata l’arch. ES invocava l’applicazione dell’art. 1102 del codice civile (norma applicabile al NI in forza del successivo art. 1139 dello stesso codice), secondo cui ciascun partecipante alla cosa comune può servirsi della stessa purché « non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto » (cfr. il doc. 2 del ricorrente, pag. 8).
Nel ricorso è contestata l’applicazione di tale norma e si evidenzia altresì come non sia stato allegato alla SCIA il regolamento condominiale.
Sul punto – che sarà trattato anche in sede di esame del quarto mezzo del gravame principale – giova premettere che la mancata allegazione del regolamento condominiale non costituisce di per sé motivo di illegittimità dell’attività edilizia intrapresa, ben potendo l’Amministrazione acquisirlo attraverso i propri ordinari poteri istruttori ex art. 6 della legge n. 241 del 1990.
Quanto alla portata dell’art. 1102 c.c. in tema di condominio degli edifici, è noto che la giurisprudenza civile distingue la fattispecie regolata da tale articolo, caratterizzata dall’uso da parte del singolo condomino della cosa comune senza pregiudizio del “pari uso” da parte degli altri condomini, da quella dell’art. 1120 del codice civile concernente invece le innovazioni per il miglioramento della cosa comune che sono deliberate dall’assemblea condominiale.
Nel caso di specie l’intervento di recupero del sottotetto implica anche una modifica del tetto di copertura, che al termine di lavori avrà la forma del tetto a botte in legno in luogo di quello originario a due falde in laterocemento.
Tale soluzione progettuale è peraltro conforme a quella di un altro edificio sito nella stessa via Albani al n. 11 avente anch’esso tetto a botte ed ha ottenuto un parere favorevole sia dalla Commissione per il paesaggio del Comune di Milano sia da AMAT, vale a dire l’Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio del Comune di Milano (cfr. la relazione tecnica di parte, doc. 5 della controinteressata e i documenti di quest’ultima numeri 2, 10 e 12).
In ordine agli interventi sul tetto/cosa comune da parte del singolo condomino proprietario dell’ultimo piano, la Cassazione ha stabilito che la trasformazione del tetto in terrazza non costituisce sempre innovazione ex art. 1120 del c.c., bensì opera di miglior uso della cosa comune ai sensi del succitato art. 1102 del c.c. (cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza 10.1.2024, n. 917).
Nella presente fattispecie viene però in considerazione in via prioritaria l’art. 11 del TUE, secondo il quale il permesso di costruire (ma analoga situazione è quella della presentazione della SCIA) è rilasciato al proprietario del bene o a chi abbia titolo per richiederlo.
In tema di verifica dei titoli di proprietà privata dei soggetti richiedenti un titolo edilizio, l’Amministrazione comunale è certamente chiamata allo svolgimento di un’attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all’Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell’immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia; il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula “fatti salvi i diritti dei terzi” (così l’art. 11 comma 3 del TUE, cfr. sul punto le seguenti sentenze: Consiglio di Stato, sez. II, 30.1.2023, n. 1029 secondo cui il Comune non può sostituirsi al giudice civile nel controllo sui titoli, sez. VI, 4.9.2012, n. 4676 e sez. IV, 8.6.2011, n. 3508; TAR Abruzzo, Pescara, Sezione I, 22.2.2024, n. 54; T.R.G.A. Trento, 2.10.2023, n. 144; TAR Puglia, Lecce, Sezione I, 29.6.2023, n. 834, TAR Lombardia, Milano, sez. II, 2.4.2024, n. 991, 4.3.2024, n. 617, 18.6.2013, n. 1578; 26.2.2013, n. 529; 10.2.2012, n. 496 e 31.3.2010, n. 842, con la giurisprudenza ivi richiamata; TAR Piemonte, sez. I, 12.5.2013, n. 617; TAR Campania, Napoli, sez. II, 6.12.2010, n. 26817; Cassazione civile, sez. III, 14.3.2013, n. 6551, per la quale la Pubblica Amministrazione deve svolgere un’attività istruttoria rivolta non a risolvere un conflitto fra parti private sull’assetto dominicale dell’area, bensì ad accertare il requisito della legittimazione soggettiva del richiedente, oltre a Cassazione civile, sez. II, 18.9.2013, n. 21394, per la quale la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico fra PA e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati).
Orbene, la signora ES ha presentato il proprio titolo di proprietà dell’unità immobiliare (cfr. il doc. 1 della controinteressata) ed ha attestato sotto la propria responsabilità che avrebbe eseguito interventi sulle parti comuni nell’osservanza dell’art. 1102 del c.c. e ciò appare sufficiente ai fini del rispetto del citato art. 11.
Tutte le altre questioni attinenti al titolo di proprietà ed ai rapporti dominicali fra il NI e l’arch. ES quale condomino esulano sia dai poteri di controllo del Comune sia dalla giurisdizione dello scrivente Tribunale e spettano in via esclusiva al giudice civile.
