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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 25/02/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2440/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2440/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CARRETTA ALESSIA;
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
( , CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ) e C.F. C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. DAMONTE C.F._5
ROBERTO;
CONVENUTI
Oggetto: usucapione di diritto di servitù di passaggio – servitù coattiva di passaggio. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio i convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi accertare e dichiarare che la IG.ra ha acquisito per Parte_1
intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di servitù di passo anche con mezzi agricoli sulla strada interpoderale meglio descritta in narrativa ed insistente sul fondo di proprietà della IG.ra sito in Capalbio, distinto al Catasto Terreni del medesimo Parte_2
comune Foglio 24 particelle 35 e 293, a servizio del proprio fondo sito in Capalbio e distinto al Catasto Terreni del comune di Capalbio foglio 24 particelle 314, 318, 319,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, e per l'effetto ordinare agli eredi della IG.ra
[...]
IGg.ri , e la rimozione del lucchetto Parte_2 CP_2 CP_4 CP_1 CP_3
apposto al cancello di ingresso alla strada interpoderale nella sua proprietà o in via alternativa a fornire copia della chiave del lucchetto alla IG.ra Accertare e Parte_1
dichiarare che per effetto della illegittima chiusura operata dalla convenuta del fondo di sua proprietà mediante l'apposizione di un lucchetto di chiusura del cancello di ingresso, la IG.ra
ha subito un danno ingiusto e per l'effetto condannare gli eredi della Parte_1
signora IGg.ri , e al Parte_2 CP_2 CP_4 CP_1 CP_3
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice che verranno accertati in corso di causa, da liquidarsi in complessivi euro 379.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione Istat, interessi legali e quanto dovuto per legge;
in ipotesi nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse insussistente il diritto di servitù acquisito dall'attrice per intervenuta usucapione ultraventennale, accertare e dichiarare
l'interclusione agli automezzi del fondo della IG.ra sito in Capalbio e Parte_1
distinto al Catasto Terreni del medesimo comune foglio 24 particelle 314, 318, 319, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, e per l'effetto costituire servitù coattiva di passo, pedonale e carrabile, per la larghezza di mt 4, a servizio del fondo di proprietà dell'attrice, sito in Capalbio distinto al Catasto Terreni del comune di Capalbio al foglio 24 particelle 314,
318, 319, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, e a carico terreni di proprietà della convenuta siti in Capalbio e censiti al C.T. del detto Comune al Foglio 24 particelle 35 e
293 in corrispondenza del tracciato già esistente nel fondo servente o in ogni caso determinando, anche a mezzo di espletamento di apposita c.t.u., il tracciato che risulterà meno gravoso per il fondo servente e determinando l'ammontare della relativa indennità; in ogni caso ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto di procedere alla trascrizione della emananda sentenza”.
I convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare improcedibile la domanda non essendo stata eseguita la procedura di mediazione obbligatoria nei confronti dei IGg.ri e CP_2 Controparte_4 Controparte_1 CP_3
nel merito respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in
[...]
fatto e diritto;
in subordine, nella non creduta ipotesi in cui il fondo venisse Pt_1
dichiarato intercluso costituire la servitù di passo con il minimo incomodo per il fondo servente”.
In via preliminare, si dà atto che l'attrice ha espletato la procedura di mediazione obbligatoria relativa alla presente causa (cfr. verbale negativo depositato il 01.02.2023).
Ciò posto, la parte attrice, deducendo di essere proprietaria del fondo ubicato in Capalbio, censito al catasto terreni del medesimo Comune foglio 24 particelle 314, 318, 319, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, che trovasi a ridosso del centro storico e su cui insiste un fabbricato, e che l'accesso al fondo suddetto, di persone ed automezzi, è sempre avvenuto da parte dell'attrice e della propria madre attraverso una strada di Parte_3
campagna dell'ampiezza di circa metri lineari 4,00 ubicata in parte nel fondo di proprietà dei convenuti, e precisamente attraverso il fondo censito al C:T. di
Capalbio al foglio 24 particelle 293 e 35, che “attraverso la suddetta strada interpoderale, con idonei automezzi, sono stati trasportati nel tempo i materiali edili necessari per la costruzione del suddetto manufatto nonché del muro di contenimento ivi presente;
inoltre, la IG.ra suoi familiari e soggetti da lei incaricati hanno percorso Pt_1
detta strada con mezzi agricoli per la sua manutenzione e coltivazione”, che “Circa cinque anni fa, tuttavia, è stato apposto un lucchetto sul cancello posto all'entrata di detta strada nella proprietà così impedendo l'accesso ed il transito alla IG.ra , Parte_2 Pt_1
che l'accesso in esame è l'unico possibile per avere viabilità al proprio terreno, chiede accertarsi l'acquisto in proprio favore, per usucapione ventennale, della servitù di passaggio anche con mezzi agricoli sulla strada interpoderale sopra descritta e che attraversa il fondo dei convenuti, con condanna degli stessi alla rimozione dell'impedimento al passaggio e al risarcimento del danno sofferto dall'attrice per l'impedimento da questi apposto al passaggio mediante l'apposizione del lucchetto sul cancello posto all'entrata della proprietà dei convenuti e pari a 379.000,00 euro o diversa somma secondo giustizia.
Le domande di parte attrice sono infondate.
Ai sensi dell'art. 1061 c.c. “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
Dunque, è possibile acquistare per usucapione una servitù solo se questa abbia i requisiti dell'apparenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. n. 11834/2021; Cass. Civ. n.
7004/2017; Cass. Civ. n. 13238/2010; Cass. Civ. n. 2994/2004; Cass. Civ. n.
