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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 30/09/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1750 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Saverio Parte_1 Parte_2
Viscomi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Montepaone Lido, Via Mazzini n. 56,
- appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre 2007 – Rep. n. 151227; Persona_1
-appellata nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Alberigo Panini in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 5;
- interveniente
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che la somma di Cont
€uro 23.160,63 pretesa in pagamento dalla non è dovuta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate da parte avversa per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.
- Per l'intervenuta: Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla propria dante causa in comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, per il rigetto siccome infondate in fatto ed in diritto di tutte le domande formulate da parte avversa, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riguardo alle rispettive prospettazioni delle parti, sono così esposti nella sentenza impugnata: “La
- d'ora in avanti denominata anche " - ha CP_1 Controparte_1 CP_3 chiesto ed ottenuto da questo Tribunale (ex Sezione distaccata di Chiaravalle
Centrale) un provvedimento monitorio nei confronti di e di Parte_1
avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma Parte_2 complessiva di euro 23.160,63, credito derivante da contratto di prestito personale stipulato dagli odierni opponenti con con previsione di restituzione rateizzata CP_3 con versamento di 116 rate, ciascuna dell'importo di euro 316,63.
In data 14 novembre 2013, detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 648 c.p.c.
e hanno proposto opposizione, chiedendo la Parte_3 Parte_2 revoca del suddetto decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi: (1) mancanza della prova scritta del credito ingiunto;
(2) inesigibilità delle somme richieste e (3) assoluta mancanza di certezza del credito azionato.
Si è costituita la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del provvedimento monitorio.”.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito la causa, non necessitando di alcuna attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 19-2-2019.
Con sentenza depositata in data 2-7-2019 n. 1263, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 2-9-2019, e Parte_1 [...]
deducendone l'erroneità per i motivi qui di seguito esposti. Parte_2
Con un primo motivo di appello la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il giudicante, una volta riconosciuta la fondatezza della eccezione sollevata dagli allora opponenti - ovvero che l'estratto conto prodotto dalla banca nella fase monitoria, sebbene munito della certificazione prevista dall'art. 50 T.U.B., fosse in realtà riconducibile alla figura dell'estratto di saldaconto e, come tale, inidoneo alla concessione del provvedimento monitorio -, riteneva che, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in mancanza del presupposto della prova scritta del credito richiesto dalla legge, la banca opposta avesse poi prodotto nel giudizio di opposizione l'integrale estratto conto munito della certificazione ex art. 50 T.U.B., dal quale emergevano, dettagliatamente, tutte le operazioni di dare/avere ed erano individuate tutte le operazioni transitate sul conto corrente intestato dall'allora opponente dalla data del 7 maggio 2008 (data di scadenza della prima rata di ammortamento) alla data del 7 luglio 2011 (data di passaggio a sofferenza del finanziamento).
Sostenevano, infatti, gli appellanti in argomento che la documentazione prodotta dalla banca fosse da considerare un mero documento interno, privo dei requisiti previsti dall'articolo 50 T.U.B. e, pertanto, inidoneo a provare l'esistenza del credito, evidenziando ulteriormente come tale documento risultasse corretto a mano in più punti e sottoscritto con firma illeggibile, mancando ogni espressa indicazione della qualifica del soggetto rogante.
Ancora a mezzo di un secondo ordine di motivi gli appellanti impugnavano la decisione di primo grado nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto l'avvenuto assolvimento ad opera dell'opposta al proprio onere probatorio, sul rilievo della mancata contestazione per converso in maniera specifica e tempestiva di parte opponente dell'estratto conto dalla prima prodotto nella successiva fase di merito del giudizio, opponendo sul punto che siffatto assunto avrebbe potuto essere fondatamente sostenuto soltanto nell'ipotesi in cui si fosse provveduto alla produzione in giudizio di un estratto conto e non di un mero documento ad uso interno e che, comunque, non corrispondeva al vero che parte opponente in prime cure non avesse mai espresso specifiche contestazioni in ordine a tale estratto conto, avendo essi sempre lamentato l'applicazione da parte della Per_2 Pt_2 banca di interessi moratori ben maggiori rispetto quelli convenuti, con evidente duplicazione degli stessi, in quanto computati sia sulle rate scadute, che sul capitale residuo.
Con altro ordine di doglianze, infine, gli appellanti censuravano la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione da loro sollevata in quella sede di inesigibilità del credito, e tanto sulla scorta dell'art. 4 delle Condizioni generali del contratto di prestito a' termini del quale la “…Banca si riservava il diritto in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 15 giorni successivi alla scadenza della stessa (…) di considerare risolto il prestito e di esigere, quindi
l'immediato rimborso anticipato dello stesso.”, per cui ben si poteva considerare provata nella specie l'esigibilità del credito, l'ammontare del quale corrispondeva alle rate di ammortamento scadute ed insolute, maggiorate dagli interessi di mora ex art. 1 delle condizioni generali del contratto.
