Articolo 219 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 208Articolo 166
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16 settembre 2003
Art. 219. Disposizione finanziaria 1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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