6665/2024; Cass. Civ. n. 25493/2024).
Inoltre, è stato osservato che colui che invoca l'usucapione ha l'onere di provare che le opere visibili e permanenti siano state destinate all'esercizio della servitù sin dall'inizio del ventennio, in caso contrario non ritenendosi integrato il requisito dell'apparenza che bene potrebbe essere insorto in un momento successivo (Cass. Civ. n. 5146/2003).
Ciò posto, nel caso di specie il passaggio rivendicato dall'attrice non presenta i requisiti dell'apparenza sopra richiamati.
Invero, come si desume dalla visione delle fotografie contenute nella stessa consulenza di parte depositata da parte attrice (cfr. all. 2 fasc. attrice), il percorso in cui si sostanzia il passaggio oggetto dell'invocata servitù è costituito nella parte iniziale da una traccia di percorso, privo di asfalto o di altre opere artificiali, che risulta essere il frutto del ripetuto passaggio di mezzi apparentemente agricoli (foto 4 della perizia di parte), mentre, in una significativa porzione della restante parte del percorso, esso è privo di ogni segno che lo renda visibile all'occhio di un osservatore esterno, essendo l'area completamente gravata da alberi, erba alta, arbusti, rovi e altre piante che rendono del tutto difficoltoso, se non impossibile, il passaggio carrabile e pedonale presso il terreno (foto 9-14 della perizia di parte) e in alcuni altri punti esso è contraddistinto, come la parte iniziale, da un mero sentiero, privo di opere artificiali, frutto del presumibile passaggio di mezzi (foto 15-20 della perizia di parte).
La condizione dei luoghi è stata confermata anche dalla CTU espletata in corso di causa. Il consulente, ispezionati i luoghi di causa, ha rilevato che “Il percorso non è proprio esattamente sovrapponibile con quello rilevato negli elaborati in atti di causa poiché
l'immagine risale ad agosto 2003. Tale sentiero costituisce al momento un percorso solo in parte praticabile in quanto, come si vedrà nelle foto in allegato e con particolare riferimento al versante più a ridosso di Piazza Carlo Giordano, le condizioni riscontrate allo stato dei luoghi non hanno permesso al CTU e ai Consulenti di percorrere in sicurezza il tracciato, nella sua ultima parte, in direzione della strada comunale. Il tratto è parzialmente scosceso e folto di vegetazione oltre che di rovi che a tratti rendono intransitabile il percorso in sicurezza. La situazione è senz'altro migliore sul lato opposto, a partire dalla parte della strada comunale, in tal caso il tracciato è percorribile almeno fino a un certo punto. Le immagini fotografiche, in allegato, rendono conto dell'attuale stato della strada soprattutto sul versante più vicino al centro abitato, dall'altro lato non è stato possibile accedere”.
Le fotografie allegate alla consulenza confermano il suddetto stato dei luoghi.
Pertanto, le risultanze processuali consentono di affermare che il percorso oggetto della servitù invocata dall'attrice non presenta alcun segno visibile di opere permanenti che siano obiettivamente destinate all'esercizio della servitù
e che rivelino, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente riferibile ai convenuti.
Né i segni suddetti possono essere costituiti dalla mera presenza di un tracciato, anche se idoneo al passaggio, alla luce dei principi di diritto in precedenza richiamati, tracciato che, nel caso di specie, nemmeno è chiaramente presente lungo tutto il percorso che l'attrice pone come oggetto della servitù invocata.
Inoltre, non vi è alcuna allegazione attorea circa la presenza di opere permanenti e visibili, oltre all'esistenza dell'asserito percorso, sin dal ventennio anteriore alla cessazione dell'esercizio del possesso che, in prospettazione, sarebbe avvenuto circa cinque anni prima della promozione del presente processo, quando i convenuti avrebbero apposto un lucchetto al cancello della loro proprietà, impedendo la protrazione dell'esercizio del possesso dell'invocata servitù.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, va escluso il carattere apparente della servitù di passaggio carrabile invocata dall'attrice, con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'acquisto di una siffatta servitù per effetto di usucapione va dichiarata infondata, alla luce dei principi di diritto in precedenza espressi.
Quanto rilevato rende superflua la valutazione delle prove orali assunte in corso di causa al fine di provare l'esercizio del possesso allegato dall'attrice.
L'infondatezza della domanda di usucapione dell'attrice importa il rigetto altresì della domanda di condanna alla rimozione del lucchetto e al risarcimento del danno proposte dall'attrice, in quanto domande che presuppongono il riconoscimento dell'effettivo acquisto per usucapione della servitù di passaggio invocata dall'attrice.
In via subordinata, la parte attrice chiede la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile, secondo il percorso indicato nella perizia di parte depositata, a carico del fondo dei convenuti e a favore del proprio fondo, come descritti in precedenza, in quanto il fondo attoreo, pur avendo il passaggio pedonale alla pubblica via, questo non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di coltivazione del fondo, sicché, ai sensi dell'art. 1052
c.c., sussisterebbe il diritto dell'attrice a costituire in via coattiva l'invocata servitù di passaggio sul fondo dei convenuti.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 1052 c.c., è possibile costituire una servitù di passaggio sul fondo altrui “anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo
è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”, ma “Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”. I presupposti per costituire una servitù di passaggio in favore di fondo non intercluso sono dunque costituiti dall'inidoneità o insufficienza del passaggio esistente a soddisfare i bisogni del fondo preteso dominante, l'impossibilità di ampliare lo stesso e la rispondenza dell'invocata servitù alle esigenze dell'agricoltura (cfr. Cass. Civ. n. 7996/1991; Cass. Civ. n. 8196/1990.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che “Nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio” (Cass. Civ. n. 25352/2016).