A loro dire, infatti, il primo giudice avrebbe al contrario dovuto rilevare come le già menzionate Condizioni generali del contratto non risultavano essere state da loro sottoscritte, per avere essi firmato ed accettato solamente le clausole negoziali contenute nel primo foglio relativo alla richiesta di prestito personale ed evidenziando come, peraltro, su tale richiesta di prestito non risultava nemmeno richiamata la clausola invocata da controparte, rinvenibile invece su un foglio separato che non recava neppure gli estremi della pratica di finanziamento sottoscritta e della cui riferibilità al contratto intercorso tra le parti come parte integrante di esso, così come dell'accettazione e sottoscrizione di esse da parte di essi appellanti, non vi era alcuna prova in atti, con conseguente inesistenza di verun tasso di interessi convenzionalmente pattuito e preclusione in capo alla banca della possibilità di applicazione di ulteriori interessi moratori sulle rate scadute e sul capitale residuo.
Concludevano, dunque, chiedendo, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-12-2019, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame e chiederne l'integrale rigetto.
Nello specifico, controdeduceva l'appellata predetta al primo motivo di gravame mediante la considerazione che, laddove il credito azionato in sede monitoria dalla banca sia riveniente non già da un'apertura di credito in conto corrente, bensì da un mutuo, la stessa banca non ha alcun onere di produrre a supporto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibizione del contratto di finanziamento con allegato il piano di ammortamento, in conformità del disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., aggiungendo, inoltre, come nel caso in esame i debitori non avevano assolto all'onere probatorio di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In riferimento al secondo motivo di appello, riteneva di condividere le valutazioni del giudice di primo grado, per non avere gli opponenti in quella sede né contestato il credito, né assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti estintivi della pretesa avversaria.
In risposta, infine, al terzo motivo di appello, l'istituto di credito appellato contestava la fondatezza del gravame sul punto, precisando di aver agito in virtù dell'art. 4 delle
Condizioni generali del contratto di finanziamento;
che aveva preteso il pagamento delle rate di ammortamento scadute ed insolute, maggiorate degli interessi di mora ex art. 1 delle Condizioni generali di contratto, oltre al rimborso del solo capitale residuo alla data di passaggio a sofferenza del rapporto;
che gli opponenti, nell'affermare di aver provveduto “a versare regolarmente le rate pattuite sino all'inizio dell'anno 2011” avevano ammesso il proprio inadempimento;
che in ossequio a quanto previsto dal già citato art. 1 delle Condizioni generali di contratto, gli interessi moratori erano stati calcolati sulle rate scadute e sul capitale residuo, al tasso convenzionalmente pattuito, essendo stata convenzionalmente prevista tale facoltà in ossequio all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.2000. Eccepivano, poi, come gli appellanti avessero dedotto per la prima volta nel presente grado di giudizio e, dunque, in modo del tutto inammissibile, di non avere mai sottoscritto le condizioni generali del contratto di finanziamento in questione, evidenziando come tale affermazione fosse da considerare in ogni caso infondata, atteso che sul frontespizio della domanda di prestito personale (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio), prima della tripla sottoscrizione ivi apposta, i richiedenti il finanziamento avevano dichiarato “di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali del
Contratto”, salvo poi provvedere anche alla specifica approvazione delle clausole di cui agli artt. 4-5-7-9 e 10 delle medesime condizioni generali.
Rassegnava, dunque, le conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata il 18-1-2024, si costituiva in giudizio la dichiarando di intervenire in giudizio nella qualità Controparte_2 di cessionaria del credito dedotto in causa in virtù di contratto intercorso con la BNL S.p.a di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, facendo propria tutta l'attività difensiva fino a quel momento svolta dalla propria dante causa ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni nell'interesse della medesima rassegnate in atti.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza di rigetto in atti sulla preliminare richiesta di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta contestualmente all'atto di appello e ribadita alla udienza di prima comparizione, all'esito la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Deve essere disatteso il primo motivo di gravame, in quanto del tutto privo di pregio.
Sul punto, giova richiamare i riferimenti normativi di cui all'art. 2697 c.c. che prevede che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, cosicché la banca che domandi al giudice l'emissione del decreto ingiuntivo è tenuta a dimostrare il credito vantato, nonché al disposto dell'art. 50 T.U.B. che ha sostituito l'art. 102 della Legge 7 marzo 1938, n. 141, c.d.
Legge Bancaria che prevedeva la possibilità di ottenere un provvedimento monitorio sulla base del c.d. “estratto di saldaconto”, stabilendo che le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Alla luce di tali interventi normativi, è stato necessario sciogliere il nodo interpretativo circa il contenuto e l'arco temporale di riferimento della documentazione citata ai fini della sua validità, attesa anche la necessità di leggere la fattispecie in esame in combinato disposto con le ulteriori previsioni dettate dall'art. 119 T.U.B., dove per “estratto conto” si intende un documento riepilogativo dello svolgimento del rapporto, da inviarsi periodicamente alla clientela in un'ottica di trasparenza.
