Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il quarto accordo internazionale sullo stagno, adottato a Ginevra il 15 maggio 1970 e aperto alla firma a Londra il 1 luglio 1970.