Circa il requisito della rispondenza alle esigenze dell'agricoltura, la giurisprudenza ha precisato che “La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi” (Cass. Civ. n. 40824/2021; Cass. Civ. n. 5765/2013).
La scelta del fondo da assoggettare a servitù deve avvenire secondo i criteri dell'art. 1051 comma 2 c.c., secondo cui “Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”.
Ciò posto, al fine di valutare la condizione dei luoghi e lo stato di effettiva interclusione del fondo attoreo, è stata espletata una CTU. Il consulente, con valutazioni adeguatamente motivate, proceduto alle repliche alle osservazioni delle parti, anche attraverso plurimi chiarimenti resi in corso di causa nel contraddittorio con le parti, ha innanzi tutto distinto, sul piano tecnico, la costituzione di una nuova viabilità che implica “un tracciato, definitivo, permanente e ben delineato, certificato e presente nella mappe, di nuova realizzazione, che necessita di tutte le preventive, competenti e necessarie autorizzazioni” (cfr. chiarimenti depositati dal CTU), precisando che il vincolo V5 stabilito dagli strumenti urbanistici del Comune di Capalbio, che grava sui fondi delle parti, preclude la costituzione di nuova viabilità, e la mera costituzione di un accesso carrabile, il quale è semplicemente una porzione di terreno che può essere attraversata da mezzi agricoli e in generale da veicoli per contingenti esigenze dell'agricoltura o manutentive, attività che non esige autorizzazioni dal e che è CP_5
sempre consentita.
Ciò posto, il CTU ha accertato che il terreno dell'attrice non risulta avere una viabilità carrabile, ma esso è dotato di accesso carrabile alla pubblica piazza, come chiarito dal CTU all'udienza del 29.10.2024.
Il CTU ha evidenziato l'inidoneità dell'attuale accesso carrabile a soddisfare le esigenze agricole del fondo attoreo e ha enucleato tre possibili alternative, evidenziando come il percorso invocato dall'attrice non sia indispensabile al suddetto scopo e comunque costituisce soluzione onerosa a causa dell'esigenza di rendere carrabile gran parte del tracciato, contraddistinto da arbusti e piante che attualmente impediscono il passaggio.
A questo punto, il CTU, dopo avere individuato possibili soluzioni nella relazione peritale e rivedute tali soluzioni all'esito delle contestazioni mosse dalle parti in corso di causa, fornendo sul punto definitivi e plurimi chiarimenti, anche all'esito di appositi accessi presso il Comune di Capalbio, ha individuato tre possibili soluzioni al problema di accesso posto dall'attrice: in primo luogo, sarebbe possibile ampliare la strada pedonale attualmente esistente e che collega il fondo dell'attrice alla pubblica piazza, soluzione che, sebbene di difficile realizzazione, ferma la discrezionalità della pubblica amministrazione, è tecnicamente possibile e tuttavia non costituisce la via più breve;
in tal caso si giungerebbe alla costituzione di una viabilità carrabile, modificando la viabilità pedonale esistente, senza coinvolgere il terreno dei convenuti;
una seconda soluzione, come chiarito dal CTU all'udienza del
29.10.2024, consiste nel creare una nuova viabilità o un accesso carrabile che dalla pubblica via passa per la corte condominiale di un edificio fuori dal centro storico, la particella 81 indicata nella planimetria depositata il
28.10.2024 dal CTU, e dalla corte si giungerebbe al fondo di parte attrice;
il
CTU ha precisato che sulla corte condominiale non c'è il vincolo pubblicistico che preclude la creazione della nuova viabilità e costituisce la soluzione che implica il percorso più breve e non coinvolge la proprietà dei convenuti;
una terza soluzione consiste “nel partire dalla particella n. 49 indicata nella planimetria in atti, la quale è una pubblica piazza, e da lì procedere sulle particelle 314 e 318 di proprietà dell'attrice e giungere fino al fondo intercluso. Questa soluzione non coinvolge la proprietà del convenuto, né la proprietà di terzi, costituisce l'accesso più lungo e dal punto di vista amministrativo non comporta problemi in quanto non occorrono permessi, essendo già un accesso carrabile. L'accesso dalla piazza alla via carrabile dell'attrice è connotato da un leggero dislivello che può essere risolto seguendo le indicazioni contrassegnate in giallo nei chiarimenti del 28.10.2024 e previste dal vincolo V5 del Comune”.
Il CTU ha chiarito altresì che il percorso invocato dall'attrice non risolverebbe l'esigenza di garantire l'accesso al terreno di mezzi funzionali alle attività edilizie, richiedendo questo la costituzione di una nuova viabilità carrabile, evento possibile solo con la seconda soluzione sopra prospettata, non accoglibile in questa sede coinvolgendo la proprietà di terzi.
Ciò posto, alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, appare evidente che non sussiste il diritto dell'attrice a costituire la servitù di passaggio carrabile invocata in quanto il terreno della stessa gode già di un accesso alla pubblica via che, sebbene presenti un dislivello che allo stato impedisce l'accesso di mezzi agricoli, può essere oggetto di appositi interventi, coerenti con le indicazioni del richiamate dal CTU (“raccordi tra quote diverse sono CP_5
realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra a faccia vista,, di altezza non superiore a ml. 1,20. Eventuali recinzioni saranno realizzabili con siepi sempreverdi abbinate o meno a pali in legno con eventuale rete a maglia sciolta di altezza massima ml. 1,50. Eventuali percorsi interni avranno fondo con terre stabilizzate che utilizzano l'inerte locale. Sono vietate pavimentazioni che riducano la permeabilità”), che, all'esito, consentono la piena accessibilità carrabile del fondo per soddisfare le esigenze agricole dello stesso.