Alla lettera d ) del primo motivo l’esponente evidenzia ancora che l’altezza del subalterno n. 707 sarebbe difforme dalle previsioni del regolamento edilizio ma sul punto sia consentito il richiamo alla trattazione della lettera a ) dello stesso primo motivo.
In conclusione, l’intero primo mezzo del gravame principale deve rigettarsi.
1.2 Nel secondo motivo (II.II) viene ancora sostenuta la violazione delle norme regolamentari sull’altezza del sottotetto da recuperare posto che, sempre secondo il ricorrente, il subalterno n. 707 deve essere considerato nettamente distinto da quello n. 701.
Sul punto si richiama innanzi tutto quanto già esposto al punto 1.1 della presente narrativa per evidenziare ulteriormente che:
- la classificazione catastale assume rilievo prioritario ai fini fiscali ma non produce effetti cogenti quanto al regime urbanistico o di diritto privato (si veda a tale proposito l’art. 950 ultimo comma del codice civile, secondo cui il giudice si attiene alle mappe catastali soltanto « In mancanza di altri elementi »);
- nessuna norma vieta che due subalterni possano in realtà costituire un solo sottotetto;
- risulta sia dall’atto di acquisito (cfr. il doc. 1 della controinteressata, pag. 1) sia dalla dichiarazione del tecnico che effettuò il classamento (cfr. il doc. 1- bis della controinteressata) che i due locali sono sempre stati collegati e che la soffitta è sempre stata a disposizione del locale abitativo;
- l’intero immobile è stato realizzato nel 1939, quindi prima della legge “Ponte” n. 765 del 1967 (si veda ancora il citato doc. 1, punto 6°, pag. 4) e soltanto in seguito è stato rilasciato un titolo a sanatoria, allorché comunque i due locali erano già esistenti (cfr. il doc. 10 del resistente per la concessione in sanatoria rilasciata nel 1995 su domanda di condono del 1985);
- la “botola” di accesso al soffitto di cui parla il ricorrente (cfr. il doc. 4 di quest’ultimo) è una piccola porta in ferro collocata a fronte dell’apertura del cantiere per ragioni lavorative e di sicurezza (cfr. il doc. 5 della controinteressata);
- il chiarimento sull’art. 114 del RE pubblicato dal Comune sul proprio sito (cfr. il doc. 16 del ricorrente) non fa altro che ribadire il requisito dell’altezza minima di 1,8 metri per il recupero del sottotetto.
Anche il secondo mezzo deve quindi respingersi.
1.3 Nel terzo motivo (II.III) il NI rileva la mancanza dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9- bis del TUE.
L’unità immobiliare, inoltre, sarebbe stata oggetto di abusi non sanati né condonati per cui gli interventi successivi sarebbero preclusi.
Sul punto occorre ancora ribadire che, all’esito del sopralluogo del 6.11.2023, gli uffici tecnici comunali non rilevarono un contrasto fra lo stato di fatto e le planimetrie, se non sotto il limitato profilo dell’avvenuta demolizione di alcuni tramezzi mai comunicata all’Amministrazione, il che indusse quest’ultima all’irrogazione di una sanzione pecuniaria all’arch. ES (si vedano ancora i documenti n. 7 e n. 8 del resistente).
La chiusura fra i due subalterni 701 e 707 cui si riferisce il ricorso è invece – come già sopra evidenziato – meramente provvisoria e legata ad esigenze del cantiere dei lavori (si veda sulla questione anche la dichiarazione dell’impresa appaltatrice, doc. 6 della controinteressata).
La demolizione dei tramezzi già oggetto di condono non ha comunque modificato la volumetria esistente e non è quindi ostativa al recupero del volume sottotetto.
Non si ravvisano quindi abusi posti in essere dall’arch. ES che possano costituire ragione ostativa al recupero del sottotetto.
Ne consegue l’inapplicabilità al presente giudizio del precedente giurisprudenziale costituito dalla sentenza della scrivente Sezione II n. 2675 del 2023.
Lo stato legittimo si desume dai titoli abilitativi (comma 1- bis del citato art. 9- bis del TUE) e nel caso di specie non si ravvisa un reale contrasto fra i titoli stessi e lo stato del bene (si vedano sul punto anche le dichiarazioni degli architetti Galbiati e ES, documenti 18 e 19 della controinteressata).
Anche il terzo mezzo deve quindi rigettarsi.
1.4 Nel quarto motivo (II.IV) è lamentata ancora l’asserita violazione dell’art. 11 del TUE per inosservanza sia delle norme del codice civile (articoli 1117, 1120 e 1127) sia del regolamento condominiale.