Le Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno fatto luce sul punto con la sentenza
18 luglio 1994 n. 6707, con la quale si è affermato che “il saldaconto previsto dall'art. 102 Legge Bancaria è affatto diverso dall'estratto periodico di conto corrente”, precisandosi che “l'estratto conto, previsto dall'art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l'espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto.”, così da essersi ritenuto che solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento, mentre un mero estratto di saldaconto è inidoneo a costituire prova per la concessione di un decreto ingiuntivo, che pertanto ove emesso solo sulla base di quest'ultimo, laddove inidoneo ai sensi dell'art. 50
T.U.B. sull'attività bancaria a documentare il titolo giustificativo del credito, sarà invalido, potendo al contrario costituire prova scritta ai sensi degli artt. 2709 c.c. e
634 c.p.c. solo l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito all'attuale pretesa da parte della banca (cfr. Cass. Civ. n. 13542/2017; Cass. Civ. n.
12935/2017; Cass. Civ. n. 12936/2017).
Ciò posto, deve evidenziarsi come l'odierna banca appellata, già opposta in primo grado, sebbene avesse prodotto in fase monitoria il saldaconto, inidoneo nei termini sopra riportati a fondare il decreto ingiuntivo, avesse tuttavia allegato in tale sede anche il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento, per poi esibire nel successivo giudizio di opposizione gli estratti conto analitici relativi al rapporto dedotto in causa.
Sempre al medesimo proposito, inoltre, occorre osservare come, secondo costante orientamento giurisprudenziale, allorquando il credito trae origine da un contratto di mutuo, la banca opposta non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, dovendo in tal caso reputarsi raggiunta la prova del credito attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale, trattandosi di documentazione nella specie idonea a determinare con sufficiente grado di certezza il quantum azionato, e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando per converso su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Una completa disamina in tema si ricava dal pronunciato della Corte di Cassazione,
Sez. VI Civile, di cui all'ordinanza n. 21 del 2-1-2023, che nel ritenere infondato il motivo di appello con cui il ricorrente aveva denunciato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 50 del D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della prova del credito fatto valere dalla aveva ritenuto sufficiente la produzione del contratto CP_1 di mutuo e del relativo piano di ammortamento, senza tenere conto della mancata produzione degli estratti delle scritture contabili certificati ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. cit. e degli estratti conto attestanti la concreta erogazione della somma mutuata ed il credito residuo, nonché della complessità della questione trattata, riguardante anche il credito da lui azionato in via riconvenzionale, in ordine alla quale egli aveva chiesto l'ammissione di una c.t.u., ha affermato che “….la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è deducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia fatto ricadere le conseguenze dell'inadempimento dell'onere della prova a carico di una parte diversa da quella tenuta ad assolverlo in base alle regole di scomposizione della fattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche laddove, come nella specie, si censuri l'apprezzamento compiuto dal giudice in ordine alle prove proposte dalle parti, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti imposti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art.
54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092; Cass.,
Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 1395); che correttamente, d'altronde, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico dell'opposta, in virtù dell'avvenuta produzione di copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché di un estratto autentico del libro giornale della Banca;
che, come rilevato dalla
Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs.
n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un estratto conto certificato CP_1 conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr.
Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016,
n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n.
9209).”.
Va poi rilevato che, in ogni caso, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa
è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (anche se il documento in questione mantiene comunque una valenza indiziaria - cfr. Cassazione n. 21092/2016), mentre essa degrada nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni in termini più rigorosi.
Sulla base delle considerazioni appena svolte merita di essere rigettato anche il secondo motivo di gravame.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. Civ., ordinanza 14 maggio 2020, n. 8954), onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. Civ. n. 3591 del 25-3-2000).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, inoltre, un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02). Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr. ex multis: Cass. Civ. n. 6421 del 22-4-2003).
Cosicchè incombe sul creditore opposto, in qualità̀ di attore in senso sostanziale,
l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, mentre grava sull'opponente, nella sua qualità̀ di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, laddove la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Orbene, nell'ambito del giudizio de quo, a fronte della produzione integrale degli estratti conto da parte della opposta, non è seguita né una contestazione CP_1 dettagliata e puntuale delle voci di addebito, né è stato assolto ad opera degli opponenti il relativo onere probatorio in ordine ad esempio all'avvenuto eventuale pagamento in tutto o in parte delle somme richieste.
Invero, nel caso di specie parte opponente si è limitata a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato ex adverso prodotto e non ha mai contestato né
l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, infine, la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto.
In merito, inoltre, all'applicazione di interessi moratori lamentata dagli opponenti in prime cure, è noto il principio per cui, ai fini della contestazione di condotte illegittime da parte della banca, queste devono essere specifiche e fornite di idonei riscontri istruttori, la cui assenza non può che condurre al rigetto dell'eccezione.
Cosicché, ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata, che includa la pattuizione originaria degli interessi e le somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura.
Nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, infatti, il disposto ex art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, essendo, dall'altro lato, onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 35012 del 14 dicembre 2023; Cass. Civ. SS.UU. n.
19597/2020).
Infine, anche le doglianze addotte con il terzo motivo di appello sono da considerare infondate.
Giova premettere in argomento che l' art. 1341, comma 2, c.c. in tema di condizioni generali di contratto statuisce che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore del predisponente: a) limitazioni di responsabilità; b) facoltà di recedere dal contratto
o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'aderente; c) decadenze;
d) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
e) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti;
f) tacita proroga o rinnovazione del contratto;
g) clausole compromissorie e clausole di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.”.
Il legislatore, con tale disciplina, ha voluto tutelare il contraente debole, prevedendo nell'ambito delle condizioni generali di contratto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ossia di quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente. In tal modo, si evita che il contraente debole, accettando “in blocco” le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente, non valuti adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina legale del contratto.
Si prevede, così, un meccanismo basato su una “doppia sottoscrizione”: con la prima,
l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, con la seconda, da apporsi in modo “specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie.
Inoltre, le clausole ex art. 1341, comma 2, c.c. si considerano specificatamente approvate per iscritto quando la firma è apposta immediatamente dopo la dichiarazione di accettazione delle stesse indipendentemente dalla loro collocazione nel documento contrattuale.
La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'ordinanza n. 32731 depositata il 24 novembre 2023, intervenendo in tema di clausole vessatorie, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta risulta che le clausole c.d. vessatorie sono inserite nella prima pagina del documento in basso e a parte rispetto alle condizioni generali del contratto e presentano una specifica sottoscrizione, non determinandosi così la firma di esse in blocco.
Ne discende, dunque, l'infondatezza di ogni censura addotta sul punto dagli appellanti, atteso che il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie all'interno del contratto dedotto in causa è da ritenersi soddisfatto mediante sottoscrizione apposta immediatamente dopo la dichiarazione di approvazione delle stesse, indipendentemente dalla loro collocazione nel documento contrattuale, in quanto affinché le clausole siano efficaci è sufficiente che le stesse siano individuate separatamente e con chiarezza.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello proposto da e con conseguente Parte_1 Parte_2 conferma in toto della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 2-9-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 2-7-2019 n. 1263, e con l'intervento in causa di
[...] con comparsa depositata il 18-1-2024, ogni contraria istanza, eccezione CP_2
e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.750,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1750 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Saverio Parte_1 Parte_2
Viscomi in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Montepaone Lido, Via Mazzini n. 56,
- appellanti contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alberigo Panini, in virtù di procura generale alle liti conferita con scrittura privata autenticata nella sottoscrizione con atto per Notaio Dr. di Roma del 19 Ottobre 2007 – Rep. n. 151227; Persona_1
-appellata nonché contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_2
e difesa dall'Avv. Alberigo Panini in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
Roma, Via Giovanni Antonio Plana n. 5;
- interveniente
sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare che la somma di Cont
€uro 23.160,63 pretesa in pagamento dalla non è dovuta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio.
- Per l'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, rigettare siccome infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate da parte avversa per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.
- Per l'intervenuta: Insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalla propria dante causa in comparsa di costituzione e risposta e, segnatamente, per il rigetto siccome infondate in fatto ed in diritto di tutte le domande formulate da parte avversa, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado, con precipuo riguardo alle rispettive prospettazioni delle parti, sono così esposti nella sentenza impugnata: “La
- d'ora in avanti denominata anche " - ha CP_1 Controparte_1 CP_3 chiesto ed ottenuto da questo Tribunale (ex Sezione distaccata di Chiaravalle
Centrale) un provvedimento monitorio nei confronti di e di Parte_1
avente ad oggetto la condanna al pagamento di una somma Parte_2 complessiva di euro 23.160,63, credito derivante da contratto di prestito personale stipulato dagli odierni opponenti con con previsione di restituzione rateizzata CP_3 con versamento di 116 rate, ciascuna dell'importo di euro 316,63.
In data 14 novembre 2013, detto decreto ingiuntivo è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 648 c.p.c.
e hanno proposto opposizione, chiedendo la Parte_3 Parte_2 revoca del suddetto decreto ingiuntivo, sulla base dei seguenti motivi: (1) mancanza della prova scritta del credito ingiunto;
(2) inesigibilità delle somme richieste e (3) assoluta mancanza di certezza del credito azionato.
Si è costituita la società opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del provvedimento monitorio.”.
Tenutasi l'udienza di prima comparizione delle parti, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., all'esito la causa, non necessitando di alcuna attività istruttoria, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 19-2-2019.