Va osservato che la parte attrice non ha fornito allegazioni in ordine all'eccessiva onerosità di tale soluzione, né una tale onerosità è stata rilevata dal CTU.
Dunque, l'accesso carrabile esistente in favore del fondo dell'attrice, potendo essere adeguato agevolmente per consentire il passaggio dei mezzi agricoli, è circostanza che, unita alla considerazione che tale soluzione fa salva l'integrità del fondo dei convenuti, importa l'infondatezza della domanda attorea, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1052 c.c. per la costituzione della servitù.
Né assume rilievo l'eventuale interesse dell'attrice ad avere un accesso carrabile anche per i mezzi funzionali allo svolgimento di attività edilizie sul terreno.
Come ha evidenziato il CTU l'unica soluzione a tale scopo è la costituzione di una nuova viabilità carrabile che deve passare da fondi appartenenti a terzi estranei al presente giudizio e, come tale, è soluzione non valutabile in questa sede. Peraltro, va osservato che la stessa attrice ha allegato in citazione che il proprio fondo, a causa dell'impedimento asseritamente posto dai convenuti, non è stato coltivato almeno da cinque anni prima della proposizione della domanda, tanto da avere richiesto il risarcimento del danno per perdita di raccolto.
Come evidenziato in precedenza, le esigenze dell'agricoltura che, ai sensi dell'art. 1052 c.c., giustificano l'imposizione della servitù coattiva a carico del fondo altrui non sono ravvisabili quando il fondo preteso dominante risulta improduttivo da lungo tempo.
Tale fatto costituisce ulteriore elemento che rende infondata la domanda subordinata di parte attrice.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte attrice per la costituzione di servitù coattiva risulta infondata, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1052 c.c.
Le motivazioni addotte dal CTU alle proprie valutazioni e i plurimi chiarimenti tecnici offerti dallo stesso in corso di causa e alle udienze celebrate giustificano il rigetto dell'istanza di rinnovo delle operazioni peritali formulata da parte attrice con la comparsa conclusionale.
In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate.
Va respinta l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta nei confronti dell'attrice, posto che la complessità degli accertamenti peritali posti in essere in corso di causa esclude la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da valutarsi ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 17655/2018), in relazione alla rendita dominicale dei fondi pretesi serventi, interamente considerati (cfr. Cass. Civ. n. 1810/1984; Cass. Civ. n. 988/1995; Cass. Civ. n.
27356/2016), rendita pari nel caso di specie a 51,19 euro, come si desume dalle visure catastali depositate da parte attrice (cfr. all. 9 fasc. attrice), da moltiplicarsi per cinquanta, per un valore della causa pari a 2.559,50 euro.
Il compenso unico da riconoscere al difensore di parte convenuta è pari quindi pari a 2.552,00 euro.
Ciò chiarito, va osservato che “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc. La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima” (Cass.
Civ. n. 10367/2024).
Alla stregua del principio richiamato, il compenso unico del difensore dei convenuti va aumentato, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, del
90% (30% per ogni convenuto escluso il primo), per un compenso complessivo pari a 4.848,80 euro.
Analogamente, sono liquidabili le spese per la partecipazione della parte convenuta alla fase di mediazione obbligatoria riferibile a questo giudizio, essendo dette spese da computare in quelle processuali (cfr. Cass. Civ. n.
32306/2023), computate tenendo conto del valore della causa sopra richiamata e considerato che la parte convenuta ha chiesto i compensi della fase di negoziazione.
Sono inoltre rimborsabili le spese per il CTP di cui la parte si è avvalsa in corso di causa (Cass. Civ. n. 26729/2024). Nondimeno, in atti non vi è prova dell'effettivo esborso ad opera della parte convenuta dell'importo risultante dalla fattura del CTP depositata da quest'ultima, né delle spese per l'adesione alla mediazione, sicché, occorrendo la prova dell'effettivo pagamento dell'esborso, per disporne la ripetizione, la richiesta dei convenuti non può accogliersi.
Risulta invece provato l'esborso di 6,80 euro per l'invio della raccomandata per la citazione di uno dei testi.
Inoltre, va osservato che non può accogliersi quanto richiesto dal difensore di parte convenuta con la nota spese in atti, essendo errato lo scaglione assunto come valore di causa (379.000,00 euro).
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2440/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalla parte convenuta;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice;
4) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti che si liquidano nella somma di 6,80 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.848,80 euro, a titolo di compensi di tale giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, nonché di 567,00 euro, a titolo di compensi della fase di mediazione, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 24.02.2025 IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2440/2021 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CARRETTA ALESSIA;
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 [...]
( , CP_2 C.F._3 Controparte_3
( ) e C.F. C.F._4 Controparte_4
) rappresentati e difesi dall'Avv. DAMONTE C.F._5
ROBERTO;
CONVENUTI
Oggetto: usucapione di diritto di servitù di passaggio – servitù coattiva di passaggio. Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in atti.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha convenuto in giudizio i convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni: “in tesi accertare e dichiarare che la IG.ra ha acquisito per Parte_1
intervenuta usucapione ultraventennale il diritto di servitù di passo anche con mezzi agricoli sulla strada interpoderale meglio descritta in narrativa ed insistente sul fondo di proprietà della IG.ra sito in Capalbio, distinto al Catasto Terreni del medesimo Parte_2
comune Foglio 24 particelle 35 e 293, a servizio del proprio fondo sito in Capalbio e distinto al Catasto Terreni del comune di Capalbio foglio 24 particelle 314, 318, 319,
380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, e per l'effetto ordinare agli eredi della IG.ra
[...]