Con riguardo a quest’ultimo, preme rilevare che lo stesso vieta di elevare ulteriori piani ai proprietari del sesto e settimo piano fuori terra (cfr. il doc. 9 della controinteressata, pag. 11) e l’unità della signora ES è sita all’ottavo piano fuori terra (cfr. il doc. 7 della controinteressata), per cui la previsione regolamentare non appare applicabile.
Per quanto concerne invece la portata applicativa dell’art. 11 del TUE sia consentito, per ragioni di economia espositiva, il richiamo al punto 1.1 della presente narrativa relativo alla lettera c ) del primo motivo.
In conclusione, l’intero ricorso principale deve rigettarsi.
2.1 I motivi aggiunti sono indirizzati contro il provvedimento del 9.4.2024 con il quale il Comune di Milano ha archiviato la richiesta di riesame e di nuove verifiche sempre relative alla SCIA di cui è causa, richiesta presentata dal difensore del NI in data 29.12.2023 (cfr. per l’atto impugnato il doc. 19 del ricorrente ed il doc. 13 del resistente).
Nel primo motivo aggiunto è lamentata l’illegittimità derivata rispetto ai vizi del provvedimento impugnato in via principale.
Attesa tuttavia l’infondatezza complessiva del ricorso principale, anche il primo motivo aggiunto deve rigettarsi.
2.2 Nel secondo motivo aggiunto sono denunciati il difetto di motivazione e l’eccesso di potere sotto vari profili del provvedimento impugnato, che non avrebbe adeguatamente valutato i nuovi elementi addotti dal NI.
La censura di difetto di motivazione non appare fondata in quanto il Comune, dopo la lettura della richiesta di riesame trasmessa dal NI, si è limitato a confermare l’esito della pregressa istruttoria senza nulla aggiungere, sicché l’atto gravato pare assumere la natura di un atto meramente confermativo del precedente e quindi non impugnabile.
Il Collegio però, come del resto già specificato, reputa opportuna una decisione di merito sui motivi aggiunti prescindendo dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti intimate.
2.3 Nel terzo motivo aggiunto è lamentata ancora la presunta violazione dell’art. 11 del TUE seppure sotto un nuovo e differente profilo.
In particolare, dalla lettura dell’atto di acquisto dell’arch. ES, avvenuta con atto notarile del 9.5.2017 (cfr. il doc. 1 della controinteressata, pag. 1), risulta che con riguardo al subalterno n. 707 le parti alienanti sig. LO e sig.ra RA dichiaravano all’acquirente di averne avuto il possesso pacifico ed ininterrotto per oltre vent’anni (in pratica, il tempo occorrente per l’usucapione ex art. 1158 del codice civile).
Sempre in relazione a tale subalterno gli alienanti escludevano espressamente la garanzia per evizione salvo che per il fatto proprio del venditore, ai sensi degli articoli 1487 e 1488 del codice civile (si veda ancora il citato doc. 1, pag. 3).
Orbene, a detta del NI l’usucapione meramente dichiarata dai venditori e mai accertata giudizialmente non avrebbe alcun effetto, per cui il Comune non avrebbe dovuto assentire l’intervento edilizio dell’arch. ES per mancanza di idoneo titolo ex art. 11 del TUE.
Anche tale doglianza, per quanto suggestiva, non convince il Tribunale.
L’arch. ES ha presentato al Comune un regolare atto di acquisto autenticato dal notaio dell’anno 2017, per cui il titolo di proprietà esaminato dall’Amministrazione è un rituale contratto di compravendita e mai la signora ES ha rivendicato l’usucapione del bene quale titolo di proprietà.
Ben diversa, infatti, sarebbe stata la situazione se l’arch. ES, senza produrre alcun contratto di acquisto autenticato dal notaio, si fosse limitata semplicemente ad affermare l’avvenuta usucapione dell’immobile ma ciò non è avvenuto nel caso di specie.
A ciò si aggiunga che soltanto nel corso del presente giudizio nell’anno 2024 il NI ha contestato la proprietà del subalterno n. 707 in capo all’arch. ES rivendicandone invece la proprietà comune (cfr. i documenti n. 18 e n. 19 del ricorrente), mentre dal 2017 ad oggi nessuna contestazione sulla proprietà dell’immobile è stata avanzata dal NI (fermo restando che secondo la giurisprudenza formatasi sull’art. 1165 del codice civile le diffide e le richieste stragiudiziali non sono idonee a interrompere il possesso ai fini dell’usucapione; cfr. Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 5399 del 2024).
La verifica effettuata dal Comune sul contratto di acquisto del 2017 appare quindi corretta.
In definitiva, anche il ricorso per motivi aggiunti deve interamente rigettarsi.
3. La complessità e la peculiarità delle questioni dedotte inducono il Tribunale a compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI AD SS, Presidente
NN NI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN NI | RI AD SS |
IL SEGRETARIO