Con sentenza depositata in data 2-7-2019 n. 1263, il Tribunale di Catanzaro, Seconda
Sezione Civile, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 2-9-2019, e Parte_1 [...]
deducendone l'erroneità per i motivi qui di seguito esposti. Parte_2
Con un primo motivo di appello la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui il giudicante, una volta riconosciuta la fondatezza della eccezione sollevata dagli allora opponenti - ovvero che l'estratto conto prodotto dalla banca nella fase monitoria, sebbene munito della certificazione prevista dall'art. 50 T.U.B., fosse in realtà riconducibile alla figura dell'estratto di saldaconto e, come tale, inidoneo alla concessione del provvedimento monitorio -, riteneva che, sebbene il decreto ingiuntivo fosse stato emesso in mancanza del presupposto della prova scritta del credito richiesto dalla legge, la banca opposta avesse poi prodotto nel giudizio di opposizione l'integrale estratto conto munito della certificazione ex art. 50 T.U.B., dal quale emergevano, dettagliatamente, tutte le operazioni di dare/avere ed erano individuate tutte le operazioni transitate sul conto corrente intestato dall'allora opponente dalla data del 7 maggio 2008 (data di scadenza della prima rata di ammortamento) alla data del 7 luglio 2011 (data di passaggio a sofferenza del finanziamento).
Sostenevano, infatti, gli appellanti in argomento che la documentazione prodotta dalla banca fosse da considerare un mero documento interno, privo dei requisiti previsti dall'articolo 50 T.U.B. e, pertanto, inidoneo a provare l'esistenza del credito, evidenziando ulteriormente come tale documento risultasse corretto a mano in più punti e sottoscritto con firma illeggibile, mancando ogni espressa indicazione della qualifica del soggetto rogante.
Ancora a mezzo di un secondo ordine di motivi gli appellanti impugnavano la decisione di primo grado nella parte in cui il giudicante aveva ritenuto l'avvenuto assolvimento ad opera dell'opposta al proprio onere probatorio, sul rilievo della mancata contestazione per converso in maniera specifica e tempestiva di parte opponente dell'estratto conto dalla prima prodotto nella successiva fase di merito del giudizio, opponendo sul punto che siffatto assunto avrebbe potuto essere fondatamente sostenuto soltanto nell'ipotesi in cui si fosse provveduto alla produzione in giudizio di un estratto conto e non di un mero documento ad uso interno e che, comunque, non corrispondeva al vero che parte opponente in prime cure non avesse mai espresso specifiche contestazioni in ordine a tale estratto conto, avendo essi sempre lamentato l'applicazione da parte della Per_2 Pt_2 banca di interessi moratori ben maggiori rispetto quelli convenuti, con evidente duplicazione degli stessi, in quanto computati sia sulle rate scadute, che sul capitale residuo.
Con altro ordine di doglianze, infine, gli appellanti censuravano la decisione di primo grado nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione da loro sollevata in quella sede di inesigibilità del credito, e tanto sulla scorta dell'art. 4 delle Condizioni generali del contratto di prestito a' termini del quale la “…Banca si riservava il diritto in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 15 giorni successivi alla scadenza della stessa (…) di considerare risolto il prestito e di esigere, quindi
l'immediato rimborso anticipato dello stesso.”, per cui ben si poteva considerare provata nella specie l'esigibilità del credito, l'ammontare del quale corrispondeva alle rate di ammortamento scadute ed insolute, maggiorate dagli interessi di mora ex art. 1 delle condizioni generali del contratto.
A loro dire, infatti, il primo giudice avrebbe al contrario dovuto rilevare come le già menzionate Condizioni generali del contratto non risultavano essere state da loro sottoscritte, per avere essi firmato ed accettato solamente le clausole negoziali contenute nel primo foglio relativo alla richiesta di prestito personale ed evidenziando come, peraltro, su tale richiesta di prestito non risultava nemmeno richiamata la clausola invocata da controparte, rinvenibile invece su un foglio separato che non recava neppure gli estremi della pratica di finanziamento sottoscritta e della cui riferibilità al contratto intercorso tra le parti come parte integrante di esso, così come dell'accettazione e sottoscrizione di esse da parte di essi appellanti, non vi era alcuna prova in atti, con conseguente inesistenza di verun tasso di interessi convenzionalmente pattuito e preclusione in capo alla banca della possibilità di applicazione di ulteriori interessi moratori sulle rate scadute e sul capitale residuo.
Concludevano, dunque, chiedendo, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27-12-2019, la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, per resistere all'avverso gravame e chiederne l'integrale rigetto.
Nello specifico, controdeduceva l'appellata predetta al primo motivo di gravame mediante la considerazione che, laddove il credito azionato in sede monitoria dalla banca sia riveniente non già da un'apertura di credito in conto corrente, bensì da un mutuo, la stessa banca non ha alcun onere di produrre a supporto della richiesta di ingiunzione l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, a tal fine, l'esibizione del contratto di finanziamento con allegato il piano di ammortamento, in conformità del disposto di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., aggiungendo, inoltre, come nel caso in esame i debitori non avevano assolto all'onere probatorio di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In riferimento al secondo motivo di appello, riteneva di condividere le valutazioni del giudice di primo grado, per non avere gli opponenti in quella sede né contestato il credito, né assolto l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti estintivi della pretesa avversaria.