IGg.ri , e la rimozione del lucchetto Parte_2 CP_2 CP_4 CP_1 CP_3
apposto al cancello di ingresso alla strada interpoderale nella sua proprietà o in via alternativa a fornire copia della chiave del lucchetto alla IG.ra Accertare e Parte_1
dichiarare che per effetto della illegittima chiusura operata dalla convenuta del fondo di sua proprietà mediante l'apposizione di un lucchetto di chiusura del cancello di ingresso, la IG.ra
ha subito un danno ingiusto e per l'effetto condannare gli eredi della Parte_1
signora IGg.ri , e al Parte_2 CP_2 CP_4 CP_1 CP_3
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attrice che verranno accertati in corso di causa, da liquidarsi in complessivi euro 379.000,00 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione Istat, interessi legali e quanto dovuto per legge;
in ipotesi nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse insussistente il diritto di servitù acquisito dall'attrice per intervenuta usucapione ultraventennale, accertare e dichiarare
l'interclusione agli automezzi del fondo della IG.ra sito in Capalbio e Parte_1
distinto al Catasto Terreni del medesimo comune foglio 24 particelle 314, 318, 319, 380,
381, 382, 383, 384, 385, 386, e per l'effetto costituire servitù coattiva di passo, pedonale e carrabile, per la larghezza di mt 4, a servizio del fondo di proprietà dell'attrice, sito in Capalbio distinto al Catasto Terreni del comune di Capalbio al foglio 24 particelle 314,
318, 319, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, e a carico terreni di proprietà della convenuta siti in Capalbio e censiti al C.T. del detto Comune al Foglio 24 particelle 35 e
293 in corrispondenza del tracciato già esistente nel fondo servente o in ogni caso determinando, anche a mezzo di espletamento di apposita c.t.u., il tracciato che risulterà meno gravoso per il fondo servente e determinando l'ammontare della relativa indennità; in ogni caso ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto di procedere alla trascrizione della emananda sentenza”.
I convenuti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale dichiarare improcedibile la domanda non essendo stata eseguita la procedura di mediazione obbligatoria nei confronti dei IGg.ri e CP_2 Controparte_4 Controparte_1 CP_3
nel merito respingere le domande tutte ex adverso proposte in quanto infondate in
[...]
fatto e diritto;
in subordine, nella non creduta ipotesi in cui il fondo venisse Pt_1
dichiarato intercluso costituire la servitù di passo con il minimo incomodo per il fondo servente”.
In via preliminare, si dà atto che l'attrice ha espletato la procedura di mediazione obbligatoria relativa alla presente causa (cfr. verbale negativo depositato il 01.02.2023).
Ciò posto, la parte attrice, deducendo di essere proprietaria del fondo ubicato in Capalbio, censito al catasto terreni del medesimo Comune foglio 24 particelle 314, 318, 319, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, che trovasi a ridosso del centro storico e su cui insiste un fabbricato, e che l'accesso al fondo suddetto, di persone ed automezzi, è sempre avvenuto da parte dell'attrice e della propria madre attraverso una strada di Parte_3
campagna dell'ampiezza di circa metri lineari 4,00 ubicata in parte nel fondo di proprietà dei convenuti, e precisamente attraverso il fondo censito al C:T. di
Capalbio al foglio 24 particelle 293 e 35, che “attraverso la suddetta strada interpoderale, con idonei automezzi, sono stati trasportati nel tempo i materiali edili necessari per la costruzione del suddetto manufatto nonché del muro di contenimento ivi presente;
inoltre, la IG.ra suoi familiari e soggetti da lei incaricati hanno percorso Pt_1
detta strada con mezzi agricoli per la sua manutenzione e coltivazione”, che “Circa cinque anni fa, tuttavia, è stato apposto un lucchetto sul cancello posto all'entrata di detta strada nella proprietà così impedendo l'accesso ed il transito alla IG.ra , Parte_2 Pt_1
che l'accesso in esame è l'unico possibile per avere viabilità al proprio terreno, chiede accertarsi l'acquisto in proprio favore, per usucapione ventennale, della servitù di passaggio anche con mezzi agricoli sulla strada interpoderale sopra descritta e che attraversa il fondo dei convenuti, con condanna degli stessi alla rimozione dell'impedimento al passaggio e al risarcimento del danno sofferto dall'attrice per l'impedimento da questi apposto al passaggio mediante l'apposizione del lucchetto sul cancello posto all'entrata della proprietà dei convenuti e pari a 379.000,00 euro o diversa somma secondo giustizia.
Le domande di parte attrice sono infondate.
Ai sensi dell'art. 1061 c.c. “Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio”.
Dunque, è possibile acquistare per usucapione una servitù solo se questa abbia i requisiti dell'apparenza.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile;
ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un "quid pluris" che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (Cass. Civ. n. 11834/2021; Cass. Civ. n.
7004/2017; Cass. Civ. n. 13238/2010; Cass. Civ. n. 2994/2004; Cass. Civ. n.
6665/2024; Cass. Civ. n. 25493/2024).
Inoltre, è stato osservato che colui che invoca l'usucapione ha l'onere di provare che le opere visibili e permanenti siano state destinate all'esercizio della servitù sin dall'inizio del ventennio, in caso contrario non ritenendosi integrato il requisito dell'apparenza che bene potrebbe essere insorto in un momento successivo (Cass. Civ. n. 5146/2003).
