Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 26/03/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. FANELLI Presidente
Dott.ssa Sabrina CICERO Giudice rel.
Dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23 gennaio 2025 da nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 113/2 (c.f. ) e nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
residente a [...]2 (c.f. ), entrambi con gli C.F._2
avv.ti Antonino Guaiana e Francesco Camerotto del foro di Trieste
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Trieste il 30.8.1998
(atto n. 243 parte 2 S. A anno 1998)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
Persona_1
entrambe le figlie e cioè e (oggì maggiorenne) Persona_1 Persona_2
verranno collocate presso il padre sig. nella già casa familiare sita in via S. Parte_2
Pasquale n. 113/2 – Trieste – ove entrambe le figlie manterranno la propria residenza anagrafica;
2) La sig.ra si obbliga a trasferire la propria residenza in luogo diverso Parte_1
dalla casa coniugale - di cui è comproprietaria al 50% con il marito – entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
la nuova residenza della sig.ra è già stata Parte_1 individuata nell'alloggio sito in via delle Milizie n. 3 – Trieste -;
3) La sig.ra vedrà le due figlie quando le stesse lo desidereranno e Parte_1
comunque per due giorni a settimana compreso il pernotto nelle giornate concordate tra i genitori, salvo diverso accordo preso dalla madre direttamente con le figlie;
4) La sig.ra si obbliga a versare mensilmente entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese al sig. a titolo di assegno di mantenimento per le due figlie l'importo Parte_2
complessivo di Euro 300,00 e quindi Euro 150,00 per ciascuna figlia. Si precisa che l'importo di Euro 300,00 corrisposto mensilmente dalla sig.ra per il mantenimento Parte_1
delle figlie è anche comprensivo dei costi per il mantenimento dei due gatti - che resteranno nella casa coniugale - nonché di ogni contribuzione per le paghette mensili a favore delle due figlie.
Le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Trieste verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% cadauno;
5) L'assegno unico familiare verrà ripartito nella misura del 50% cadauno tra i coniugi.
6) Le spese ordinarie relative all'alloggio di via San Pasquale n. 113/2 – Trieste – saranno sostenute in maniera integrale dal sig. fintanto che lo stesso vi abiterà; si Parte_2
specificano che tali spese sono quelle dei consumi di acqua, luce, gas, condominiali,
CP_ assicurazione della casa ed , le spese straordinarie relative all'alloggio in oggetto saranno invece suddivise al 50% tra i coniugi in quanto comproprietari di tale alloggio;
7) La sig.ra e il sig. , nella loro qualità di Parte_1 Parte_2 comproprietari al 50% dell'immobile sito in via San Pasquale n. 113/2 – Trieste – P.T. 7899
c.t. 1 di e P.T. 7892 c.t. 1 di -, si obbligano, al raggiungimento Per_3 Per_3 dell'autosufficienza economica di entrambe le figlie e Per_2 Persona_1
2 A) a trasferire a titolo oneroso la propria quota d'immobile all'altro coniuge comproprietario che ne abbia interesse e capacità economica per il prezzo concordato tra le parti entro 3 mesi dall'avveramento della condizione dell'autosufficienza economica delle due figlie;
oppure:
B) in caso di mancato interesse e/o capacità economica all'acquisto della sopra indicata metà quota da parte di alcuno dei due coniugi comproprietari, i sig.ri e Parte_1
si obbligano contestualmente all'avveramento della condizione sopra Controparte_2 indicata dell'autosufficienza economica delle due figlie a mettere in vendita a terzi l'alloggio sito in via San Pasquale n. 113/2 – Trieste - al prezzo che sarà concordato tra le parti con successiva ripartizione a metà ciascuno del prezzo ricavato dalla vendita.
8) Entrambi i coniugi prestano l'assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio e all'inserimento del nome della figlia minore in tali documenti;
Persona_1
9) Nulla a titolo di mantenimento reciproco tra i coniugi in quanto entrambi economicamente indipendenti”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
10.07.1971 e nato a [...] il [...], che hanno contratto Parte_2
matrimonio in Trieste in data 30.08.1998 (atto n. 243 parte 2 S. A anno 1998), autorizzando gli stessi a vivere separati alle condizioni condivise e di cui in premessa;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per il reciproco mantenimento e per le spese.
Così deciso a Trieste, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025
Il Presidente dott.ssa Anna L. FANELLI
Il Giudice est.
Sabrina CICERO
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