In risposta, infine, al terzo motivo di appello, l'istituto di credito appellato contestava la fondatezza del gravame sul punto, precisando di aver agito in virtù dell'art. 4 delle
Condizioni generali del contratto di finanziamento;
che aveva preteso il pagamento delle rate di ammortamento scadute ed insolute, maggiorate degli interessi di mora ex art. 1 delle Condizioni generali di contratto, oltre al rimborso del solo capitale residuo alla data di passaggio a sofferenza del rapporto;
che gli opponenti, nell'affermare di aver provveduto “a versare regolarmente le rate pattuite sino all'inizio dell'anno 2011” avevano ammesso il proprio inadempimento;
che in ossequio a quanto previsto dal già citato art. 1 delle Condizioni generali di contratto, gli interessi moratori erano stati calcolati sulle rate scadute e sul capitale residuo, al tasso convenzionalmente pattuito, essendo stata convenzionalmente prevista tale facoltà in ossequio all'art. 3 della delibera CICR del 9.02.2000. Eccepivano, poi, come gli appellanti avessero dedotto per la prima volta nel presente grado di giudizio e, dunque, in modo del tutto inammissibile, di non avere mai sottoscritto le condizioni generali del contratto di finanziamento in questione, evidenziando come tale affermazione fosse da considerare in ogni caso infondata, atteso che sul frontespizio della domanda di prestito personale (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio), prima della tripla sottoscrizione ivi apposta, i richiedenti il finanziamento avevano dichiarato “di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali del
Contratto”, salvo poi provvedere anche alla specifica approvazione delle clausole di cui agli artt. 4-5-7-9 e 10 delle medesime condizioni generali.
Rassegnava, dunque, le conclusioni nei termini meglio specificati in epigrafe.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c. depositata il 18-1-2024, si costituiva in giudizio la dichiarando di intervenire in giudizio nella qualità Controparte_2 di cessionaria del credito dedotto in causa in virtù di contratto intercorso con la BNL S.p.a di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, facendo propria tutta l'attività difensiva fino a quel momento svolta dalla propria dante causa ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni nell'interesse della medesima rassegnate in atti.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, provvedutosi come da ordinanza di rigetto in atti sulla preliminare richiesta di parte appellante di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta contestualmente all'atto di appello e ribadita alla udienza di prima comparizione, all'esito la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 25-3-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in disamina è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro da rigettare.
Deve essere disatteso il primo motivo di gravame, in quanto del tutto privo di pregio.
Sul punto, giova richiamare i riferimenti normativi di cui all'art. 2697 c.c. che prevede che chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, cosicché la banca che domandi al giudice l'emissione del decreto ingiuntivo è tenuta a dimostrare il credito vantato, nonché al disposto dell'art. 50 T.U.B. che ha sostituito l'art. 102 della Legge 7 marzo 1938, n. 141, c.d.
Legge Bancaria che prevedeva la possibilità di ottenere un provvedimento monitorio sulla base del c.d. “estratto di saldaconto”, stabilendo che le banche sono legittimate a chiedere il decreto ingiuntivo “anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
Alla luce di tali interventi normativi, è stato necessario sciogliere il nodo interpretativo circa il contenuto e l'arco temporale di riferimento della documentazione citata ai fini della sua validità, attesa anche la necessità di leggere la fattispecie in esame in combinato disposto con le ulteriori previsioni dettate dall'art. 119 T.U.B., dove per “estratto conto” si intende un documento riepilogativo dello svolgimento del rapporto, da inviarsi periodicamente alla clientela in un'ottica di trasparenza.
Le Sezioni Unite della Corte Cassazione hanno fatto luce sul punto con la sentenza
18 luglio 1994 n. 6707, con la quale si è affermato che “il saldaconto previsto dall'art. 102 Legge Bancaria è affatto diverso dall'estratto periodico di conto corrente”, precisandosi che “l'estratto conto, previsto dall'art. 50 TUB per la concessione del decreto ingiuntivo a favore delle banche, deve essere una indicazione analitica dei movimenti che portano come risultato finale al saldo, mentre il saldaconto (previsto dalla precedente normativa) è solo l'espressione numerica del saldo che scaturisce da diverse annotazioni in dare e in avere del conto.”, così da essersi ritenuto che solo un dettagliato estratto conto possiede requisiti di completezza e intelligibilità tali da consentire una contestazione consapevole delle risultanze del documento, mentre un mero estratto di saldaconto è inidoneo a costituire prova per la concessione di un decreto ingiuntivo, che pertanto ove emesso solo sulla base di quest'ultimo, laddove inidoneo ai sensi dell'art. 50
T.U.B. sull'attività bancaria a documentare il titolo giustificativo del credito, sarà invalido, potendo al contrario costituire prova scritta ai sensi degli artt. 2709 c.c. e
634 c.p.c. solo l'estratto analitico dei conti dall'apertura della linea di credito all'attuale pretesa da parte della banca (cfr. Cass. Civ. n. 13542/2017; Cass. Civ. n.