Ciò posto, nel caso di specie il passaggio rivendicato dall'attrice non presenta i requisiti dell'apparenza sopra richiamati.
Invero, come si desume dalla visione delle fotografie contenute nella stessa consulenza di parte depositata da parte attrice (cfr. all. 2 fasc. attrice), il percorso in cui si sostanzia il passaggio oggetto dell'invocata servitù è costituito nella parte iniziale da una traccia di percorso, privo di asfalto o di altre opere artificiali, che risulta essere il frutto del ripetuto passaggio di mezzi apparentemente agricoli (foto 4 della perizia di parte), mentre, in una significativa porzione della restante parte del percorso, esso è privo di ogni segno che lo renda visibile all'occhio di un osservatore esterno, essendo l'area completamente gravata da alberi, erba alta, arbusti, rovi e altre piante che rendono del tutto difficoltoso, se non impossibile, il passaggio carrabile e pedonale presso il terreno (foto 9-14 della perizia di parte) e in alcuni altri punti esso è contraddistinto, come la parte iniziale, da un mero sentiero, privo di opere artificiali, frutto del presumibile passaggio di mezzi (foto 15-20 della perizia di parte).
La condizione dei luoghi è stata confermata anche dalla CTU espletata in corso di causa. Il consulente, ispezionati i luoghi di causa, ha rilevato che “Il percorso non è proprio esattamente sovrapponibile con quello rilevato negli elaborati in atti di causa poiché
l'immagine risale ad agosto 2003. Tale sentiero costituisce al momento un percorso solo in parte praticabile in quanto, come si vedrà nelle foto in allegato e con particolare riferimento al versante più a ridosso di Piazza Carlo Giordano, le condizioni riscontrate allo stato dei luoghi non hanno permesso al CTU e ai Consulenti di percorrere in sicurezza il tracciato, nella sua ultima parte, in direzione della strada comunale. Il tratto è parzialmente scosceso e folto di vegetazione oltre che di rovi che a tratti rendono intransitabile il percorso in sicurezza. La situazione è senz'altro migliore sul lato opposto, a partire dalla parte della strada comunale, in tal caso il tracciato è percorribile almeno fino a un certo punto. Le immagini fotografiche, in allegato, rendono conto dell'attuale stato della strada soprattutto sul versante più vicino al centro abitato, dall'altro lato non è stato possibile accedere”.
Le fotografie allegate alla consulenza confermano il suddetto stato dei luoghi.
Pertanto, le risultanze processuali consentono di affermare che il percorso oggetto della servitù invocata dall'attrice non presenta alcun segno visibile di opere permanenti che siano obiettivamente destinate all'esercizio della servitù
e che rivelino, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente riferibile ai convenuti.
Né i segni suddetti possono essere costituiti dalla mera presenza di un tracciato, anche se idoneo al passaggio, alla luce dei principi di diritto in precedenza richiamati, tracciato che, nel caso di specie, nemmeno è chiaramente presente lungo tutto il percorso che l'attrice pone come oggetto della servitù invocata.
Inoltre, non vi è alcuna allegazione attorea circa la presenza di opere permanenti e visibili, oltre all'esistenza dell'asserito percorso, sin dal ventennio anteriore alla cessazione dell'esercizio del possesso che, in prospettazione, sarebbe avvenuto circa cinque anni prima della promozione del presente processo, quando i convenuti avrebbero apposto un lucchetto al cancello della loro proprietà, impedendo la protrazione dell'esercizio del possesso dell'invocata servitù.
In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, va escluso il carattere apparente della servitù di passaggio carrabile invocata dall'attrice, con la conseguenza che la domanda di accertamento dell'acquisto di una siffatta servitù per effetto di usucapione va dichiarata infondata, alla luce dei principi di diritto in precedenza espressi.
Quanto rilevato rende superflua la valutazione delle prove orali assunte in corso di causa al fine di provare l'esercizio del possesso allegato dall'attrice.
L'infondatezza della domanda di usucapione dell'attrice importa il rigetto altresì della domanda di condanna alla rimozione del lucchetto e al risarcimento del danno proposte dall'attrice, in quanto domande che presuppongono il riconoscimento dell'effettivo acquisto per usucapione della servitù di passaggio invocata dall'attrice.
In via subordinata, la parte attrice chiede la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile, secondo il percorso indicato nella perizia di parte depositata, a carico del fondo dei convenuti e a favore del proprio fondo, come descritti in precedenza, in quanto il fondo attoreo, pur avendo il passaggio pedonale alla pubblica via, questo non sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di coltivazione del fondo, sicché, ai sensi dell'art. 1052
c.c., sussisterebbe il diritto dell'attrice a costituire in via coattiva l'invocata servitù di passaggio sul fondo dei convenuti.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell'art. 1052 c.c., è possibile costituire una servitù di passaggio sul fondo altrui “anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo
è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato”, ma “Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria”. I presupposti per costituire una servitù di passaggio in favore di fondo non intercluso sono dunque costituiti dall'inidoneità o insufficienza del passaggio esistente a soddisfare i bisogni del fondo preteso dominante, l'impossibilità di ampliare lo stesso e la rispondenza dell'invocata servitù alle esigenze dell'agricoltura (cfr. Cass. Civ. n. 7996/1991; Cass. Civ. n. 8196/1990.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito al riguardo che “Nell'applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., deve aversi riguardo non tanto alla maggiore o minore lunghezza del percorso, bensì alla sua onerosità in rapporto alla situazione materiale e giuridica dei fondi, con la conseguenza che può risultare meno oneroso un percorso più lungo quando esso sia già in gran parte transitabile e richieda solo l'allargamento in brevi tratti per consentire il passaggio” (Cass. Civ. n. 25352/2016).
Circa il requisito della rispondenza alle esigenze dell'agricoltura, la giurisprudenza ha precisato che “La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi” (Cass. Civ. n. 40824/2021; Cass. Civ. n. 5765/2013).
La scelta del fondo da assoggettare a servitù deve avvenire secondo i criteri dell'art. 1051 comma 2 c.c., secondo cui “Il passaggio si deve stabilire in quella parte per cui l'accesso alla via pubblica è più breve e riesce di minore danno al fondo sul quale è consentito. Esso può essere stabilito anche mediante sottopassaggio, qualora ciò sia preferibile, avuto riguardo al vantaggio del fondo dominante e al pregiudizio del fondo servente”.
Ciò posto, al fine di valutare la condizione dei luoghi e lo stato di effettiva interclusione del fondo attoreo, è stata espletata una CTU. Il consulente, con valutazioni adeguatamente motivate, proceduto alle repliche alle osservazioni delle parti, anche attraverso plurimi chiarimenti resi in corso di causa nel contraddittorio con le parti, ha innanzi tutto distinto, sul piano tecnico, la costituzione di una nuova viabilità che implica “un tracciato, definitivo, permanente e ben delineato, certificato e presente nella mappe, di nuova realizzazione, che necessita di tutte le preventive, competenti e necessarie autorizzazioni” (cfr. chiarimenti depositati dal CTU), precisando che il vincolo V5 stabilito dagli strumenti urbanistici del Comune di Capalbio, che grava sui fondi delle parti, preclude la costituzione di nuova viabilità, e la mera costituzione di un accesso carrabile, il quale è semplicemente una porzione di terreno che può essere attraversata da mezzi agricoli e in generale da veicoli per contingenti esigenze dell'agricoltura o manutentive, attività che non esige autorizzazioni dal e che è CP_5
sempre consentita.
Ciò posto, il CTU ha accertato che il terreno dell'attrice non risulta avere una viabilità carrabile, ma esso è dotato di accesso carrabile alla pubblica piazza, come chiarito dal CTU all'udienza del 29.10.2024.
Il CTU ha evidenziato l'inidoneità dell'attuale accesso carrabile a soddisfare le esigenze agricole del fondo attoreo e ha enucleato tre possibili alternative, evidenziando come il percorso invocato dall'attrice non sia indispensabile al suddetto scopo e comunque costituisce soluzione onerosa a causa dell'esigenza di rendere carrabile gran parte del tracciato, contraddistinto da arbusti e piante che attualmente impediscono il passaggio.
A questo punto, il CTU, dopo avere individuato possibili soluzioni nella relazione peritale e rivedute tali soluzioni all'esito delle contestazioni mosse dalle parti in corso di causa, fornendo sul punto definitivi e plurimi chiarimenti, anche all'esito di appositi accessi presso il Comune di Capalbio, ha individuato tre possibili soluzioni al problema di accesso posto dall'attrice: in primo luogo, sarebbe possibile ampliare la strada pedonale attualmente esistente e che collega il fondo dell'attrice alla pubblica piazza, soluzione che, sebbene di difficile realizzazione, ferma la discrezionalità della pubblica amministrazione, è tecnicamente possibile e tuttavia non costituisce la via più breve;
in tal caso si giungerebbe alla costituzione di una viabilità carrabile, modificando la viabilità pedonale esistente, senza coinvolgere il terreno dei convenuti;
una seconda soluzione, come chiarito dal CTU all'udienza del
29.10.2024, consiste nel creare una nuova viabilità o un accesso carrabile che dalla pubblica via passa per la corte condominiale di un edificio fuori dal centro storico, la particella 81 indicata nella planimetria depositata il
28.10.2024 dal CTU, e dalla corte si giungerebbe al fondo di parte attrice;
il
CTU ha precisato che sulla corte condominiale non c'è il vincolo pubblicistico che preclude la creazione della nuova viabilità e costituisce la soluzione che implica il percorso più breve e non coinvolge la proprietà dei convenuti;
una terza soluzione consiste “nel partire dalla particella n. 49 indicata nella planimetria in atti, la quale è una pubblica piazza, e da lì procedere sulle particelle 314 e 318 di proprietà dell'attrice e giungere fino al fondo intercluso. Questa soluzione non coinvolge la proprietà del convenuto, né la proprietà di terzi, costituisce l'accesso più lungo e dal punto di vista amministrativo non comporta problemi in quanto non occorrono permessi, essendo già un accesso carrabile. L'accesso dalla piazza alla via carrabile dell'attrice è connotato da un leggero dislivello che può essere risolto seguendo le indicazioni contrassegnate in giallo nei chiarimenti del 28.10.2024 e previste dal vincolo V5 del Comune”.
Il CTU ha chiarito altresì che il percorso invocato dall'attrice non risolverebbe l'esigenza di garantire l'accesso al terreno di mezzi funzionali alle attività edilizie, richiedendo questo la costituzione di una nuova viabilità carrabile, evento possibile solo con la seconda soluzione sopra prospettata, non accoglibile in questa sede coinvolgendo la proprietà di terzi.