12935/2017; Cass. Civ. n. 12936/2017).
Ciò posto, deve evidenziarsi come l'odierna banca appellata, già opposta in primo grado, sebbene avesse prodotto in fase monitoria il saldaconto, inidoneo nei termini sopra riportati a fondare il decreto ingiuntivo, avesse tuttavia allegato in tale sede anche il contratto di finanziamento e il piano di ammortamento, per poi esibire nel successivo giudizio di opposizione gli estratti conto analitici relativi al rapporto dedotto in causa.
Sempre al medesimo proposito, inoltre, occorre osservare come, secondo costante orientamento giurisprudenziale, allorquando il credito trae origine da un contratto di mutuo, la banca opposta non ha alcun onere di produrre l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 T.U.B., essendo sufficiente, per assolvere all'onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento, dovendo in tal caso reputarsi raggiunta la prova del credito attraverso la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale, trattandosi di documentazione nella specie idonea a determinare con sufficiente grado di certezza il quantum azionato, e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, gravando per converso su quest'ultimo l'onere di provare il fatto estintivo del credito o di una sua parte.
Una completa disamina in tema si ricava dal pronunciato della Corte di Cassazione,
Sez. VI Civile, di cui all'ordinanza n. 21 del 2-1-2023, che nel ritenere infondato il motivo di appello con cui il ricorrente aveva denunciato la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 50 del D.Lgs. 1 ° settembre 1993, n.
385, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, ai fini della prova del credito fatto valere dalla aveva ritenuto sufficiente la produzione del contratto CP_1 di mutuo e del relativo piano di ammortamento, senza tenere conto della mancata produzione degli estratti delle scritture contabili certificati ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. cit. e degli estratti conto attestanti la concreta erogazione della somma mutuata ed il credito residuo, nonché della complessità della questione trattata, riguardante anche il credito da lui azionato in via riconvenzionale, in ordine alla quale egli aveva chiesto l'ammissione di una c.t.u., ha affermato che “….la violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è deducibile, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia fatto ricadere le conseguenze dell'inadempimento dell'onere della prova a carico di una parte diversa da quella tenuta ad assolverlo in base alle regole di scomposizione della fattispecie fondate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche laddove, come nella specie, si censuri l'apprezzamento compiuto dal giudice in ordine alle prove proposte dalle parti, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti imposti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art.
54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. VI, 31/08/2020, n. 18092; Cass.,
Sez. lav., 19/08/2020, n. 17313; Cass., Sez. III, 29/05/2018, n. 1395); che correttamente, d'altronde, la sentenza impugnata ha ritenuto assolto l'onere probatorio gravante a carico dell'opposta, in virtù dell'avvenuta produzione di copia del contratto di mutuo e della fideiussione, del piano di ammortamento e di una certificazione dell'ammontare delle rate insolute e dell'esposizione debitoria, nonché di un estratto autentico del libro giornale della Banca;
che, come rilevato dalla
Corte territoriale, il credito fatto valere con il ricorso per decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il pagamento del saldo debitore di un conto corrente bancario, per la prova del quale può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 50 del d.lgs.
n. 385 del 1993, che consente alla di avvalersi di un estratto conto certificato CP_1 conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, ma il rimborso di un mutuo, ai fini del quale non è necessaria la ricostruzione dell'andamento del rapporto, mediante l'individuazione dei movimenti a debito e a credito intervenuti dall'ultimo saldo e delle condizioni attive e passive concretamente praticate dalla banca (cfr.
Cass., Sez. I, 21/12/2018, n. 33355; 6/06/2018, n. 14640; Cass., Sez. III, 29/10/2016,
n. 21092), ma risulta sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata, nella specie ritenuta desumibile dalla quietanza contenuta nello stesso contratto di mutuo e dalle certificazioni prodotte (cfr. Cass.,
Sez. II, 29/11/2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 22/04/2010, n. 9541; 6/07/2001, n.
9209).”.
Va poi rilevato che, in ogni caso, l'efficacia probatoria dell'estratto conto certificato ex art. 50 D. Lgs. 385/93 è limitata alla sola fase monitoria, in quanto soltanto essa
è caratterizzata da uno speciale rito sommario nella valutazione delle prove sufficienti ad ottenere l'ingiunzione (anche se il documento in questione mantiene comunque una valenza indiziaria - cfr. Cassazione n. 21092/2016), mentre essa degrada nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, che è un giudizio a cognizione piena ed in cui le parti sono tenute a dimostrare compiutamente le proprie ragioni in termini più rigorosi.
Sulla base delle considerazioni appena svolte merita di essere rigettato anche il secondo motivo di gravame.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla (cfr. Cass. Civ., ordinanza 14 maggio 2020, n. 8954), onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr. Cass. Civ. n. 3591 del 25-3-2000).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, inoltre, un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03;
Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto e comunque solo la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02). Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (cfr. ex multis: Cass. Civ. n. 6421 del 22-4-2003).
Cosicchè incombe sul creditore opposto, in qualità̀ di attore in senso sostanziale,
l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, mentre grava sull'opponente, nella sua qualità̀ di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte, laddove la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto.
Orbene, nell'ambito del giudizio de quo, a fronte della produzione integrale degli estratti conto da parte della opposta, non è seguita né una contestazione CP_1 dettagliata e puntuale delle voci di addebito, né è stato assolto ad opera degli opponenti il relativo onere probatorio in ordine ad esempio all'avvenuto eventuale pagamento in tutto o in parte delle somme richieste.
Invero, nel caso di specie parte opponente si è limitata a generiche contestazioni sul valore dell'estratto certificato ex adverso prodotto e non ha mai contestato né
l'erogazione delle somme, né di aver dato parziale esecuzione al contratto, né, infine, la contabilizzazione delle voci analiticamente annotate e riportate nell'estratto.
In merito, inoltre, all'applicazione di interessi moratori lamentata dagli opponenti in prime cure, è noto il principio per cui, ai fini della contestazione di condotte illegittime da parte della banca, queste devono essere specifiche e fornite di idonei riscontri istruttori, la cui assenza non può che condurre al rigetto dell'eccezione.
Cosicché, ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata, che includa la pattuizione originaria degli interessi e le somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura.
Nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, infatti, il disposto ex art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, essendo, dall'altro lato, onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (cfr.
Cass. Civ., ordinanza n. 35012 del 14 dicembre 2023; Cass. Civ. SS.UU. n.
19597/2020).
Infine, anche le doglianze addotte con il terzo motivo di appello sono da considerare infondate.
Giova premettere in argomento che l' art. 1341, comma 2, c.c. in tema di condizioni generali di contratto statuisce che “in ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore del predisponente: a) limitazioni di responsabilità; b) facoltà di recedere dal contratto
o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'aderente; c) decadenze;
d) limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni;
e) restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti;
f) tacita proroga o rinnovazione del contratto;
g) clausole compromissorie e clausole di deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria.”.
Il legislatore, con tale disciplina, ha voluto tutelare il contraente debole, prevedendo nell'ambito delle condizioni generali di contratto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ossia di quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente. In tal modo, si evita che il contraente debole, accettando “in blocco” le condizioni generali di contratto unilateralmente predisposte dall'altro contraente, non valuti adeguatamente quella parte del regolamento contrattuale che aggravi la sua posizione rispetto a quella risultante dall'applicazione della disciplina legale del contratto.
Si prevede, così, un meccanismo basato su una “doppia sottoscrizione”: con la prima,
l'aderente manifesta la volontà di accettare il contenuto delle condizioni generali di contratto “non onerose”, con la seconda, da apporsi in modo “specifico”, approva il contenuto di quelle vessatorie.
Inoltre, le clausole ex art. 1341, comma 2, c.c. si considerano specificatamente approvate per iscritto quando la firma è apposta immediatamente dopo la dichiarazione di accettazione delle stesse indipendentemente dalla loro collocazione nel documento contrattuale.
La Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con l'ordinanza n. 32731 depositata il 24 novembre 2023, intervenendo in tema di clausole vessatorie, ha statuito il principio di diritto secondo cui “… La prescrizione sulla specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie per il contraente in adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione, con la conseguenza che, a tal fine, non è sufficiente che la singola clausola risulti evidenziata nel contesto del contratto, allorché la sottoscrizione sia stata unica, e non rileva, in contrario, la collocazione della clausola immediatamente prima della sottoscrizione o la sua stampa in caratteri tipografici evidenziati.
Nel caso in esame, dalla documentazione prodotta risulta che le clausole c.d. vessatorie sono inserite nella prima pagina del documento in basso e a parte rispetto alle condizioni generali del contratto e presentano una specifica sottoscrizione, non determinandosi così la firma di esse in blocco.
Ne discende, dunque, l'infondatezza di ogni censura addotta sul punto dagli appellanti, atteso che il requisito della specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie all'interno del contratto dedotto in causa è da ritenersi soddisfatto mediante sottoscrizione apposta immediatamente dopo la dichiarazione di approvazione delle stesse, indipendentemente dalla loro collocazione nel documento contrattuale, in quanto affinché le clausole siano efficaci è sufficiente che le stesse siano individuate separatamente e con chiarezza.
In definitiva, dal complesso delle suesposte considerazioni discende il rigetto dell'appello proposto da e con conseguente Parte_1 Parte_2 conferma in toto della sentenza impugnata.
Le spese e competenze relative al presente grado di giudizio, infine, seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 2-9-2019, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 2-7-2019 n. 1263, e con l'intervento in causa di
[...] con comparsa depositata il 18-1-2024, ogni contraria istanza, eccezione CP_2
e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione Parte_1 Parte_2 in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 3.750,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)