Ciò posto, alla luce delle valutazioni offerte dal CTU, appare evidente che non sussiste il diritto dell'attrice a costituire la servitù di passaggio carrabile invocata in quanto il terreno della stessa gode già di un accesso alla pubblica via che, sebbene presenti un dislivello che allo stato impedisce l'accesso di mezzi agricoli, può essere oggetto di appositi interventi, coerenti con le indicazioni del richiamate dal CTU (“raccordi tra quote diverse sono CP_5
realizzabili attraverso scarpate inerbite, ovvero attraverso terrazzamenti retti da muri in pietra a faccia vista,, di altezza non superiore a ml. 1,20. Eventuali recinzioni saranno realizzabili con siepi sempreverdi abbinate o meno a pali in legno con eventuale rete a maglia sciolta di altezza massima ml. 1,50. Eventuali percorsi interni avranno fondo con terre stabilizzate che utilizzano l'inerte locale. Sono vietate pavimentazioni che riducano la permeabilità”), che, all'esito, consentono la piena accessibilità carrabile del fondo per soddisfare le esigenze agricole dello stesso.
Va osservato che la parte attrice non ha fornito allegazioni in ordine all'eccessiva onerosità di tale soluzione, né una tale onerosità è stata rilevata dal CTU.
Dunque, l'accesso carrabile esistente in favore del fondo dell'attrice, potendo essere adeguato agevolmente per consentire il passaggio dei mezzi agricoli, è circostanza che, unita alla considerazione che tale soluzione fa salva l'integrità del fondo dei convenuti, importa l'infondatezza della domanda attorea, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1052 c.c. per la costituzione della servitù.
Né assume rilievo l'eventuale interesse dell'attrice ad avere un accesso carrabile anche per i mezzi funzionali allo svolgimento di attività edilizie sul terreno.
Come ha evidenziato il CTU l'unica soluzione a tale scopo è la costituzione di una nuova viabilità carrabile che deve passare da fondi appartenenti a terzi estranei al presente giudizio e, come tale, è soluzione non valutabile in questa sede. Peraltro, va osservato che la stessa attrice ha allegato in citazione che il proprio fondo, a causa dell'impedimento asseritamente posto dai convenuti, non è stato coltivato almeno da cinque anni prima della proposizione della domanda, tanto da avere richiesto il risarcimento del danno per perdita di raccolto.
Come evidenziato in precedenza, le esigenze dell'agricoltura che, ai sensi dell'art. 1052 c.c., giustificano l'imposizione della servitù coattiva a carico del fondo altrui non sono ravvisabili quando il fondo preteso dominante risulta improduttivo da lungo tempo.
Tale fatto costituisce ulteriore elemento che rende infondata la domanda subordinata di parte attrice.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di parte attrice per la costituzione di servitù coattiva risulta infondata, non sussistendo i presupposti previsti dall'art. 1052 c.c.
Le motivazioni addotte dal CTU alle proprie valutazioni e i plurimi chiarimenti tecnici offerti dallo stesso in corso di causa e alle udienze celebrate giustificano il rigetto dell'istanza di rinnovo delle operazioni peritali formulata da parte attrice con la comparsa conclusionale.
In conclusione, le domande di parte attrice vanno respinte, in quanto infondate.
Va respinta l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta nei confronti dell'attrice, posto che la complessità degli accertamenti peritali posti in essere in corso di causa esclude la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 96 c.p.c.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da valutarsi ai sensi dell'art. 15 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 17655/2018), in relazione alla rendita dominicale dei fondi pretesi serventi, interamente considerati (cfr. Cass. Civ. n. 1810/1984; Cass. Civ. n. 988/1995; Cass. Civ. n.
27356/2016), rendita pari nel caso di specie a 51,19 euro, come si desume dalle visure catastali depositate da parte attrice (cfr. all. 9 fasc. attrice), da moltiplicarsi per cinquanta, per un valore della causa pari a 2.559,50 euro.
Il compenso unico da riconoscere al difensore di parte convenuta è pari quindi pari a 2.552,00 euro.
Ciò chiarito, va osservato che “L'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2,
D.M. n. 55 del 2014, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc. La suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima” (Cass.
Civ. n. 10367/2024).
Alla stregua del principio richiamato, il compenso unico del difensore dei convenuti va aumentato, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014, del
90% (30% per ogni convenuto escluso il primo), per un compenso complessivo pari a 4.848,80 euro.
Analogamente, sono liquidabili le spese per la partecipazione della parte convenuta alla fase di mediazione obbligatoria riferibile a questo giudizio, essendo dette spese da computare in quelle processuali (cfr. Cass. Civ. n.
32306/2023), computate tenendo conto del valore della causa sopra richiamata e considerato che la parte convenuta ha chiesto i compensi della fase di negoziazione.
Sono inoltre rimborsabili le spese per il CTP di cui la parte si è avvalsa in corso di causa (Cass. Civ. n. 26729/2024). Nondimeno, in atti non vi è prova dell'effettivo esborso ad opera della parte convenuta dell'importo risultante dalla fattura del CTP depositata da quest'ultima, né delle spese per l'adesione alla mediazione, sicché, occorrendo la prova dell'effettivo pagamento dell'esborso, per disporne la ripetizione, la richiesta dei convenuti non può accogliersi.
Risulta invece provato l'esborso di 6,80 euro per l'invio della raccomandata per la citazione di uno dei testi.
Inoltre, va osservato che non può accogliersi quanto richiesto dal difensore di parte convenuta con la nota spese in atti, essendo errato lo scaglione assunto come valore di causa (379.000,00 euro).
Le spese della CTU vanno poste definitivamente a carico di parte attrice in quanto soccombente.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2440/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande proposte da parte attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta dalla parte convenuta;
3) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice;
4) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore dei convenuti che si liquidano nella somma di 6,80 euro a titolo di esborsi e nella somma di 4.848,80 euro, a titolo di compensi di tale giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti, nonché di 567,00 euro, a titolo di compensi della fase di mediazione, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 24.02.2025 IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia